Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2397 |
migliorare la sostenibilità ambientale del traffico privato, anche attraverso il tendenziale e progressivo aumento delle auto ad alimentazione alternativa (a metano, a GPL e ibride);
rinnovare il parco auto italiano, esigenza particolarmente pressante, atteso che le auto circolanti sono per lo più vecchie, insicure e inquinanti e che dal 2000 al 2012 la quota delle autovetture con più di dieci anni è passata dal 38 per cento al 44 per cento, mentre il 54 per cento del parco autovetture appartiene alle classi Euro 0, 1, 2 e 3;
ridurre i consumi di carburanti, con effetti positivi sia sotto il profilo ambientale sia per la bilancia commerciale del Paese;
grazie all'ammodernamento del parco veicolare, contribuire a migliorare la sicurezza e a ridurre i costi sociali ed economici degli incidenti stradali (che in Italia sono pari a 30 miliardi di euro
all'anno, vale a dire al 2 per cento del PIL), nonché gli oneri assicurativi gravanti sui consumatori e sull'intera collettività;rilanciare complessivamente il settore dell'automobile e il suo indotto, tra i più colpiti dalla crisi economica, determinando un impatto positivo sull'intera filiera automobilistica (in termini di fatturato e di gettito dell'IVA) e sul PIL, che potrebbe anche compensare, come già indicato in precedenza, il minor gettito derivante dalle agevolazioni introdotte;
ridurre notevolmente l'imposizione fiscale sui cittadini e sulle imprese.
1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
2. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Resta ferma l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
1. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, non si applica per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b.1) per i veicoli a motore di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
1. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni e delle province, dall'applicazione
degli articoli 1 e 2 è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.