Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2103


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAGNARLI, BUSTO, L'ABBATE, PARENTELA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, CRISTIAN IANNUZZI, LUPO, GALLINELLA, PAOLO BERNINI
Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa al latte vegetale e ai suoi derivati
Presentata il 19 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il latte vaccino, la farina, il pane, la pasta, gli ortaggi e la frutta sono considerati prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana e proprio per tale ragione sono sottoposti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.
      Negli ultimi decenni, tuttavia, le intolleranze alimentari, le allergie, nonché le vere e proprie patologie legate all'alimentazione (ad esempio la celiachia, per la quale ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10 per cento e per la quale l'unica cura è seguire una dieta rigorosa e priva di alimenti che contengono glutine) si sono diffuse in maniera rilevante nel nostro Paese, tanto da costringere le persone ad adottare un regime alimentare diverso rispetto a quello tradizionale. Anche i prodotti di prima necessità, quindi, non possono essere considerati gli stessi per tutta la popolazione, sia tra i neonati che tra gli adulti.    
      Tra i prodotti che maggiormente presentano problemi di intolleranza o di allergia vi è il latte (incidenza dell'intolleranza in Italia che varia dal 20 al 50 per cento della popolazione a seconda delle aree geografiche) che, specie tra i bambini, deve necessariamente essere sostituito da prodotti alternativi, tra tutti il cosiddetto «latte vegetale». Oggi sul mercato esistono moltissimi tipi di latte vegetale, che possono sostituire in maniera soddisfacente il latte vaccino tra bambini e adulti intolleranti, nonché essere un alimento base per una dieta vegana (i vegani in Italia oggi sono circa 1 milione). Alcuni tipi di latte vegetale hanno peculiarità e caratteristiche che possono adattarsi anche alla dieta delle persone affette da celiachia, che molto spesso contemporaneamente al morbo celiaco presentano anche una forte intolleranza al lattosio.
      Il latte di riso, di avena, di soia, di miglio o di kamut e tutti i prodotti da essi derivati sono sempre più diffusi sul mercato italiano e sono scelti da molti soggetti che per costrizione o per convinzione adottano una dieta diversa da quella tradizionale mediterranea.
      In base a queste premesse appare quindi contraddittorio, nonché ingiustamente penalizzante nei confronti di chi è intollerante, allergico o affetto da una patologia invalidante dell'alimentazione come la celiachia, che tali prodotti siano sottoposti a un'aliquota dell'IVA pari al 22 per cento, al contrario di quanto avviene con i prodotti di prima necessità elencati.
      L'obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello di equiparare l'aliquota dell'IVA del latte vegetale e dei suoi derivati – per i quali si dà una precisa definizione – a quella dei prodotti alimentari di prima necessità individuati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificando quindi la tabella A, parte II, allegata al suddetto decreto, e inserendolo tra i prodotti con aliquota agevolata dell'IVA.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a)    latte vegetale: la bevanda destinata al consumo umano, di colore simile al latte animale, ma a base esclusivamente vegetale;

          b)    derivati del latte vegetale: i prodotti alimentari a base di latte vegetale.

Art. 2.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sul latte vegetale e suoi derivati).

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «41-quinquies) latte vegetale e suoi derivati, anche specifico per l'alimentazione di neonati e di bambini».

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