Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2103 |
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) latte vegetale: la bevanda destinata al consumo umano, di colore simile al latte animale, ma a base esclusivamente vegetale;
b) derivati del latte vegetale: i prodotti alimentari a base di latte vegetale.
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) latte vegetale e suoi derivati, anche specifico per l'alimentazione di neonati e di bambini».