Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2172


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, BARBANTI, BECHIS, CIPRINI, COMINARDI, CURRÒ, FANTINATI, TACCONI
Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità di copie all'originale
Presentata il 10 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende inserire nel nostro ordinamento la possibilità per l'avvocato di autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e di attestare la conformità delle copie all'originale.
      Nel nostro ordinamento troviamo diverse figure, anche professionali, che a vario titolo intervengono nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle persone.
      Oggi gli atti pubblici devono essere redatti da un pubblico ufficiale, espressamente abilitato allo scopo, si pensi al ruolo svolto dalla professione notarile.
      In altre ipotesi, invece, soggetti diversi, indipendentemente dalla loro preparazione giuridica, hanno la facoltà di autenticare determinate sottoscrizioni (si pensi al potere di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, che è facoltà anche dei consiglieri comunali).
      Comparando la facoltà descritta con i poteri dell'avvocato la situazione appare singolare: ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, infatti, la procura giudiziale deve essere rilasciata dal cliente al proprio difensore nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, in quest'ultimo caso, l'avvocato ha il potere di autenticare la sottoscrizione del cliente se la procura sia apposta a margine o in calce a un atto giudiziario, oppure sia apposta in un foglio separato «che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».
      Quindi anche se una procura è sottoscritta e rilasciata a un avvocato su un foglio separato dall'atto cui si riferisce e semplicemente pinzata a un atto giudiziario, lo stesso difensore acquista il ruoto di pubblico ufficiale abilitato ad autenticare la sottoscrizione.
      Da tempo è sorto un ampio dibattito in merito alla possibilità di allargare il novero dei pubblici ufficiali autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni ai fini dell'esecuzione forzata e degli altri effetti giuridici erga omnes, principalmente la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione e le volture nei pubblici registri, formalità idonee a fornire un'adeguata pubblicità alla generalità dei consociati.
      La presente proposta di legge, in linea con quanto per esempio accadde in Francia grazie alla legge 2011-331 del 28 marzo 2011, mira a estendere tale prerogativa all'avvocato, prevedendo la sua applicazione per la verifica della validità e dell'efficacia degli atti contrattuali o degli atti di natura privatistica consequenziali all'attività giurisdizionale.
      Gli avvocati, peraltro, già oggi sono obbligati a identificare i loro clienti ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, stabilita dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 141 e n. 143, del 3 febbraio 2006, mediante la registrazione dei dati contenuti nei documenti d'identità dei clienti stessi. L'avvocato che autenticherà il contratto o la dichiarazione unilaterale dovrà quindi rispondere, sul piano disciplinare e della responsabilità professionale, di eventuali vizi, che egli avrebbe dovuto conoscere, i quali possano invalidare o rendere inefficace il contratto stesso.
      Inoltre, l'avvocato potrà sincerarsi dell'identità dei contraenti e dei poteri di disposizione loro attribuiti autenticando le loro sottoscrizioni.
      La proposta di legge, quindi, attribuisce anche agli avvocati il potere di autenticare la sottoscrizione di scritture private e conferisce ai medesimi professionisti anche il potere di attestare la conformità delle copie all'originale.
      Nell'esercizio di tali poteri l'avvocato è, a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale ed è soggetto a tutti gli obblighi che gravano sui notai. A tali fini si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca le modalità di istituzione e di tenuta di un apposito registro nel quale l'avvocato dovrà conservare le scritture private autenticate, nonché l'emanazione da parte del Consiglio nazionale forense di direttive specifiche per l'attuazione della legge, anche aventi ad oggetto la deontologia dell'avvocato e le tariffe applicabili.
      L'introduzione della possibilità di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private da parte dell'avvocato potrebbe, quindi, inserire un forte elemento d'innovazione nell'ordinamento giuridico e provocare, quale suo immediato effetto, lo snellimento delle procedure burocratiche in quanto avrebbe concrete di possibilità di accelerare e rendere più accessibili al cittadino numerose prassi amministrative.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autenticazione delle sottoscrizioni da parte dell'avvocato).

      1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico.
      2. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica.
      3. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione.
      4. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti.
      5. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
      6. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali.
      7. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo

2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
      8. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 2.
(Responsabilità dell'avvocato nell'autenticazione di scritture private).

      1. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere.
      2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 3.
(Titolo esecutivo).

      1. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 4.
(Registro delle scritture private autenticate dall'avvocato).

      1. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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