Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2426-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Presentato il 31 maggio 2014
(Relatori: COSCIA, per la VII Commissione; PETITTI, per la X Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 3 luglio 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2426 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto-legge in esame reca un contenuto articolato ma sostanzialmente omogeneo, vertendo sulla materia dei beni e delle attività culturali e su quella del turismo: infatti tali discipline sono riconducibili, fra l'altro, nell'alveo della valorizzazione del patrimonio culturale, definita dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) come il complesso delle «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [La valorizzazione] comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati» (articolo 6);

            in tal senso, anche le previsioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto (concernenti semplificazioni per le autorizzazioni paesaggistiche) possono essere ritenute sostanzialmente omogenee, sia in quanto finalizzabili anche, benché non solamente, a progetti di riqualificazione o promozione paesistica, sia in quanto volte, come dichiarato nella relazione illustrativa, a «consentire alle soprintendenze di concentrare la propria attenzione e i propri sforzi sulle questioni più rilevanti e a maggior impatto paesaggistico»;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, in particolare, all'articolo 2 (commi 1, 2, 5 e 6), riguardante il Grande Progetto Pompei, che integra e modifica non testualmente l'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013; all'articolo 5, ove i commi 3 e 6 concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche, incidono in maniera non testuale sull'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013; all'articolo 16 che interviene in maniera non testuale sulla disciplina riguardante l'ENIT (che viene trasformato in ente pubblico economico), da ultimo rinvenibile nell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2005;

            il provvedimento in esame incide, senza prevedere adeguate forme di coordinamento, su più materie già oggetto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (cd. «decreto IRPEF») attualmente in corso di esame presso la Camera. Tale intreccio si riscontra, ad esempio: all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 8, comma 1, che autorizzano il conferimento di incarichi di collaborazione e l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, laddove il decreto n. 66 dispone, al ricorrere di taluni presupposti, divieti di conferimento di incarichi di consulenza e di contratti di collaborazione (articoli 14 e 41) e di assunzioni di personale (articoli 27 e 41), nonché agli articoli 14 e 15 del provvedimento, recanti disposizioni di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, laddove il citato decreto-legge n. 66 prevede all'articolo 16 una generale riorganizzazione dei ministeri. Da siffatte sovrapposizioni non coordinate possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

            il provvedimento reca altresì numerose deroghe, sia esplicite sia implicite, al diritto vigente, talora connesse a regimi temporanei (per esempio all'articolo 1, sul credito d'imposta per erogazioni liberali); l'articolo 2, comma 1, in particolare attribuisce al direttore generale del Grande progetto Pompei, mediante un rinvio al decreto-legge n. 185 del 2008, il potere di derogare «ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico», e introduce varie deroghe al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; inoltre, al comma 5 deroga genericamente «ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente»; l'articolo 4, comma 1, prevede la possibilità di agire «anche in deroga a eventuali disposizioni regionali», nonché «alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata [...] prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010» (si tratta dell'intesa in data 5 luglio 2012, n. 83/CU);

            l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 16, comma 4, prevedono la nomina di commissari straordinari, per la Reggia di Caserta e per l'ENIT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, laddove l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

            l'articolo 5, comma 5, lettera b), abroga, tra l'altro, il comma 326 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che a sua volta aveva introdotto, nell'ambito dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, il comma 19-bis, al quale ultimo si sarebbe dovuto fare riferimento diretto;

            il decreto reca altresì previsioni delle quali andrebbe verificata l'effettiva portata normativa, alcune delle quali dirette a ribadire la

vigenza di altre disposizioni (per esempio all'articolo 2, comma 4) o meramente dichiarative della finalità dell'intervento normativo (per es. all'articolo 4, comma 1; all'articolo 5, comma 1, lettera g), e al già citato comma 2; all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 1);

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            l'articolo 5, comma 1, lettera g), introduce, nell'ambito dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, il nuovo comma 21-bis, che demanda ad un «decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare» la definizione dei criteri per la individuazione di forme organizzative speciali delle fondazioni lirico-sinfoniche. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici», di natura non regolamentare»;

            l'articolo 8, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze a contenuto normativo: a tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

        sul piano della corretta formulazione del testo:

            all'articolo 9, comma 2, al termine di un'elencazione ripartita in lettere è presente un periodo autonomo non contraddistinto da alcuna lettera, in contrasto con la circolare per la corretta formulazione dei testi normativi del 2001; tale periodo, inoltre, prevede che non siano ammissibili al credito d'imposta «i costi relativi alla intermediazione commerciale», formulazione che potrebbe forse in fase applicativa creare difficoltà di coordinamento con la lettera d) del medesimo comma che, invece, riconosce come finanziabili le spese per

«spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione ... sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio»;

            l'articolo 13, comma 1, rinvia alle «competenti» leggi regionali e delle Province autonome, in luogo delle «applicabili» norme;

            il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 16, comma 4, si riformulino le disposizioni prevedendo che la nomina dei commissari straordinari avvenga con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 5, comma 1, lettera g), che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, per quanto detto in premessa sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            si riformuli l'articolo 5, comma 5, lettera b), prevedendo l'abrogazione diretta del comma 19-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, in luogo dell'abrogazione del comma 326 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che aveva introdotto tale nuovo comma;

            all'articolo 8, comma 4, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

            si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

            si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

            per quanto detto in premessa, si valuti come garantire il coordinamento con le pertinenti disposizioni del decreto-legge n. 66 del 2014, attualmente in fase di conversione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si valuti se, all'articolo 9, comma 2, sia necessario coordinare le previsioni che ammettono al credito d'imposta le spese per promozione turistica su siti e piattaforme informatiche con la disposizione che esclude da tali benefìci i costi per intermediazione commerciale.

