Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2161 |
1. Al fine di verificare e, ove necessario, ripristinare la legalità e i diritti all'interno del sistema cooperativistico, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di esaminare l'oggetto sociale, il rispetto dei princìpi cooperativistici con particolare riferimento alla mutualità, il rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza e di mercato, l'esistenza e il rispetto dei requisiti essenziali propri dello status di società cooperativa nonché i meccanismi di gestione delle cooperative operanti nel territorio nazionale con specifico riferimento al rispetto della normativa vigente in materia di retribuzione e di contribuzione dei lavoratori del settore.
2. La Commissione, in particolare, ha il compito di indagare sulla regolarità delle procedure e sull'eventuale esistenza di condotte non conformi alla corretta gestione aziendale. A tale fine, la Commissione svolge:
a) verifiche sull'effettivo rispetto e sulla corretta applicazione dell'articolo 45 della Costituzione in merito al riconoscimento della funzione sociale della cooperazione nonché sul carattere di mutualità e sull'assenza di fini di speculazione privata;
b) verifiche sull'osservanza, nel territorio nazionale, delle normative vigenti in materia di status di socio-lavoratore, con particolare riguardo alla partecipazione alle assemblee e all'effettiva suddivisione degli utili;
c) verifiche sulla conformità dei livelli retributivi dei soci lavoratori delle cooperative ai contratti collettivi nazionali di
lavoro (CCNL) di riferimento e sull'eventuale esistenza di fattispecie potenzialmente in contrasto con i princìpi costituzionali;d) verifiche sull'efficacia del sistema di controllo e di ispezione delle società cooperative con particolare riferimento al rispetto dei princìpi di mutualità;
e) verifiche sul rispetto della normativa contributiva e fiscale vigente in materia di qualificazione del rapporto di lavoro quale socio lavoratore o lavoratore dipendente;
f) verifiche sull'ottemperanza da parte delle società cooperative delle disposizioni vigenti dell'Unione europea in materia di concorrenza e di mercato.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e comunque prevedendo la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato e un senatore, e da due segretari, un deputato e un senatore, è eletto a
1. In coerenza con l'articolo 82 della Costituzione, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 9.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese di funzionamento della Commissione, pari a un massimo di 300.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.