Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2311 |
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a malattie croniche e invalidanti individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e nei casi di assenza per malattia di lavoratori a quali è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità».
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa apertura di un tavolo tecnico con le parti sociali interessate, provvede, con proprio provvedimento, ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 anche ai lavoratori dipendenti del settore privato.