                 
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, recante «DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

            considerato che la maggior parte delle disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-regione;

            ricordato, con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» e che, nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, la Corte ha chiarito che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche;

            preso atto che, con riferimento alle ulteriori disposizioni del decreto-legge, la disciplina introdotta dagli articoli 1, 9, 10 e 17 incide altresì sulla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, mentre gli articoli 14 e 15 sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            ricordato, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, finalizzato ad integrare il codice dei beni culturali e del paesaggio per contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, che tale disposizione è riconducibile da un lato alla tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dall'altro alla materia del commercio che l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;

            preso atto che alcune norme del decreto-legge incidono, invece, sulla materia «turismo» riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

            rilevato che, in particolare, l'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

            sottolineato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del «turismo», riservata, come sopra ricordato, dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

            osservato, altresì, che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale e che lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (sentenze n. 214 del 2006 e n. 76 del 2009);

            ricordato che, seppure la materia «turismo» non esclude a priori, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, la stessa Corte (sentenza n. 80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del cosiddetto «Codice del turismo» (articolo 16, comma 1, e articolo 21 del decreto legislativo n. 79 del 2012) che assoggettavano alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) l'avvio e l'esercizio delle attività turistico – ricettive e delle agenzie di viaggi – ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo 13 in esame – in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni;

            rilevato, peraltro, che un ulteriore, recente, orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 164 del 2012, n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014) in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha ritenuto che essa «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale;

            considerato, al riguardo, che l'articolo in esame, al comma 1, richiama espressamente l'articolo 29-ter, della legge n. 400, del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

            osservato, in proposito, che l'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualifica la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 121 del 2014, ha ritenuto corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante;

            evidenziata la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (ex posizione economica C1), consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;

            ricordato, al riguardo, che tale procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1 gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

            sottolineato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato sulla relazione intercorrente tra l'articolo 97 (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e accesso per concorso agli impieghi pubblici) e gli articoli 51 (parità di accesso agli uffici pubblici) e 98 della Costituzione («i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»), in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, è il «metodo migliore» per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (ex plurimis, sentenza n. 1 del 1999);

            segnalato che la Corte costituzionale ha altresì sancito che deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati;

            rilevato che a codesto regime non è sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione e che in tale passaggio la Corte costituzionale ha ravvisato una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (sentenze n. 320 del 1997, n. 134 e n. 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990);

            ricordato, in particolare, che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 15, comma 1-bis, che disciplinava la

copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori poiché le predette procedure di riqualificazione confliggevano con i principî costituzionali, in quanto riservavano a personale interno la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appariva incongruamente elevata;

            rilevato che l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo prevedendo, tra l'altro, che il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5) e che, rispetto alla disciplina attuale, non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

            evidenziato, al riguardo, che appare opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato relativamente alla giurisprudenza costituzionale sul punto, prevedere, per la nomina del Presidente dell'ENIT, un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che tale ente è competente nella materia del «turismo»;

            sottolineato, in particolare, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2006, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT, ha considerato legittima la norma allora vigente che prevedeva la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente effettuata, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

            sottolineato, altresì, che il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni;

            evidenziato che l'articolo 10, comma 7, e l'articolo 13-bis del provvedimento prevedono entrambi l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo, con finalità peraltro diverse e che pertanto appare opportuno coordinare le predette disposizioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si sopprima, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la previsione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (ex posizione economica C1),

consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 13-bis che prevedono entrambe l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo con finalità diverse;

            b) all'articolo 16, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5), previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                a) l'articolo 2, comma 1, prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e, a tal fine, dispone talune deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti;

                b) le Commissioni di merito hanno opportunamente modificato la disposizione introducendo limiti significativi alla discrezionalità del Direttore generale di progetto e regole volte a garantire la trasparenza delle procedure relative agli affidamenti di contratti;

                c) l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale; al commissario straordinario sembrano essere attribuiti meri poteri di impulso e coordinamento;

                d) l'articolo 5, comma 3, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti;

                e) l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo e la fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario, che svolge le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (comma 4); lo stesso commissario straordinario pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A., secondo le disposizioni del codice civile;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2426, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

            apprezzato l'obiettivo del provvedimento di colmare il vuoto normativo in materia di incentivi fiscali per il mecenatismo culturale;

            auspicata la valorizzazione della dimensione linguistica del patrimonio culturale, attraverso il rafforzamento della Società Dante Alighieri;

            valutato positivamente l'intento di razionalizzare le strutture promozionali del turismo italiano;

            richiamato il ruolo decisivo che spetta alla Cabina di regia per l'Italia internazionale istituita dalla legge n. 214 del 2011 quale sede istituzionale di definizione dell'indirizzo strategico in materia di promozione all'estero ed internazionalizzazione del sistema produttivo;

            segnalata l'essenziale attività che la rete diplomatico consolare svolge sia in sede bilaterale che multilaterale per migliorare il posizionamento dell'Italia nel mercato turistico mondiale;

            ravvisata l'opportunità che la programmazione delle politiche di sviluppo del turismo valorizzi adeguatamente la promozione di Expo 2015,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura sia applicato anche per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica anche di sedi all'estero, ivi compresi istituti italiani di cultura all'estero e organi periferici del Ministero degli affari esteri;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una norma che dia maggiore forza e continuità finanziaria all'azione della Società Dante Alighieri per la promozione della dimensione linguistica del patrimonio culturale italiano, anche ai fini dello sviluppo del turismo.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

            valutato, in particolare, l'articolo 3 del provvedimento, recante Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, che dispone, tra l'altro, la predisposizione di un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale e ciò in relazione al fatto che taluni ambienti della Reggia risultano attualmente assegnati in uso a soggetti pubblici e privati, tra cui il Dicastero della Difesa;

