Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1882 |
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1990/1991.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali è stato riconosciuto il diritto a remunerazione per la partecipazione al corso di specializzazione, è loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 risultino destinatari di sentenze sfavorevoli passate in giudicato, la remunerazione è pari al 50 per cento della somma di cui al medesimo comma 1.
4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto dei Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) avere conseguito il diploma di specializzazione.
5. Se, durante il corso di specializzazione, i soggetti di cui al comma 1 erano dipendenti, a tempo pieno o parziale, di
strutture sanitarie pubbliche o private, la remunerazione di cui al medesimo comma 1 è ridotta del 50 per cento. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.