Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2151


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IORI, FERRANTI, FARAONE, ZAMPA, SCUVERA, ZANIN, ANTEZZA, ARLOTTI, BARUFFI, BENI, BERLINGHIERI, BRANDOLIN, CAPONE, CARNEVALI, COCCIA, COPPOLA, CRIVELLARI, D'INCECCO, ERMINI, GADDA, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GELLI, GIULIANI, IACONO, LA MARCA, MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MIOTTO, MORANI, MORETTI, PATRIARCA, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PICIERNO, PREZIOSI, ROSATO, ROTTA, RUBINATO, SBROLLINI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, VILLECCO CALIPARI
Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età
Presentata il 28 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riprende con alcune modifiche la proposta di legge atto Camera n. 3912 presentata nella passata legislatura dal gruppo del Partito Democratico. Essa si caratterizza certamente per la sua organicità: basti accennare al fatto che consta di cinquanta articoli e, soprattutto, che non si limita a disciplinare l'esecuzione dei «provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato», ma interviene anche sul versante delle sanzioni arricchendo sensibilmente le misure a disposizione del giudice minorile che si sia orientato verso una sentenza di condanna.
      Sono corpose e numerose le ragioni che inducono a ritenere non più differibile l'approvazione di una legge sull'ordinamento penitenziario minorile.
      In estrema sintesi:

          a) l'esecuzione della custodia cautelare in carcere e della pena detentiva incide su un'ampia gamma di diritti del minore, molti dei quali costituzionalmente protetti, per cui, in base alla stessa logica che ha ispirato la riforma penitenziaria del 1975, questa estrema supremazia dello Stato sull'individuo non può essere regolata che da una legge;

          b) l'incostituzionalità dell'articolo 79 della legge n. 354 del 1975, che incongruamente equipara il minore all'adulto, anche se non dichiarata per la preoccupazione del vuoto legislativo che si sarebbe determinato, è stata chiaramente individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 1992;

          c) anche sul piano delle regole sovranazionali l'orientamento è nel senso che, per quanto concerne la normativa in materia di esecuzione penale minorile, non si può prescindere da una fonte legislativa. Per quanto attiene alla tipologia delle sanzioni sostitutive, in parte già collaudate, in parte di nuova creazione, va detto che dalla proposta di legge emergono tre scaglioni di pena, a ciascuno dei quali corrisponde un binomio di sanzioni extradetentive applicabili. Più precisamente: se il tribunale per i minorenni ritiene di irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni, può condannare alla semidetenzione (articolo 15) o alla libertà controllata (articolo 18); se il limite massimo è di un anno, le sanzioni applicabili sono la permanenza domiciliare (articolo 16) oppure l'obbligo di svolgere un'attività riparatoria a favore della persona offesa o danneggiata dal reato, o una prestazione di pubblica utilità (articolo 17), da individuare nell'ambito di un ventaglio di attività contestualmente elencate. Infine, se il limite massimo della pena da irrogare è di sei mesi, il giudice può orientarsi, alternativamente, per la permanenza domiciliare nei fine settimana (articolo 17) oppure per una condanna a sanzione interdittiva, implicante uno o più dei divieti – in totale, sei – elencati nell'articolo 19, comma 2 (ad esempio il divieto di assumere bevande alcoliche).

      Per quanto riguarda le disposizioni relative al settore penitenziario, le novità non sono né poche né tantomeno poco importanti.
      Dall'articolo 1, comma 1, si ricava, ad esempio, che la normativa contenuta nella proposta di legge dovrà applicarsi non solo ai minorenni, ma anche «ai giovani adulti che hanno commesso il reato non oltre il compimento della maggiore età». A loro volta, l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 28 stabiliscono, rispettivamente, che i servizi minorili della giustizia si occupano dell'esecuzione delle misure cautelari e delle pene fino al venticinquesimo anno di età e che dovranno essere predisposte strutture ad hoc, gli istituti penali per giovani adulti, destinate ad accogliere i soggetti in questione sottoposti a custodia cautelare o ad esecuzione di pena.
      Il limite massimo, fissato in via generale al compimento del venticinquesimo anno di età, è in sintonia con il disposto dell'articolo 3 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in cui, per l'appunto, si fa riferimento al medesimo limite per indicare il punto finale della competenza riservata alla magistratura di sorveglianza minorile. Accanto alle fondamentali strutture già menzionate (istituti penali per minori e istituti penali per giovani adulti) sono previsti: 1) le comunità penali a custodia attenuata per i minorenni, le quali devono avere «una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario», destinate a «giudicabili» e «definitivi» che «non abbiano commesso reati di particolare allarme sociale» (articolo 27); 2) le sezioni destinate all'esecuzione della semidetenzione e della semilibertà; 3) i centri di prima accoglienza, dove sono temporaneamente ospitati, in attesa dell'udienza di convalida, i minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo; 4) le comunità pubbliche o del privato sociale, destinate ad accogliere minorenni e giovani adulti «sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla

misura di sicurezza del riformatorio giudiziario» (articolo 31).
      Inoltre, mentre per le comunità penali a custodia attenuata (articolo 27) e per le comunità destinate all'esecuzione del collocamento in comunità pubblica o del privato sociale (articolo 31) è fissata una capienza non superiore a dieci unità, per gli istituti penali per minorenni e per quelli riservati a giovani adulti la prescrizione è assai meno tassativa, in quanto il criterio adottato è quello, decisamente troppo elastico, del «numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno» (articoli 26, comma 2, e 28, comma 1). L'esigenza della territorializzazione dell'esecuzione è riconosciuta e disciplinata dal comma 1 dell'articolo 2 in cui si prevede che «Ogni misura penale deve essere eseguita in strutture detentive situate nell'ambito della regione di residenza».
      Per quanto riguarda il personale, la cui importanza per la buona riuscita di una riforma penitenziaria è fuori discussione, il ruolo di primo piano è riservato ai servizi socio-educativi per i minorenni, la cui azione è costantemente raccordata con i servizi territoriali. Una particolare attenzione deve essere poi rivolta agli agenti di polizia penitenziaria appartenenti al contingente minorile, che la stessa proposta di legge investe di diverse funzioni, suscettibili di interferire con l'azione educativa, e che pertanto devono essere svolte da personale adeguatamente preparato e, quindi, consapevole della delicatezza degli equilibri in gioco. Per quanto concerne l'area, lato sensu, trattamentale, va anzitutto rammentato che, nei confronti dei minorenni, diventa categorico, più di quanto già non lo sia per gli adulti, l'imperativo di depotenziare al massimo la dimensione segregante della pena detentiva, al fine di ridurre, nei limiti del possibile, lo iato sussistente tra la funzione ad essa assegnata dalla Carta costituzionale (in particolare dall'articolo 27) e le sue caratteristiche strutturali, tali da aggravare – se non corrette – il processo di desocializzazione.
      L'impegno della proposta di legge su questo versante è particolarmente significativo e tocca la sua vetta più alta nella regolamentazione delle comunità penali a custodia attenuata (articolo 27), dove massima è l'osmosi tra il dedans e il dehors, ma che, si può dire, ha guidato la mano dei proponenti un po’ dovunque. L'articolo 4 stabilisce che, ad esempio, previo consenso degli interessati, l'osservazione della personalità e il programma di trattamento individualizzato «sono predisposti anche nei confronti dei soggetti in custodia cautelare».
      Per i soggetti condannati il «menù» delle misure extramurarie è molto più ricco. Si tratta di una ricchezza che risalta anche nel raffronto con le corrispondenti misure riservate agli adulti.
      Da una comparazione ravvicinata emergono più fattori che facilitano un'esecuzione proiettata sul territorio: anzitutto la quantità delle misure da utilizzare (presentano carattere di novità sia i permessi premio speciali di cui all'articolo 9, sia la detenzione domiciliare nei fine settimana di cui all'articolo 17, sia la liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie prevista dall'articolo 23); secondariamente, ma non certo per importanza, i presupposti di fruibilità, poiché sono stati fatti «saltare» i limiti di carattere oggettivo che, nel caso degli adulti, ostacolano o posticipano nel tempo l'accesso alle singole misure. In particolare, l'articolo 8 sancisce la fruibilità dell'intera gamma delle misure extramurarie (lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative) a prescindere dalle «limitazioni relative al titolo del reato, al momento dell'esecuzione e alla durata della pena irrogata». Oltretutto la disposizione citata consente un'opportuna razionalizzazione delle misure alternative anche sul versante della progressività del trattamento, eliminando una delle più vistose incongruenze della normativa vigente: si vuole alludere al fatto che, mentre da un lato, la liberazione condizionale può essere concessa «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta» (articolo 21 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935), dall'altro, le misure alternative disciplinate dalla legge n. 354 del 1975, anche se logicamente propedeutiche alla liberazione condizionale, presentano condizioni di accesso assai meno favorevoli. In base alla proposta di legge, i servizi e la magistratura di sorveglianza potrebbero, invece, «dosare» al meglio le misure, adeguandole alle esigenze del singolo percorso trattamentale.
      Con più specifico riferimento alle misure extramurarie, il comma 1 dell'articolo 9 contempla la possibilità di utilizzare quale base logistica, durante il permesso premio speciale, «luoghi di accoglienza individuati in collaborazione con i servizi sociali minorili o dell'ente locale», proprio al fine di ovviare all'assenza di «riferimenti familiari nel territorio nazionale». Quest'innovativa previsione non viene ripetuta laddove il progetto di legge si occupa delle misure alternative, ma si tratta di una circostanza che non ne impedisce il recupero, essendo difficile sostenere che una tale operazione debba ritenersi impedita per il semplice fatto che la durata delle misure alternative nel tempo è superiore a quella dei permessi. La strada da seguire deve essere quella indicata nell'articolo 9 (l'attivazione dei servizi) anche per quanto concerne il reperimento di un'attività risocializzante che costituisce, a sua volta, una condizione fondamentale per la concessione di una misura alternativa.
      Per quanto concerne il regime intramurario, comunque, ci si è sforzati di contrastare, nei limiti del possibile, i nocivi effetti della permanenza nelle strutture detentive, attenuando la separatezza di tali strutture dalla società civile. A questo proposito si possono citare la previsione secondo cui per ogni detenuto bisogna progettare un percorso riabilitativo personalizzato, che deve essere seguito da un operatore socio-educativo di riferimento, in modo da assicurare la continuità del rapporto interpersonale [articolo 3, comma 1, lettera l)], e la possibilità di concedere l'autorizzazione ai colloqui non solo ai familiari, ma anche alle persone che possono vantare un «riconosciuto legame affettivo» con il soggetto detenuto (articolo 10, comma 1).
      Meritano, in particolare, di essere segnalate sia la disposizione che proietta dopo il fine pena il sostegno dei servizi minorili, prevedendo la loro collaborazione per un certo periodo, non superiore a tre mesi, con i servizi territoriali, sia la previsione in base alla quale, nell'ambito degli istituti penali per giovani adulti, devono essere allestiti, in un'area separata e distante da quella detentiva, dei microalloggi autonomi per i giovani che, terminata l'espiazione della pena, non dispongono di una collocazione abitativa (articolo 28, comma 1).
      La proposta di legge può costituire senz'altro una base di partenza per l'avvio di un fruttuoso confronto parlamentare a condizione, naturalmente, che il Parlamento riesca a dare prova di una reale sensibilità verso le tematiche minorili, non strumentalizzando le esigenze della sicurezza sociale, e si proponga non solo di legiferare, ma di scrivere, finalmente, una vera pagina riformatrice.
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PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
PRINCÌPI E CONDIZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI MINORENNI IN ESECUZIONE DI MISURE LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano ai minori degli anni diciotto e ai giovani adulti fino al venticinquesimo anno di età che hanno commesso il reato non oltre il compimento della maggiore età.
      2. Le norme della presente legge non si applicano o cessano di applicarsi al compimento del venticinquesimo anno di età dei soggetti di cui al comma 1.
      3. L'esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti di chi ha commesso un reato da minorenne è affidata, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto, al personale dei servizi minorili della giustizia.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di età superiore a ventuno anni che per il reato commesso da maggiorenni sono sottoposti a misura cautelare detentiva o hanno riportato ulteriori condanne a pena detentiva.
      5. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, che sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne e del giovane adulto che ha commesso

il reato non oltre il giorno del compimento della maggiore età.
Art. 2.
(Territorialità dell'esecuzione delle misure penali).

      1. Ogni misura penale deve essere eseguita in strutture detentive situate nell'ambito della regione di residenza, in modo da permettere il mantenimento delle relazioni del giovane sottoposto a misura con il contesto di appartenenza.
      2. Qualora le misure penali, per rilevanti motivi di opportunità, non possano essere eseguite nella regione di residenza, la struttura detentiva per la loro esecuzione può essere individuata in una delle regioni limitrofe.

Art. 3.
(Criteri generali di esecuzione).