            sottolineato che dal 1948 presso la Reggia di Caserta, già sede dell'Accademia Aeronautica dal 1926, opera, infatti, la Scuola Allievi Specialisti dell'Aeronautica Militare limitatamente all'istruzione teorica degli allievi ma anche di personale di altre Forze Armate e di altri Corpi non armati dello Stato, con ciò rappresentando un punto formativo di eccellenza ma anche una dimensione ad alta valenza storica e culturale, alla cui presenza l'immagine della Reggia è connessa;

            richiamata la disponibilità, già espressa dal Ministro della difesa, affinché la Scuola rilasci il piano della Reggia da essa occupato ed adibito ad alloggi, mantenendo, invece, la disponibilità dei locali preposti all'attività didattica finché non saranno individuati nuovi spazi;

            nell'auspicio affinché, nelle more della predisposizione del Progetto di riassegnazione e del reperimento di nuovi locali per lo svolgimento delle attività didattiche, la Scuola Allievi Specialisti dell'Aeronautica Militare garantisca la manutenzione e buona conservazione della porzione di residenza occupata,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) valutino le Commissioni di merito l'esigenza che siano meglio chiarite le competenze del Commissario straordinario, di cui all'articolo 3, rispetto a quelle della Sovrintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e a quelle delle altre Amministrazioni, in ordine alla gestione ordinaria del sito e in vista della predisposizione del Progetto di riassegnazione;

            2) valutino le Commissioni di merito, altresì, l'opportunità di prendere in considerazione il possibile trasferimento a Caserta della Scuola Allievi Specialisti dell'Aeronautica Militare nelle sue attività didattiche.

(23 giugno 2014)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(2 luglio 2014)


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

          preso atto dei chiarimenti e della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:

              all'individuazione delle apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              appare necessario modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, indicando esplicitamente gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta previsto, pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2019;

              l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, non appare suscettibile di determinare disfunzioni all'ordinario svolgimento delle attività delle amministrazioni cedenti, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato (pari a 20 unità);

              appare necessario coordinare i commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando al comma 5 che il limite massimo di spesa previsto per la realizzazione del Progetto Grande Pompei, pari a 900 mila euro, è ripartito nella misura di 400 mila euro nell'anno 2014 e di 500 mila euro nell'anno 2015;

              le risorse disponibili sul bilancio della Sopraintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Sopraintendenza;

              il Commissario straordinario per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, potrà avvalersi del personale già in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              dal progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte ai necessari adempimenti che ne conseguono;

              per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono sufficienti le risorse assegnate al fondo previsto a legislazione vigente;

              i procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, che gli uffici competenti possono avviare ai sensi dell'articolo 4, non determineranno alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate, in quanto inerenti a facoltà già previste a legislazione vigente in capo ai medesimi soggetti;

              la facoltà concessa alle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, non determina, sulla base di quanto previsto dalle regole del sistema di contabilizzazione europea, la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale;

              la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ha un impatto finanziario neutrale, posto che la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni riferite al personale interessato e che le assunzioni presso ALES spa avverranno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

              la contabilità economico-patrimoniale adottata dalle fondazioni lirico sinfoniche consente la stima degli investimenti, oggetto delle misure finanziarie attivabili attraverso il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, sulla base della competenza economica;

              la dotazione vigente del fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, non risulta ancora utilizzata dal momento che sono tuttora in corso le procedure per la concessione delle anticipazioni e, in particolare, per l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento;

              l'incremento del suddetto fondo, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si rende necessario alla luce delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute;

              il fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione-Sezione regioni e Province autonome, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica le richieste già pervenute dalle amministrazioni in ordine alle originarie finalità del fondo;

              all'articolo 6, comma 2, appare necessario modificare la novella introdotta all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo che l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse destinate al tax credit nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva decorre solo dal 2015, coordinando conseguentemente la disposizione di cui al successivo comma 3;

              appare necessario eliminare, in quanto ultroneo, il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo dei fondi speciali di conto capitale previsto dall'articolo 7, comma 1, recante disposizioni per l'attuazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali», e riferire al Ministro dell'economia e delle finanze, anziché al Ministero, come previsto dalla legislazione vigente, l'adozione dei decreti di variazione al bilancio;

              la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture agli interventi per i beni culturali di cui all'articolo 7, comma 2, non determinerà effetti negativi sui saldi di cassa dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili;

              le procedure, da definire con apposito decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 9 e 10, in materia di credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, e per la riqualificazione e l'accessibilità delle medesime strutture, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 5 dei suddetti articoli;

              la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3, non determinerà oneri aggiuntivi, in quanto le spese per interventi di manutenzione e riparazione graveranno sui concessionari;

              l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione del canone nell'ambito delle disposizioni di semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali di cui all'articolo 12, non determinerà effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attesi dalle amministrazioni concedenti;

              le retribuzioni medie annue lorde di base del personale docente e ATA assunte come base per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1, ammontano per il suddetto personale, rispettivamente, a 33 mila e 24 mila euro, per un onere complessivo di 3.150.000 euro relativo all'assunzione di 92 docenti supplenti e di 5 unità di personale ATA;

              il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 2, che disciplinerà il passaggio di personale soprannumerario in servizio presso le pubbliche amministrazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, sarà adottato nei limiti numerici e finanziari previsti dal decreto medesimo, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame;

              appare necessario modificare l'articolo 15, comma 3, recante misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, indicando esplicitamente la spesa autorizzata, pari a 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015;

              dalla nomina e dall'attività del commissario straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12;

              ai componenti del Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, di cui all'articolo 16, comma 6, non spetterà alcun compenso, anche di natura non retributiva;

              il trasferimento di personale da Promuovi Italia S.p.A. all'ENIT, previsto ai sensi dell'articolo 16, avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

