Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2443 |
1. La presente legge disciplina il settore del trasporto pubblico locale al fine di sviluppare un sistema di trasporto pubblico integrato, sia da un punto di vista modale che tariffario, che si ponga quale valida alternativa al trasporto privato, capace di rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile delle persone.
2. Il trasporto pubblico locale tende a: garantire il diritto alla mobilità delle persone in ambito urbano ed extraurbano; migliorare la sostenibilità ambientale riducendo i consumi energetici e le conseguenti emissioni nocive in atmosfera; ridurre i fenomeni di congestione e di incidentalità stradale; ridurre i fenomeni di esclusione sociale da mobilità; favorire lo sviluppo locale dei territori; puntare al riequilibrio modale con uno spostamento di utenti dal trasporto privato a quello pubblico; salvaguardare le esigenze degli utenti deboli e, in particolare, di coloro che per ragioni permanenti o temporanee quali ad esempio, gravidanza, infortuni, trasporto di minori ed altre situazioni, affrontino quotidianamente difficoltà di spostamento; migliorare la trasparenza del comparto.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) diritto alla mobilità: il complesso di differenti princìpi e diritti di rango costituzionale con il precipuo scopo di agevolare o di consentire il movimento delle persone mediante l'utilizzo pubblico dei mezzi di trasporto;
b) trasporto pubblico locale: il servizio pubblico di trasporto di passeggeri offerto alla collettività senza discriminazione e in maniera continuativa, finalizzato al soddisfacimento del diritto alla mobilità;
c) persone con disabilità o a mobilità ridotta: persone la cui mobilità sia ridotta a causa di una disabilità fisica sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, nella definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono tener conto dell'analisi della domanda e della integrazione modale e tariffaria. Ove non sussistente la predetta integrazione, gli enti di cui al periodo precedente sono tenuti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre un piano finalizzato al conseguimento di una integrazione modale e tariffaria del trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio di propria competenza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei sono esercitate compatibilmente con le funzioni dell'Autorità di regolazione dei
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».
c) all'articolo 14, comma 5, le parole: «, e dell'articolo 18, comma 3-bis,» sono soppresse;
d) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
Art. 17. – (Obblighi di servizio pubblico). 1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19 le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo i criteri dei costi standard e del fattore di produttività riferito in particolare al rapporto tra utenti e chilometri percorsi.
e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Art. 18. – (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale). 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a dieci anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguire anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata non superiore a quindici anni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. La durata dei
contratti di servizio pubblico relativi a più modi di trasporto è, al massimo, di quindici anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il 50 per cento del valore dei servizi di cui si tratta. Le regioni possono ridurre i limiti massimi di durata previsti dal presente comma. Nel caso in cui l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico avvenga attraverso la gestione in house, i contratti di servizio non possano avere una durata superiore a cinque anni per i servizi su gomma e a otto anni per i servizi su ferro o misti.
2. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero dell'apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.
3. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività
a) alla gestione in house, in tutte le forme societarie pubbliche e private consentite, nel rispetto della disciplina prevista dall'ordinamento europeo;
b) alla gara a doppio oggetto finalizzata alla scelta del socio privato industriale e contestuale affidamento di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, con procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della disciplina prevista dall'ordinamento europeo;
c) alle procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina prevista dall'ordinamento europeo e nazionale.
5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I poteri ispettivi riconosciuti agli organi politici delle amministrazioni locali nei confronti degli enti pubblici di appartenenza possono essere esercitati anche nei confronti delle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico a totale o parziale capitale pubblico, anche qualora la veste formale sia di diritto privato.a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità, garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte o il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo ricorrendo anche alla conversione tecnologica (retrofit) dei mezzi di trasporto e alla loro rigenerazione (revamping);
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffaria dei servizi medesimi;
d) all'introduzione di misure di innovazione tecnologica, anche finalizzate alla lotta all'evasione, alla fluidificazione del traffico e, in generale, all'attrattività dei servizi di trasporto pubblico locale.
9. Per l'affidamento dei servizi, l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o
bacino territoriale ottimale e omogeneo, garantisce in particolare:a) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
b) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
c) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;
d) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al comma 5 dell'articolo 19, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso;
f) l'inserimento in tutti i contratti di servizio di un'apposita clausola che, alla scadenza del periodo di affidamento, garantisca la restituzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mobili e immobili ricevuti in comodato o affitto o a qualunque titolo, nonché la contestuale sottoscrizione di un'apposita clausola penale affiancata da contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, finalizzata all'immediato pagamento delle penali previste;
g) l'inserimento nei contratti di servizio di una clausola finalizzata a incrementare la sicurezza e a ridurre il fenomeno dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, anche attraverso l'obbligo per la società di gestione di dotare i mezzi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di sistemi di rilevazione della timbratura a bordo.
10. L'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo promuove la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata regionale volti ad integrare le diverse modalità di trasporto»;
f) al comma 3 dell'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la struttura tariffaria adottata e i criteri di aggiornamento annuale delle tariffe che tengano conto, in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;
2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis i criteri finalizzati a stimolare i soggetti affidatari a perseguire:
1) il miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità, garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta;
2) il miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo anche ad interventi di conversione tecnologica (retrofit) o rigenerazione (revamping);
3) la razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffaria dei servizi medesimi;
4) l'introduzione di misure di innovazione tecnologica, anche finalizzate alla lotta all'evasione, alla fluidificazione del traffico ed, in generale, all'attrattività dei servizi di trasporto pubblico locale».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, con proprio decreto, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo modificato dal presente articolo, le modalità di definizione delle risorse corrisposte a titolo di compensazione.
1. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alle modalità di affidamento previste dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo sostituito dalla presente legge, devono essere adeguati, dall'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, dall'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, entro il 31 dicembre 2014.
2. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma 1 comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura
1. A decorrere dall'esercizio 2015, le società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 50 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
1. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai servizi di trasporto pubblico locale come disciplinati dalla normativa vigente».
1. Al comma 25 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475,» sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale come disciplinati dalla normativa vigente».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è soppresso.