Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2183 |
1. Il primo comma dell'articolo 316-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».
1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Rapporti con gli ascendenti). – Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente, il fratello o la sorella al quale è impedito l'esercizio del diritto di cui al primo comma può ricorrere al giudice ordinario del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma».
1. Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori. Fissa altresì la misura e il
modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori a un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori presso l'ambito familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede
1. Il primo comma dell'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite».
1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio» sono inserite le seguenti: «ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare»;
b) Il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Ciascun genitore, qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza, deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente tale