Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2077 |
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale civile o militare della pubblica amministrazione, al quale per ragioni di servizio è richiesto di sottoporsi a vaccinazione, deve essere preventivamente informato anche con motivazione scritta:
a) sulla composizione del vaccino somministrato e sulle malattie rispetto alle quali dovrebbe immunizzare;
b) sugli eventuali effetti collaterali e controindicazioni di ogni vaccino somministrato.
2. Il dipendente pubblico militare o civile, ad eccezione del personale medico o paramedico e del personale addetto alla cucina o alla mensa, ha diritto di opporre rifiuto alla richiesta di vaccinazione motivandolo in forma scritta.
3. Il personale che si avvale del diritto di cui al comma 2, contestualmente al diritto stesso, rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione in caso di contrazione di malattie al cui contrasto il vaccino è finalizzato, ai sensi di quanto previsto dall'informazione di cui al comma 1.
4. Al personale che contrae malattie o danni in conseguenza della vaccinazione è riconosciuto un risarcimento adeguato alla gravità dell'infermità contratta e, ove ne ricorrono le condizioni, l'eventuale invalidità o inabilità al lavoro per causa di servizio.
1. È fatto divieto di somministrare vaccini al personale che può documentare, tramite il libretto vaccinale e test sull'avvenuta
immunizzazione, di essere già coperto da quel tipo di vaccino.1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri interessati, invia una relazione con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari sugli eventuali effetti collaterali delle vaccinazioni sul personale della pubblica amministrazione civile o militare, nonché sul numero dei dipendenti della stessa pubblica amministrazione sottoposti a vaccinazione e di quelli che hanno opposto rifiuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.