Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2100 |
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche allo scopo di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'età media di attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.
La manovra Fornero sulle pensioni prevede fra l'altro, articolo 24, comma 11, che chi ha iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata a 63 anni di età, con un minimo di venti anni di contribuzione, ma a condizione che il primo rateo di pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (442,30 euro) e quindi con un trattamento pensionistico calcolato ad oggi di 1.238 euro lorde, che è un limite irraggiungibile considerando quella che è stata la discontinuità occupazionale e quindi contributiva di questa generazione, peraltro ulteriormente aggravata dalla crisi economica che si protrae dall'anno 2007, peggiorando significativamente quanto era stato previsto dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995. A norme vigenti, un giovane di oggi
sarà comunque costretto, se ha iniziato a versare i contributi dopo il 1 gennaio 1996, a lavorare fino all'età di 70 anni – comma 7 dell'articolo 24 della manovra Fornero – qualora non raggiunga un reddito da pensione di vecchiaia pari a 1,5 volte l'assegno sociale e maturando comunque, se non si interviene adeguatamente, un reddito da pensione assolutamente insufficiente per una vecchiaia dignitosa, senza alcuna integrazione al trattamento minimo, non più previsto già dalla legge n. 335 del 1995 per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.1) misure in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dal 1 gennaio 1996;
2) una modifica del meccanismo sulla rivalutazione del montante contributivo;
3) una delega al Governo per l'estensione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge, agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
Contributo previdenza unificato.
Con la presente proposta di legge intendiamo portare il livello delle aliquote contributive, per tutte le tipologie di lavoro, al 28 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore o prestatore d'opera, con una riduzione, per i lavoratori dipendenti, pari all'1 per cento ogni due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
Il primo effetto è l'immediato aumento del reddito disponibile per i lavoratori dipendenti e contemporaneamente una riduzione del costo del lavoro per le aziende, che permetterà di aumentare la competitività delle imprese e quindi di favorire l'occupazione e il lavoro. Le minori entrate di contributi per le gestioni previdenziali, derivanti dal lavoro dipendente, è legittimo pensare che saranno in buona parte compensate da un incremento occupazionale.
Già per i coltivatori diretti, i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, la manovra Fornero prevede a regime di arrivare
Pensione di base finanziata dalla fiscalità generale.
Per garantire un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento si propone di istituire una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, del valore di 442 euro (rivalutabile secondo le disposizioni vigenti sull'attuale assegno sociale), aggiuntiva rispetto a quella maturata dal lavoratore, sia esso dipendente, autonomo o parasubordinato. Tale pensione è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano versato almeno quindici anni di contribuzione effettiva. A partire dalla data di entrata in vigore della legge, l'importo della pensione è riconosciuto pro quota in ragione di un quindicesimo per anno per arrivare a regime dopo quindici anni.
L'introduzione a regime della pensione di base finanziata dalla fiscalità generale risponde all'esigenza di fornire un sostegno concreto alle future pensioni che saranno liquidate unicamente con il sistema contributivo e per le quali non è più prevista l'integrazione al trattamento minimo.
Lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata.
Per i lavoratori parasubordinati, già oggi fortemente penalizzati, iscritti per la prima volta alla Gestione separata successivamente al 31 dicembre 1995, la presente proposta di legge prevede, a partire dalla data di entrata in vigore della legge e nei successivi quindici anni, il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
Delega al Governo.
La proposta di legge prevede, inoltre, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad estendere la pensione di base agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata», che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, sono applicati i seguenti criteri:
a) riduzione ogni due anni dell'1 per cento dell'aliquota obbligatoria di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti;
b) incremento ogni due anni dell'1 per cento dell'aliquota obbligatoria per i lavoratori autonomi, gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti;
c) applicazione di un'aliquota contributiva pari al 28 per cento per i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino al raggiungimento di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura pari al 28 per cento del reddito lordo da lavoro.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 è istituita una pensione di base finanziata
dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015, in ragione di un quindicesimo per anno fino al raggiungimento della quota di quindici quindicesimi nell'anno 2029:a) ai lavoratori dipendenti;
b) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria;
c) ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti.
2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:
a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata a regime delle disposizioni degli articoli 1 e 2, ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una
maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti. 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:
«9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In caso di PIL nominale negativo per due annualità successive, il Governo è autorizzato a procedere, con la legge di stabilità annuale, per garantire comunque la rivalutazione del montante contributivo, rilevata nel precedente quinquennio antecedente le annualità di crescita negativa del PIL. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie precedente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a estendere la pensione di base agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre a regime un contributo previdenziale unificato fino al raggiungimento
di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura pari al 28 per cento del reddito lordo da lavoro;b) garantire agli iscritti per la prima volta a casse professionali successivamente al 31 dicembre 1995 il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti;
c) estendere ai professionisti iscritti alle casse professionali la pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, come previsto dalla presente legge per le altre categorie di lavoratori dipendenti o autonomi.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2 miliardi di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.