Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2057 |
a) un meccanismo e una metodologia di valutazione degli incentivi giustificati (articolo 3, comma 4);
b) l'abrogazione di leggi e regolamenti che prevedono incentivi non giustificati con il recupero di risorse significative nell'ordine di 10 miliardi di euro (articolo 2);
c) norme che consentirebbero di investire immediatamente le risorse in una riduzione dell'IRAP (articolo 6).
Più specificamente, l'abrogazione riguarda le norme statali che determinano trasferimenti a imprese di parte corrente o in conto capitale non giustificati da una situazione di fallimento di mercato o che, rispetto alla stessa, risultino inefficaci ovvero non in grado di correggerla.
Sono previsti casi di esclusione dall'abrogazione che riguardano in particolare gli incentivi gravanti sui fondi europei o diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con l'indicazione di alcuni particolari settori in armonia con il diritto dell'Unione europea, come l'istruzione, la ricerca, i trasporti e la sanità.
Sono poi esclusi dalla valutazione gli interventi recentemente ridefiniti a gravare sul Fondo per la crescita per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Potranno essere individuate ulteriori possibili esclusioni dall'abrogazione per gli incentivi destinati a perseguire determinate finalità meritevoli di qualificata tutela come la realizzazione di progetti di comune interesse europeo e la promozione della cultura, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale.
Al fine di individuare l'ambito delle norme da abrogare e il perimetro degli incentivi giustificati, il Governo si avvarrà del parere di un comitato tecnico chiamato a verificare la loro necessità e idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato.
Gli stanziamenti per gli incentivi giustificati, qualora afferenti a specifici fondi, saranno assegnati al Fondo per la crescita in un'apposita sezione che si aggiunge a quelle operanti in attuazione del citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Il Fondo per la crescita diverrebbe quindi un fondo unico per l'incentivazione, creando i presupposti per una disciplina organica anche relativa al suo utilizzo.
L'introduzione del meccanismo di valutazione attraverso il comitato tecnico deve assicurare in tempi rapidi l'individuazione delle norme da abrogare al fine di consentire al Governo, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di procedere all'abrogazione di leggi e regolamenti che prevedono gli incentivi
1. Al fine di garantire l'integrità della finanza pubblica e la crescita dell'economia, la presente legge prevede disposizioni per la razionalizzazione delle norme e delle procedure di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione, nonché l'indicazione di criteri di ammissibilità, in coerenza con il diritto dell'Unione europea e con gli esiti dell'analisi economica, che possano assicurare un impatto significativo delle risorse disponibili.
2. Ai fini della presente legge:
a) per fallimento di mercato s'intende la situazione in cui il mercato risulta incapace di pervenire a un'allocazione efficiente delle risorse;
b) per sussidio efficace s'intende il sussidio che induce attività addizionali ossia che non finanzia attività che l'impresa farebbe comunque e che è idoneo a correggere le situazioni di fallimento di mercato.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, le norme statali che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente e in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
2. Il Governo emana, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari da
1. Sono escluse dall'abrogazione di cui all'articolo 2 le norme che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico o di interesse generale ai sensi della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti e delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
2. Sono altresì esclusi dall'abrogazione gli interventi previsti dall'articolo 23 comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Possono inoltre essere escluse dall'abrogazione le norme che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura, la ricerca o lo sviluppo tecnologico nonché la conservazione o la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
4. Ai fini dell'individuazione delle norme da abrogare e degli incentivi da ammettere, il Governo si avvale del parere di un comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Gli stanziamenti per gli incentivi giustificati ai sensi dell'articolo 3, qualora afferenti a specifici fondi, sono assegnati a un'apposita sezione del Fondo per la crescita di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I fondi specifici cessano di operare dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono altresì a stabilire criteri certi, obiettivi e trasparenti per la concessione degli incentivi alle imprese modificando, se necessario, i meccanismi vigenti.
2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:
a) la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione dell'effetto addizionale dell'incentivo sull'attività delle imprese;
b) l'amministrazione concedente effettua una valutazione successiva alla concessione dei contributi al fine di verificarne l'efficacia rispetto agli obiettivi. L'esito negativo della valutazione comporta misure di sospensione del provvedimento.
3. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dispongono, inoltre, misure di accelerazione e di semplificazione procedurale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che provveda alla rideterminazione dell'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di ridurre la pressione fiscale in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'aliquota è ridotta in misura proporzionale ai risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge;
b) sono introdotte misure compensative in favore delle regioni a carico del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in cui confluiscono i risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge in misura non inferiore a 10 miliardi di euro;
c) è definito il periodo d'imposta a decorrere dal quale si applica la riduzione.
2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nel rispetto del principio costituzionale di coordinamento della finanza pubblica, si adeguano alla presente legge al fine di prevedere l'eliminazione o la conservazione di incentivi alle imprese gravanti sui rispettivi bilanci.
2. Gli incentivi previsti da norme abrogate ai sensi della presente legge che siano stati erogati e non utilizzati ovvero assegnati e non ancora erogati sono revocati secondo le modalità di cui all'articolo