Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2386 |
1) gli eventuali aumenti di contribuzione per gli studenti fuori corso avrebbero dovuto obbedire a criteri e limiti massimi fissati da apposito decreto ministeriale annuale sulla base dei princìpi di equità, progressività, redistribuzione, tenendo conto degli anni di ritardo, dell'ISEE familiare, del numero di studenti universitari in famiglia e della condizione di studente lavoratore (articolo 5, comma 1-bis, del citato regolamento);
2) la contribuzione richiesta agli studenti fuori corso non avrebbe comunque potuto eccedere quella della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso in misura superiore al 25 per cento, al 50 per cento o al 100 per cento a seconda che l'ISEE familiare fosse, rispettivamente, inferiore a 90.000 euro, compreso tra 90.000 e 150.000 euro o superiore a 150.000 euro (articolo 5, comma 1-ter);
3) le università erano obbligate a destinare a interventi in favore del diritto allo studio (borse di studio o altri interventi) la somma ricavata dagli incrementi di contribuzione per gli studenti fuori corso (articolo 5, comma 1-quater);
4) nel triennio accademico 2013/2016 le università non avrebbero potuto aumentare la contribuzione dovuta dagli studenti in corso con ISEE inferiore a 40.000 euro, se non entro la percentuale di aumento dell'indice generale dei prezzi al consumo.
La situazione attuale è quella che si potrebbe definire di moratoria. Il previsto decreto ministeriale annuale (precedente numero 1) non è stato mai emanato e gli stessi atenei hanno scelto, con senso di responsabilità e tenendo conto della pesante
crisi economica in atto, di non aumentare, se non in casi sporadici e per importi minimi, la contribuzione studentesca, neppure nei casi in cui la legge vigente non impone alcun limite, come quello degli studenti in corso con ISEE familiare superiore a 40.000 euro. Ma la situazione potrebbe presto cambiare: tra meno di due anni, le università dovranno stabilire le contribuzioni per l'anno accademico 2016/2017 e non varrà più la clausola protettiva transitoria richiamata al precedente numero 4).1) introdurre una no-tax area (cioè un'area di esenzione totale valida per tutte le università) che comprenda tutti gli studenti con ISEE familiare al di sotto della soglia di 21.000 euro e non inattivi (devono aver superato esami per almeno sei crediti formativi universitari nell'anno precedente), indipendentemente dal corso di studio e dall'anno di iscrizione [articolo 1, comma 2, lettera b)];
2) garantire gradualità e progressività nella contribuzione almeno per gli studenti appartenenti a famiglie situate nella fascia immediatamente superiore tra 21.000 e 30.000 euro di ISEE familiare [articolo 1, comma 2, lettera c)];
3) controllare il prelievo contributivo globale da parte di ciascun ateneo, ponendo un limite massimo di 900 euro al valore medio della contribuzione, cioè al rapporto tra contribuzione totale e numero degli studenti, tenendo però conto delle forti differenze nei redditi medi tra le varie regioni italiane [articolo 1, comma 2, lettera a)];
4) rimborsare alle università il mancato introito dovuto all'introduzione della no-tax area tramite un incremento dedicato del FFO per 240 milioni di euro (articolo 1, comma 13) e stanziando altri 60 milioni di euro per premiare le università che presentano le maggiori qualità ed efficienza delle infrastrutture didattiche.
Ognuno di questi punti merita un'analisi specifica.
Il primo punto è volto a favorire l'iscrizione degli studenti delle famiglie meno abbienti all'università, quindi a incentivare la mobilità sociale e a contrastare la disaffezione verso gli studi universitari, introducendo un livello di ISEE familiare di 21.000 euro, eguale in tutta Italia, sotto il quale lo studente gode di una totale esenzione contributiva (fatta salva la tassa regionale per il diritto allo studio, quando dovuta) con un'unica eccezione: il caso in cui risulti inattivo o quasi negli studi universitari, non avendo maturato nemmeno sei crediti formativi in un anno a fronte dei sessanta previsti (in media) dai piani di studio.
Sulla base dei dati nazionali e dei dati di qualche università, abbiamo stimato che la percentuale di studenti che ne usufruirà non sarà inferiore al 20 per cento di tutti gli studenti, cioè circa 320.000 studenti a fronte dei 141.310 attuali borsisti del diritto allo studio. Riteniamo dunque che si tratti di un intervento di notevole impatto sociale.
Si noti che la soglia di 21.000 euro, di poco maggiore del limite superiore di ISEE per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio fissato dalla legge, fa sì che nella no-tax area siano comunque compresi tutti gli idonei non borsisti, che sono già totalmente esenti. Ma, ad ogni buon conto e anche per comprendere il caso degli studenti disabili o invalidi, la proposta di legge conferma comunque le esenzioni totali già previste dalla normativa vigente sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68 del 2012).
