Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1829 |
1. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«I senatori e i deputati sono scelti, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, dai Presidenti delle rispettive Camere su indicazione dei gruppi parlamentari in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri».