Frontespizio Pareri Relazioni Commissioni Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1836-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro degli affari esteri
(BONINO)
con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
e con il ministro dell'interno
(ALFANO)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre
Presentato il 22 novembre 2013
(Relatore: ALLI)

NOTA: La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 25 marzo 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1836 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il disegno di legge, che si compone di 7 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea e risponde all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

            il disegno di legge reca un contenuto snello, in quanto, ai primi due articoli, comprende disposizioni di carattere generale, che si limitano essenzialmente a rinviare a quanto già disposto, in via generale, dalla legge n. 234 del 2012 (in particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate, mentre l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge), mentre agli articoli da 3 a 7 contiene i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea;

        sul piano della formulazione delle norme di delega:

            il disegno di legge, all'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare, «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, incluse nell'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea». In proposito, si

segnala che, poiché vengono richiamate – peraltro con formula che genera incertezze circa le previsioni effettivamente applicabili – soltanto le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in assenza di qualsiasi indicazione – anche soltanto per relationem – di principi e criteri direttivi, l'attuale formulazione della norma di delega si limiterebbe di fatto ad autorizzare il Governo ad elaborare un testo unico meramente compilativo, alla cui adozione il Governo è peraltro già autorizzato in via generale dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988; inoltre, in presenza di una pluralità di decreti legislativi da adottare per l'attuazione delle direttive nn. 32 e 33 del 2013, non appare chiaro da quando decorra il termine dei dodici mesi per l'esercizio della delega relativa al testo unico, che dovrebbe invece essere univocamente individuato. Poiché i termini per il recepimento delle disposizioni contenute nelle due direttive sono sfalsati nel tempo e, limitatamente al recepimento dell'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2013/32/UE, sono fissati al 20 luglio 2018, in linea prudenziale, si potrebbe utilizzare come data di riferimento tale termine ultimo, prevedendo che il testo unico debba essere adottato entro l'anno successivo;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il disegno di legge, all'articolo 5 – che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti europei nn. 345 e 346 del 2013, relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il venture capital ed ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – reca una disposizione che fa sistema con l'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96 del 2013, in attuazione del quale è stato adottato uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 55) che, come si evince dalle relazioni di accompagnamento, già contiene le disposizioni «strettamente necessarie all'applicazione dei due regolamenti» nn. 345 e 346 del 2013;

        sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

            il disegno di legge contiene alcuni rinvii normativi formulati in forma imprecisa (si vedano l'articolo 3, comma 1, alinea, che prevede l'osservanza dei «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili» e l'articolo 7, comma 1, alinea, che richiama «le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili») che sarebbe opportuno specificare;

            inoltre, in ciascuno degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, reca un comma 2 di identico tenore contenente una clausola di invarianza finanziaria, che, per il futuro, sembrerebbe opportuno concentrare in un'unica disposizione finale del provvedimento;

            il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che «Per ciascuna direttiva europea è stata effettuata l'AIR a livello europeo» e che «In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, si opererà la

valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione; inoltre, comunque, gli stessi decreti legislativi saranno sottoposti al successivo monitoraggio previsto dalle procedure concernenti la VIR»(valutazione di impatto della regolamentazione)»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1 – a meno che non si voglia delegare il Governo ad adottare un testo unico meramente compilativo – si integri la disposizione di delega ivi contenuta quanto meno indicando per relationem i principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'elaborazione del testo unico, ad esempio richiamando, oltre che l'articolo 31 (recante Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea), anche l'articolo 32 (rubricato: Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) della legge n. 234 del 2012;

            al medesimo articolo 7, comma 1, si provveda altresì a individuare più chiaramente il dies a quo per la decorrenza del termine dei dodici mesi fissato per l'esercizio della delega per l'adozione del testo unico, fissandolo, ad esempio e sulla base di quanto detto in premessa, al 18 luglio 2018;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si dovrebbero collocare in un unico contesto normativo le disposizioni contenute all'articolo 5 e quelle di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96 del 2013, in attuazione del quale è già stato adottato uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 55) attualmente all'esame parlamentare, all'uopo riformulando l'articolo 5 in oggetto in termini di novella all'articolo 12 della richiamata legge n. 96 del 2013;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio.


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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;

            rilevato, in particolare, che l'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza tuttavia indicare princìpi e criteri direttivi di delega;

            considerato che il suddetto articolo 7 fissa il termine per l'esercizio della delega in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale: direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (c.d. nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33/UE, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. nuova direttiva accoglienza) approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B;

            rilevato che per entrambe le richiamate direttive il termine di recepimento è il 20 luglio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE da recepire entro il 20 luglio 2018;

            constatato che, pertanto, il termine di esercizio della delega non solo si configura come mobile, in quanto non è noto il termine (l'entrata in vigore dei nuovi decreti di recepimento della normativa comunitaria) dal quale decorre il periodo di 12 mesi in cui può essere esercitata la delega, ma non è nemmeno univoco, in quanto la seconda delle due menzionate direttive in parte deve essere attuata nel 2015 e in parte nel 2018;

            preso atto che nell'allegato B sono elencate 13 direttive cui il Governo è chiamato a dare attuazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra le quali rilevano, per le parti di competenza:

            la direttiva 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

                la direttiva 2013/32/UE, che reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria sostituendo la direttiva 2005/85/UE del 1 dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008, e che fa parte, come la direttiva