      1. L'esecuzione delle misure penali nei confronti di minori degli anni diciotto e di giovani adulti per i reati commessi durante la minore età deve:

          a) essere rispettosa dei princìpi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, nonché dalle convenzioni e dalle raccomandazioni internazionali;

          b) essere improntata a imparzialità, senza distinzione di sesso, origine etnica, nazionalità, cultura, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale;

          c) garantire i processi di socializzazione attraverso validi rapporti educativi;

          d) avviare i processi di maturazione e di responsabilizzazione ai fini della consapevolezza delle conseguenze socialmente negative delle proprie azioni, dell'acquisizione di nuove abilità sociali e dei positivi inserimento e reinserimento;

          e) realizzare percorsi idonei a educare alla legalità e alla gestione dei conflitti;

          f) essere adeguata alle condizioni fisiche e culturali di ogni minorenne ristretto, in relazione alle sue risorse personali, familiari e sociali, alla sua storia e ai suoi bisogni di maturazione psico-fisica e spirituale;

          g) essere attuata con gli apporti degli operatori dei servizi territoriali e della famiglia, opportunamente coordinati tra loro;

          h) essere attenta ad assicurare al minorenne il diritto alla salute fisica e psichica;

          i) essere mirata a mantenere e a favorire i rapporti con le persone con cui esiste un legame familiare e affettivo, quando non vietati dall'autorità giudiziaria competente;

          l) essere seguita e monitorata, nel percorso riabilitativo personalizzato, da un operatore socio-educativo di riferimento, assicurando, per quanto possibile, la continuità del rapporto;

          m) garantire, in caso di convocazione del minorenne davanti all'autorità giudiziaria, l'accompagnamento dell'operatore socio-educativo di riferimento;

          n) orientare gli interventi educativi nei confronti dei minorenni stranieri e italiani a modelli di scambio interculturale per favorire i processi di socializzazione multiculturale;

          o) rispondere ai bisogni che derivano dalle diversità culturali, quando il minorenne sia straniero o appartenente a minoranze etniche, anche attraverso l'intervento del mediatore linguistico-culturale e l'offerta di un adeguato servizio bibliotecario;

          p) prevedere modalità finalizzate a salvaguardare, avviare e rafforzare i processi di maturazione e di socializzazione;

          q) prevedere le modalità delle relazioni con l'esterno per attività culturali, di tempo libero, di studio, di formazione

professionale, di orientamento e di inserimento lavorativi, anche durante la fruizione di permessi premio.

      2. Al minorenne sottoposto a misura penale è assicurato, prioritariamente, un programma di trattamento individualizzato orientato all'educazione e ai valori della Costituzione.
      3. Il programma di trattamento individualizzato deve prevedere, altresì, attività di studio, di formazione professionale, di orientamento e inserimento lavorativi, di socializzazione, sportive, culturali e di tempo libero. A ogni soggetto sottoposto a misura penale, ove richiesto, è assicurato il diritto di praticare, sia individualmente sia in forma comunitaria, il proprio culto religioso.
      4. Gli educatori predispongono e seguono nel corso della giornata le attività di cui al comma 3 garantendo la parità di trattamento e favorendo il reciproco rispetto tra i giovani.
      5. I direttori dei centri per la giustizia minorile promuovono e realizzano, in conformità alle linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, di seguito denominato «Dipartimento»:

          a) accordi con le istituzioni pubbliche e private territorialmente competenti per la realizzazione di centri polifunzionali cogestiti per l'erogazione di servizi integrati;

          b) protocolli d'intesa finalizzati all'attuazione di politiche attive di inclusione sociale e di riduzione della recidiva.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4.
(Individualizzazione del trattamento per i minorenni sottoposti alla misura della custodia cautelare).

      1. Nelle strutture detentive per minorenni e per giovani adulti l'osservazione della personalità e il programma di trattamento

individualizzato sono predisposti anche nei confronti dei soggetti in custodia cautelare, avendone acquisito il consenso.
Art. 5.
(Attività educative, di studio e di lavoro all'esterno).

      1. I soggetti ristretti nelle strutture detentive per minorenni e per giovani adulti possono essere ammessi, garantendo l'assoluta imparzialità, a frequentare all'esterno corsi di istruzione, tirocini, attività lavorative o altre attività comunque utili all'educazione e al reinserimento sociale.

Art. 6.
(Comunicazioni dello stato di detenzione e dei trasferimenti).

      1. La direzione della struttura detentiva provvede a informare immediatamente, anche attraverso i servizi sociali minorili o dell'ente locale, i genitori, il tutore, gli affidatari e le altre persone eventualmente indicate dal detenuto e ammesse dall'autorità giudiziaria procedente, dell'ingresso in una struttura detentiva o del trasferimento presso un'altra struttura ovvero presso un altro servizio minorile pubblico o del privato sociale.

Art. 7.
(Perquisizioni personali).

      1. La perquisizione personale del minorenne deve essere effettuata nel pieno rispetto della dignità della persona e tenendo conto della particolare vulnerabilità del soggetto in età evolutiva.

      2. Su richiesta del minore, preventivamente avvisato di tale facoltà, deve essere garantita la presenza di un genitore, di un familiare o di un tutore, se reperibile prontamente.

Art. 8.
(Benefìci penitenziari).

      1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai soggetti che hanno commesso un reato durante la minore età senza limitazioni relative al titolo del reato, al momento dell'esecuzione e alla durata della pena irrogata.

Art. 9.
(Permesso premio speciale).

      1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che hanno dato prova di partecipazione al programma di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, per ogni semestre di carcerazione, un permesso premio speciale di durata non superiore a venti giorni, frazionabili, da trascorrere con i familiari o in luoghi di accoglienza individuati in collaborazione con i servizi sociali minorili o dell'ente locale, per fruire di opportunità relazionali ed educative anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale.
      2. Per ragioni di sicurezza il magistrato di sorveglianza può richiedere agli agenti di polizia penitenziaria, appartenenti al contingente minorile, di effettuare controlli sui soggetti in permesso premio speciale, determinandone le modalità.

Art. 10.
(Colloqui).

      1. I genitori, i familiari, le persone che hanno un riconosciuto legame affettivo e il tutore possono avere con il soggetto sottoposto a misura detentiva sei colloqui al mese, in orari distribuiti su almeno tre giorni di cui uno festivo o prefestivo, stabiliti dal regolamento interno della struttura detentiva.
      2. Ogni colloquio non può superare la durata di novanta minuti.


      3. L'ingresso per i colloqui è autorizzato dal direttore della struttura detentiva o da una persona da questi delegata, previa verifica del diritto al colloquio e dell'identità del richiedente, che al momento dell'ingresso è sottoposto alle opportune ispezioni.
      4. Ai minorenni e ai giovani adulti privi di riferimenti familiari sono proposti colloqui con soggetti delle organizzazioni del volontariato.
Art. 11.
(Dimissioni).

