Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2057


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato VITELLI
Disposizioni per la razionalizzazione delle norme e delle procedure di incentivazione pubblica alle imprese e delega al Governo per la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Presentata il 6 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nel 2012 il Governo Monti ha avviato il riordino del sistema di incentivi alle imprese (articoli da 23 a 31 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese) con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi e interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese.
      Il decreto-legge n. 83 del 2012 ha preso spunto dal rapporto «Analisi e raccomandazioni sui contributi pubblici alle imprese» redatto, su incarico del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012, da un gruppo di esperti coordinati dal professor Francesco Giavazzi.
      Nel complesso, tuttavia, il rapporto Giavazzi, che prevedeva tra l'altro una significativa riduzione degli incentivi sulla base di indicatori di efficacia degli stessi e il finanziamento, con le risorse recuperate, di una riduzione della pressione fiscale sulle imprese con particolare riferimento alla riduzione del costo del lavoro, non è stato attuato.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di riprendere il progetto per completare il percorso e realizzare uno degli obiettivi più importanti delineati come possibili dal rapporto Giavazzi, ossia l'eliminazione di incentivi poco efficaci e l'utilizzazione dei risparmi per ridurre la tassazione con effetti espansivi sull'economia. Tali effetti, nello specifico, sono realizzati attraverso una riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      Il rapporto Giavazzi comprende un'analisi accurata degli incentivi esistenti e una quantificazione dell'ammontare dei trasferimenti basata su diverse fonti di dati, l'individuazione di un perimetro di contributi con una stima dell'ammontare di quelli eliminabili e una struttura logica per analizzarli e intervenire con l'eliminazione di quelli inefficaci. Naturalmente le stime non possono essere precise ma hanno consentito di definire un ordine di grandezza che può essere preso come riferimento per un'analisi puntuale della situazione sulla base dei princìpi sull'efficacia degli incentivi.
      L'attuazione del rapporto consentirebbe di concentrare le risorse verso gli strumenti la cui efficacia trova supporto empirico, come nel caso di quelli destinati alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, e di reindirizzare verso riduzioni della tassazione le risorse attualmente utilizzate per incentivi meno efficaci in base alla tesi che «solo una riduzione della spesa per finanziare una corrispondente diminuzione della pressione fiscale favorisce la crescita».
      Tale effetto si otterrebbe con l'introduzione di:

          a) un meccanismo e una metodologia di valutazione degli incentivi giustificati (articolo 3, comma 4);

          b) l'abrogazione di leggi e regolamenti che prevedono incentivi non giustificati con il recupero di risorse significative nell'ordine di 10 miliardi di euro (articolo 2);

          c) norme che consentirebbero di investire immediatamente le risorse in una riduzione dell'IRAP (articolo 6).

      Più specificamente, l'abrogazione riguarda le norme statali che determinano trasferimenti a imprese di parte corrente o in conto capitale non giustificati da una situazione di fallimento di mercato o che, rispetto alla stessa, risultino inefficaci ovvero non in grado di correggerla.
      Sono previsti casi di esclusione dall'abrogazione che riguardano in particolare gli incentivi gravanti sui fondi europei o diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con l'indicazione di alcuni particolari settori in armonia con il diritto dell'Unione europea, come l'istruzione, la ricerca, i trasporti e la sanità.
      Sono poi esclusi dalla valutazione gli interventi recentemente ridefiniti a gravare sul Fondo per la crescita per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.
      Potranno essere individuate ulteriori possibili esclusioni dall'abrogazione per gli incentivi destinati a perseguire determinate finalità meritevoli di qualificata tutela come la realizzazione di progetti di comune interesse europeo e la promozione della cultura, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale.
      Al fine di individuare l'ambito delle norme da abrogare e il perimetro degli incentivi giustificati, il Governo si avvarrà del parere di un comitato tecnico chiamato a verificare la loro necessità e idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato.
      Gli stanziamenti per gli incentivi giustificati, qualora afferenti a specifici fondi, saranno assegnati al Fondo per la crescita in un'apposita sezione che si aggiunge a quelle operanti in attuazione del citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Il Fondo per la crescita diverrebbe quindi un fondo unico per l'incentivazione, creando i presupposti per una disciplina organica anche relativa al suo utilizzo.
      L'introduzione del meccanismo di valutazione attraverso il comitato tecnico deve assicurare in tempi rapidi l'individuazione delle norme da abrogare al fine di consentire al Governo, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di procedere all'abrogazione di leggi e regolamenti che prevedono gli incentivi

