Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2301


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARFAGNA
Modifiche al codice civile nonché ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e altre disposizioni concernenti la disciplina tributaria dei trust
Presentata il 14 aprile 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il nostro è stato uno fra i primi Paesi di civil law che ha ratificato, ai sensi della legge n. 364 del 1989, la Convenzione adottata all'Aja il 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, di seguito «Convenzione». Il trust è una figura che si è sviluppata nel diritto anglosassone nei Paesi di common law, sconosciuto, fino alla ratifica della Convenzione, anche dai Paesi, tra i quali il nostro, di stampo civil law, ma che, proprio in virtù della ratifica della Convenzione, non è più un istituto estraneo al nostro sistema giuridico.
      Il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei Paesi Common Law (come recita il preambolo della Convenzione), e in ragione di questo, gli Stati firmatari della stessa Convenzione hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e hanno convenuto di comporre i problemi più importanti in ordine al suo riconoscimento. La Convenzione, inoltre, ha considerato l'istituto non incompatibile con gli ordinamenti interni. Pertanto, «sostenere che il trust sia inconciliabile col diritto positivo italiano non ha significato, perché, per addivenire a tale conclusione, bisognerebbe affermare che tutta la legge 16 ottobre 1989, n. 364, si ha per non scritta» (sentenza del tribunale di Bologna 1 ottobre 2003, n. 4545/2003).
      In virtù di quanto previsto dalla Convenzione, con i trust si caratterizzano tutti i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (settlor), con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano posti nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo specifico. Ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, l'Italia è quindi tenuta a riconoscere, con gli effetti giuridici minimi previsti dal primo paragrafo dell'articolo 11 della stessa convenzione, i trust istituiti nei Paesi che li regolano con le rispettive leggi, rimanendo salve le competenze in tema di ordine pubblico (a cominciare dall'antiriciclaggio) e in materia fiscale ai sensi degli articoli 18 e 19 della medesima Convenzione. L'articolo 19 non prevede, infatti, alcuna deroga alla competenza in materia fiscale di ciascun Paese firmatario. In Italia, non essendo prevista una disciplina applicabile ai trust, si assiste a una vera e propria disparità di trattamento in ordine alla tassazione indiretta relativa agli atti di devoluzione dei beni in trust. Tanto è vero che accade molto spesso, come emerge in diverse pronunce giurisprudenziali e in autorevoli contributi dottrinali, che i diversi uffici dell'Agenzia delle entrate presenti nel territorio applichino una tassazione diversa a casi uguali o analoghi. Dunque, giurisprudenza e dottrina sono orientate verso una tassazione in misura fissa per ciò che riguarda le imposte indirette applicabili alla devoluzione dei beni in trust. Tale orientamento si basa sul presupposto che con il trust non si realizza l'immediato passaggio di proprietà, ma, più comunemente, si realizza una proprietà segregativa sottoposta a condizione sospensiva, al verificarsi della quale si realizza il trasferimento vero e proprio dei beni in trust. L'atto istitutivo del trust comporta «l'uscita» dei beni in trust dal patrimonio del disponente e la segregazione dei medesimi rispetto ai beni personali del trustee, rimanendo questi vincolato da un'obbligazione di destinare, amministrare e gestire i beni secondo il programma contenuto nell'atto istitutivo di trust predisposto dal disponente per un fine o uno scopo determinato sino all'attribuzione dei beni ad uno o più beneficiari finali.
      I beni segregati, infatti, escono dal patrimonio del disponente ed entrano nel patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato, distinto dai restanti beni personali di quest'ultimo e insensibile alle vicende che possono coinvolgere il patrimonio personale del trustee.
      È pertanto indispensabile e urgente prevedere un'apposita disciplina in materia di applicazione delle imposte indirette ai trust e rendere più integrata alla natura del trust la disciplina delle imposte indirette nonché agevolare la costituzione di trust finalizzati, in particolare, a tutelare le categorie sociali più deboli, come i disabili e i minori, o a garantire un interesse pubblico, ovvero istituiti per ordine del giudice. La disciplina proposta consentirebbe di rispondere adeguatamente alle sfide della concorrenza e di evitare che i cittadini italiani scelgano di istituire un trust all'estero a causa delle più favorevoli condizioni di imposizione fiscale.
      La presente proposta di legge è composta da quattro capi: il capo I reca le disposizioni fiscali, il capo II prevede la disciplina fiscale, il capo III stabilisce norme per la trascrizione e il capo IV reca le disposizioni finali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizione di trust).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per trusts si intende, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aia il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, di seguito denominata «Convenzione», un rapporto giuridico istituito da una persona, con atto tra vivi o mortis causa, che prevede che tutto o parte del patrimonio della medesima sia posto sotto il controllo di un finanziario, denominato «trustee», nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
      I beni del trust costituiscono una massa distinta, non fanno parte del patrimonio del trustee e sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto dello stesso trustee. Il trustee amministra e gestisce i beni ai sensi di quanto stabilito nel contratto di trust.

