Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2181 |
1. Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Servizio per la prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole nonché dell'alcolismo tra i giovani, di seguito denominato «Servizio».
1. Il Servizio provvede a:
a) realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette ai giovani sui rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcol;
b) organizzare corsi informativi ed educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, obbligatori e facenti parte del curriculum scolastico, sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol;
c) organizzare corsi di formazione, tenuti da esperti in materia di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcol, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e strutturati nelle seguenti fasi:
1) ricerca e raccolta di materiale bibliografico attraverso cui fornire ai docenti adeguate conoscenze sulle dipendenze associate all'uso di stupefacenti e all'abuso di alcol;
2) realizzazione di percorsi di ricerca attiva, quali interviste, raccolta di
materiale e simili, attuati dai docenti nei confronti degli studenti;3) attività di dibattito e di riflessione con intervento di esperti del settore, quali magistrati, operatori sanitari e rappresentanti delle Forze dell'ordine;
d) attivare un portale internet istituzionale, nel quale sia possibile reperire materiali didattici, scaricabili gratuitamente, relativi ai danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol;
e) organizzare corsi pratici per i genitori relativamente al fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol e attivare programmi di informazione diretti ai genitori, volti a consentire l'individuazione dei comportamenti a rischio dei figli;
f) monitorare la situazione del fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol da parte dei giovani sul territorio nazionale, incentivando l'attività svolta dalle Forze dell'ordine nel contrasto alla diffusione degli stupefacenti e dell'abuso di alcol, in particolare fra i minori, attraverso una presenza attiva specificamente diretta a effettuare controlli sulle strade e nei locali notturni di intrattenimento, specie nei giorni festivi e prefestivi.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-216, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.