Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 895 |
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, possono essere concessi benefìci ai soggetti, singoli o costituiti in forma di impresa, che presentano apposita domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La domanda reca il progetto relativo all'attività imprenditoriale per la quale si richiede la concessione dei benefìci, con l'elenco delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3.
2. I benefìci previsti dalla presente legge possono essere concessi ai soggetti:
a) di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
b) che si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di conduttori dell'azienda;
c) che non risultino occupati alla data di presentazione della domanda e che:
1) non esercitino una libera professione;
2) non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o parziale;
3) non siano titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;
4) non siano titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche se non movimentata;
d) che risiedano nel territorio nazionale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
e) che stabiliscano la sede legale dell'azienda agricola nel territorio nazionale.
1. Per favorire l'avvio dell'attività agricola dei soggetti di cui all'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede misure di supporto e di sostegno attraverso il regime fiscale agevolato e ridotto di cui all'articolo 5, facilitando, altresì, l'accesso al prestito d'onore.
1. Ai fini della concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, sono considerate ammissibili, al netto dell'IVA, le seguenti spese:
a) per l'acquisto di brevetti, licenze e software;
b) per la formazione tecnica;
c) per consulenze specialistiche;
d) per l'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo;
e) per investimenti materiali in macchinari e in attrezzature;
f) per il personale dipendente o assunto con forme contrattuali equivalenti e, comunque, per l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
g) per l'acquisto o l'affitto di terreni e di strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
h) per l'acquisto o il miglioramento di complessi aziendali già operanti;
i) per l'acquisto di mezzi strumentali per accrescere l'efficienza aziendale, in particolare attraverso l'applicazione di tecniche
all'avanguardia nella coltivazione dei prodotti;l) per le opere murarie e per i relativi oneri di progettazione e direzione dei lavori, degli studi di fattibilità e dei piani d'impresa.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede altresì la concessione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, di un premio per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola pari a 30.000 euro, in base a criteri e modalità stabiliti con il medesimo decreto ed in conformità a quanto disposto in materia dall'Unione europea.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è altresì concessa, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi agricoli unificati.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui al comma 1068 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per una somma pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.