2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, con la finalità di armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze;

            rilevato che, a tal fine, viene stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi) e vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili;

            evidenziato altresì che la direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta;

            ricordato che sulla materia del diritto di asilo la I Commissione sta esaminando, in sede referente, le proposte di legge C. 327 Giacomelli e abb. che intervengono sulla relativa disciplina,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 7, si segnala l'esigenza di indicare i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa ivi prevista per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea;

            2) al medesimo articolo 7, si specifichi in modo univoco il termine di esercizio della delega.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013;

            valutata positivamente l'inserzione di norme, all'articolo 4, che recano i princìpi ed i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013;

            sottolineata altresì la portata, sul piano dell'attuazione del diritto umanitario, dell'articolo 7 che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, pur senza indicare – neppure per relationem – princìpi e criteri direttivi di delega;

            auspicata quanto prima la discussione della relazione programmatica prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, per perfezionare ulteriormente la partecipazione degli organi parlamentari alla cosiddetta «fase ascendente» di formazione del diritto e delle politiche dell'UE,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (atto Camera n. 1836 Governo);

            condiviso l'impegno finalizzato al conferimento delle deleghe legislative necessarie al puntuale recepimento delle direttive e degli

altri atti dell'Unione europea, soprattutto in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;

            evidenziata, in particolare, la rilevanza della norma di cui all'articolo 6 in materia di semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea ai fini di un'efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali, che rappresentano ormai una minaccia estesa, capace di colpire interessi nazionali di natura strategica e che pertanto richiede l'adozione di misure rientranti nella responsabilità degli Stati in materia di difesa e di sicurezza;

            richiamato inoltre l'articolo 7, finalizzato al recepimento dell'intero corpus normativo europeo in materia di protezione internazionale e di diritto d'asilo e all'armonizzazione delle procedure e prassi attuative da parte degli Stati membri, con particolare riferimento alla tutela dei minori e di altre categorie di persone vulnerabili, alla luce del ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere sul piano umanitario nel fronteggiare gli straordinari flussi migratori nel Mediterraneo, da cui è derivata un'assunzione di responsabilità specifica, anche sul piano della dotazione dello strumento navale,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (atto Camera n. 1836 Governo);

            per quanto riguarda i profili di merito,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE

        per quanto riguarda i profili finanziari,

        preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:

            il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli

stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente regolato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni, posto che tale legge definisce i princìpi generali cui deve attenersi la legge di delegazione europea;

            dall'attuazione dei princìpi e dei criteri previsti per la delega in materia di fondi europei per il venture capital per l'imprenditoria sociale, di cui all'articolo 5, che prevedono il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, non deriverà minor gettito fiscale con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica;

            le disposizioni relative allo scambio di informazioni e intelligence tra le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, potranno essere effettivamente attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            rilevata l'opportunità di modificare in conformità alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo;

            2) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge n. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;

            rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

            evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi comunitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;

            sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di rating del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di rating;

            richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;

            rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 3, il quale detta i princìpi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina

interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale,

        e con le seguenti osservazioni:

            a) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;

            b) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

        All'articolo 1, all'Allegato A, inserire la seguente direttiva:

            «2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte».

        All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti,.

        All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;

        tenuto conto che:

            il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;

            il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;

            il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;

            per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

            la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;

            è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;

            sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;

            la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;

            con il «Decreto trasparenza» si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle

amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;

            in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione minima utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;

            l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;

            le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;

            il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

            la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;

            b) in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;

            c) si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze aperte.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;

            valutato molto positivamente l'inserimento nell'Allegato B del disegno di legge della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, la quale, muovendo da una rinnovata consapevolezza che gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in mare possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, introduce una nuova e più incisiva disciplina normativa per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

            verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra cui la direttiva 2013/56/UE diretta a estendere, a partire dal 2017, il divieto di utilizzo di cadmio nelle pile e accumulatori portatili e il divieto di immettere sul mercato pile a bottone anche con basso tenore di mercurio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 10 dicembre 2013 e dunque dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE citata in premessa, sia garantito che in fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire:

                la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi;

                lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro;

                la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall'inquinamento all'ambiente marino e delle economie costiere;

                l'individuazione certa, fin dal rilascio dell'autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE citata in premessa, sia adeguatamente garantita, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Arhus, il diritto di partecipazione del pubblico alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE citata in premessa, sia adeguatamente assicurata l'indipendenza della istituenda autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di tutela dell'ambiente marino e costiero;

            d) valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (atto Camera n. 1836 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione Politiche dell'Unione europea l'opportunità di verificare se possa considerarsi adeguatamente recepita nell'ordinamento interno la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di

determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), che ha carattere di direttiva di codificazione e che, sulla base delle informazioni recate dalla relazione al disegno di legge comunitaria per il 2011, risulta essere già stata attuata in via amministrativa.
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;