e, nel termine di dodici mesi, di completare il percorso esercitando la delega legislativa per la riduzione proporzionale dell'aliquota dell'IRAP e le necessarie misure di compensazione in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 che detta disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni.
      È utile sottolineare, ai fini delle verifiche e della successiva definizione del quadro semplificato di regolamentazione del sistema di erogazione degli incentivi previsto dall'articolo 5, che nel rapporto Giavazzi si tiene conto anche di una serie di elementi che, pur non essendo misurabili, indirettamente incidono sull'efficacia degli incentivi come le distorsioni del «mercato politico» ovvero gli effetti indotti dall'esigenza degli imprenditori di focalizzarsi sui modi per ottenere un sussidio piuttosto che sulla creazione di nuovi prodotti; l'incertezza normativa che si riflette sui trasferimenti alle imprese incidendo su tempi e modalità di erogazione; i costi di amministrazione per l'accesso ai contributi, in cui è comunque possibile fare una distinzione tra contributi accessibili a bando o, in presenza di determinate condizioni, automatici secondo un ordine di precedenza temporale delle richieste.
      Complessivamente la proposta di legge si compone di sette articoli.
      L'articolo 1 delinea le finalità. L'articolo 2 indica lo strumento della delegificazione per procedere all'individuazione di incentivi non giustificati e all'abrogazione delle leggi e dei regolamenti che li prevedono. Il criterio che guida tali abrogazioni deriva dalle note definizioni e tipologie fornite dall'analisi economica riguardo ai cosiddetti «fallimenti di mercato». L'articolo 3, ai commi 1 e 2, indica i casi di esclusione dall'abrogazione e al comma 3 individua casi di incentivi destinati a perseguire determinate finalità meritevoli di qualificata tutela. Il comma 4 demanda al citato comitato tecnico il compito di individuare l'ambito delle norme da abrogare e il perimetro degli incentivi giustificati, verificando la loro necessità e idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 4 prevede, ove possibile, la confluenza delle risorse per l'erogazione degli incentivi giustificati in un'apposita sezione del Fondo per la crescita presso il Ministero dello sviluppo economico.
      L'articolo 5 prevede la definizione del quadro regolamentare per l'erogazione degli incentivi ammessi con meccanismi di trasparenza e di semplificazione dei relativi procedimenti di concessione, meccanismi che saranno stabiliti dai menzionati regolamenti delegificanti. In particolare, si dettano alcuni criteri che il Governo dovrà rispettare nella disciplina regolamentare delle procedure di concessione degli incentivi. Nello specifico il conferimento dei contributi dovrà essere subordinato alla dimostrazione ex ante dell'effetto addizionale ed ex post dell'efficacia rispetto agli obiettivi, assicurando così a regime la verifica e il monitoraggio della loro efficacia.
      Con l'articolo 6 il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la riduzione proporzionale dell'aliquota ordinaria dell'IRAP. La riduzione è effettuata in coerenza con le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina, tra l'altro, l'autonomia di entrata delle regioni e, per quanto riguarda l'IRAP, la possibilità a decorrere dal 2013 per ciascuna regione, a carico del proprio bilancio, di ridurne le aliquote fino ad azzerarle. Si introduce quindi uno strumento operativo a carico del bilancio dello Stato che realizza una riduzione immediata, ferma restando l'autonomia delle regioni di proseguire in questa direzione per il futuro.
      Nelle norme transitorie e finali di cui all'articolo 7 si stabilisce che gli enti locali e le regioni, sulla base dei princìpi costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica, si adeguano alle norme introdotte dalla legge nello stabilire l'eliminazione o la conservazione di incentivi gravanti sui rispettivi bilanci.
      Si prevede, inoltre, la revoca, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo (articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990), degli incentivi previsti da leggi abrogate che non siano stati ancora utilizzati, se già erogati, ovvero che non siano stati ancora erogati anche se assegnati.
      Si stabilisce, altresì, l'esclusione dalle abrogazioni di cui all'articolo 2 delle norme relative a incentivi che consistono in contributi in conto interessi su investimenti già realizzati o concernenti gli incentivi riguardanti opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire l'integrità della finanza pubblica e la crescita dell'economia, la presente legge prevede disposizioni per la razionalizzazione delle norme e delle procedure di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione, nonché l'indicazione di criteri di ammissibilità, in coerenza con il diritto dell'Unione europea e con gli esiti dell'analisi economica, che possano assicurare un impatto significativo delle risorse disponibili.
      2. Ai fini della presente legge:

