Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2143 |
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali per la valorizzazione e per la tutela delle agricolture contadine, al fine di promuovere e di sostenere modelli socio-economici basati su strutture prevalentemente familiari e su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, di seguito denominati «regolamenti (CE)», per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini, definiti dal comma 3.
3. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono «agricoltori contadini» i soggetti che:
a) conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale;
b) praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata;
c) producono prevalentemente beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in
circuiti di filiera corta attraverso forme di economia solidale e partecipata;d) trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione ovvero in adeguate strutture locali, con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l'utilizzo di personale esterno.
4. Ai fini di cui alla presente legge si definisce vendita diretta la vendita presso strutture locali di propria disponibilità, in azienda, o presso mercati e fiere, dettaglianti locali, gruppi di acquisto solidale, mense e ristoranti nei limiti stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Ai fini di cui alla presente legge si definisce filiera corta la filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale.
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è consentita la trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini per la preparazione e per il confezionamento dei seguenti prodotti:
a) confetture e conserve;
b) miele;
c) frutti in guscio;
d) erbe officinali;
e) cereali e pane;
f) legumi;
g) latte e formaggi;
h) uova;
i) salumi e carne;
l) frutta e ortaggi;
m) vino e olio.
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, olio, aceto e simili.
3. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade l'insediamento.
4. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente.
1. Nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini e in particolare:
a) includono nei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2 eventuali altri prodotti caratteristici dei territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici;
b) stabiliscono eventuali specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti qualora sia verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio d'aria;
c) stabiliscono i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione dello stesso;
d) dispongono ulteriori caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme igieniche e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica;
e) prevedono adeguate norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
f) stabiliscono le modalità della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i mercati di vendita diretta.
1. Gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo.
2. In attuazione delle finalità dei regolamenti (CE), è affidata agli agricoltori contadini la responsabilità del processo produttivo e competono ad essi la scelta e l'utilizzo di materiali e di procedure.
3. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale descrivono le operazioni attuate e i materiali utilizzati al fine di garantire la salubrità dei prodotti. Gli enti pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza e all'intervento in casi specifici, qualora sia dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettività.
4. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a partecipare a un corso di formazione in materia di standard igienico-sanitari minimi promosso dall'ente pubblico e attuato in ambito locale anche attraverso la rete internet, senza oneri a loro carico.
5. I comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite.
6. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle delle leggi regionali
1. Al sesto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
1. Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto nel sopperire all'assenza di servizi nelle aree marginali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori.
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è gratuita e non è soggetta alla tassa di concessione governativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.