Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2254 |
1) 5-quater (Collaborazione volontaria);
2) 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria);
3) 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria);
4) 5-septies (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero).
L'articolo 5-quater (Collaborazione volontaria), definisce gli elementi essenziali della procedura di disclosure volontaria finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio e alla futura ottemperanza dei contribuenti.
Il comma 1 definisce, in particolare, le condizioni al verificarsi delle quali si intende perfezionata la procedura di collaborazione volontaria e, conseguentemente, si producono gli effetti indicati al successivo articolo 5-quinquies. Al fine di evitare che possano fruire degli effetti della collaborazione volontaria, e in particolare della non punibilità per alcuni reati tributari, contribuenti che trasferiscono all'estero gli imponibili evasi solo dopo l'introduzione di tale disciplina, è stato previsto che, fra le condizioni di accesso alla collaborazione volontaria, vi sia quella che le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale siano state commesse entro il 31 dicembre 2013.
Ai fini del perfezionamento della procedura di disclosure volontaria, è necessario che si realizzino tutte le condizioni previste dal comma 1, lettere a) e b), prima fra tutte, in termini temporali, la volontaria rappresentazione, da parte del soggetto tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione, mediante la presentazione di un'apposita richiesta di ammissione, secondo il modello approvato con il decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies, di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, unitamente alla produzione dei relativi documenti e delle informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.
È necessario, quindi, da parte dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) il pieno riconoscimento dell'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori del territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato e delle violazioni sostanziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
Il comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quater prevede che la collaborazione volontaria deve necessariamente riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al richiamato articolo 4, comma 1.
Perché la procedura di collaborazione attiva possa perfezionarsi, la successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-quater dispone che i soggetti obbligati devono, altresì, versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento (in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) entro i termini per la proposizione del ricorso, ovvero, nei casi di istanza di adesione a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento (articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo), le somme dovute sulla base dell'atto di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell'atto.
Deve essere altresì effettuato, sempre in unica soluzione, il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, entro il termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In ogni caso, è previsto che il contribuente non possa avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine
per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.
Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario
finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di
Art. 5-sexies. – (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento
dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».
2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente
il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 1. Al primo comma dell'articolo 648-bis del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato» sono soppresse.
2. Al primo comma dell'articolo 648-ter del codice penale, le parole: «, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 31 luglio 2014.