Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2343


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e dal ministro dell'interno
(ALFANO)
Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
Presentato il 30 aprile 2014


      

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Onorevoli Deputati! L'articolo 1 del disegno di legge contiene alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), e ad altre norme.
      In particolare, al comma 1, alla lettera a), viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla società AIRGEST Spa, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale aeroportuale, ed è previsto che esse rimangano nella disponibilità della società medesima, quale ristoro dei danni subìti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo stesso, con pesanti limitazioni al traffico civile, in applicazione della risoluzione n. 1973 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      Alla lettera b) viene modificato il primo periodo del comma 118 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, relativo ai processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del novembre 2013, con l'eliminazione del riferimento al Presidente della regione quale ”Commissario delegato per l'emergenza”, in quanto i compiti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti in tale comma rientrano tra quelli propri del Presidente della regione.
      La modifica di cui al comma 2 è finalizzata a eliminare possibili profili problematici, anche di natura retroattiva, derivanti dalla modifica apportata al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, che ha previsto, tra l'altro, che ”Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1”. Il citato comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede un'ulteriore detrazione d'imposta (in aggiunta a quella prevista al comma 1 per la ristrutturazione di immobili), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di determinati elettrodomestici destinati ad arredo degli immobili ristrutturati.
      Il comma 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dal comma 514 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione rimane a carico del bilancio regionale.
      L'articolo 2 reca disposizioni in materia di immobili pubblici.
      Il comma 1 sostituisce l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, concernente la facoltà di recesso da contratti di locazione, esercitabile dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2014. La nuova formulazione prevede che le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali e gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possano comunicare entro il 30 giugno 2014 il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 137 del 2013 e che il recesso si perfezioni decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
      La norma recata dal comma 2 è volta a semplificare il trasferimento degli alloggi costruiti per i profughi ai comuni, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando.
      Il comma 3 risponde all'esigenza di semplificare e accelerare il procedimento di alienazione di immobili pubblici in blocco, al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e di conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e di attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      Analogamente, il comma 4 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.
      La disposizione del comma 5 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, ai quali non è corrisposto alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. È prevista inoltre l'istituzione di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri di volta in volta competenti per materia, cui spettano la definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubblici.
      L'articolo 3 contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti.
      Le norme proposte al comma 1 mirano ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 16, commi da 5 a 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in materia di risanamento delle società regionali campane operanti nel trasporto ferroviario locale.
      In particolare, il comma 1, inserendo dopo il comma 5 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 i nuovi commi 5-bis e 5-ter, attribuisce al Commissario ad acta poteri sostitutivi rispetto alle competenze della regione Campania in caso di persistente inerzia di quest'ultima nell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie ad attuare i piani di rientro dal disavanzo accertato e dei pagamenti approvati dai Ministri competenti in data 24 dicembre 2013.
      Inoltre, in funzione della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il medesimo comma conferisce al Commissario ad acta incisivi poteri per l'adozione di atti di natura programmatica e gestionale, quali la rimodulazione dei servizi e la fissazione delle tariffe, indispensabili per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.
      Vengono, infine, attribuiti al Commissario ad acta i poteri relativi allo scorporo del ramo aziendale del trasporto e all'indizione della gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei nuovi soci nella costituenda azienda.
      Il comma 2 dispone che i rapporti tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
      L'articolo 4 reca disposizioni sull'Expo 2015.
      L'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce: «Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015 nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere».
      Il comma 1 dell'articolo 4 in esame, alla lettera a), è volto ad estendere agli enti locali e regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale 2015 le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, che impone:

          1) l'obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale;

          2) divieti e limitazioni alle assunzioni di personale;

          3) il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e di altri vincoli in materia di costo del personale.

      La norma di cui alla lettera b) è volta a consentire il normale svolgimento delle attività, strettamente connesse all'evento Expo 2015, poste in essere dalle società richiamate dalla norma, anche al termine dell'esposizione medesima. L'Esposizione universale 2015 avrà luogo dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Poiché quasi tutte le strutture espositive, che saranno realizzate nel sito scelto, saranno temporanee, occorrerà tempo affinché gli spazi vengano liberati e resi disponibili per le successive destinazioni d'uso che verranno determinate dai proprietari delle aree interessate.
      In considerazione di ciò si ritiene che il termine indicato nella norma, ossia il 31 dicembre 2015, sia troppo ristretto per consentire l'espletamento di tutte le attività necessarie allo smantellamento del sito espositivo: esso pertanto viene differito al 31 dicembre 2016.
      L'articolo 5 reca la salvaguardia degli effetti di decreti-legge non convertiti e disposizioni finali.
      Il comma 1 fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge.
      I commi 2 e 3, inoltre, a seguito dell'avvenuta ripresa dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti residenti nella regione Sardegna, colpiti dall'alluvione del novembre 2013, e della possibilità, concessa agli stessi, di richiedere, per tali pagamenti, un finanziamento agevolato alle banche o ad altri operatori finanziari presenti nella medesima zona, disposta dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 151 del 2013, disciplinano la prosecuzione delle modalità operative già previste per il monitoraggio degli aiuti concessi.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).
Articolo 1.
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad altre norme).

        L'articolo 1, al comma 1, apporta rettifiche formali, senza effetti per la finanza pubblica, ai seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

            al comma 91: viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla società AIRGEST Spa, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997. Tali somme, il cui esatto ammontare sarà definito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, risultano accantonate nel bilancio consuntivo approvato dalla società di gestione. Le risorse erano utilizzabili dal gestore a titolo precario per gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Oggi, con l'intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali scopi; con la norma in esame si propone di conferirne la disponibilità alla società AIRGEST quale ristoro dei danni subìti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo stesso, in applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, con pesanti limitazioni al traffico civile. Dalla norma in esame non derivano oneri aggiuntivi per l'erario;

            al comma 118: viene eliminato il riferimento al Presidente della regione quale «Commissario delegato per l'emergenza». Si tratta di una norma di carattere ordinamentale che non comporta effetti finanziari.

        Al comma 2 dell'articolo 1 viene disposta la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (riguardante le detrazioni d'imposta per l'acquisto di mobili), come sostituito dal comma 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In sostanza viene soppressa la disposizione in base alla quale le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dallo stesso comma 2; in sede di legge di stabilità 2014, la quale ha introdotto la disposizione che si propone di sopprimere, alla stessa

non furono ascritti effetti sul gettito. Pertanto, il venir meno di tale norma non comporta effetti finanziari.

        Il comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dal comma 514 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013. La modificazione proposta è volta a precisare che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione rimane a carico del bilancio regionale.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

        Comma 1. La disposizione prevede lo spostamento dei termini per l'esercizio della facoltà di recesso dai contratti di locazione di immobili in essere, accordata alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali. Tale disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, considerato che ai commi 388 e 389 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di carattere procedimentale, non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, ed eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive prudenzialmente non erano stati stimati perché rilevabili solo a consuntivo.

        Comma 2. La disposizione è volta a semplificare il trasferimento degli alloggi costruiti per i profughi ai comuni, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni stessi, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

        Commi 3 e 4. La disposizione di cui al comma 3 risponde all'esigenza di semplificare e accelerare il procedimento di alienazione di immobili pubblici in blocco al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001. Analogamente, il comma 4 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio di oneri, ora peraltro difficilmente quantificabile, in relazione alla semplificazione dei procedimenti interessati.

        Comma 5. La norma è volta a conferire stabilità al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 (cosiddetto «Comitato privatizzazioni»), in deroga all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

        Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato ad avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nell'individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

        Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993.

        La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        Si prevede, inoltre, l'istituzione di un comitato di Ministri per la dismissione di partecipazioni pubbliche, che non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

        Comma 1. La disposizione attribuisce al Commissario ad acta poteri sostitutivi rispetto alle competenze della regione Campania in caso di inerzia di quest'ultima nell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie ad attuare i piani di rientro dal disavanzo accertato e dei pagamenti approvati dai Ministri competenti in data 24 dicembre 2013.

        Vengono altresì attribuiti al commissario ad acta poteri di adozione di atti di natura programmatica e gestionale, quali la rimodulazione dei servizi e la fissazione delle tariffe, indispensabili per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione, nonché poteri relativi allo scorporo del ramo aziendale del trasporto e all'indizione della gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei nuovi soci nella costituenda azienda.

        Pertanto, trattandosi di disposizioni di natura procedimentale, dalle medesime non derivano effetti finanziari negativi.

        Comma 2. Il comma prevede che nelle more della conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. La disposizione non determina effetti

finanziari negativi per la finanza pubblica, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di Expo 2015).

        La disposizione è volta ad estendere le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale già previste per le società in house degli enti locali soci della società EXPO 2015 agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale, per tutto il 2016, tenuto conto delle necessità correlate alle operazioni di chiusura. La norma non comporta effetti finanziari negativi, essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

Articolo 5.
(Salvaguardia di effetti e disposizioni finali).

        L'articolo fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge, e disciplina la prosecuzione di procedure che non comportano oneri aggiuntivi per l'erario.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad altre norme).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

            b) al comma 118, primo periodo, le parole: «, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza,» sono soppresse.

      2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso.
      3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: «ferma restando la copertura» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio regionale».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

      1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

        «Art. 2-bis. – (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

      2. Al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni» sono soppresse.
      3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

            b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

      4. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modificazioni.
      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti o società pubblici spettano a un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente, di cui al primo periodo, nell'individuazione di criteri generali per l'attuazione dei programmi.
Art. 3.
(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario ad acta appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
      5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario ad acta adotta tutti gli atti di natura programmatoria e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio».

      2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di Expo 2015).

      1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;

            b) le parole: «31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».

Art. 5.
(Salvaguardia di effetti e disposizioni finali).

      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi

in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, non convertiti in legge.
      2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.
      3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.
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