È da notare che questa regola, come tutte le altre della proposta di legge, vale anche per gli studenti fuori corso, ai quali comunque non può applicarsi l'attuale esenzione totale in base alla normativa sul diritto allo studio. Ciò costituisce una notevole modifica della normativa vigente, che tendeva invece a penalizzare (o a consentire di penalizzare) gli studenti in ritardo.
La proposta di legge disciplina anche il caso degli studenti inattivi con ISEE sotto i 21.000 euro, il cui contributo annuale è stabilito in 200 euro.
Il secondo punto è teso a garantire in tutte le università una gradualità di pre-
ISEE |
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Contributo massimo |
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Il terzo punto mira a controllare il prelievo contributivo totale chiesto da ogni ateneo ai suoi studenti, fissando una soglia massima, che non è determinata in rapporto al FFO, com’è attualmente, ma in rapporto al valore medio regionalizzato dei contributi studenteschi. Illustriamo meglio questo punto.
Per calcolare il valore medio si devono sommare i contributi versati da tutti gli studenti in un anno (detratti gli eventuali rimborsi) e si deve rapportare tale somma con il numero totale degli studenti iscritti che non ricadano nelle condizioni di esenzione totale. Il numero ottenuto rappresenta quanto paga mediamente all'università in un anno uno studente con ISEE familiare superiore a 21.000 euro. Viste le forti differenze reddituali presenti nelle regioni italiane, si procede poi a «regionalizzare» – cioè a rendere comparabile su scala nazionale – questo valore medio, moltiplicandolo per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante a livello nazionale e quello riferito alla regione in cui ha sede l'università (dato fornito ogni anno dall'Istituto nazionale di statistica).
A questo valore medio regionalizzato si applica il limite introdotto dalla proposta di legge, secondo cui esso non può superare in nessuna università statale la cifra di 900 euro.
Per una migliore comprensione, possiamo esprimere la condizione in un altro modo equivalente: il valore medio (reale, non regionalizzato) della contribuzione in un ateneo non può superare il limite di euro 900xR, dove R è il rapporto, determinato regione per regione, tra il reddito disponibile per abitante della regione e lo stesso valore per l'intera Italia.
Utilizzando i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica «Il reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane», pubblicato il 3 febbraio 2014, si ottengono i valori massimi della contribuzione media di ogni università in base alla regione di ubicazione:
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ITALIA | 17.563 | ||
REGIONE | RAPPORTO R | CONTRIBUZIONE MEDIA MASSIMA | |
Piemonte | 19.861 | 1,131 | 1.018 |
Lombardia | 20.666 | 1,177 | 1.059 |
Veneto | 19.566 | 1,114 | 1.003 |
Friuli | 20.374 | 1,160 | 1.044 |
Liguria | 19.633 | 1,118 | 1.006 |
Emilia | 21.039 | 1,198 | 1.078 |
Toscana | 18.900 | 1,076 | 968 |
Umbria | 17.870 | 1,017 | 915 |
Marche | 18.514 | 1,054 | 949 |
Lazio | 18.780 | 1,069 | 962 |
Abruzzo | 15.325 | 0,873 |
786 |
Molise | 15.135 | 0,862 | 776 |
Campania | 12.265 | 0,698 | 628 |
Puglia | 13.603 | 0,774 | 697 |
Basilicata | 13.906 | 0,792 | 713 |
Calabria | 12.943 | 0,737 | 663 |
Sicilia | 12.722 | 0,724 | 652 |
Sardegna | 14.676 | 0,836 | 752 |
In altre parole, nelle regioni con un più alto livello reddituale medio, le università possono richiedere contribuzioni in media più alte che nelle altre, fermi restando la no-tax area e i limiti sulla fascia tra 21.000 e 30.000 euro di ISEE familiare.
Per stimare l'impatto del nuovo limite proposto rispetto alla situazione attuale e, quindi, per valutare se davvero la contribuzione risulterebbe mediamente meno onerosa per le famiglie, si può osservare che, in base ai dati relativi all'anno accademico 2011/2012 ricavati dal sito internet dell'Ufficio statistico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la contribuzione media nazionale degli studenti non esenti è pari a 1.041 euro. Se, per semplicità, trascuriamo l'effetto dei coefficienti di regionalizzazione, che a livello nazionale sostanzialmente si compensano, si ottiene un risparmio medio di 141 euro per ogni studente non esente, il che conduce ad un risparmio totale di circa 200 milioni di euro da parte delle famiglie.