      1. Nei sei mesi precedenti la fine della misura detentiva i servizi sociali minorili preparano e curano la fase delle dimissioni:

          a) intensificando i contatti con i familiari di riferimento del minore e con i servizi sociali degli enti locali che devono proseguire l'intervento per il pieno reinserimento sociale;

          b) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi sociali degli enti locali e con le organizzazioni di volontariato per la presa in carico del soggetto;

          c) attivando sul territorio le possibili risorse di lavoro e di sostegno, in particolare in assenza di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero se la famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento proposta dai servizi sociali minorili o dell'ente locale.

Art. 12.
(Visite per motivi di studio o di informazione).

      1. Il direttore del centro per la giustizia minorile può autorizzare visite alle strutture detentive per motivi di studio o di informazione, nel rispetto della riservatezza delle persone ristrette.

TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI E PRIVATIVI DELLA LIBERTÀ
Capo I
AREA PENALE APERTA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Art. 13.
(Sanzioni sostitutive della detenzione).

      1. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna può determinare una pena consistente in una delle seguenti sanzioni per un tempo pari alla pena detentiva applicabile:

          a) semidetenzione;

          b) permanenza domiciliare;

          c) permanenza domiciliare nei fine settimana;

          d) libertà controllata;

          e) sanzioni a contenuto interdittivo;

          f) sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità.

      2. La libertà controllata, le sanzioni interdittive e le sanzioni consistenti in condotte riparatorie o nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità sono cumulabili.
      3. Il tribunale per i minorenni, con la sentenza di condanna a misura sostitutiva della detenzione, prevede contestualmente la pena applicabile in caso di inottemperanza accertata da parte del magistrato di sorveglianza.

Art. 14.
(Misure alternative alla detenzione).

      1. Il tribunale di sorveglianza può applicare le seguenti misure alternative alla detenzione:

          a) semilibertà;

          b) detenzione domiciliare;

          c) detenzione domiciliare nei fine settimana;

          d) detenzione domiciliare speciale;

          e) affidamento in prova ai servizi sociali;

          f) liberazione anticipata;

          g) liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità;

          h) liberazione condizionale;

          i) affidamento in prova nei casi particolari;

          l) sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Art. 15.
(Semidetenzione e semilibertà).

      1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare la sentenza di condanna alla semidetenzione quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni.
      2. La semidetenzione e la semilibertà si applicano ai soggetti minori di età al momento del reato senza limiti di condizioni soggettive.
      3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono attuate presso locali predisposti separati dall'area detentiva in regime ordinario collocati in istituti di detenzione prossimi al luogo dove il soggetto ha la famiglia o il lavoro.
      4. Il magistrato di sorveglianza delibera con decreto i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività all'esterno e impartisce

prescrizioni dirette alla migliore realizzazione del progetto con il coinvolgimento della famiglia ovvero, se quest'ultima non è reperibile o è inadeguata, individua le figure educative di riferimento proposte dai servizi sociali minorili o dell'ente locale.
      5. Il magistrato di sorveglianza può disporre controlli anche tramite il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile.
Art. 16.
(Permanenza domiciliare e detenzione domiciliare).

      1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di un anno.
      2. La permanenza domiciliare e la detenzione domiciliare sono attuate con le modalità della permanenza in casa.
      3. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna o successivamente il magistrato di sorveglianza prescrive al condannato lo svolgimento di attività di studio o di lavoro ovvero di attività comunque utili per il suo positivo inserimento sociale, determinando gli orari in cui, per il loro svolgimento, egli può allontanarsi dal luogo della misura.

Art. 17.
(Permanenza domiciliare nei fine settimana e detenzione domiciliare nei fine settimana).

      1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare nei fine settimana quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di sei mesi.
      2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire, in favore del soggetto detenuto che ha scontato almeno metà della pena irrogatagli con la sentenza di condanna, la pena residua non superiore a sei mesi con

la misura della detenzione domiciliare nei fine settimana.
      3. La permanenza domiciliare nei fine settimana e la detenzione domiciliare nei fine settimana sono attuate con la forma della misura cautelare della permanenza in casa per quaranta ore tra il sabato e il lunedì mattina e con l'adempimento, nel tempo residuo, di prescrizioni relative alla condotta.
      4. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna, o successivamente il tribunale di sorveglianza:

          a) determina gli orari e le modalità della detenzione;

          b) prescrive, su proposta dei servizi sociali minorili, le attività di formazione o di lavoro da svolgere durante la settimana;

          c) incarica gli uffici del servizio sociale minorile e i servizi sociali e sanitari degli enti locali del sostegno per il reinserimento sociale e il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile o altre Forze di polizia per il controllo.

      5. Qualora il minore o il giovane adulto non disponga di una collocazione abitativa sul territorio, la permanenza domiciliare nei fine settimana e la detenzione domiciliare nei fine settimana possono essere attuate con la permanenza, nei tempi previsti dal comma 3 del presente articolo, presso le comunità pubbliche o del privato sociale previste all'articolo 31.

Art. 18.
(Libertà controllata e affidamento in prova al servizio sociale).

      1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla libertà controllata quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni. La libertà controllata è eseguita con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale.
      2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire al condannato la pena detentiva

inflitta quando essa non supera, anche come parte residua, quattro anni, con l'affidamento in prova al servizio sociale, per un periodo pari a quello della pena residua, qualora il condannato abbia manifestato la volontà di aderire e condividere il progetto educativo individualizzato.
      3. Nell'esecuzione delle misure della libertà controllata e dell'affidamento in prova al servizio sociale le funzioni di controllo e di sostegno sono svolte dai servizi sociali minorili, in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali.
      4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies e 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Sanzioni a contenuto interdittivo).

      1. Il tribunale per i minorenni, quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di sei mesi, può pronunciare sentenza di condanna a sanzione a contenuto interdittivo per la durata corrispondente alla pena irrogabile.
      2. Le sanzioni a contenuto interdittivo possono consistere:

          a) nel divieto di assumere bevande alcoliche;

          b) nel divieto di frequentare luoghi o persone;

          c) nel divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie;

          d) nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

          e) nel divieto di utilizzare mezzi di trasporto privati;

          f) nel divieto di guidare veicoli a motore.

Art. 20.
(Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità).