              la procedura di liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., di cui all'articolo 16, non determinerà riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che le disposizioni recate dal codice civile, prevedono che i soci delle società di capitale rispondano nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;

              agli oneri connessi alla nomina del commissario straordinario dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 4, si provvederà, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 13, con i risparmi di spesa derivanti dalla sostituzione dell'organo collegiale di amministrazione;
      rilevata la necessità di:

          indicare esplicitamente che la spesa di 50 mila euro, prevista per la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta dall'articolo 3, comma 3, sia relativa all'anno 2014;

          riformulare, in maniera conforme alla prassi vigente, le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 7, 11, comma 5, 12, comma 5, 13, comma 3, 14, commi 4, e 16, comma 12, riferendo tale clausola, in quest'ultimo caso, al più ampio aggregato della finanza pubblica;

          sottolineata, infine, l'esigenza di avviare un'attenta riflessione sull'introduzione di un'organica e puntuale disciplina sui livelli di governo, al fine di evitare che una definizione non puntuale della ripartizione delle competenze tra Stato e enti territoriali possa giustificare continui interventi normativi su tale materia – come nel caso dell'articolo 4, in materia di decoro dei siti culturali – rendendo

incerto il quadro delle responsabilità e delle connesse dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ente,
      esprime
PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

            7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

          all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015,;

          all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;

          all'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 5, comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015»;

      Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:

            «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

          all'articolo 7, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: , di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;

          all'articolo 11, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 12, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 14, comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

          all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;

          all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;

          all'articolo 16, comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(24 giugno 2014)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio dei turismo; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

            le disposizioni inserite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, limitandosi a specificare una tipologia di beneficiari dell'erogazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura di cui all'articolo 1, non alterano, nel complesso, la stima degli importi oggetto dell'agevolazione, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7;

            deve essere inserita all'articolo 1, comma 5, una esplicita, clausola di neutralità finanziaria volta a chiarire che alle informazioni relative alle erogazioni liberali da pubblicare in un apposito portale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            le disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del Grande Progetto Pompei, che prevedono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 2, sono formulate in termini di facoltà per le amministrazioni interessate e non appaiono, quindi, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

            l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'unità Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 2, comma 2, non pregiudicherà lo svolgimento delle attività delle amministrazioni di provenienza, stante l'esiguità del contingente del personale interessato;

            la realizzazione del piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 5-bis;

            la modifica dei criteri per la determinazione degli indennizzi previsti dall'articolo 4, comma 1, facendo comunque, riferimento ad un limite massimo di indennizzo, dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 2;

            la fissazione di un limite alla riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia o per infortunio del personale delle fondazioni lirico sinfoniche prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f), risulta meramente confermativa della prassi amministrativa vigente e pur comportando minori risparmi non determina effetti finanziari negativi giacché tali risparmi, in passato, non sono stati computati nella relazione tecnica originaria del decreto-legge n. 91 del 2013;

            le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015;

            l'utilizzo di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004, determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato prive di quantificazione e copertura;

            la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2-septies, riferita ai commi da 2-bis a 2-sexies, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria;

            lo slittamento al 31 dicembre 2014, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015 quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;

            all'articolo 7, comma 3-ter, al fine di evitare dubbi interpretativi, appare necessario chiarire che la copertura finanziaria degli interventi del «Programma Italia 2019» sarà reperita attraverso il ricorso alla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020, e che solo gli interventi finanziati a valere con tali risorse saranno esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;

            al predetto comma 3-ter, non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura, e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea;

            le spese che saranno sostenute dagli istituti e dai luoghi della cultura dello Stato per contratti di lavoro a tempo determinato ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto di stabilità interno;

            appare necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, integrare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, specificando che le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

            il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, potrà essere fruito solo nei limiti di spesa previsti dal comma 5;

            le disposizioni che estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero e che prevedono la possibilità di realizzare progetti pilota, concordati con i ministeri, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            l'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche alle spese relative a ulteriori interventi, compreso l'acquisto di beni mobili, non prevede un esplicito limite di spesa rispetto a quello originariamente stabilito dal comma 7 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura di risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto delle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che tuttavia risultano di ammontare incerto;

            le modifiche apportate all'articolo 11, comma 3, in materia di immobili pubblici in disuso, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri purché venga precisato che le eventuali migliorie restano acquisite a titolo gratuito dagli enti pubblici proprietari;

            l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa;

            appare necessario prevedere che ai componenti delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi, corredando la disposizione di un'esplicita clausola di neutralità finanziaria che assicuri che all'attuazione degli interventi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

            il prelievo imposto ai sensi dell'articolo 13-bis alle società Tax free shopping, in quanto riferito ad un solo settore commerciale e discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, potrebbe comportare criticità rispetto alla disciplina comunitaria con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e dovrebbe essere pertanto soppresso;

            la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, che prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 deve essere riformulata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;

            l'articolo 15, comma 1-bis, volto ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con riconoscimento esclusivamente giuridico, presenta inevitabili profili di onerosità per la finanza pubblica, non quantificati, a decorrere dal 2015, posto che i vincoli previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, che impediscono il riconoscimento della posizione economica, cessano a decorrere, dal 2015;

            il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 15, deve essere riformulato al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di personale contenute nel primo periodo del medesimo comma;

            nell'ambito dei rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, dovranno essere regolati i rapporti finanziari connessi alla realizzazione e distribuzione della carta del turista di cui all'articolo 16, comma 2;

            le disposizioni che prevedono l'estensione a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA, compreso quello a tempo determinato, delle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 16, comma 8, dovranno, comunque, essere adottate nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12;

            rilevata l'opportunità di:

            approfondire il tema concernente le società Tax free shopping di cui all'articolo 13-bis, prevedendo un adeguato monitoraggio delle relative attività;

