Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2212 |
1) sancire il riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale da garantire ad ogni cittadino stabilendo una quantità minima garantita a carico della fiscalità generale;
2) tutelare il patrimonio idrico come bene comune pubblico inalienabile, a protezione delle future generazioni, e gestito al di fuori delle regole del mercato e sotto la competenza di un unico organo politico (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero»);
3) salvaguardare le risorse idriche come bene comune pubblico indispensabile per tutte le specie viventi e per l'ecosistema;
4) introdurre piani di gestione e di tutela delle acque, a livello di distretti idrografici (ciclo idrologico) finalizzati a un governo delle relazioni tra acqua, agricoltura, alimentazione, salute ed energia;
5) istituire forme e metodi di informazione e di consultazione preventiva dei cittadini rispetto alle decisioni;
6) classificare il servizio idrico, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica;
7) stabilire che la gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente a enti di diritto pubblico;
8) adottare i bacini idrografici come unità di pianificazione territoriale dell'acqua come bene comune;
9) introdurre criteri per il finanziamento del diritto all'acqua e per un uso responsabile delle risorse idriche e definire le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale o specifica, la finanza pubblica e la tariffa;
10) identificare alcune fonti di finanziamento a sostegno dei processi di ripubblicizzazione;
11) adottare strumenti di finanziamento finalizzati a garantire l'accesso all'acqua nelle aree più povere del pianeta attraverso progetti di cooperazione e di solidarietà internazionali.
Passiamo ora a illustrare i singoli articoli della proposta di legge.
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.
1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico.
2. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva
1. I distretti idrografici definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;
b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto ed è vincolato al rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 2, commi 3 e 5, e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato di una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga» previsto dall'articolo 9 della direttiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
7. In assenza delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere
a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
b) l'uso corretto e razionale delle acque;
c) l'uso corretto e razionale del territorio.
10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.
1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio
naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dalla direttiva. Le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici sono attribuite a un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato. 1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.
3. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.
8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
9. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.
1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento
1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva e in conformità ai seguenti princìpi:
a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo di cui all'articolo 8, comma 3;
c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;
d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;
e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che
quello superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparato all'uso commerciale.2. Il consiglio di bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano di bacino approvato ai sensi del comma 1, tenendo conto:
a) della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;
b) della quantità dell'acqua erogata;
c) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.
3. Il consiglio di bacino procede, altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.
4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 2, comma 4, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire
dal quale procederà alla limitazione della fornitura;b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).
6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108. 1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro degli affari esteri, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.
2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:
a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;
b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.
3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti di cui al medesimo comma 1, i cui criteri sono definiti in sede di Conferenza unificata.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si provvede attraverso:
a) la destinazione, in sede di approvazione del seguito di legge di stabilità, di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35;
b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;
d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;
e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.