      1. Il tribunale per i minorenni, acquisite informazioni, può pronunciare sentenza di condanna allo svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità quando:

          a) vi è la richiesta dell'imputato;

          b) è stata sentita l'eventuale persona offesa, se comparsa;

          c) si ritiene che sia irrogabile una pena detentiva entro il limite massimo di un anno;

          d) le attività riparatorie o di pubblica utilità sono idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

      2. Le sanzioni di svolgimento di attività riparatorie dirette a realizzare un risarcimento verso la persona offesa, il danneggiato dal reato o verso la collettività possono consistere:

          a) nella riparazione totale o parziale in forma diretta o risarcitoria del danno prodotto;

          b) nell'offerta a favore della persona offesa o della collettività di servizi riparatori non in forma specifica attraverso la prestazione di adeguate attività di pubblica utilità, possibilmente connesse con il bene offeso;

          c) nella richiesta di scuse per un comportamento offensivo, anche attraverso attività di mediazione.

      3. Le attività di pubblica utilità possono consistere in:

          a) attività attinenti alla circolazione di mezzi o di persone per reati connessi alla violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          b) ripulitura di luoghi pubblici per reati di danneggiamento;

          c) attività di assistenza e di trasporto di persone disabili;

          d) ripulitura e sistemazione di spazi pubblici;

          e) attività di giardinaggio negli spazi verdi pubblici;

          f) ogni attività che ha valenza sociale, possibilmente connessa con il bene offeso;

          g) ogni servizio riparatorio a favore di persone in condizioni analoghe a quelle della persona offesa, ove quest'ultima non sia stata disponibile.

Art. 21.
(Proposte dei servizi sociali minorili in ordine al contenuto delle misure).

      1. I servizi sociali minorili predispongono per il magistrato di sorveglianza un progetto di fattibilità relativo alle modalità di esecuzione delle misure di cui al presente capo.

Art. 22.
(Liberazione anticipata).

      1. Il giudice di sorveglianza può concedere al condannato il beneficio della liberazione anticipata nella misura di sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata.

Art. 23.
(Liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie).

      1. Nel corso dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, del difensore, del condannato, dei genitori o del tutore del

condannato minorenne, nonché dei servizi sociali minorili, può disporre la realizzazione di attività riparatorie sulla base di un progetto predisposto dai servizi sociali minorili concordato con il condannato. Il progetto può comprendere la mediazione, qualora tale attività sia considerata utile per favorire la pacificazione tra il condannato e la persona offesa o danneggiata dal reato, se consenzienti, o la riparazione anche parziale del danno materiale o relazionale; il progetto può anche prevedere attività finalizzate alle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per la rassicurazione della collettività, eventualmente coinvolgendo figure rappresentative del territorio. Il tribunale di sorveglianza si può avvalere dei centri e delle strutture pubblici o privati di mediazione, individuati dal centro per la giustizia minorile.
      2. Il tribunale di sorveglianza prescrive attività riparatorie dopo aver informato e sentito il condannato non richiedente al fine di promuoverne il consenso, anche con l'aiuto dell'operatore socio-educativo di riferimento. Ai fini del percorso della mediazione rinvia l'udienza per un periodo non superiore a quattro mesi, incaricando l'operatore socio-educativo di riferimento di seguirne lo svolgimento.
      3. Al compimento delle attività di riparazione e di mediazione è redatto processo verbale attestante le modalità dell'attività riparatoria svolta e gli esiti della mediazione eventualmente effettuata tra il condannato e la persona offesa o danneggiata, contenente le dichiarazioni che i soggetti partecipanti concordano di riferire al tribunale.
      4. Il tribunale di sorveglianza, sentito il condannato, valutato l'esito delle attività di riparazione e di mediazione svolte, può dichiarare la riduzione della durata della pena nei limiti di sessanta giorni per ogni sei mesi di pena scontata o l'estinzione della pena residua nei limiti massimi di un anno o la trasformazione della misura in un'altra meno limitativa.
Art. 24.
(Sostegno e controllo dei servizi sociali minorili).

      1. Gli uffici dei servizi sociali minorili:

          a) assicurano attività di sostegno e di controllo nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione in collaborazione con i servizi sociali dell'ente locale e, a tale scopo, possono richiedere la collaborazione del personale di polizia penitenziaria del contingente minorile, se non già incaricato del controllo dall'autorità giudiziaria minorile;

          b) garantiscono la collaborazione e la continuità dell'intervento con i servizi sociali degli enti locali, per un periodo non superiore a tre mesi dopo la dismissione del condannato e il suo rientro nel contesto di appartenenza.

Capo II
STRUTTURE DETENTIVE
Art. 25.
(Strutture detentive).

      1. Le strutture detentive per i minori di anni diciotto e per i giovani adulti che hanno commesso dei reati fino al compimento della maggiore età sono:

          a) l'istituto penale per minorenni;

          b) la comunità penale a custodia attenuata per minorenni;

          c) l'istituto penale per giovani adulti;

          d) la sezione di semilibertà e di semidetenzione;

          e) il centro di prima accoglienza;

          f) la comunità pubblica;

          g) la comunità del privato sociale.

      2. Il direttore della struttura detentiva di accoglienza esercita le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario sui minorenni detenuti.

Art. 26.
(Istituto penale per minorenni).

      1. L'istituto penale per minorenni accoglie, in custodia cautelare e in esecuzione di pena fino al compimento del ventunesimo anno di età, i soggetti che hanno commesso un delitto non colposo contro la persona punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 5.
      2. L'istituto penale per minorenni, al fine di salvaguardare i processi educativi in atto nel pieno rispetto della parità di opportunità offerte, deve:

          a) essere organizzato in modo da accogliere un numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno, anche al fine di impedire dinamiche discriminatorie e prevaricatorie;

          b) offrire un ambiente idoneo alla crescita, all'educazione, alla formazione e alla socializzazione dei minorenni;

          c) avere una struttura edilizia dignitosa e funzionale al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni di cura dei minorenni;

          d) assicurare spazi interni ed esterni funzionali alle esigenze di vita individuale e comunitaria e allo svolgimento delle attività culturali, di sport, di tempo libero, di culto, di istruzione, di formazione professionale, di orientamento e di avviamento al lavoro;

          e) assicurare nell'organizzazione edilizia l'assegnazione dei minorenni in gruppi di dimensione funzionale allo svolgimento delle attività e alla realizzazione dei programmi di trattamento individualizzati;

          f) garantire che ogni gruppo nell'intera giornata sia seguito da operatori socio-educativi di riferimento che ne curino l'accompagnamento nel percorso educativo e trattamentale finalizzato alla corretta gestione dei conflitti;

          g) prevedere la presenza delle figure educative nell'area detentiva e in tutti gli ambiti di vita comune;

          h) assicurare un trattamento che risponda ai bisogni psicologici e maturativi del soggetto ristretto e che contribuisca a superare le difficoltà nella costruzione della sua identità personale e sociale;