            prevedere, in considerazione della richiesta soppressione dell'articolo 10, comma 7, secondo e terzo periodo, che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 10;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.;

            all'articolo 6, al comma 1-bis, sostituire le parole: sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo con le seguenti: possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.;

            all'articolo 6, comma 2-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di curo per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di curo per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2-septies;

            all'articolo 7, comma 3-ter, quarto periodo, sostituire le parole: a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo con le seguenti: a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, dopo le parole: «Capitale italiana della cultura» aggiungere le seguenti: , finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,;

            all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

            all'articolo 10, comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

            all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole: migliorie aggiungere le seguenti: , senza corresponsione di alcun corrispettivo,;

            all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

      Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle attività delle Commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

            sopprimere l'articolo 13-bis;

            all'articolo 14, sostituire il comma 2-bis, con il seguente: Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

            all'articolo 15, sopprimere il comma 1-bis;

            all'articolo 15, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In relazione alle unità del personale di Area 1 risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono resi indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.;

            all'articolo 16, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: individuando, aggiungere le seguenti: compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

            e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 dell'articolo 10.

(3 luglio 2014)


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto – legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

            valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto – legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

            rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del crowdfunding e delle piattaforme web per la raccolta di denaro;

            segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale;

            considerato che l'articolo 13-bis – il quale prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non possa essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare «il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo» – sembrerebbe influenzare le modalità di esercizio dell'attività d'impresa, introducendo una forma di tassazione supplementare delle imprese di un solo settore commerciale e incidendo direttamente sui loro ricavi nella misura del 50 per cento, determinando pertanto forme di distorsione del mercato nazionale e di alterazione del mercato interno UE, posto che le stesse società di Tax Free Shopping operanti a livello internazionale sarebbero soggette a modalità di imposizione diverse in ragione del loro domicilio fiscale, con un evidente rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 13-bis, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare «il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo», provvedano le Commissioni di merito a chiarire che il meccanismo il quale prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata non costituisce in nessun modo un prelievo speciale a carico delle società Tax free shopping, nonché a prevedere che l'applicazione della previsione sia subordinata alla verifica da parte delle Autorità comunitarie circa la sua compatibilità con la normativa comunitaria;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto crowdfunding) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

            b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui riferisce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

            c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13-bis, il quale prevede che le risorse del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, affluite nel Fondo per la promozione del Turismo istituito dal comma

2 del medesimo articolo 13-bis, sono utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione del comma 3 con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscano anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo n. 2426 Governo;

            valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;

            giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture a investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;

            valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che si valuta positivamente e che prevedono, rispettivamente, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) a imprese, cooperative e associazioni costituite prevalentemente da giovani, in vista della realizzazione di un piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali e moto-ciclo turistici;

            ritenuto necessario apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di affidamento

dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, deve in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:

                a) pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

                b) formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

                c) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

                d) utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;

                e) esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

                f) possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. inviti a scorrimento);

            2) sia soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);

            3) sia soppressa la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;

            4) sia soppressa la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

            5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;

            6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche e ai percorsi pedonali – che abbiano una dimensione sovraregionale, ad esclusione delle isole, e un maggiore impatto positivo in termini di incentivi al turismo e di riduzione di emissioni di anidride carbonica.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» (n. 2426 Governo),

            premesso che:

                l'articolo 7 destina all'attuazione degli interventi previsti nel piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», finanziamenti pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 50 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture, di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002; appare opportuno assicurare certezza e adeguatezza delle risorse destinate a finanziare gli interventi contenuti nel citato piano strategico;

                sempre con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, si rileva l'esigenza di precisare che il finanziamento per i progetti culturali elaborati da enti locali, di cui al comma 4-ter dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002, introdotto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 7 del decreto-legge in esame, sia destinato, oltre che ai progetti nelle periferie urbane, anche a quelli nelle aree interne, in considerazione del fatto che tali aree presentano analoghi caratteri di perifericità;

                l'articolo 9, al fine di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo mediante strumenti informatici e relativi investimenti, entro il limite di spesa massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta dal 2015 al 2019;

                con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, delle quali sono pienamente condivisibili le finalità, occorre peraltro precisare che la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per le spese relative a «impianti wi-fi» (articolo 9, comma 2, lettera a) deve essere riservata agli impianti che consentono all'utenza un accesso gratuito; sembra altresì opportuno escludere dal beneficio del credito d'imposta i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente (articolo 9, comma 2, lettera g), anche in considerazione delle difficoltà di verificare la rispondenza di tali spese alle finalità previste dalle disposizioni in questione;

                il comma 1 dell'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un piano straordinario della mobilità turistica, specificamente finalizzato a favorire la fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e all'Italia meridionale;

                il comma 3 del medesimo articolo 11 prevede, al fine di favorire la realizzazione di circuiti turistici nazionali e di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari; il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo; risulta al riguardo opportuno precisare che i beni in questione sono beni di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per cui l'ente concedente risulta essere l'ente proprietario; è altresì opportuno introdurre indicazioni che chiariscano le procedure di affidamento e di rinnovo delle concessioni, anche alla luce dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

                il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che siano libere e, pertanto, non soggette a preventiva autorizzazione, se sono effettuate senza scopo di lucro e per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, la riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti, nonché la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite, a condizione che tali immagini non possano essere ulteriormente riprodotte dagli utenti, se non a bassa risoluzione digitale;

                con riferimento alle citate disposizioni appare opportuno sopprimere il divieto di utilizzo di supporti, che risulta anacronistico e, in ogni caso, non pertinente rispetto alla finalità di escludere le operazioni di riproduzione e divulgazione effettuate a scopo di lucro,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 7, comma 2, lettera b), capoverso «4-ter», dopo le parole: «nelle periferie urbane», inserire le seguenti: «e nelle aree interne»;