          a) per fallimento di mercato s'intende la situazione in cui il mercato risulta incapace di pervenire a un'allocazione efficiente delle risorse;

          b) per sussidio efficace s'intende il sussidio che induce attività addizionali ossia che non finanzia attività che l'impresa farebbe comunque e che è idoneo a correggere le situazioni di fallimento di mercato.

Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, le norme statali che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente e in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
      2. Il Governo emana, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari da

abrogare ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le abrogazioni devono comportare risparmi in misura non inferiore a 10 miliardi di euro.
Art. 3.
(Incentivi giustificati).

      1. Sono escluse dall'abrogazione di cui all'articolo 2 le norme che prevedono incentivi:

          a) finanziabili con fondi europei;

          b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico o di interesse generale ai sensi della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti e delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

      2. Sono altresì esclusi dall'abrogazione gli interventi previsti dall'articolo 23 comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
      3. Possono inoltre essere escluse dall'abrogazione le norme che prevedono incentivi destinati a:

          a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

          b) promuovere la cultura, la ricerca o lo sviluppo tecnologico nonché la conservazione o la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

      4. Ai fini dell'individuazione delle norme da abrogare e degli incentivi da ammettere, il Governo si avvale del parere di un comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.
(Stanziamenti e Fondo per la crescita).

      1. Gli stanziamenti per gli incentivi giustificati ai sensi dell'articolo 3, qualora afferenti a specifici fondi, sono assegnati a un'apposita sezione del Fondo per la crescita di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I fondi specifici cessano di operare dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Trasparenza e semplificazione procedurale).

      1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono altresì a stabilire criteri certi, obiettivi e trasparenti per la concessione degli incentivi alle imprese modificando, se necessario, i meccanismi vigenti.
      2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

          a) la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione dell'effetto addizionale dell'incentivo sull'attività delle imprese;

          b) l'amministrazione concedente effettua una valutazione successiva alla concessione dei contributi al fine di verificarne l'efficacia rispetto agli obiettivi. L'esito negativo della valutazione comporta misure di sospensione del provvedimento.

      3. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dispongono, inoltre, misure di accelerazione e di semplificazione procedurale.

Art. 6.
(Delega al Governo per la riduzione dell'IRAP).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che provveda alla rideterminazione dell'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di ridurre la pressione fiscale in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'aliquota è ridotta in misura proporzionale ai risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge;

          b) sono introdotte misure compensative in favore delle regioni a carico del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in cui confluiscono i risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge in misura non inferiore a 10 miliardi di euro;

          c) è definito il periodo d'imposta a decorrere dal quale si applica la riduzione.

      2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nel rispetto del principio costituzionale di coordinamento della finanza pubblica, si adeguano alla presente legge al fine di prevedere l'eliminazione o la conservazione di incentivi alle imprese gravanti sui rispettivi bilanci.
      2. Gli incentivi previsti da norme abrogate ai sensi della presente legge che siano stati erogati e non utilizzati ovvero assegnati e non ancora erogati sono revocati secondo le modalità di cui all'articolo

21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      3. I contributi in conto interessi su investimenti già realizzati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione sono esclusi dalle abrogazioni di cui all'articolo 2.
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