          i) assicurare, anche attraverso adeguate previsioni del regolamento interno, un trattamento improntato alla più rigorosa e trasparente imparzialità e alla piena parità di condizioni di vita;

          l) programmare, nell'ambito del progetto d'istituto, su iniziativa e verifica del direttore dell'istituto, la partecipazione di enti pubblici, di associazioni pubbliche o private e di singole persone per attivare e sostenere attività culturali, di studio, di avviamento al lavoro, di sport e di tempo libero;

          m) promuovere e attivare, in collaborazione con gli enti locali, opportunità finalizzate alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;

          n) preparare, in collaborazione con i servizi sociali minorili e dell'ente locale, la dimissione del minorenne dall'istituto, attivando e verificando sul territorio le realtà del contesto familiare, scolastico o lavorativo o di un altro contesto di accoglienza, in cui il minorenne dovrà reinserirsi;

          o) attivare le competenze sanitarie e i percorsi terapeutici, anche di tipo specialistico, a favore dei minorenni per assicurarne il benessere psico-fisico, attraverso intese definite dal direttore del centro per la giustizia minorile con i servizi sanitari dell'ente locale.

Art. 27.
(Comunità penale a custodia attenuata per minorenni).

      1. La comunità penale a custodia attenuata per minorenni, oltre a quanto previsto all'articolo 26:

          a) è destinata a soggetti in custodia cautelare o condannati che non hanno

commesso un reato previsto dall'articolo 26 comma 1, al fine di realizzare il programma socio-educativo individualizzato;

          b) ha una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario;

          c) non può ospitare più di dieci soggetti;

          d) prevede che, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria, le attività culturali, di studio, di formazione professionale, di orientamento, apprendistato e avviamento al lavoro e di tempo libero possono essere svolte all'esterno, previe intese con istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, artigiani e associazioni del volontariato, promosse dal direttore della comunità;

          e) è gestita da educatori con il supporto di operatori di vigilanza.

      2. Il personale di polizia penitenziaria appartenente al contingente minorile, assegnato alla comunità, esplica i servizi di portineria, matricola, ispezione sugli ingressi, controllo dei pacchi, traduzione, piantonamento e vigilanza sui beni dell'amministrazione.

Art. 28.
(Istituto penale per giovani adulti).

      1. L'istituto penale per giovani adulti, oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2:

          a) accoglie giovani adulti che hanno compiuto i ventuno anni di età e che non hanno superato i venticinque anni di età;

          b) sperimenta nuove modalità di trattamento, in relazione al reato commesso e alla durata della pena, con particolare riguardo alle problematiche relative ai reati commessi da bande giovanili, di criminalità organizzata o di tipo mafioso nonché agli interventi terapeutici in collaborazione con i servizi sanitari degli enti locali, rivolti ai giovani adulti che hanno commesso reati di violenza sessuale;

          c) attua strategie innovative per il reinserimento sociale e lavorativo di ogni giovane adulto al fine di ridurre la recidiva;

          d) sollecita la partecipazione della comunità esterna, di enti e di associazioni pubblici e privati per la realizzazione di interventi mirati al reinserimento sociale;

          e) destina, ove possibile, locali con ingressi separati e distanti dall'area detentiva in senso stretto, a microalloggi autonomi per i giovani adulti che, all'atto delle dimissioni, non hanno ancora individuato sul territorio una collocazione abitativa; l'uso dell'alloggio è consentito per un periodo non superiore a tre mesi, entro il quale i servizi sociali degli enti locali sono tenuti a individuare soluzioni alternative per il compiuto reinserimento sociale dei giovani adulti.

      2. Il direttore del centro per la giustizia minorile promuove intese con gli enti territoriali per favorire e attuare l'inserimento lavorativo dei giovani adulti, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, artigiani e volontariato.

Art. 29.
(Visite).

      1. L'autorizzazione all'ingresso negli istituti penali, alle telefonate e ai colloqui dei minorenni e dei giovani adulti ristretti è rilasciata dal direttore dell'istituto ove non ricorrano motivi ostativi da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 30.
(Centro di prima accoglienza).

      1. Il centro di prima accoglienza è collocato al di fuori degli istituti penali in una struttura edilizia di dimensioni contenute. Il minorenne arrestato, fermato o accompagnato può essere condotto anche in una comunità pubblica o del privato sociale, su disposizione del pubblico ministero.


      2. Il minorenne, all'atto dell'ingresso nel centro di prima accoglienza, deve essere informato in modo pienamente comprensibile sulla sua condizione, sulle regole della struttura, sul tempo di permanenza, sulle figure professionali di sostegno presenti e disponibili ad ascoltarlo, sulle modalità e sui tempi dell'udienza di convalida e del procedimento penale in corso, sui diritti di difesa e di nomina del difensore, nonché sulle condizioni e sulle modalità per richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Le informazioni fornite devono garantire al soggetto la piena comprensione e la sua partecipazione attiva alla vicenda giudiziaria.
      3. Gli operatori del centro di prima accoglienza devono con immediatezza acquisire dal minorenne, dai suoi familiari e dai servizi sociali dell'ente locale le informazioni necessarie per comunicare all'autorità giudiziaria procedente ogni notizia utile a illustrare la personalità e le problematiche del minorenne, il suo ambiente familiare, il suo contesto sociale e le possibilità di sostegno.
      4. Il centro di prima accoglienza, quando il minorenne è straniero, per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si avvale di mediatori linguistico-culturali.
      5. Entro dodici ore dall'ingresso i minorenni sono sottoposti a visita medica per accertare eventuali malattie fisiche o psichiche, la dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero da alcool o esiti di maltrattamenti. Il sanitario, ove la situazione lo richieda, attiva la consulenza specialistica e assicura la somministrazione di farmaci o di terapie.
      6. Sono consentiti visite e colloqui dei familiari e di altre persone legate da riconosciuti rapporti affettivi, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.
      7. All'esito dell'udienza di convalida il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile provvede alla traduzione del minorenne presso la struttura detentiva o all'accompagnamento alla comunità o all'abitazione familiare individuata per l'esecuzione della misura cautelare. In caso di remissione in libertà, i servizi sociali minorili preparano e curano le dimissioni, affidando il minorenne all'esercente la potestà genitoriale o al tutore o al servizio sociale dell'ente locale. Le informazioni acquisite durante la permanenza del minorenne nel centro di prima accoglienza devono essere comunicate ai competenti servizi sociali dell'ente locale.
Art. 31.
(Comunità pubblica o del privato sociale).

      1. Le comunità pubbliche o del privato sociale che ospitano minorenni e giovani adulti sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a) avere un'organizzazione di tipo familiare e una capienza non superiore a dieci unità;

          b) essere distinte tra comunità maschili e comunità femminili e per fasce di età;

          c) essere attrezzate per accogliere anche minorenni non sottoposti a procedimento penale, valutate le esigenze educative;

          d) essere attrezzate ad accogliere madri con figli;

          e) assicurare un trattamento educativo e psicologico integrato.

      2. Salvo espressa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, il minore e il giovane adulto partecipano alle attività interne ed esterne previste dal progetto educativo della comunità concordato con il servizio sociale minorile.

Art. 32.
(Comunità pubbliche).

      1. Le comunità pubbliche istituite dal Dipartimento possono essere destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei giovani adulti; possono inoltre

accogliere soggetti minorenni o maggiorenni in transito o in pronta accoglienza.
      2. Le comunità pubbliche istituite dagli enti locali, anche in collaborazione con il Dipartimento, sono destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei soggetti che, al momento dell'ingresso, sono minorenni.
Art. 33.
(Comunità del privato sociale).

      1. Il direttore del centro per la giustizia minorile può stipulare convenzioni con le comunità del privato sociale ritenute idonee per accogliere soggetti minorenni in esecuzione di misura penale.
      2. Le comunità del privato sociale, destinate all'esecuzione delle misure, devono essere iscritte agli albi regionali e autorizzate al funzionamento, garantire un personale dotato di formazione specifica e osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari.
      3. Il direttore del centro per la giustizia minorile dispone opportuni e costanti controlli sull'organizzazione e sulla gestione in relazione al trattamento e all'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari.

Art. 34.
(Ruolo dei servizi sociali minorili).

      1. I servizi sociali minorili concorrono all'osservazione della personalità e alla definizione del programma di trattamento individualizzato per i soggetti ristretti nelle strutture detentive.

Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA
Art. 35.
(Disposizioni particolari per i condannati minorenni).

      1. Ai condannati minorenni non si applicano le disposizioni dell'articolo 656,

commi 7 e 9, lettera a), del codice di procedura penale. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale, se il condannato durante la minore età si trova sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa o del collocamento in comunità pubbliche o del privato sociale si applica il comma 10 del medesimo articolo.
      2. All'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «10-bis. Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, quando procede alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 5, trasmette il provvedimento di sospensione ai servizi sociali minorili con richiesta di formulare nel termine di trenta giorni un progetto di intervento per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il progetto è trasmesso, unitamente all'istanza presentata dal condannato o dal suo difensore ai sensi del comma 6, al tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza».
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE COMUNITÀ DESTINATE AI MINORI INFRAQUATTORDICENNI SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA
Art. 36.
(Comunità pubbliche per minori infraquattordicenni sottoposti a misura di sicurezza).

      1. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per i minorenni che al momento della commissione del reato erano infraquattordicenni può essere eseguita in comunità pubbliche istituite dal Dipartimento.
      2. In relazione alle esigenze di protezione del minorenne dal contesto familiare e sociale la misura di cui al comma 1 può essere eseguita fuori dall'ambito della regione di residenza.


      3. La comunità pubblica, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 31, deve:

          a) approfondire la situazione personale, educativa, familiare e sociale del minorenne;

          b) assicurare un trattamento specializzato in relazione all'età, alle esigenze educative e alle problematiche adolescenziali e relazionali con la famiglia e con il gruppo dei coetanei, di efficacia tale da limitare il rischio di allontanamento e della conseguente interruzione del percorso trattamentale, nonché di reiterazione del reato;

          c) assicurare al minorenne un particolare percorso scolastico;

          d) garantire al minorenne la stabilità e la continuità relazionali con un operatore socio-educativo di riferimento;

          e) prevedere l'attivazione del collegamento e del coinvolgimento degli operatori dei servizi sociali degli enti locali e del volontariato sociale per la definizione e l'attuazione condivise di programmi individualizzati di trattamento, di reinserimento e di educazione alla legalità.

      4. Il direttore della comunità esercita sui minorenni le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario.

TITOLO III
UFFICIO E PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
Capo I
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
Art. 37.
(Ufficio di sorveglianza).

      1. È istituito presso ogni tribunale per i minorenni l'ufficio di sorveglianza, di cui fanno parte il magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza supplente e

due o più giudici onorari. Nell'ufficio di sorveglianza le competenze sono ripartite tra il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza.
Art. 38.
(Magistrato di sorveglianza).

      1. Il magistrato di sorveglianza:

          a) effettua visite con cadenza minima annuale per verificare l'organizzazione delle strutture detentive e delle strutture pubbliche, anche convenzionate, e del privato sociale, con particolare riguardo all'idoneità funzionale e alla realizzazione di programmi individualizzati di trattamento e di reinserimento;

          b) vigila perché l'esecuzione delle misure sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti con rispetto del diritto del minorenne all'educazione e alla costruzione di un'identità positiva;

          c) vigila sullo svolgimento delle misure alternative alla detenzione;

          d) vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza personali;

          e) approva il regolamento interno delle strutture detentive;

          f) decide sui ricorsi del sottoposto a misura di sicurezza relativi alla violazione dei diritti della persona, all'esecuzione e alla mercede del lavoro all'interno delle strutture detentive e alle sanzioni disciplinari;

          g) provvede con decreto motivato sui permessi e sulle licenze;

          h) esprime parere motivato sulle proposte e sulle istanze di grazia;

          i) concede la liberazione anticipata;

          l) dispone in via provvisoria sulla detenzione domiciliare;

          m) dispone la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

          n) dispone la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena detentiva quando è stata presentata istanza di affidamento in prova al servizio sociale;

          o) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 39.
(Tribunale di sorveglianza).

      1. Il tribunale di sorveglianza è composto da un collegio formato dal magistrato di sorveglianza, che lo presiede, e da due giudici onorari.
      2. Il tribunale di sorveglianza:

          a) controlla le modalità di applicazione delle misure di sicurezza avendo particolare riguardo ai progetti di cura, riabilitazione e reinserimento;

          b) riesamina periodicamente la situazione dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza ai fini della sua prosecuzione, trasformazione o revoca e della revoca dell'eventuale dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

          c) valuta il programma individualizzato di trattamento dei minorenni con condanna definitiva sottoposti a misura penale, proposto dai servizi sociali minorili, suggerisce le opportune modifiche dirette a garantire i diritti all'educazione e al reinserimento e lo approva con decreto;

          d) autorizza il programma di avviamento del minorenne sottoposto a misura di sicurezza al lavoro, allo studio o ad attività di natura socializzante svolte all'esterno, valutando i tempi e le modalità proposti dai servizi sociali minorili;

          e) delibera sulla concessione, sulle modalità di esecuzione e sulla revoca o sulla cessazione delle seguenti misure:

              1) affidamento in prova al servizio sociale;

              2) affidamento in prova nei casi particolari;

              3) detenzione domiciliare e relative modifiche;

              4) detenzione domiciliare speciale;

              5) detenzione domiciliare nei fine settimana;

              6) rinvio obbligatorio o facoltativo delle pene detentive;

              7) semilibertà;

              8) misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria;

              9) liberazione anticipata per esito positivo dell'attività riparatoria;

              10) differimento o sospensione della pena in caso di infermità psichica sopravvenuta del condannato ai sensi dell'articolo 148 del codice penale;

              11) liberazione condizionale;

          f) determina e modifica le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e provvede alla loro conversione in caso di violazione;

          g) provvede alla trasformazione della pena non detentiva in pena detentiva quando accerta gravi inottemperanze;

          h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge alla sua competenza.

Capo II
PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
Art. 40.
(Provvedimenti in camera di consiglio).

      1. Il magistrato di sorveglianza assume in camera di consiglio con decreto motivato i provvedimenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 38, sentiti la persona sottoposta alla misura di sicurezza e l'operatore socio-educativo di riferimento.
      2. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono ricorribili al tribunale di

sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato. In tali casi il collegio del tribunale di sorveglianza è presieduto da un magistrato di sorveglianza diverso dal magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
      3. Il tribunale di sorveglianza provvede in camera di consiglio. L'udienza si svolge in forma collegiale con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. L'interessato, se presente, deve essere sentito e può presentare memorie. I servizi sociali minorili presentano la documentazione relativa al programma di trattamento individualizzato, all'evoluzione della personalità in funzione del trattamento attuato e alle prospettive di reinserimento.
      4. Il tribunale di sorveglianza può delegare un giudice onorario che compone il collegio a sentire il giovane sottoposto a misura di sicurezza e a svolgere accertamenti per riferirne in udienza.
      5. Il tribunale di sorveglianza delibera con ordinanza motivata, di cui dà lettura contestuale. Il provvedimento può prevedere che un giudice onorario effettui il monitoraggio del programma di reinserimento in accordo con i servizi sociali minorili e degli enti locali, anche ai fini di eventuali adeguamenti del programma all'evolversi della personalità del sottoposto a misura di sicurezza.
      6. I provvedimenti del tribunale di sorveglianza pronunciati in primo grado sono appellabili alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro il termine di dieci giorni dalla lettura in camera di consiglio o, se l'interessato era assente, dalla loro comunicazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
Art. 41.
(Norme abrogate).

      1. L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,

l'articolo 75 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'articolo 30 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 42.
(Modifica dell'articolo 17 del codice penale).

      1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – (Pene principali: specie). – Le pene principali stabilite per i delitti sono:

          1) l'ergastolo;

          2) la reclusione;

          3) la multa.

      Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

          1) l'arresto;

          2) l'ammenda.

      Le pene principali stabilite per i minorenni che abbiano commesso reati fino al compimento della maggiore età sono:

          1) la reclusione;

          2) l'arresto;

          3) le sanzioni sostitutive».

Art. 43.
(Introduzione dell'articolo 26-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 26 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 26-bis. – (Sanzioni sostitutive per i minorenni che abbiano commesso un reato fino al compimento della maggiore età). – Le sanzioni sostitutive per i minorenni che abbiano commesso un reato fino al compimento della maggiore età consistono in:

          1) semidetenzione;

          2) permanenza domiciliare;

          3) permanenza domiciliare nei fine settimana;

          4) libertà controllata;

          5) sanzioni a contenuto interdittivo;

          6) sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie di pubblica utilità».

Art. 44.
(Modifica all'articolo 27 del codice penale).

      1. All'articolo 27 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per i minorenni che abbiano commesso un reato fino al compimento della maggiore età quando la legge prevede la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria si applica esclusivamente la pena detentiva. Quando la legge prevede solo la pena pecuniaria si applica, in caso di condanna, una sanzione a contenuto interdittivo o consistente nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità, di durata non superiore a sei mesi».

Art. 45.
(Modifica dell'articolo 6 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

      1. L'articolo 6 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:
      «Art. 6. – (Servizi minorili). – 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può ricorrere altresì ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari istituiti dalle regioni e dagli enti locali».

Art. 46.
(Introduzione dell'articolo 6-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

      1. Dopo l'articolo 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, di seguito denominate «norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272», è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia). – 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle attività dei centri per la giustizia minorile. Per l'espletamento delle attività tecniche il Dipartimento per la giustizia minorile può avvalersi della collaborazione di operatori di strutture pubbliche esperti in pedagogia, psicologia, sociologia, criminologia, scienze dell'educazione, servizio sociale o mediazione penale o culturale».

Art. 47.
(Modifica dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

      1. L'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272, è sostituito dal seguente:
      «Art. 8. – (Servizi del Dipartimento per la giustizia minorile). – 1. I servizi facenti parte del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia sono:

          a) i centri per la giustizia minorile;

          b) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

          c) gli istituti penali per minorenni;

          d) le comunità penali a custodia attenuata per minorenni;

          e) gli istituti penali per giovani adulti;

          f) le sezioni di semilibertà e di semidetenzione;

          g) i centri di prima accoglienza;

          h) le comunità pubbliche;

          i) i centri polifunzionali.

      2. I servizi del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia possono avvalersi anche della collaborazione di operatori di strutture pubbliche esperti in pedagogia, psicologia, sociologia, criminologia, scienze dell'educazione, servizio sociale o mediazione penale o culturale».

Art. 48.
(Modifica dell'articolo 28 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

      1. L'articolo 28 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è sostituito dal seguente:
      «Art. 28. – (Spese per interventi). – 1. Nell'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità o in comunità a custodia attenuata le spese per il collocamento in luogo diverso dall'abitazione familiare sono poste a carico del Ministero della giustizia.
      2. Le spese relative al collocamento nelle comunità socio-educative del territorio, in sostituzione dell'abitazione familiare, per l'esecuzione delle altre misure cautelari non detentive, della sospensione del processo con messa alla prova, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza, sono poste a carico delle regioni e degli enti locali che vi provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, utilizzando le quote di bilancio previste per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuite dal Fondo nazionale per le politiche sociali.
      3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono

poste a carico del Servizio sanitario nazionale le spese per il collocamento in comunità terapeutiche di minori sottoposti a misura penale per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
Art. 49.
(Consiglio di amministrazione della Cassa delle ammende).

      1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa delle ammende è integrato con la partecipazione del Capo del Dipartimento o da un suo delegato, con funzioni di vice presidente e del Direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento.

Art. 50.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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