Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2033


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GALATI
Istituzione del marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani
Presentata il 31 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La cultura e la tradizione in Italia sono strettamente collegate con le grandi città d'arte, ma ad esse si affiancano una costellazione di piccoli comuni che rappresentano un enorme patrimonio storico. Il 72 per cento degli oltre 8.000 comuni italiani conta meno di 5.000 abitanti. Un'Italia dove vivono 10 milioni e mezzo di cittadini e che rappresenta oltre il 55 per cento del territorio nazionale, fatto di zone di pregio naturalistico, parchi e aree protette. Questi 5.835 piccoli centri non solo svolgono un'opera insostituibile di presidio e di cura del territorio, ma sono portatori di cultura, saperi e tradizioni, oltre che fucine di sperimentazione e fattori di coesione sociale. Una costellazione solo apparentemente minore, che brilla per la straordinaria varietà ambientale e per l'inestimabile patrimonio artistico custodito. È necessario dunque promuovere tutte le iniziative per ridare dignità ai piccoli borghi e soprattutto pensare ad essi come uno degli elementi di ripartenza dell'economia italiana. Quest'iniziativa sorge dall'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente, tradizioni e tipicità presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Sono infatti centinaia i piccoli borghi d'Italia che rischiano lo spopolamento e il conseguente degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale. È opportuno, dunque, sfruttare il patrimonio dei piccoli paesi per accrescere e per diversificare sempre più l'offerta turistica cercando, in tal modo, di attrarre varie tipologie di turisti, specialmente stranieri, «catturati» soprattutto dalla qualità e dall'originalità delle offerte che sono loro proposte. L'opportunità derivante dall'istituzione di un marchio nasce dalla necessità di costruire uno sviluppo ecosostenibile dei piccoli centri partendo appunto dalla proposta turistica. La pertinenza di un marchio costituisce un mezzo di orientamento affidabile tra le molteplici offerte turistiche capace dunque di garantire la sicurezza e la qualità nei servizi offerti. La sua implementazione serve, inoltre, a dare un'impronta di univocità nella gestione del brand e del piano territoriale di marketing da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il marchio del turismo di qualità impegna dunque le piccole realtà a garantire attraverso la tutela del territorio, il suo recupero e la sua valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce il marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani, di seguito denominato «marchio».
      2. Possono essere assegnatari del marchio i centri con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
      3. Per ottenere il marchio è necessario possedere i seguenti requisiti:

          a) armonia architettonica del tessuto urbano;

          b) garanzia della qualità della vita e del rispetto per l'ambiente;

          c) sostenibilità ambientale;

          d) esistenza di un patrimonio artistico, culturale e tradizionale;

          e) esistenza di strutture ricettive riconosciute e di servizi di infomobilità tramite reti informatiche.

Art. 2.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede ad emanare un bando di selezione per l'assegnazione del marchio, stabilendo le relative procedure.
      2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, da parte dei comuni che presentano domanda per accedere al bando di selezione di cui al comma 1 del presente articolo è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. I comuni che risultano idonei all'assegnazione del marchio a seguito della

valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nei circuiti di promozione turistica da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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