            2) all'articolo 9, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ad accesso gratuito per i clienti dell'esercizio»;

            3) all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera g);

            4) all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «, in ogni caso di proprietà dello

Stato, delle regioni e degli enti locali,» e dopo le parole: «possono essere concessi» inserire le seguenti: «dall'ente proprietario»;

            5) all'articolo 12, comma 3, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «né l'uso di stativi o treppiedi»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare risorse che garantiscano in via permanente un finanziamento certo e adeguato del piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»;

            b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 4, individuando direttamente per legge, anche attraverso il rinvio a decreti già adottati, le spese leggibili, le procedure per l'ammissione al credito d'imposta, le soglie massime per singola voce di spesa e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

            c) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare i contenuti del piano straordinario della mobilità turistica, in particolare definendo l'ambito dei soggetti interessati e la tipologia degli interventi che saranno previsti, nonché assicurando il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione in materia di mobilità;

            d) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le imprese di trasporto pubblico locale interessate dal piano straordinario siano tenute a pubblicare i dati relativi ai propri servizi in formato aperto, al fine di facilitarne la conoscenza e l'utilizzo da parte degli utenti;

            e) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che precisino le procedure di affidamento e di rinnovo delle concessioni di beni pubblici ivi previste, anche alla luce dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2426, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative;

            apprezzato che il provvedimento, in continuità con precedenti iniziative assunte nel corso della presente legislatura, si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese, contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica, anche attraverso un rilancio delle attività turistiche;

            considerate le disposizioni che intervengono su materie più direttamente riferibili all'ambito di competenza della Commissione;

            considerato che l'articolo 8, il cui contenuto è stato oggetto di modifiche migliorative nell'ambito dell'esame in sede referente, intende far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza, di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali presso gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, mediante il ricorso a professionisti, iscritti in appositi elenchi nazionali, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

            valutate favorevolmente le modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 8, che hanno interessato la disciplina relativa agli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, nonché l'elevazione a 40 anni del limite di età per l'assunzione di tali professionisti e la previsione dell'individuazione di tali professionisti mediante procedura selettiva;

            osservato che il comma 1-bis dell'articolo 15 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere, nei limiti dei posti vacanti in organico, alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area funzionale, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

            rilevato che il comma 2-ter dell'articolo 15 reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una deroga alla normativa di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la progressione verticale prevista dall'articolo 15, comma 1-bis, sia attuata nel rispetto della normativa vigente in materia;

            con riferimento al comma 2-ter dell'articolo 15, che reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una deroga alla normativa applicabile alla generalità delle pubbliche amministrazioni in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione, si segnala l'opportunità di contemperare l'esigenza di tenere conto delle peculiarità di tale Ministero con quella di garantire l'omogeneità della disciplina in materia di pubblico impiego.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2013, con particolare riguardo alle parti che attengono ai profili di interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea;

            richiamato l'articolo 1 che istituisce un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo – c.d. ART-BONUS – e richiamata in tal senso l'esperienza di altri Paesi europei come Francia e Spagna, nei quali l'erogazione può essere effettuata identificando le opere oggetto di restauro o recupero, con positivi effetti di incentivazione delle donazioni;

            rilevato che l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario per la riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale;

            sottolineata in proposito l'inopportunità della nomina di un commissario straordinario nell'ambito della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e evidenziata, in via generale, l'opportunità di circoscrivere il ricorso alla prassi dei commissariamenti, che introduce una forma sistematica di deroga normativa, ponendosi in contrasto con l'esigenza di mantenere un corretto allineamento dell'ordinamento nazionale alla normativa ed ai principi espressi a livello europeo;

            evidenziato che l'articolo 4 prevede una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, come anche consentito dalla disciplina europea recata dalla direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Servizi);

            richiamata tuttavia l'opportunità, al fine di conferire maggiore chiarezza ed efficacia alla disposizione, di individuare quali siano le aree pubbliche connotate da particolare valore, o i soggetti che tali luoghi saranno chiamati ad identificare, anche alla luce di un migliore contemperamento della tutela del patrimonio culturale con le esigenze di salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali;

            visti i contenuti dell'articolo 9 – che introduce un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari per favorirne la digitalizzazione – e rilevata la necessità che, anche nell'erogazione di tali servizi al turista sia garantita adeguata tutela ai consumatori, conformemente alla disciplina

contenuta nella direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

            rilevato che l'articolo 11, comma 3, laddove prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, di immobili pubblici, non fornisce alcuna indicazione in merito alla procedura per la selezione dei concessionari, quale ad esempio l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né in merito alle condizioni per il rinnovo;

            preso atto altresì che lo stesso articolo 11, al comma 4, nel disporre in merito al decreto ministeriale che individua i siti nei quali è richiesta una speciale abilitazione per le guide turistiche, prescrive – ai fini della definizione dei requisiti per l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio – la «previa intesa» con la Conferenza Unificata, laddove per l'individuazione dei siti si richiede unicamente un «parere» della Conferenza unificata medesima;

            ricordato infine, con riferimento al medesimo articolo 11, comma 4, che lo scorso 15 aprile 2014 la Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni che impegnano il Governo a promuovere una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica;

