Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2214


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VACCA, D'UVA, LUIGI GALLO, BRESCIA, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE
Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari
Presentata il 20 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Le nuove norme sul diritto allo studio universitario sono state riscritte, dopo più di un ventennio, dal Governo Monti in forza della delega legislativa stabilita nella legge n. 240 del 2010, comunemente conosciuta come «riforma Gelmini» del sistema universitario. La delega prevedeva, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, l'adozione di uno o più decreti legislativi per revisionare, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, la normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e, contestualmente, di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. In seguito a tale delega fu emanato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
      La proposta di legge in esame vuole apportare alcune modifiche proprio al decreto legislativo n. 68 del 2012, senza stravolgerne l'impianto, ma correggendo o eliminando alcuni fattori che limitano il diritto allo studio e introducendo nuove disposizioni per promuovere e favorire ogni forma di supporto al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione. Sono inoltre previste modifiche ad altre norme sempre in materia di diritto allo studio universitario.
      Procedendo ad illustrare in modo più dettagliato il contenuto della proposta di legge, all'articolo 1, comma 1:

          la lettera a) inserisce nel decreto legislativo n. 68 del 2012, il principio,

garantito dalla Costituzione, secondo cui le borse di studio sono attribuite, mediante concorso, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Tra i princìpi enunciati nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2012, infatti figura il «merito degli studenti», ma non l'attribuzione della borsa di studio «agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»: senza tale puntualizzazione si rischia di legare esclusivamente il diritto allo studio al principio del merito dello studente, senza considerare, come fattore ostativo al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, il basso reddito delle famiglie di provenienza degli studenti. Con la modifica prevista si lega saldamente il diritto allo studio ai princìpi che considerano in sinergia i parametri meritocratici e le condizioni economiche e strumentali del cittadino;

          la lettera b), numero 1), abroga la disposizione che prevede la possibilità, da parte delle università, di poter promuovere le attività di servizio di orientamento e di tutorato attraverso l'ausilio delle associazioni, cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; si ritiene che le attività di tutorato e di orientamento debbano essere erogate direttamente dalle università in quanto rappresentano una parte dei compiti istituzionali degli atenei;

          la lettera b), numero 2), abroga la norma che individua la modalità del prestito d'onore come strumento di diritto allo studio a favore degli studenti delle università. Non si ritiene, infatti, che lo Stato debba promuovere un meccanismo legato al diritto allo studio che conduca alla creazione della figura del laureato/indebitato che, alla fine del percorso di studio, dovrà restituire un debito contratto con gli istituti di credito; lo stesso tipo di ragionamento vale per gli studenti iscritti alle lauree magistrali, ai dottorati, alle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai master universitari e alle scuole di specializzazione;

          la lettera c), numero 1), stabilisce che, nell'erogazione dei LEP, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio deve prescindere da differenze territoriali e da eventuali e correlate difformità di costi di mantenimento agli studi universitari, ma deve essere garantita una borsa di studio minima. Viene dunque a decadere il principio secondo cui i LEP sono legati al territorio secondo criteri stabiliti dallo Stato e si restituisce alle regioni la potestà costituzionale esclusiva in materia di diritto allo studio. Le eventuali differenze di costo di mantenimento dello studente universitario rispetto all'importo standard possono essere integrate dalle regioni attraverso l'esercizio della propria potestà legislativa in materia di diritto allo studio, determinando autonomamente gli importi delle borse di studio e tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio. Inoltre, si elimina il legame tra diritto allo studio e limite delle risorse disponibili: le borse di studio devono essere garantite a tutti gli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli;

          la lettera c), numero 2.1), stabilisce che nel calcolo per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio i supporti informatici rientrano nella voce di spesa del materiale didattico;

          con la lettera c), numero 2.2), si precisa che nella definizione dei LEP la voce «alloggio» è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto di una stanza sia singola che doppia, mentre la norma vigente fa riferimento solo alla stanza doppia;

          la lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 8 escludendo, come criterio per l'individuazione delle condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore, la situazione economica del territorio in cui ha sede l'università; ammettendo una ratio nel legare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alla situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, la norma vigente non specifica però in alcun modo quale sia il meccanismo che li possa legare;

          la lettera e) stabilisce, per gli studenti che intendano ricongiungere la propria

carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi, pari ad almeno due anni accademici, il pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione di una somma, stabilita dalle università, non superiore ai 100 euro; resta invariata la regola secondo cui lo studente che ricongiunge la propria carriera universitaria è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto;

          la lettera f) vieta di assegnare le attività a tempo parziale agli studenti che hanno beneficiato della borsa di studio classica; in questo modo è possibile avere un maggior numero di studenti che beneficia di sussidi allo studio.
      Il comma 2 dell'articolo 1 abroga la norma, collegata all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2012, che consente alle università di promuovere le attività di servizio di orientamento e di tutorato attraverso l'ausilio delle associazioni, cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
      I commi 3 e 4 dell'articolo 1 sopprimono il riferimento al prestito d'onore previsto da alcune norme vigenti in coerenza con quanto disposto dal comma 1.
      L'articolo 2 stabilisce che gli esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'ISEE presentate dagli studenti contestualmente all'iscrizione ai corsi di studio. Si dispone, inoltre, che le università sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'ISEE e che in caso di esito positivo è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di promuove un sistema integrato di strumenti e di servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale, al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) la concessione di borse di studio, di assegni alle famiglie e di altre provvidenze, mediante concorso in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»;

          b) all'articolo 3:

              1) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

              2) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

          c) all'articolo 7:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, il Ministero stabilisce, ogni anno, l'importo minimo della borsa di studio. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di cui all'articolo 8»;

              2) al comma 2:

                  2.1) alla lettera a), le parole: «indispensabili per lo studio. Non è» sono sostituite dalle seguenti: «indispensabili per lo studio,»;

                  2.2) alla lettera d) la parola: «doppia» è soppressa;

          d) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
      «3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a

corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, sono previste modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente»;

          e) all'articolo 9, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che, in ogni caso, non può essere superiore a 100 euro»;

          f) all'articolo 11, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 del presente articolo degli studenti beneficiari di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2».

      2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è abrogato.
      3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 20, le parole: «e di prestiti d'onore» sono soppresse;

          b) ai commi 22 e 23, le parole: «e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390» sono soppresse.

      4. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, eliminando il riferimento ai prestiti d'onore ivi contenuto.

Art. 2.

      1. Gli esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari per i

corsi di diploma di laurea sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentate dagli studenti contestualmente all'iscrizione ai corsi di studio. Le università sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'ISEE. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, al dichiarante è attribuito l'esonero effettivamente spettante sulla base del valore dell'ISEE emerso dal controllo ed è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto al valore dell'esonero indebitamente assegnato. Qualora l'importo del valore dell'esonero indebitamente assegnato sia inferiore a 250 euro non si applica quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
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