            ricordando che allo scopo di velocizzare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle novità apportate dall'Unione europea nella precedente legislatura si è provveduto, con la legge n. 234 del 2012, ad aggiornare la strumentazione a disposizione e considerando che a causa sia del termine della legislatura, che della pubblicazione di numerose ulteriori direttive si è resa necessaria l'adozione di un'ulteriore disegno di legge di delegazione europea nel secondo semestre 2013,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi il Governo provveda a definire misure volte a garantire la sussistenza e l'adeguatezza della capacità finanziaria dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di prospezione e ricerca nonché la sua immediata utilizzabilità in caso di incidenti rilevanti.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1836 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);

            considerato che esso è stato presentato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, al fine di soddisfare ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

            preso atto delle norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/UE e 2013/38/UE, per quanto concerne i profili di interesse per la XI Commissione;

            osservato, in particolare, che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE e disciplinando, in particolare, i profili dei certificati di competenza della gente di mare, nonché i limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento;

            preso atto poi che la direttiva 2013/38/UE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, richiamando espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e prevedendo ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi e dei loro diritti;

            ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            si auspica che sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori marittimi e, più in generale, del settore dei trasporti, possa essere conferita quanto prima una specifica delega al Governo, che consenta di rendere finalmente operative, a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori, le misure introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini del suo coordinamento con le discipline di settore vigenti.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (atto Camera n. 1836 Governo);

            considerato che l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale, ad adottare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea;

            evidenziato che andrebbe chiarito se la natura del testo unico da adottarsi sia meramente compilativa ovvero se il Governo sia delegato anche a modificare le disposizioni di recepimento che confluiscono nel testo unico;

            auspicando, da un lato, che nella compilazione del testo unico siano in ogni caso salvaguardati tutti gli standard già riconosciuti in Italia con riferimento al diritto di asilo, alla protezione sussidiaria e alla protezione temporanea, avuto specifico riguardo alla necessità di tutela dei diritti fondamentali nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, e dall'altro che il testo unico sia completato, per le parti non disciplinate a livello comunitario, con particolare riguardo all'ambito dell'integrazione sociale,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge n. 1836 Governo, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

            rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;

            rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

      Identico.

      2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.  
      4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

      1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

      Identico.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

      1. Identico:

          a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione           a) identica;
del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento n. 648/2012/UE;  
          b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;           b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;
          c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;           c) identica;
          d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;           d) identica;
          e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;           e) identica;
          f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di           f) identica;
interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;  
          g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;           g) identica;
          h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;           h) identica;
          i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:           i) identica:
              1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:               1) identico;
          1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti           1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono
o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
          1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:           1.2) identico:
              1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;               1.2.1) identico;
              1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;               1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
              1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;               1.2.3) identico;
              2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;               2) identico;
              3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);               3) identico;
              4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;               4) identico;
          l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:           l) identica;
              1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi
previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;  
              2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;  
          m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):           m) identica;
              1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;  
              2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;  
              3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;  
              4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;  
              5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili
con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;  
          n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;           n) identica;
          o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina di gestione delle crisi;           o) identica;
          p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n) nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;           p) identica;
          q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni           q) identica.
occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       2. Identico.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).
      1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:       1. Identico:
          a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/ 41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale,           a) identica;
prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;  
          b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;           b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;
            c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale).
Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di

      1. Identico.

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:  
          a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;  
          b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;  
          c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;  
          d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi stabiliti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;  
          e) prevedere, in conformità delle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;  
          f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.  

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).
Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

      1. Identico.

        2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:       3. Identico.
          a) prevedere che:  
              1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;  
              2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazione e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;  
              3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;  
          b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;  
          c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto
per ritenere che le informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l’intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell’intelligence;  
          d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;  
          e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
          f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;  
          g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;  
          h) prevedere che, quando le informazioni o l’intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;  
          i) prevedere che nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera h).
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       4. Identico.
Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).
Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).

      1.    Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

      1. Identico.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina, inoltre, gli aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
                1) sia data attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, in materia di assistenza amministrativa;
                2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i due anni
  successivi al riconoscimento di tale status, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
            b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
            c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

      2.    Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

      3. Identico.

      3.    Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       4. Identico.
 

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
 

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di

  cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
            a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;
            b) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;
            c) garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;
            d) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
            e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
            f) introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente.
 

      3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
 

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,

  anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
            a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/33/UE;
            b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;
            c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;
            d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.
 

      2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

  e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE – direttiva sull'ADR per i consumatori).
 

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
            b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11.
(Differimento di termini relativi a deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).
 

      1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 40, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
            b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
            c) all'articolo 50, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

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Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3).
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3).

        2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

        Vedi Allegato B

        2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015).

        identica;

 

        2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3).

        2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 30 giugno 2013);

        identica;

        Vedi Allegato A

        2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

        2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

        identica;

        2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

        identica;

        2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        identica;

        2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

        identica;

        2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

        identica;

        2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        identica;

        2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        identica;

        2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

        identica;

        2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

        identica;

        2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

        identica;

 

        2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

        2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

        identica;

        2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).

        identica.

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