Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2161


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ROSTELLATO, CIPRINI, BECHIS, RIZZETTO, BALDASSARRE, CHIMIENTI, MUCCI, TRIPIEDI, COMINARDI, DELLA VALLE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema delle cooperative, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti essenziali cooperativistici e di mutualità
Presentata il 5 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Secondo l'articolo 45 della Carta costituzionale, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, in relazione al suo carattere mutualistico e all'assenza di finalità speculative.
      La cooperativa, dunque, è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali nonché proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente, e che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.
      I requisiti essenziali che costituiscono condizioni imprescindibili affinché si possa parlare di vera e autentica società cooperativa sono l'assoluta democrazia nella gestione dell'impresa secondo il principio «un socio-un voto» e il fine esclusivamente mutualistico.
      L'adesione a una cooperativa dovrebbe essere volontaria e non essere oggetto di restrizioni artificiose, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose, e gli affari dovrebbero essere amministrati da persone scelte dai soci. I soci dovrebbero avere uguale diritto di voto (un socio un voto) e l'eventuale interesse sul capitale sociale dovrebbe essere limitato; gli avanzi di gestione dovrebbero appartenere ai soci e dovrebbero essere ripartiti in modo che nessuno sia favorito; la cooperativa dovrebbe essere basata sull'auto aiuto e gestita dai suoi membri. Se essa stipula accordi con altre organizzazioni, compresi i Governi, o raccoglie capitale dalle fonti esterne, dovrebbe fare ciò a condizioni che assicurino comunque il controllo democratico da parte dei suoi soci e mantengano inalterata la sua autonomia cooperativa.
      Alla base della cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori culturali o altro, per i quali la gestione comune dell'impresa diviene uno strumento per non trovarsi in uno stato di inferiorità nei confronti di chi detiene una posizione di forza sul mercato.
      Il concetto di mutualità è la caratteristica principale di un'impresa cooperativa. La Carta costituzionale, riconoscendo alle cooperative una funzione di carattere sociale, riserva a queste un particolare trattamento e ingenti agevolazioni fiscali. Ma chi controlla la reale «mission» di questa particolare forma d'impresa? Lo stesso sistema cooperativo, che funge così da controllore e da controllato, beneficiando dei privilegi di legge senza essere soggetto ad alcuna verifica sull'effettiva finalità d'impresa.
      Nella cronaca di tutti i giorni si assiste costantemente alla degenerazione di un sistema in cui l'originario spirito di solidarietà e di mutualità è stato sacrificato alla logica del mercato, della competizione e del profitto, alla pari delle imprese di capitale. A farne le spese sono i dipendenti, sottoposti a lavoro in nero, precariato diffuso e assenza di sicurezza, funzionali all'acquisizione di appalti al massimo ribasso; ma anche i cittadini, a cui vengono restituiti servizi di pessima qualità. Il caso che ha coinvolto la cooperativa «Lampedusa accoglienza», che gestisce il centro per migranti nell'isola siciliana, rappresenta la più recente testimonianza della perdita di credibilità della cooperazione nel nostro Paese.
      Con questa proposta di legge si vuole verificare l'oggetto sociale, il rispetto dei princìpi cooperativistici, l'esistenza dei requisiti essenziali e la gestione delle cooperative operanti nel territorio nazionale, al fine di ripristinare la legalità e i diritti all'interno del sistema cooperativistico.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. Al fine di verificare e, ove necessario, ripristinare la legalità e i diritti all'interno del sistema cooperativistico, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di esaminare l'oggetto sociale, il rispetto dei princìpi cooperativistici con particolare riferimento alla mutualità, il rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza e di mercato, l'esistenza e il rispetto dei requisiti essenziali propri dello status di società cooperativa nonché i meccanismi di gestione delle cooperative operanti nel territorio nazionale con specifico riferimento al rispetto della normativa vigente in materia di retribuzione e di contribuzione dei lavoratori del settore.
      2. La Commissione, in particolare, ha il compito di indagare sulla regolarità delle procedure e sull'eventuale esistenza di condotte non conformi alla corretta gestione aziendale. A tale fine, la Commissione svolge:

          a) verifiche sull'effettivo rispetto e sulla corretta applicazione dell'articolo 45 della Costituzione in merito al riconoscimento della funzione sociale della cooperazione nonché sul carattere di mutualità e sull'assenza di fini di speculazione privata;

          b) verifiche sull'osservanza, nel territorio nazionale, delle normative vigenti in materia di status di socio-lavoratore, con particolare riguardo alla partecipazione alle assemblee e all'effettiva suddivisione degli utili;

          c) verifiche sulla conformità dei livelli retributivi dei soci lavoratori delle cooperative ai contratti collettivi nazionali di

lavoro (CCNL) di riferimento e sull'eventuale esistenza di fattispecie potenzialmente in contrasto con i princìpi costituzionali;

          d) verifiche sull'efficacia del sistema di controllo e di ispezione delle società cooperative con particolare riferimento al rispetto dei princìpi di mutualità;

          e) verifiche sul rispetto della normativa contributiva e fiscale vigente in materia di qualificazione del rapporto di lavoro quale socio lavoratore o lavoratore dipendente;

          f) verifiche sull'ottemperanza da parte delle società cooperative delle disposizioni vigenti dell'Unione europea in materia di concorrenza e di mercato.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e comunque prevedendo la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato e un senatore, e da due segretari, un deputato e un senatore, è eletto a

scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. La Commissione presenta alle Camere una relazione ogni volta lo ritenga necessario e comunque ogni dodici mesi e al termine dei suoi lavori.
      7. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. In coerenza con l'articolo 82 della Costituzione, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
      3. La Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche

se coperte da segreto. La Commissione può acquisire altresì copia di atti relativi alle ispezioni effettuate, a qualunque titolo, sulla gestione dei vertici delle cooperative e può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le cooperative hanno conferito incarichi professionali negli ultimi dieci anni, dei documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori.
      4. Sulle richieste di cui al comma 2 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
      5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi o acquisiti in copia siano coperti da segreto.
      6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      7. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
      8. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 9.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
      3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      6. Le spese di funzionamento della Commissione, pari a un massimo di 300.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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