Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2142


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PIZZOLANTE, ALLI, BERNARDO, DORINA BIANCHI, BOSCO, CALABRÒ, CICCHITTO, DE GIROLAMO, GAROFALO, ALBERTO GIORGETTI, LEONE, MINARDO, MISURACA, PAGANO, PICCONE, PISO, ROCCELLA, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, VIGNALI
Disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale
Presentata il 26 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di risolvere una questione annosa: quella delle concessioni demaniali, che riguarda 30.000 imprese italiane che hanno fatto investimenti e creato valore sulla base di una legge dello Stato che fino al 2009 garantiva il rinnovo automatico delle concessioni.
      Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein» prevedono il rinnovo delle concessioni secondo criteri di concorrenza: un principio pienamente condivisibile, purché si riconosca alle imprese già esistenti un diritto di opzione per gli investimenti fatti e per i valori d'impresa creati.
      La proposta di legge prevede il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle sole aree dove insistono i manufatti e le proprietà immobiliari degli stabilimenti balneari, con l'obiettivo di assegnarle con diritto di superficie, con opzione per i concessionari attuali. La restante parte delle concessioni (arenili e ombreggi) rimane demanio pubblico, soggetto alla concorrenza sulla base di un piano dei servizi che contempli criteri capaci di garantire l'unicità della gestione.
      Questo intervento permette, quindi, di salvaguardare oltre 30.000 aziende e, nello stesso tempo, è un'operazione che può garantire un gettito per 1-2 miliardi di euro. Inoltre, dando stabilità alle gestioni, sono garantite la ripresa degli investimenti e la crescita del settore e sarà quindi possibile anche un'organica revisione dei canoni.
      La proposta di legge prevede, altresì, la possibilità di utilizzare almeno la metà degli 1-2 miliardi di euro di maggiori risorse a disposizione per l'istituzione di un fondo di garanzia per i mutui destinati agli investimenti nel settore del turismo, cioè le spiagge, la ristorazione, il commercio e una grande opera di «rottamazione» e di riqualificazione del patrimonio alberghiero e del settore turistico-ambientale italiano.
      A tale proposito ritengo opportuno ricordare in questa sede che la Spagna ha appena varato una riforma per la riqualificazione turistica e ambientale delle coste, prevedendo un rinnovo delle concessioni fino a settantacinque anni con il pieno consenso dell'Europa. In Spagna, fino al 1988, le spiagge erano private; il Governo Gonzàlez le statalizzò con un indennizzo pari a trenta anni di concessione. Oggi la Spagna ha prorogato le stesse concessioni per ulteriori settantacinque anni ritenendo non congruo l'indennizzo per trenta anni.
      Per la stessa ragione, essendoci stato fino al 2009 il rinnovo automatico delle concessioni in Italia, quindi concessioni garantite a vita, con il cambio di regime non si possono considerare congrui i cinque o dieci anni di proroga già concessi.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e individuazione delle aree demaniali marittime da assegnare).

      1. Le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree occupate da strutture e le attrezzature asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esclusione dal demanio marittimo comporta il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
      2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, ai sensi del decreto di cui al comma 1, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale vigente fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

Art. 2.
(Assegnazione del diritto di superficie).

      1. Le aree individuate all'articolo 1 sono assegnate con diritto di superficie per una durata di cinquanta anni, con riconoscimento, a favore del concessionario esistente, del diritto di opzione, da esercitare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. In ogni caso è fatto salvo

l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
      2. L'assegnazione di cui al comma 1 è effettuata al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto definisce, inoltre, regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione dei soggetti, che ne fanno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario esistente.
      3. Le aree restanti e gli arenili con ombreggi facenti parte della medesima concessione, di cui all'articolo 1, e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale nonché la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
Art. 3.
(Mancato esercizio dell'opzione).

      1. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale di cui all'articolo 2, è riconosciuto dal concessionario

subentrante un indennizzo per gli investimenti e per i valori commerciali creati, i cui criteri sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4.
(Istituzione di un fondo di garanzia).

      1. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree di cui all'articolo 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo da utilizzare a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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