L'analisi può però essere resa più fine per valutare quali sarebbero i cambiamenti che le singole università dovrebbero apportare alle loro regole contributive. Facendo l'ipotesi che gli studenti che ricadranno nella nuova no-tax area siano gli stessi attualmente esenti in base alla normativa per il diritto allo studio (quindi un dato stimato per difetto) e utilizzando i dati ministeriali relativi all'anno accademico 2011/2012, si vede allora che circa 40 università su 60 dovrebbero, in conseguenza della nuova normativa, ridurre il gettito della contribuzione studentesca, con una diminuzione totale di almeno 270 milioni di euro. Per avere i valori esatti occorrerebbe poter valutare meglio la consistenza numerica della no-tax area.
Per compensare questa diminuzione di gettito, la proposta di legge prevede di incrementare di 300 milioni di euro il FFO ripartendo tale incremento tra le università in relazione per l'80 per cento al numero totale di studenti esenti e per il 20 per cento alla qualità dei servizi didattici, quindi non solo in favore delle università che perdono gettito, ma di tutte. Si tratta appunto del quarto e ultimo dei capisaldi della presente proposta di legge.
Il comma 1 dell'articolo 1 definisce la contribuzione studentesca alle università come contributo onnicomprensivo alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi di cui usufruiscono, sulla falsariga della norma vigente (articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997), ma viene esclusa l'attuale tassa di iscrizione che viene compresa nel contributo unico annuale introdotto dalla proposta di legge. Sono molte, del resto, le università che già da tempo hanno adottato il principio del contributo unico che contiene al suo interno sia la tassa di iscrizione che i contributi.
Si noti che questo comma fa espresso riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, escludendo quindi implicitamente quelli dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, nonché quelli dei master universitari. Mentre sui primi due casi la proposta di legge ritornerà nei commi 13 e 14 dell'articolo 1, la contribuzione per gli studenti dei master è lasciata alla piena autonomia degli atenei, come del resto è già attualmente.
Il comma 2 conferma l'autonomia impositiva delle università, già prevista dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, ma stabilisce le condizioni a cui i regolamenti universitari sulla contribuzione studentesca dovranno adeguarsi.
La condizione contenuta nella lettera a) è quella che stabilisce il limite superiore
1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso le università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei quali usufruiscono mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale all'università alla quale sono iscritti.
2. Ciascuna università statale approva autonomamente, secondo le proprie norme statutarie, il regolamento della contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e delle seguenti condizioni:
a) l'importo medio annuo regionalizzato dei contributi versati, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3, non deve superare il valore di 900 euro;
b) gli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto nel comma 4, sia inferiore al valore di 21.000 euro sono interamente esentati dal pagamento del contributo annuale a condizione che, se sono iscritti da più di un anno accademico, abbiano maturato nell'anno precedente almeno sei crediti formativi universitari; nel caso che non li abbiano maturati, sono tenuti a pagare un contributo annuale fisso di 200 euro;
c) il contributo annuale dovuto dagli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro non può superare l'importo di 200 euro aumentato del 5 per cento della parte dell'ISEE eccedente rispetto al limite di 21.000 euro;
d) sono altresì interamente esentati dal pagamento del contributo annuale gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. L'importo medio annuo dei contributi versati è calcolato come rapporto tra l'ammontare totale dei contributi annuali versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, al netto dei rimborsi operati nel medesimo anno, e il numero totale dei medesimi studenti non esentati dal pagamento del contributo ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2. L'importo medio regionalizzato si ottiene moltiplicando il predetto valore per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante, calcolato al livello nazionale, e quello corrispondente calcolato al livello della regione nel cui territorio ha sede amministrativa l'università.
4. Ai fini del presente articolo, l'ISEE è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.
5. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce:
a) l'importo del contributo annuale dovuto da ciascuno studente, anche differenziato tra i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale ovvero tra i diversi corsi di studio;
b) i casi di esenzione, parziale o totale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché gli eventuali altri casi di esenzione, ovvero di incremento, del contributo annuale, determinati dall'università per specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla carriera universitaria o alla situazione personale, ferma restando comunque l'esenzione totale di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo;
c) le modalità di versamento del contributo annuale in una o più rate e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.
6. Al di fuori del contributo onnicomprensivo previsto dal comma 1, le università
statali non possono istituire tasse o contributi a carico degli studenti fino al conseguimento e al rilascio del titolo di studio, salvo che per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni.1. Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sui risultati ottenuti e sugli eventuali problemi rilevati nell'attuazione della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.