Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2126 |
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze delle persone che non risultino identificate secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi instaurati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza degli stessi nomi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano con riferimento agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che siano chiamati a testimoniare»;
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle
e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso;
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, ovvero dai meccanismi elettronici o dispositivi di cui all'articolo 132, comma 1, del presente codice o
emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, decorso il termine di novanta giorni di sospensione della procedura»; f) nel capo IV del titolo X, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 150-ter. – (Divieto di cessione del diritto al risarcimento). – 1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza
dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i loro nomi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.7. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.