Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2126


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto
Presentato il 21 febbraio 2014


      

torna su
Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (di seguito denominata: «assicurazione RC-auto»).
      Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi assicurativi nelle diverse aree del Paese.
      Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), è quello di promuovere la razionalizzazione e l'efficienza dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.
      Il testo si compone di un solo articolo, il cui contenuto è di seguito illustrato.
      La novella all'articolo 128 del CAP, introdotta alla lettera a) del comma 1, risponde all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi adibiti al trasporto di passeggeri.
      La norma modifica, con la decorrenza stabilita dal comma 12, i massimali minimi di garanzia per la stipulazione dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione RC-auto.
      Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del CAP, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva europea in materia di RC-auto che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persona e di un milione di euro per danni a cose.
      Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri.
      Ciò considerato, la disposizione eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.
      La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell'offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in funzione antifrode, proponendo la stipulazione di contratti che prevedano l'installazione di meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
      La modifica proposta tiene fermo, a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
      Al fine di garantire la misura di tale riduzione, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dall'impresa di assicurazione nell'anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, del premio già applicato all'assicurato.
      Per superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all'utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi, in giudizio e ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge fanno, nei procedimenti civili, piena prova dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo. È stabilito altresì che i dati siano trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, facendo altresì divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.
      La norma stabilisce, infine, che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione. Il centro è titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'interoperabilità e ne cura la trasmissione alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.
      La disciplina recata dalla lettera c) del comma 1 mira ad evitare la pratica – suscettibile di impiego fraudolento – di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente.
      La disposizione prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva per il giudice la possibilità di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      È infine previsto che, nei processi promossi per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca di dati integrata costituita presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmetta l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d'ufficio.
      La disciplina recata dal comma 1, lettera d), modificando il CAP, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
      Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri e attenuare l'onerosità dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che, in alternativa al risarcimento per equivalente, sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorrente, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso un'impresa convenzionata.
      Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà comunicano ogni anno all'IVASS (in prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione) l'entità delle riduzioni previste. Al fine di garantire la misura di tale riduzione, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 5 per cento del premio medio applicato dalla compagnia nell'anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, del premio già applicato all'assicurato.
      Per garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in base a specifici criteri e a determinate variabili temporali, saranno individuate le aree territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al 10 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
      Il danneggiato che, al fine di affidare la riparazione ad impresa di propria fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata, avrà diritto al versamento di una somma, corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero all'assicurato medesimo previa presentazione della fattura.
      È previsto, in caso di mancata comunicazione dell'entità delle riduzioni annuali, che l'impresa non possa esercitare tali facoltà nell'anno successivo.
      La lettera e) del comma 1, al fine di consentire alle imprese di assicurazione l'utile accertamento della sussistenza e dell'entità del danno nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci il numero dei giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell'assicuratore.
      È previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, del CAP, o di elementi emersi in sede di perizia, da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
      Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146 del CAP, si è previsto, infine, che l'azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
      La disciplina recata dalla lettera f) del comma 1 stabilisce che l'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale e in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, allo scopo di garantire immediato vantaggio economico per coloro i quali accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al 4 per cento del premio base applicato, su base nazionale, nell'anno precedente.
      La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione relativi ai sinistri con lesioni personali, stabilisce che le imprese siano tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono la prestazione di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. È correlativamente prescritta, a beneficio dell'assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, una significativa riduzione del premio, in misura non inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
      Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
      La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento alle disposizioni del comma 1, lettere a), c) ed e), e del comma 2, sia nelle ipotesi in cui le stesse imprese non abbiano dato comunicazione all'assicurato del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere a), c) ed e), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto in fase di stipulazione o di rinnovo.
      La disciplina recata dal comma 6 modifica il comma 2 dall'articolo 2947 del codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del danneggiato dal diritto, qualora la richiesta non venga presentata entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.
      La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall'articolo 2947 del codice civile, escludendo i casi di forza maggiore dall'applicazione del termine di decadenza.
      Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio degli utenti. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo e informativa attribuiti all'IVASS e al Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una periodica rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese nei siti internet dei soggetti coinvolti e attraverso la relazione al Parlamento di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle predette sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
      Il comma 11 abroga l'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, che subordinava la facoltà di offerta del risarcimento in forma specifica da parte della compagnia alla sottoscrizione, da parte dell'assicurato, di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell'applicazione di uno sconto sul premio.
      Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prescrive che le attività di controllo e di monitoraggio e gli ulteriori compiti demandati all'IVASS e alle altre amministrazioni interessate siano attuati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; non si richiede pertanto l'allegazione della relazione tecnica.
torna su
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

          b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Le imprese di assicurazione possono proporre la stipulazione di contratti i quali prevedano l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero degli ulteriori dispositivi individuati con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 5 del 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa, che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può comunque essere inferiore al 7 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
      1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
      1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui al comma 1, quarto periodo, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, di cui all'articolo 73, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1 ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. All'assicurato è fatto divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al sesto periodo del presente comma da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al comma 1 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti dal presente comma»;

          c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
      3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze delle persone che non risultino identificate secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      3-quater. Nei processi instaurati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza degli stessi nomi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano con riferimento agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che siano chiamati a testimoniare»;

          d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
      «Art. 147-bis. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle

imprese di assicurazione, nei sinistri in cui non sussista responsabilità concorrente, risarcire in forma specifica i danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al 5 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo come calcolato ai sensi del secondo periodo. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti elementi, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, valore dei risarcimenti erogati, numero dei casi di frode accertati dall'autorità giudiziaria. I dati possono essere desunti anche dall'archivio informatico integrato, gestito dall'IVASS, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, la riduzione si applica nella misura del 5 per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuando un'impresa diversa; in tal caso, la somma dovuta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero all'assicurato previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene; in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
      2. L'impresa di assicurazione che non effettua la comunicazione indicata nel comma 1 entro il 20 dicembre di ciascun anno o, per l'anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può esercitare la facoltà prevista dal medesimo comma 1 nell'anno successivo»;

          e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso;

              2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, ovvero dai meccanismi elettronici o dispositivi di cui all'articolo 132, comma 1, del presente codice o

emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, decorso il termine di novanta giorni di sospensione della procedura»;

          f) nel capo IV del titolo X, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
      «Art. 150-ter. – (Divieto di cessione del diritto al risarcimento). – 1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».

      2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i loro nomi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.
      3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
      4. L'IVASS applica all'impresa di assicurazione che non rispetta l'obbligo di riduzione del premio, nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) e f), e al comma 2, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
      5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) e f), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, l'IVASS applica all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
      6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvi i casi di forza maggiore».

      7. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.


      8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) e f), e al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      9. L'IVASS applica all'impresa di assicurazione che non rispetta una delle disposizioni di cui al comma 8 una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
      10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      11. L'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
      12. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser