Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2033 |
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce il marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani, di seguito denominato «marchio».
2. Possono essere assegnatari del marchio i centri con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
3. Per ottenere il marchio è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) armonia architettonica del tessuto urbano;
b) garanzia della qualità della vita e del rispetto per l'ambiente;
c) sostenibilità ambientale;
d) esistenza di un patrimonio artistico, culturale e tradizionale;
e) esistenza di strutture ricettive riconosciute e di servizi di infomobilità tramite reti informatiche.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede ad emanare un bando di selezione per l'assegnazione del marchio, stabilendo le relative procedure.
2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, da parte dei comuni che presentano domanda per accedere al bando di selezione di cui al comma 1 del presente articolo è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. I comuni che risultano idonei all'assegnazione del marchio a seguito della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.