Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2187


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUIGI GALLO, BATTELLI, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, MARZANA, VACCA, D'UVA, BRESCIA
Introduzione dell'insegnamento dello strumento musicale del mandolino nelle scuole secondarie di primo grado
Presentata il 13 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La musica rappresenta senz'altro un indiscusso valore umano universale, in quanto forma espressiva e codice comunicativo. La società contemporanea richiede personalità multidimensionali, flessibili, creative, capaci di relazioni umane e di intelligenza «emotiva» e siamo convinti che l'esperienza musicale possa fornire un valido strumento formativo in questa direzione.
      I corsi della scuola secondaria di primo grado con un numero programmato di indirizzi musicali, istituiti in modo strutturale dall'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma già autorizzati in via sperimentale, si configurano come parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola secondaria di primo grado e si collocano nello scenario normativo, organizzativo, progettuale ed educativo della scuola dell'obbligo.
      Tali corsi sono principalmente finalizzati a:

          1) promuovere la formazione globale della persona, offrendo al preadolescente significative esperienze di maturazione espressiva, comunicativa, relazionale e logico formale. L'impegno e il coinvolgimento nello studio di uno strumento musicale e nel far musica d'assieme rappresentano una significativa esperienza umana e sociale, nonché un fattore di crescita nella capacità di operare scelte consapevoli e di impegnarsi per realizzarle;

          2) consentire l'evoluzione della personalità del preadolescente poiché suonare uno strumento rappresenta un'importante

occasione per realizzare esperienze e attività interdisciplinari;

          3) incoraggiare la relazione con la musica mediante esperienze estetiche ed affettive gratificanti. Stare bene con sé e con gli altri deve rappresentare un valore da perseguire attraverso una visione unitaria del corpo e della mente;

          4) favorire nel preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, l'acquisizione del piacere di esprimersi e di proporsi musicalmente. La maturazione di un gusto estetico personale e la capacità di esercitare un giudizio critico sviluppano le competenze in direzione della progettazione, produzione ed esecuzione individuale e collettiva di esperienze musicali significative;

          5) promuovere, attraverso l'esperienza e la riflessione sui significati umani profondi della musica, l'evoluzione e la crescita della persona in riferimento ai valori della cooperazione, dell'interculturalità, della solidarietà, dell'accoglienza e della cultura della pace.

      La scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale non ha finalità professionalizzanti. La didattica strumentale sarà tuttavia sufficientemente qualificata da poter prefigurare, ove d'interesse, una prosecuzione degli studi con indirizzo professionalizzante anche in sintonia con i licei musicali istituiti nell'ambito della riforma delle scuole secondarie di secondo grado con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      I licei musicali sono diventati operativi a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e rappresentano un'importante novità nel sistema scolastico italiano. Rispetto alle precedenti sperimentazioni di licei a indirizzo musicale, essi si caratterizzano per la presenza nel quadro orario di un alto numero di ore di carattere specifico sotto forma di lezioni individuali di esecuzione e di interpretazione dello strumento musicale nonché di lezioni collettive.
      Esiste, pertanto, nel sistema scolastico italiano la possibilità di sviluppare la formazione musicale a partire dalla scuola dell'obbligo.
      Attualmente all'interno del sistema scolastico della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, disciplinato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, è previsto l'insegnamento di molteplici strumenti musicali: il flauto, l'oboe, il clarinetto, il sassofono, il fagotto, il corno, la tromba, la chitarra, l'arpa, il pianoforte, le percussioni, il violino, il violoncello e la fisarmonica. In particolare, per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline musicali, il citato decreto elenca gli strumenti che possono essere insegnati nelle scuole secondarie di primo grado e individua i programmi di insegnamento. Da tale elencazione emerge un'evidente lacuna a causa della mancata inclusione del mandolino. Il decreto, inoltre, dispone che nella scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale possono essere insegnati gli stessi strumenti musicali che sono insegnati nei conservatori di musica. Ogni allievo, pertanto, ha la facoltà di scegliere lo strumento musicale di suo interesse per seguire la sua naturale predisposizione.
      Attualmente, la classe di concorso riferita all'insegnamento degli strumenti musicali è la A077, che si suddivide in varie sottoclassi, ciascuna delle quali riferita a un singolo strumento (AJ77 per il pianoforte, AB77 per la chitarra, AM77 per il violino, AG77 per il flauto, AI77 per le percussioni, AC77 per il clarinetto e altre).
      Al mandolino non è stato ancora riconosciuto alcun codice relativo alla sottoclasse e ciò ha determinato una serie di lacune sul piano delle abilitazioni all'insegnamento nonché delle relative graduatorie d'istituto e provinciali.
      Dal 2005 ad oggi molti sono stati i tentativi (interrogazioni parlamentari, petizioni e altro) volti a risolvere l’empasse di una tale inaccettabile ed incomprensibile discriminazione verso l'utenza e soprattutto verso i tanti giovani diplomati o laureati in mandolino al conservatorio che oggi vedono ingiustamente limitata la

spendibilità del proprio titolo di studio a parità di competenze, di difficoltà e di investimento economico rispetto agli altri strumenti. Tali tentativi, tuttavia, non sono andati a buon fine.
      Pertanto, la presente proposta di legge è finalizzata a inserire il mandolino tra gli strumenti da insegnare nelle scuole secondarie di primo grado. Con questo intervento legislativo si pone fine all'evidente disparità nei riguardi di tutti i laureati di secondo livello in mandolino, impossibilitati a spendere il proprio titolo culturale nell'insegnamento scolastico, nonché nei riguardi degli alunni che, a seguito dell'assenza dell'insegnamento dello stesso, sono attualmente obbligati a ripiegare su altri strumenti.
      La proposta di legge si compone di due articoli.
      L'articolo 1 introduce, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, la possibilità di insegnare il mandolino nelle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e specifica che ciò non comporta oneri di natura finanziaria per lo Stato, potendo eventuali spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti musicali rientrare nell'autonomia di gestione del fondo d'istituto scolastico.
      Il comma 1 dell'articolo 2 pone a carico del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'onere di adeguare la fonte normativa secondaria alle disposizioni previste dalla legge individuando il programma di insegnamento dello strumento musicale, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché istituendo la specifica sottoclasse di concorso.
      Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca modifica il citato decreto ministeriale 6 agosto 1999 inserendo il mandolino tra gli strumenti che possono essere insegnati nelle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di ampliare le tipologie di strumenti musicali oggetto di insegnamento, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nei corsi a indirizzo musicale previsti dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nell'ambito del quadro orario previsto, è introdotto l'insegnamento dello strumento musicale del mandolino.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede a individuare il programma di insegnamento dello strumento musicale del mandolino, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché a istituire la specifica classe di concorso.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, e, in particolare, l'articolo 7, inserendo lo strumento musicale del mandolino.

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