Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2236 |
Titolo I: definizioni.
Reca le principali definizioni di settore, attualmente codificate in molteplici fonti normative, in particolare nella legge n. 82 del 2006 e nel decreto legislativo n. 61 del 2010.
L'Italia è stata uno dei primi Paesi europei a dotarsi di una normativa specifica per quanto concerne i prodotti a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG). Le regole inerenti l'utilizzo delle denominazioni di origine controllata (DOC), denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica protetta (IGT) sono state nel corso degli anni arricchite ed affinate, tenendo anche conto dell'evolversi della realtà produttiva.
Con la riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) del vino del 2008, e con la sostanziale equiparazione a livello europeo dei sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine al più generale sistema europeo dei prodotti alimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), è stato necessario adeguare definizioni e norme alle regole europee, cercando di stravolgere il meno possibile un sistema ormai consolidato e collaudato a cui i produttori fanno riferimento. Particolare attenzione è stata quindi posta alla specifica dell'utilizzo delle DOC e delle DOCG, salvaguardando le tradizionali definizioni ed ambiti di applicazione pur nel rispetto della normativa comunitaria.
A tale riguardo è stata sostanzialmente ripresa la normativa già codificata con il decreto legislativo n. 61 del 2010, con riferimento particolare alla coesistenza di più DO e IG nel medesimo territorio, e all'utilizzo di alcune menzioni, in particolare «classico» e «riserva».
Maggiore approfondimento è stato dedicato all'uso dei nomi di unità geografiche aggiuntive e della menzione vigna, determinandone con precisione le condizioni di uso.
Relativamente alle altre definizioni, precedentemente contenute nella legge n. 82 del 2006, sono stati introdotti ulteriori chiarimenti e aggiornamenti dei riferimenti normativi per quanto concerne il vino passito, il vitigno autoctono italiano e le altre bevande derivate dall'uva.
Anche in tal caso, è stato necessario mediare tra una consolidata tradizione produttiva, rispecchiata dalle definizioni dei prodotti, e le disposizioni europee.
Titolo II: schedario viticolo.
Istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo schedario viticolo che contiene informazioni sul potenziale produttivo viticolo e sul novero degli adempimenti amministrativi connessi. Prende in considerazione il valore dei dati alla base del patrimonio vitivinicolo, con un particolare riferimento ai vigneti che hanno idoneità a rivendicare le uve come atte a produrre vini con DO e IG.
I dati contenuti nello schedario, validati dalle competenti amministrazioni, possono essere aggiornati tramite il fascicolo aziendale, strumento oggi sempre più indispensabile per la comunicazione fra imprese e competenti istituzioni.
Lo schedario viticolo è lo strumento nel quale sono registrati tutti i vigneti, perché raccoglie una serie di informazioni secondo esigenze definite dalla normativa in vigore; mentre l'inventario del potenziale produttivo è un registro «quali-quantitativo» aggiornato con continuità del patrimonio viticolo nazionale contenente elementi scaturiti dalla ricognizione, descrizione, classificazione e con valutazioni di merito sul potenziale vitivinicolo.
Titolo III: produzione dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.
Le norme sulla produzione dei mosti e dei vini contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono state giudicate sostanzialmente adeguate alle necessità, tuttavia si è ritenuto opportuno aggiornarle in alcuni punti, nonché definire meglio alcuni precetti al fine di chiarirne il significato e le relative conseguenze.
Pertanto, la revisione ha puntato all'eliminazione di alcune disposizioni ridondanti o superate rispetto alla vigente normativa vitivinicola europea nonché al miglioramento e alla precisazione di norme già esistenti che, tuttavia, nella loro applicazione hanno sollevato dubbi o interpretazioni difformi sul territorio.
Il titolo è diviso in tre capi: il primo contiene le norme generali, il secondo contiene norme sui vini biologici e il terzo concerne norme integrative a quelle europee trasversali o specifiche del settore con riferimento ai prodotti per l'enologia e alle pratiche enologiche.
Il testo originario, proveniente dalla legge n. 82 del 2006, è stato quindi rivisto ed emendato con correzioni lessicali nonché integrato da alcune innovazioni e semplificazioni.
Tra queste ultime ricordiamo la nuova e più aderente definizione di stabilimento enologico o cantina, che vede comprendere anche quei prodotti non specificamente inseriti nella OCM del vino, ma ad esso strettamente connessi, in particolare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.
Per quanto riguarda il mantenimento del sistema di deposito delle planimetrie delle cantine è prevista la reintroduzione dell'esenzione dalla presentazione della planimetria da parte dei titolari di cantine di capacità complessiva inferiore ai 100 ettolitri.
Sono state eliminate le disposizioni superate sull'acidificazione dei prodotti vitivinicoli della zona C1b per l'eliminazione di tali prescrizioni nelle vigente normativa europea.
È stata inoltre prevista la determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni fissato dal 1 agosto e il 31 dicembre, salvo provvedimento modificativo da parte della regione o della provincia autonoma, in modo che ad esse rimanga la possibilità di intervenire in caso di necessità locali, ma che nel contempo le aziende possano iniziare le operazioni vendemmiali senza dover attendere una delibera regionale.
Sono state fornite precisazioni riguardo la dichiarazione preventiva prevista per quelle particolari lavorazioni che contemplano l'utilizzazione di prodotti altrimenti
Titolo IV: produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
Unifica la disciplina concernente i vini a denominazione di origine e con indicazione geografica. Si tratta di una riorganizzazione più coerente delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 61 del 2010, che sono rese più semplici grazie all'integrazione con le norme di attuazione laddove ritenuto necessario.
Le modifiche di rilievo rispetto alla normativa vigente sono relative alla protezione comunitaria; alla procedura di riconoscimento; ai requisiti fondamentali e alla gestione delle DOP e delle IGP. È stato inserito un comma aggiuntivo nel testo vigente con il quale si riconosce la possibilità per i vini DOP ed IGP di essere etichettati temporaneamente in conformità alle norme europee vigenti a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, nonché della domanda di conversione, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione.
Lo stesso disposto è stato inserito nel capo riguardante i disciplinari di produzione (articolo 30) relativo alle procedure di modifica dei disciplinari.
Nel capo III del titolo IV, inerente la gestione della produzione e le politiche di mercato, è stato proposto di semplificare l'attuazione delle analisi organolettiche dei vini DOC prevedendo l'attuazione di controlli a campione solo per quelle denominazioni aventi una produzione media inferiore a un quantitativo prefissato.
Titolo V: produzione degli aceti.
Disciplina tale specifica categoria di prodotti, con l'aceto di vino ancora a rappresentare la parte prevalente della produzione italiana, oggetto di revisione e coordinamento normativo, al fine di pervenire all'organicità regolamentare.
Rispetto alla legge n. 82 del 2006 originaria, sono state effettuate solo alcune modifiche migliorative, eliminando le parti superate o che sono risultate superflue in base all'esperienza maturata dalla sua emanazione.
In particolare è stata eliminata la previsione dell'emanazione di un decreto ministeriale per la tenuta del registro di carico e scarico, inserendo una norma specifica che ne disciplina le scritturazioni.
Altre piccole modifiche hanno riguardato l'introduzione della definizione di «materia prima» al fine di evitare equivoci sulla designazione degli aceti nell'etichettatura, le pratiche enologiche consentite, le chiusure delle confezioni.
Titolo VI: commercializzazione ed etichettatura.
Propone un aggiornamento delle norme vigenti in materia in coerenza con le nuove disposizioni europee nonché una semplificazione eliminando i riferimenti ai decreti di attuazione mai adottati dal legislatore nazionale.
Il titolo è diviso in tre capi. Il capo I reca la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed è una revisione degli articoli 10 e 11 della legge n. 82 del 2006 che sono stati aggiornati in coerenza con le nuove e successive disposizioni europee in materia
Titolo VII: controlli.
Contiene il riordino della disciplina dei controlli in base ai principi di chiarezza della regolamentazione e proporzionalità al rischio attualmente contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 2012.
In una prospettiva di maggiore efficacia, la semplificazione dei controlli dovrebbe portare alla eliminazione sia delle attività di controllo non necessarie sia delle duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti.
A tale fine, il titolo VII, nella sua parte iniziale, dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite l'Ispettorato centrale, divenga l'autorità nazionale che coordina le amministrazioni coinvolte e programma l'attività di controllo per il settore vitivinicolo.
A supporto delle attività individuate sono proposti due nuovi strumenti: il «Piano annuale dei controlli» e il «Registro unico dei controlli» per le aziende del settore vitivinicolo.
La seconda parte del titolo modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 61 del 2010: viene eliminato, nella prospettiva di un alleggerimento procedurale, il gruppo tecnico di valutazione lasciando solo all'Ispettorato centrale, l'analisi e la decisione relative alla designazione delle autorità di controllo pubbliche e all'autorizzazione degli organismi privati preposti al controllo.
Al fine di evitare una gestione eccessivamente rigida delle autorizzazioni delle strutture di controllo è inserita la previsione che le modifiche agli elenchi degli ispettori e dei membri del comitato di certificazione non comportino automaticamente la decadenza delle autorizzazioni stesse.
È prevista, inoltre, l'iscrizione automatica al sistema di controllo all'atto della rivendicazione dei soggetti partecipanti alla filiera DOP o IGP in modo da evitare l'ulteriore incombenza della notifica a carico dei soggetti interessati.
Relativamente alla richiesta dei contrassegni per le DOP all'Istituto Poligrafico dello Stato, si è ritenuto opportuno proporre la gestione diretta degli enti di controllo senza il passaggio attraverso l'Ispettorato centrale.
Per favorire le convenzioni fra enti di controllo si prevede una modifica nel decreto applicativo finalizzata all'introduzione di una specifica sezione che normi le modalità di collaborazione fra enti autorizzati.
Infine, è stata ribadita l'esigenza di differenziare i piani di controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini DOCG, DOC e IGT in modo da essere coerenti, anche nelle modalità e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni.
Titolo VIII: sistema sanzionatorio.
Il nuovo impianto normativo che si propone per le sanzioni in materia vitivinicola privilegia, in primo luogo, la possibilità di addivenire alla risoluzione preventiva delle irregolarità con strumenti che, ferme le legittime potestà di controllo e sanzione, consentano all'operatore economico di sanare le difformità, secondo diverse modalità: il tutto con il fine di ridurre al minimo, ove possibile, l'instaurarsi di contenzioso, tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale.
In tale ottica si pongono sia l'istituto della diffida che quello del ravvedimento operoso.
Mediante l'istituto della diffida, si prevede di poter comporre le controversie relative ad irregolarità formali rilevate durante controlli, accessi ed ispezioni e punite con una sanzione amministrativa edittale di importo non elevato, mediante un processo verbale che, in luogo della sanzione, indica al trasgressore, i tempi e le modalità per sanare l'irregolarità rilevata.
L'istituto del ravvedimento operoso, consente all'operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata ovvero mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. In analogia a quanto già previsto in materia tributaria, l'applicabilità di tale istituto è subordinata alla circostanza che l'irregolarità in questione non sia stata oggetto di constatazione formale, da parte dell'organo di controllo, in occasione di accessi, verifiche od ispezioni.
Mediante, quindi, il ravvedimento operoso, l'operatore economico che abbia contezza di un'omessa od incompleta denuncia, dichiarazione, comunicazione può, mediante il pagamento di una percentuale minima della sanzione, stabilita nella legge, procedere di propria iniziativa a sanare l'irregolarità, dandone contestuale comunicazione all'Autorità di controllo.
Per quanto concerne la struttura generale dell'impianto sanzionatorio, giova rilevare che lo stesso contempera, previa rielaborazione e contestualizzazione, i precetti contenuti in differenti provvedimenti normativi, quali il decreto legislativo n. 507 del 1999, e la legge n. 689 del 1981, entrambi in materia di depenalizzazione; nonché gli specifici atti normativi emanati per il settore vitivinicolo, quali il decreto legislativo n. 260 del 2000, la legge n. 82 del 2006, e il decreto legislativo n. 61 del 2010.
Infine si evidenzia che l'ammontare delle sanzioni è stato formulato in osservanza della necessaria commisurazione tra minimo e massimo, così come esplicitamente previsto dalla legge n. 689 del 1981 e che viene prevista una differenziazione delle sanzioni a seconda che l'irregolarità abbia ad oggetto un prodotto DOP od IGP.
Il titolo IX contiene le sanzioni per la violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti.
1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale e ai fattori umani. Costituiscono altresì una DOP taluni termini usati tradizionalmente alle condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 1308/2013».
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possiede qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le DOP e le IGP sono riservate ai prodotti vitivinicoli in base alle condizioni previste dalla presente legge.
1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti
a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.1. Le DOP, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, regolamentati dall'Unione europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Le IGP, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la
1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente.
3. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo
1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
2. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico. È altresì consentito,
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Charmat»;
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che prevede rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché:
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento volumi (vol);
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento vol;
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello», né alla menzione «riserva».
6. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica controllata tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
7. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini
1. A integrazione delle definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) per «mosto cotto» si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
b) per «filtrato dolce» si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
c) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
d) per «enocianina» si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis Vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.
2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
a) per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato «pulcianella» è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
b) per «bottiglia marsala» si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) per «fiasco toscano» si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente «approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
1. È definito «vitigno autoctono italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani nel territorio di competenza. A tale fine esse verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione nel territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. A integrazione di quanto previsto dall'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio-Emilia.
2. È altresì ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la produzione di
1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:
a) le bevande indicate nel regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) le bevande a base di prodotti indicati nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 e dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991;
c) lo sciroppo o il succo d'uva;
d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
e) l'uva allo spirito o a una bevanda spiritosa;
f) le marmellate, le gelatine o le confetture di uva.
1. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nelle loro designazione e presentazione
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione di origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta allo schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.
4. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT sono rivendicati dai conduttori per le relative denominazioni ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale.
5. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del SIAN approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario
1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari.
2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni
e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo fissato dal presente comma.1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere
dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 14.a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di vini spumanti elaborati con saccarosio, altri prodotti vinicoli autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere effettuata anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea per la preparazione di tali prodotti, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico dell'ICQRF. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti devono essere conservati in luoghi deputati
e accessibili al controllo del predetto ufficio periferico.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, quali aromi, additivi, e coloranti, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve e le deroghe previste dall'articolo 19, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico
volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alle ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato comma 1, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
1. In deroga all'articolo 17, la detenzione e il confezionamento nelle cantine di prodotti alimentari non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento microbiologico dei prodotti vitivinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all'ufficio periferico dell'ICQRF competente per il luogo di detenzione.
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d'uve e di succhi d'uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che
siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa denuncia al competente ufficio periferico dell'ICQRF. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 20 febbraio 2007. 1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti è consentita unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare al riparo dell'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti e allo stato solido è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio periferico dell'ICQRF contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti o frizzanti è vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati, anche se già confezionati.
1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante
gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita può essere utilizzato unicamente:
1) mosto d'uva;
2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
3) vino nuovo ancora in fermentazione;
4) mosto concentrato;
5) mosto concentrato rettificato;
6) i prodotti di cui alla presente legge anche in miscela tra loro;
c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento. L'aggiunta di tali prodotti per la presa di spuma non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento vol;
d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini a IGP e DOP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;
e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine della elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;
f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 e al regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con appositi decreti, adotta i regolamenti per l'attuazione del comma 1.
1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. I requisiti e le caratteristiche anche di purezza delle sostanze ammesse sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e all'etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto.
1. I prodotti e le sostanze usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione «da usare esclusivamente per l'igiene della cantina» in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore a 1 centimetro e del colore adottato per l'iscrizione più evidente.
