Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2142 |
1. Le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree occupate da strutture e le attrezzature asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esclusione dal demanio marittimo comporta il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, ai sensi del decreto di cui al comma 1, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale vigente fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
1. Le aree individuate all'articolo 1 sono assegnate con diritto di superficie per una durata di cinquanta anni, con riconoscimento, a favore del concessionario esistente, del diritto di opzione, da esercitare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. In ogni caso è fatto salvo
l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.1. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale di cui all'articolo 2, è riconosciuto dal concessionario
subentrante un indennizzo per gli investimenti e per i valori commerciali creati, i cui criteri sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.1. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree di cui all'articolo 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo da utilizzare a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.