            auspicato in proposito che si pervenga quanto prima ad un più ampio intervento legislativo che disciplini in senso innovatore l'esercizio della professione di guida turistica, nel rispetto del diritto europeo e della normativa comunitaria, in considerazione dell'esigenza indilazionabile di un riordino in materia, a tutela delle professionalità già acquisite,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 1 prevedendo che l'erogazione possa essere effettuata identificando le opere oggetto di restauro o recupero, nonché estendendo l'applicazione di tale credito d'imposta agli interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica anche di sedi all'estero, al fine di incentivare le donazioni a sostegno della cultura;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare l'articolo 2 mediante l'introduzione di disposizioni volte a definire le competenze attribuite ai componenti della Segreteria tecnica di progettazione, a richiamare i requisiti di professionalità fissati dal Codice dei contratti pubblici per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, nonché a determinare i termini di raccordo tra la segreteria tecnica di progettazione e la struttura di

supporto al Direttore generale di progetto, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2013, convertito in legge n. 112 del 2013;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 3 relativa alla nomina di un commissario straordinario, eventualmente attribuendo il compito della riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta ai soggetti istituzionalmente competenti sull'area interessata;

            d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, specificando criteri identificativi delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 9, affinché sia in ogni caso pienamente garantita nell'offerta dei servizi extra ricettivi o ancillari adeguata tutela ai consumatori;

            f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nel comma 3 dell'articolo 11, apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di beni pubblici, anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza; si valutino a tal fine ulteriori forme di valorizzazione dei beni pubblici che consentano una equa ripartizione di vantaggi ed oneri tra pubblico e privato mediante concessione a titolo oneroso o anche mediante concessione in comodato, con acquisizione delle eventuali migliorie al momento della restituzione del bene;

            g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rendere uniformi le modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata richieste nell'emanazione del decreto ministeriale per l'individuazione dei siti e dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

            rilevato che:

                il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

                in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

                la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

                la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

                con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica

sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

                numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

             rilevato che:

                l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

                l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

                l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziate a tal fine siano stabiliti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

                l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

                parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

                per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica

valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

                peraltro, non c’è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

                inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

            rilevato che:

                l'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

                peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

                inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla

materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

            rilevato che:

                l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

                la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

            rilevato infine che:

                in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare necessario – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali in itinere, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti condizioni:

                1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

                2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

                3) all'articolo 11, comma 1, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

                4) al medesimo articolo 11, si preveda altresì un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

            e con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

                b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce – oltre ai titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni – anche le modalità di tenuta e aggiornamento dei predetti elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziate) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

                c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

                d) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

                e) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

                f) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra

l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

            g) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

                h) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.


Testo
del disegno di legge
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Testo
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 2:

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi»;

                al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;

            al comma 5:

                al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole: «anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

            al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».


Pag. 48

        All'articolo 2:

            al comma 1:

                all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo»;

                la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

                1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

                2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

                3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

                4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

                5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

                6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;

                alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei»;

                dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;

                le lettere f) e g) sono soppresse;

                alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;


Pag. 49

            al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità “Grande Pompei”», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;

            al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico” sono sostituite dalle seguenti: “L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico”»;

            al comma 5, le parole: «è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».

        All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «alla sua destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;


Pag. 50

            al comma 2, lettera d):

                al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi»;

                al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

                al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità” sono soppresse e le parole: “le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni”, ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;

                al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di potenziale remuneratività» sono sostituite dalle seguenti: «potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» e le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività»;

                al comma 2, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 5:

            al comma 1:

                all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,»;


Pag. 51

                la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            «f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base”»;

                dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            «f-bis) il comma 19-bis è abrogato»;

                alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo,»;

            al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;

            al comma 7, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 6:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;

            al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al comma 3, le parole: “110 milioni di euro a decorrere dal 2014” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015”»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1 gennaio 1980, dotate di non più di due schermi,


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secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

        2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.

        2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.

        2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il Ministro dell'economia


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e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta».

        All'articolo 7:

            al comma 1:

                al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

                al quarto periodo, le parole: «, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B» sono soppresse;

                al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

                al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi»;

            al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti”,» sono soppresse;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Al secondo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2015”.

        3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

        “25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi”.


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        3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali».

        L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        «Art. 8. – (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). – 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di


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potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

        2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

        3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale».

        All'articolo 9:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzabile non prima del 1 gennaio 2015,» e dopo le parole: «o ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato


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nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming, o al cluster11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto,».

            al comma 2:

                la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;

                  alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2».

        L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        «Art. 10. – (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico). – 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 del presente articolo.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7, secondo le modalità ivi previste.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in


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compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1gennaio 2015.

        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

            a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

            d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale”, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

        6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

            a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, le parole: “nei territori costieri” sono soppresse, le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dei


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beni e delle attività culturali e del turismo” e le parole: “nei medesimi territori” sono sostituite dalle seguenti: “nei territori interessati”;

                2) al comma 5, al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell’ economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e il secondo periodo è soppresso;

                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        “5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità”;

                4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            “b) i distretti costituiscono ‘zone a burocrazia zero’ ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

            b) in deroga a quanto previsto dal comma l dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle “zone a burocrazia zero” trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

            c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

        7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2».


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        All'articolo 11:

            al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «con»;

            al comma 3:

                al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito» sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;

                al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

        3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica»;

            al comma 4, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

            al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».


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        All'articolo 12:

            al comma 1, la lettera b) è soppressa;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

        1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione


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delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

            al comma 3:

                alla lettera a), le parole: «neanche indiretto.» sono soppresse;

                alla lettera b), capoverso 3-bis:

                    l'alinea è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;

                al numero 1), dopo le parole: «a sorgenti luminose, né» sono inserite le seguenti: «, all'interno degli istituti della cultura,»;

                al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

            al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

            al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».

        All'articolo 13:

            al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis.(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). – 1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.
      2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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        3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

        4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 14:

            al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «di cui articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola: «finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;

                al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti «dei poli museali e»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

            al comma 4, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».


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        All'articolo 15:

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

        2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi»;

            al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015,».

        All'articolo 16:

            al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura»;

            al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

            al comma 6:

                al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emolumento, indennità o rimborso di spese»;


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                al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;

            al comma 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            «f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promozione e commercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it»;

            al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilità di bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

            al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e lnvitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo»;

            al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 17:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».


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DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83

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Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
        
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

 

        Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la città di L'Aquila;

 

        Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché di assicurare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

 

        Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 
e m a n a
 
        il seguente decreto-legge:  
Titolo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Titolo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Articolo 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).
Articolo 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

        1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

        1. Identico.

            a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;  
            b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.  

        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.         3. Identico.
        4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.         4. Identico.
        5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.         5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.         6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
        7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.         7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).
Articolo 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).

        1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

        1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo:

            a) il Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;             a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

                1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

                2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

                3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

                4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

                5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

                6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);

            b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;             b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande Progetto Pompei»;
            c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;             c) identica;
              c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;
            d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;             d) identica;
            e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;             e) identica;
            f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;             f) soppressa
            g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;             g) soppressa
            h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.             h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto.

        2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

        2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

        3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;             a) identica;
            b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed», sono soppresse;             b) identica;
            c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».             c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».
 

        3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».

        4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

        4. Identico.

        5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.         5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
          5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.         6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 3.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta).
Articolo 3.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta).

        1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

        1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

        2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:         2. Identico:
            a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;             a) identica;
            b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;             b) identica;
            c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);             c) identica;
            d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.             d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all’articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

        3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17.

        3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 50.000 euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali).
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali).

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto».

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;             a) identica;
            b) il comma 13 è sostituito dal seguente:             b) identica;
        «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;  
            c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;             c) identica;
            d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;             d) identica;
            e) il comma 16 è sostituito dal seguente:             e) identica;
        «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;  
            f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

        «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza»;

            f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base »;
              f-bis) il comma 19-bis è abrogato;
            g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

        «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».

            g) identico:

        «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».

        2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».

        2. Identico.

        3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.         3. Identico.
        4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         4. Identico.
        5. Sono abrogati:         5. Identico:
            a) l'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;             a) identica;
            b) i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.             b) il comma 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

        6. Identico.

        7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva).
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta).

        1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».

        1. Identico.

          1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.
        2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:         2. Identico:
            a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»;             a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 »;
            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefìci di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

            b) identica.
 

        2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1 gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

          2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo, 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.
          2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
          2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. L'incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1 gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 7.
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali).
Articolo 7.
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

        1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

        2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
        «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;  
            b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:  
        «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».  

        3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

        3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

          3-bis. Al secondo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».
          3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

        «25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi».

 

        3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019». Il «Programma Italia 2019» individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.         4. Identico.
Articolo 8.
(Misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).
Articolo 8.
(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

        1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

        1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

        2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.  
        3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.         2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
        (vedi comma 2)         3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.  
        5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.         4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.
Titolo II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO
Titolo II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

        1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

        1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzabile non prima del 1 gennaio 2015, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

      2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:       2. Identico:
            a) impianti wi-fi;             a) identica;
            b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;             b) identica;
            c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;             c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
            d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;             d) identica;
            e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;             e) identica;
            f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;             f) identica;
            g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.             g) identica.

        Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

        2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

        3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.         3. Identico.
        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.         4. Identico.
        5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.         5. Identico.
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive).
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1 gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 del presente articolo.

        2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.         2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7, secondo le modalità ivi previste.
        3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.         3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1 gennaio 2015.
        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:         4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
            a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;             a) identica;
            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;             b) identica;
            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;             c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
            d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;             d) identica;
            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.             e) identica.
 

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

          6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
              a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
                  2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e il secondo periodo è soppresso;
                  3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità»;
                  4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
                      «b) i distretti costituiscono “zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
              b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
              c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

        5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

        7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2.

Articolo 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).
Articolo 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).

        1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.

        1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.

        2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.         2. Identico.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.         3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.
          3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
          3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.
        4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».         4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
        5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo III
MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO
Titolo III
MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO
Articolo 12.
(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici).
Articolo 12.
(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).

        1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;             a) identica;
            b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».             b) soppressa.
 

        1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

          1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

        2. Identico.

        3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         3. Identico:

        a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. »;

        a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro,»;

        b) all'articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        b) identica:

        «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

        «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

            1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;             1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
            2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».             2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto ».

        4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

        4. Identico:

            a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 è soppressa;             a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 è abrogata;
            b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».             b) identica.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica).
Articolo 13.
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica).

        1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:

        1. Identico.

        a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

 

        b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

        2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di semplificazione previsti dal comma 1.

        2. Identico.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 13-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping).
 

        1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

        2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
          3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
          4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).
Articolo 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).

        1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;             a) identica;
            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».             b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.         2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco dei poli museali e delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
          2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.         3. Identico.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).
Articolo 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.

        1. Identico.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.         2. Identico.
          2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
          2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
        3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.         3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).
Articolo 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).

        1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

        1. Identico.

        2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.         2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.
        3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.         3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
        4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.         4. Identico.
        5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.         5. Identico.
        6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.         6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
        7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:         7. Identico:
            a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;             a) identica;
            b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;             b) identica;
            c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;             c) identica;
            d) le strategie per il miglioramento dei servizi;             d) identica;
            e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;             e) identica;
            f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.             f) identica;
              f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promozione e la commercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it.

        8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

        8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

        9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.         9. Identico.
        10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.         10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo.
        11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.         11. Identico.
        12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.         12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Titolo IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Titolo IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 17.
(Norme per la copertura finanziaria).
Articolo 17.
(Norme per la copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

        1. Identico.

            a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;  
            b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.  
 

        1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.
Articolo 18.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 31 maggio 2014

 
NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 
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