1. È vietato vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia, prodotti di uso enologico non consentiti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
2. In deroga al comma 1, è consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 23, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
3. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi compatibili con il normale lavoro analitico. Sul contenitore dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
4. È consentito detenere negli stabilimenti enologici per l'elaborazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla vigente normativa dell'Unione europea, è disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
1. Il conferimento delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell’ Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che sono ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che sono stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie sono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che sono stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentano almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 36. Le zone espressamente delimitate e le sottozone
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche sono state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC e al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 27, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisiche-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, e in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o l'indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base, denominata «cuvée», destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa denominazione di origine, ma può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT, a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove siano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 33, comma 1. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine;
e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con l'eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata
sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui è indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;g) le condizioni di produzione e in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) le deroghe per la vinificazione e per l'elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di fuori delle immediate vicinanze dell'area delimitata in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;
b) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella
della zona di vinificazione o di elaborazione, comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa a inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentano almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato di cui all'articolo 36, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in oggetto;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT a una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC a una DOCG, si applicano le disposizioni della lettera c).
4. Quanto previsto dal comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.
1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano le norme previste per
il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dal decreto di cui all'articolo 27, comma 2.1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia o alla dichiarazione di produzione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
1. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto siano rivendicate contemporaneamente più produzioni DOCG, DOC o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da DOC a un'altra DOC, sia da IGT ad un'altra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.
4. Il prodotto già certificato con la DO o con l'IG deve essere declassato in caso di
1. Ai fini della rivendicazione dei vini DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alle loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità per centottanta giorni per i vini DOCG, di due anni per i vini DOC e di tre anni per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione. 3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il Comitato di cui all'articolo 36 sono istituite le commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli sistematici e degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri;
c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;
d) le operazioni di prelievo dei campioni.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e per la nomina dei loro membri, nonché per la nomina e per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
1. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 37 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino a un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare di produzione. Tale esubero può essere destinato
a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione ovvero sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata.1. Il Comitato nazionale vini DOP e IGP, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP.a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico-scientifico-legislative attinenti al settore della viticoltura e dell'enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni e delle province autonome;
d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 37, in rappresentanza dei consorzi stessi;
g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e di tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DOP o a una IGT, partecipano alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata
e un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 37 senza diritto di voto.a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.
1. Per ciascuna DOP o IGC può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema
di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'attuazione della presente legge;
b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio e di valutazione economico-congiunturale della DOP o dell'IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni e con le province autonome.
2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è attribuito al
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 55, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa denominazione di origine o indicazione geografica riferita agli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, di vinificatori e di imbottigliatori autorizzati e che ne garantisca un'equilibrata rappresentanza negli organi sociali, definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 55, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti con dichiarazione di origine o indicazione geografica negli ultimi due anni, salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC. Il consorzio autorizzato è riconosciuto quale organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, e dell'articolo 158, paragrafi 1 e 2, del Regolamento
(CE) n. 1308/2013, e nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, di contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata e di definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o dell'IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione, da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
5. Le attività di cui alla lettera d) del comma 4 sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni e province autonome. L'attività di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge a opera dell'autorità competente e i consorzi possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.
Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza. 1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per materia prima si intende il prodotto agricolo primario ovvero, in
alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione. Per gli aceti destinati a utilizzi diversi da quelli di cui al comma 1, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.
2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, può essere modificata e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle sostanze e degli elementi, nonché dei limiti di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume.
1. Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 2.
2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:
a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;
b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o di acidi minerali;
c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.
a) acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.
5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto previsto dal comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.
1. Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli
aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, compresa la pratica della concentrazione, nonché a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle vigenti normative dell'Unione europea e nazionali. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può stabilire eventuali caratteristiche specifiche di composizione e di modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.
1. Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto
un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'ICQRF. Nel registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere annotati, di volta in volta:a) la data dell'operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime;
c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 39 e 43;
d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.
2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. In caso di tenuta del registro con un sistema informatizzato, la stampa sul supporto cartaceo vidimato può essere effettuata a richiesta degli organi di controllo e comunque almeno una volta all'anno.
3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto, sia esso ottenuto da un'unica materia prima che da eventuali miscele di materie prime o aceti diversi, compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine nella loro denominazione nomi di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 46.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, può fissare:
a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine
agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dall'articolo 39, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;
c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.
1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui all'articolo 39.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.
3. Sulla confezione deve sempre figurare un'indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.
1. L'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino può essere consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino con denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui all'articolo 34, comma 1, o, nel caso di vino a IGT, in presenza di altra documentazione idonea.
2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con DOP o con IGP può essere consentito a condizione che la
1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solo agli acetifici o alle distillerie.
2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento solo per essere avviati a un altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi del decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
1. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subìto trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte a uva da vino nel Registro
nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste.a) all'analisi organolettica, chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 15, comma 5;
b) contengono una delle seguenti sostanze:
1) bromo organico;
2) cloro organico;
3) fluoro;
4) alcol metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e rosati e a 0,20 millilitri per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcol totale;
c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e di suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003.
3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dall'allegato 1 C del Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice individuata dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2007. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stessa della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987;
b) che all'analisi organolettica chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini liquorosi e per i vini aromatizzati;
d) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi e per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 2 grammi per litro;
e) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi e per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 5 grammi per litro;
f) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e rosati e a 0,20 millilitri per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcol totale;
g) contenenti bromo e cloro organici fatto salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito
dall'articolo 48, comma 2, lettera b), numero 2); h) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto.
3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 10, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006.
1. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.
2. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, ovvero destinato
1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria del vino frizzante e della categoria del mosto di uve parzialmente fermentato, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del tappo «a fungo» qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l'eventuale capsula di
1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalle relative disposizioni di attuazione nazionale.
1. Dalla data di iscrizione nel registro dell'Unione europea delle DOP e delle IGP, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, e successive modificazioni, non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui tali nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT ovvero possono
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento e alla programmazione dell'attività di controllo per le aziende del settore vitivinicolo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indirizza e coordina i controlli effettuati dalle amministrazioni coinvolte nel processo di controllo in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni per le aziende. A tale fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) elabora il Piano annuale dei controlli per le aziende del settore vitivinicolo;
b) istituisce il Registro unico dei controlli per le aziende del settore vitivinicolo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con propri decreti, all'attuazione di quanto previsto dal comma 2.
1. L'attività di controllo prevista dalla vigente legislazione dell'Unione europea è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della loro conformità alla norma europea EN 45011.
3. Gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati ai sensi della norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
b) violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale;
c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito istituzionale del Ministero.
8. La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte nell'Elenco
a) il piano di controllo;
b) il tariffario;
c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica denominazione di origine o indicazione geografica con i relativi curricula;
d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula.
12. Eventuali modifiche agli elenchi di cui alle lettere c) e d) non comportano la decadenza dell'autorizzazione in corso e devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni.
13. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni con denominazione di origine o indicazione geografica sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. La struttura di controllo cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile tramite il SIAN.
14. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dall'ICQRF e, in maniera coordinata, dalle regioni e delle province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
15. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati e di ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, comprese le informazioni per le idoneità per le relative denominazioni di origine o indicazioni geografiche, sono tenuti a mettere a disposizione delle strutture di controllo autorizzate i dati medesimi, a titolo gratuito, in formato elettronico.
16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute a inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attività di controllo della specifica denominazione di origine o indicazione geografica, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle regioni o alle province autonome, agli altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo e alla vigilanza della rispettiva denominazione di origine o indicazione geografica, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 37.
17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati le modalità di presentazione
1. Fatte salve eventuali altre disposizioni della presente legge relative alla designazione delle competenti autorità nazionali, l'amministrazione competente designa una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle vigenti norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'amministrazione competente designa, in particolare, i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2. L'amministrazione competente comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al comma 1.
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni delle disposizioni
della presente legge sono ridotte, a condizione che non sia già stato redatto processo verbale di constatazione, ovvero di diffida ai sensi dell'articolo 58 e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ovvero altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione hanno avuto formale conoscenza:a) a un quinto del minimo, per le irregolarità per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare massimo pari a 300 euro;
b) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione se questa è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, a mezzo di PEC o di altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio periferico dell'ICQRF competente nel territorio ove è avvenuta l'irregolarità.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei relativi decreti di attuazione, punite con una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo minimo edittale non superiore a 600 euro, è istituito lo strumento della diffida volto a sanare l'irregolarità accertata attraverso un richiamo formale che comporta una
semplice operazione di regolarizzazione, nonché il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari.1. Chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli
quali definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea del settore vitivinicolo nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3, 4 chiunque detiene o vende in violazione delle disposizioni stabilite nella vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di designazione, denominazione e presentazione, i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine con indicazioni geografiche che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è
1. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli, previste dalla relativa normativa dell'Unione europea e nazionale, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica. Si applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenta una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e della qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.
2. Chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
3. Chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro. Se il ritardo nella presentazione della dichiarazione non supera i trenta giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche i vini con denominazione di origine o indicazione geografica.
4. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta
1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea, o viola le disposizioni relative ai diritti o alle autorizzazioni di impianto, ai diritti o alle autorizzazioni di reimpianto, nonché ai diritti o alle autorizzazioni di nuovo impianto prelevato da una riserva, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale o della provincia autonoma, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, sostanze inorganiche o altre sostanze non consentite
dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di
prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino a IGP o destinato all'ottenimento di tale vino, a 10 euro, se trattasi di vino DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, e avviato alla distillazione.1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni dell'articolo 20;
b) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico o vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni dell'articolo 20;
c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'articolo 7 vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni dell'articolo 9;
b) chiunque procede alla vinificazione dei mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in vol. in violazione delle disposizioni dell'articolo 19;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 14, comma 1, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, somministra o comunque pone in commercio mosti e vini non rispondenti alle corrispondenti definizioni della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, che all'analisi chimica risultano alterati in modo tale da risultare inidonei al consumo umano, fatta salva l'eventuale denaturazione degli stessi, o che contengono fluoro, alcol metilico, residui di ferro-cianuro di potassio e di suoi derivati, ovvero altre sostanze, rilevate a mezzo di analisi chimico-fisica od organolettica, la cui presenza li rende inidonei al consumo umano diretto, in limiti superiori a quelli definiti con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore
a 600 euro.
a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 48, comma 3, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal terzo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 48, comma 3, terzo periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 49, comma 1, lettere d) ed e), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 49, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 50, comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, primo periodo;
f) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6.
7. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
1. Chiunque utilizza la denominazione «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
2. Chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto ovvero che contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
3. Chiunque detiene negli stabilimenti di elaborazione degli aceti e nei locali annessi e comunicanti prodotti vinosi alterati per agrodolce, per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare;
a) chiunque utilizza la denominazione «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 39, comma 5;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 40;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e a trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 42;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 43 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 43.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 40 acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 41;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.
8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 46 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 47 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.
10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 15, comma 4, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 15, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
11. Chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle annotazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 16;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 18;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 14, comma 3;
d) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 3;
e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 15, comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 15, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 accertata con provvedimenti esecutivi, il prefetto, su proposta del competente ufficio periferico dell'ICQRF, e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
1. L'autorità amministrativa di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero il giudice con la sentenza di condanna, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni
previste dalla presente legge, può disporre:a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da corrispondere agli istituti di analisi incaricati;
b) che, in caso di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare non inferiore a 20.000 euro, l'estratto dell'ordinanza di ingiunzione, ovvero della sentenza sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno in due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove è ubicato lo stabilimento nel quale è stata commessa la violazione.
1. Le associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 37, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.
1. Il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione di origine, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso l'accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 13.000 euro, le cui applicazione e riscossione restano sospese in caso di impugnazione giudiziale del provvedimento. 1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione di origine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio si applica, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, l'obbligo di risarcimento del danno provocato dalla condotta illegittima.
3. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione di origine, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, ovvero pone ostacolo all'esercizio del diritto a tale accesso, è sottoposta, fatti salvi l'applicazione delle norme penali e l'obbligo di risarcimento del danno in sede di giudizio civile, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
1. L'uso della denominazione di origine nella ragione o nella denominazione sociale
di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale. 1. Fatti salvi l'applicazione delle nome penali vigenti e l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero che svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del citato Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti e l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'espletamento
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è prevista dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini con denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro.