Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2265 |
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. L'indennità è posta a carico della fiscalità generale per una quota pari all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e a carico dell'assicurazione obbligatoria per la restante quota fino al 100 per cento della retribuzione»;
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i dodici mesi successivi alla nascita del figlio. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro i giorni di astensione obbligatoria prescelti almeno trenta giorni prima dell'astensione medesima.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 l'indennità giornaliera
c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabiliti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risultanti assumendo il valore
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria si applicano le tutele in materia di maternità e paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in quanto applicabili alla natura del rapporto.1. Alle libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nonché alle lavoratrici iscritte a una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previste per i lavoratori autonomi, sono riconosciuti:
a) la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;
b) il diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera a), secondo le fattispecie e le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) l'estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo
1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido in tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini di età inferiore a tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione o per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal 1 luglio 2014 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari, di seguito denominata «imposta».
3. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.700.000 euro ed è riscossa dallo Stato.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'imposta è pari allo 0,50 per cento dell'importo eccedente il valore complessivo di 1.700.000 euro, di cui al medesimo comma 3.
5. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta è dovuta con riferimento al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Ai fini dell'imposta, il valore complessivo dell'unità immobiliare è calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.