Capo II
DISCIPLINA FISCALE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «la disposizione del primo comma non si applica altresì per i crediti, per i beni

mobili e per le rendite facenti parte di un'eredità indivisa o di una comunione conferiti in trust o trasferiti a favore dei beneficiari di un trust o delle altre persone alle quali compete il diritto di ricevere beni o diritti in trust, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredità o di quote di comunione all'atto dell'effettivo trasferimento ai beneficiari o alle altre persone aventi diritto, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi;

          b) Al primo comma dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di trust sono sottoposti a tassazione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 264, all'atto dell'effettivo trasferimento ai beneficiari o alle altre persone aventi diritto, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi;

          c) alla tariffa I, parte prima:

              1) all'articolo 1:

                  1.1) sono aggiunti infine, i seguenti commi:
      1-bis. Nei casi indicati dal comma 1, se i beni vengono conferiti in trust: euro 200,00.
      1-ter. Se si tratta di conferimento in trust o trust finalizzato al sostegno di persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato: 0 per cento.
      1-quater. Atti che riguardano i trust e atti e formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare i relativi adempimenti presso l'Agenzia dei territorio soggetti solo alle imposte ipotecaria e catastale: euro 50,00»;

              1.2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:
      «(II-sexies) 1. Non si considera conferimento in trust l'intestazione dei beni a un trustee diverso da quello nominato dal

disponente in caso di subentro nell'ufficio ovvero di ampliamento della compagine dei trustee.
      2. In caso di trust in favore di persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono dovute imposte o tasse né sono dovuti bolli o diritti per tutti gli atti posti in essere a loro favore durante il periodo del trust, incluse le imposte e le tasse per la vidimazione del libro degli eventi del trust. In caso di acquisto di un immobile adibito a prima abitazione e delle relative pertinenze effettuato direttamente dal trustee con i fondi in trust in favore delle citate persone disabili al fine di garantire il soddisfacimento delle loro particolari esigenze abitative, si applicano le disposizioni della nota II-bis), fermo restando l'obbligo da parte del trustee di dichiarazione, all'atto dell'acquisto, la condizione di disabilità dei beneficiari, pena la decadenza dai benefìci e il pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni in capo al trustee medesimo.
      3. Sono altresì esenti i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e di azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente al trasferimento di cui all'articolo 768-bis del codice civile, apposita dichiarazione. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata»;

              2) All'articolo 2:

          2.1) è aggiunto in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nell'articolo 7 conferiti in trust: euro 200,00»;

          2.2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:

              «Non si considera conferimento in trust l'intestazione di beni a un trustee diverso da quello nominato dal disponente in caso di subentro nell'ufficio ovvero di ampliamento della compagine dei trustee».

      3. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. – 1. Atti di natura traslativa compiuti dal trustee in favore dei beneficiari di un trust o delle altre persone alle quali compete il diritto di ricevere beni o diritti in trust:

          a) se l'originario trasferimento in capo al trustee è avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge se il trustee opera il trasferimento in favore del soggetto che ha istituito il trust: euro 200,00;

          b) se lo scopo del trust è il sostegno di persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato: euro 0,0;

          c) in ogni altro caso, al termine del trust o al verificarsi dell'evento, si applicano le stesse imposte stabilite per la natura dei corrispondenti atti di conferimento

in trust ai beneficiari finali, dedotta l'imposta corrisposta all'atto del conferimento, o dell'acquisto diretto con i fondi in trust da parte del trustee, dei beni o dei diritti in trust, e rimborsata l'eventuale imposta eccedente anche attraverso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

              4) Al comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto l'istituzione di trust, la nomina o la revoca di un trustee, l'accettazione dell'ufficio da parte del trustee, o le sue dimissioni».
      2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-ter. Per la trascrizione del conferimento a qualsiasi titolo in trust di beni immobili o di diritti reali, per il conferimento in trust avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge ovvero in caso di subentro nell'ufficio di trustee di ampliamento dei componenti l'ufficio stesso, l'imposta è dovuta nella misura fissa stabilita dal comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di beni immobili o di diritti reali da parte di un trustee in favore dei beneficiari di un trust o delle altre persone alle quali compete il diritto di ricevere beni in trust, al termine del trust o al verificarsi dell'evento l'imposta è dovuta nella misura fissa stabilita dal comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La trascrizione di cui al periodo precedente

è esente qualora l'originario conferimento in trust sia avvenuto, in ottemperanza a una disposizione di legge, allo stesso disponente o alle persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

          b) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
      «2-bis. L'imposta è altresì dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti di trust indicati all'articolo 1 della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-ter. In caso di conferimenti in trust per atto tra vivi, alla costituzione di diritti reali di godimento, alla rinunzia a diritti reali o di credito e alla costituzione di rendite e di pensioni o di altre liberalità, quando sia ancora in vita il disponente, si applica l'imposta sulle donazioni, con l'aliquota in vigore al momento in cui il trustee attribuisce i beni e i diritti a ciascuno dei beneficiari risultanti al termine del trust, ovvero all'atto dello scioglimento del trust o dello scioglimento anticipato disposto dal trustee, non manifestandosi al momento della devoluzione in trust alcun arricchimento dei beneficiari.
      4-quater. In caso di conferimento in trust di cui al comma 4-ter, qualora uno o più dei disponenti muoiano prima dell'estinzione per qualsiasi motivo del trust, si applica l'imposta sulle successioni con

l'aliquota in vigore al momento in cui il trustee attribuisce i beni o i diritti ai rispettivi beneficiari risultanti al termine del trust, ovvero all'atto dello scioglimento del trust dello scioglimento anticipato disposto dal trustee, non manifestandosi sia al momento della devoluzione in trust sia alla morte del disponente alcun arricchimento dei beneficiari»;

          b) al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai beneficiari dei beni e dei diritti in trust ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, commi da 47 a 50, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

          c) dopo il comma 2, dell'articolo 28, è inserito il seguente:
      «2-bis. In caso di conferimento diretto dei beni in trust per testamento o per successione, il trustee, o i trustee in solido tra loro, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, ma non rispondono per le imposte, che sono pagate dai risultanti beneficiari finali al momento dell'attribuzione dei beni con l'aliquota vigente al momento dell'apertura della successione, in quanto attribuzione sottoposta a condizione sospensiva»;

          d) all'articolo 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-bis. In caso di conferimento di beni in trust e qualora l'istituzione del beneficiario sia soggetta a condizione sospensiva, l'imposta è applicata nei confronti dei discendenti beneficiari finali del disponente all'atto dell'avveramento della condizione.
      4-ter. In caso di pluralità dei beneficiari finali di cui al comma 4-bis, l'istituzione di uno o più di essi, è soggetta a condizione sospensiva e determina l'applicazione dell'imposta nei confronti dei beneficiari finali istituiti sull'intero compendio dei beni conferiti in trust, all'atto dell'avveramento della condizione sospensiva anche per l'ultimo beneficiario finale».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di esenzione dei trust).

      1. I trust, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, sono esenti dalle imposte indirette, dalle tasse, dalle imposte sostitutive e di bollo, se sono istituiti:

          a) da enti pubblici;

          b) per fini pubblici;

          c) per fini di garanzia dei creditori del disponente;

          d) per previsione di legge o per provvedimento dell'autorità giudiziaria;

          e) in sede di procedure fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

          f) nella forma di blind trust prevedendo la separazione completa del disponente del proprio patrimonio al fine di evitare un conflitto di interessi.

      2. Sono, altresì, esenti dalle imposte e dalle tasse indicate al 1 comma, i trust aventi ad oggetto diritti, beni o rapporti giuridici, istituiti con atto tra vivi o mortis causa:

          a) da organizzazioni non lucrative è di volontariato per fini di assistenza;

          b) in favore delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          c) in favore di minori soggetti alle disposizioni del giudice tutelare;

          d) per la tutela dei figli nati dal matrimonio, in caso di separazione o di divorzio;

          e) per la tutela dei figli nati da genitori conviventi non sposati;

          f) per l'acquisto di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

          g) per fini assimilabili a quelli delle fondazioni artistiche e culturali senza scopo di lucro;

          h) per la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale.

      3. I trust di cui al comma 2 sono, inoltre, esenti da tutte le imposte municipali e per la copertura dei servizi indivisibili.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Non costituisce erogazione di reddito l'attribuzione ai beneficiari finali di beni e di diritti conferiti in trust, nonché di reddito e di beni acquistati con tali redditi, da parte del trustee, già tassati in capo al trust»;

          b) all'articolo 58 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «3-bis. Il conferimento di beni o di diritti in trust non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avvenga in ottemperanza a una disposizione di legge, quando avvenga per evitare un conflitto di interessi, quando avvenga per disposizione dell'autorità giudiziaria o quando avvenga al fine di garantire i creditori dell'azienda. Il conferimento in trust di beni relativi all'impresa, di aziende o di complessi aziendali di singoli rami dell'impresa non costituisce

realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora:

          a) l'atto istitutivo del trust preveda la restituzione dei beni, delle aziende o dei complessi aziendali di cui all'alinea ovvero dei beni residui esistenti nel trust al termine del medesimo trust;

          b) il conferente iscriva in bilancio un'immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni, delle aziende o dei complessi aziendali di cui all'alinea;

          c) si abbia conferimento in trust dei beni, delle aziende o dei complessi aziendali di cui all'alinea del presente comma ai sensi dell'articolo 768-bis del codice civile.

      3-ter. Il trasferimento di beni relativi all'impresa, di aziende o di complessi aziendali di singoli rami dell'impresa a un beneficiario non costituisce per il trust realizzo di plusvalenze»;

          c) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust, invece di essere tassati in capo al trust, possono essere imputati direttamente ai beneficiari del trust quando il trustee abbia l'obbligo di corrispondere tali redditi in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto istitutivo del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».

Art. 6.
(Disposizioni in materia di codice fiscale).

      1. Le disposizioni vigenti in materia di codice fiscale dei contribuenti sono applicabili al trust quale soggetto autonomo.
      2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dal trustee.

Capo III
NORME PER LA TRASCRIZIONE
Art. 7.
(Trascrizione dei trust).

      1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione, il trustee che deve registrare beni mobili o immobili ovvero titoli relativi a tali beni è abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust.
      2. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «14-bis. gli atti devolutivi in trust che trasferiscono in proprietà segregativa beni immobili o mobili registrati ovvero i titoli relativi a tali beni».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) alle cessioni a trust istituiti ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, fatta a l'Aja il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, al fine esclusivo di partecipare a singole operazioni di cartolarizzazione».

      2. Alle controversie in materia di applicazione di imposte indirette ai trust in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.

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