Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 303-760-903-1019-1020-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 303, d'iniziativa dei deputati
FIORIO, CENNI, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, BARETTA, BARGERO, BOBBA, BRATTI, DALLAI, FIANO, FONTANELLI, GUERRA, KRONBICHLER, LODOLINI, MARTELLI, SANI, TENTORI, VELO
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata il 16 marzo 2013
n. 760, d'iniziativa dei deputati
RUSSO, FAENZI
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata il 16 aprile 2013


n. 903, d'iniziativa dei deputati
FRANCO BORDO, PALAZZOTTO
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata l'8 maggio 2013

La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 3 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1019, d'iniziativa dei deputati
ZACCAGNINI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata il 21 maggio 2013


e
n. 1020, d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata il 21 maggio 2013
(Relatore: COVELLO)


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 303 Fiorio ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alle materie «agricoltura e servizi sociali», che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;

            preso atto che talune regioni hanno già legiferato nella materia in oggetto;

            rilevato che l'articolo 1 del provvedimento definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali, riferendo il provvedimento alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);

            evidenziato, inoltre, che sempre secondo la Corte costituzionale il suddetto parametro costituzionale consente una restrizione dell'autonomia legislativa delle regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti

inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010);

            considerato che, con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, possono essere richiamate, altresì, materie di competenza esclusiva statale quali, in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, che appare riconducibile alle materie tutela della concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile; l'articolo 7, istitutivo dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato;

            sottolineato che il comma 2 del medesimo articolo 2 affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di definire i requisiti minimi delle attività svolte dall'imprenditore agricolo, indicate dal comma 1 del medesimo articolo;

            rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 5, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno;

            evidenziato, relativamente ad entrambe le disposizioni da ultimo richiamate, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei suddetti decreti, alla luce delle competenze regionali in materia,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 2, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avente il compito di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività svolte dall'imprenditore agricolo;

            2) all'articolo 6, comma 5, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, finalizzato a definire i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno.

                 


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 303 Fiorio, n. 760 Russo, n. 903 Franco Bordo, n. 1019 Zaccagnini e n. 1020 Schullian, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento;

        b) ancora con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto

legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 euro annui assoggettati alla citata imposta.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

            considerata l'attività, anche di indagine, svolta dalla Commissione di merito nella precedente legislatura;

            considerato altresì l'approfondimento svolto sui testi presentati nella medesima Commissione di merito, che ha portato ad un unico testo;

            vista la positiva esperienza di queste attività in alcune regioni, che hanno già legiferato in materia,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente raccomandazione:

        nella predisposizione del decreto ministeriale sui requisiti e delle disposizioni regionali per il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 2, comma 2, venga rivolta la massima attenzione alla qualità dei servizi educativi ed alle condizioni igienico-sanitarie, in particolare rispetto agli agri-asili, agli agri-nidi e alle fattorie didattiche.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato n. 303 Fiorio, n. 760 Russo, n. 903 Franco Bordo, n. 1019 Zaccagnini e

n. 1020 Schullian, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

            rilevata l'opportunità di prevedere forme di incentivazione per i giovani agricoltori che intendano avviare attività di agricoltura sociale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        all'articolo 6 si prevedano strumenti e forme di incentivazione per i giovani imprenditori agricoli che intendano avviare le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati (n. 303 Fiorio ed abbinate),

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «a tutti gli effetti», appare opportuno inserire le seguenti: «nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici»;

        b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 303, 760, 903, 1019, 1020, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

            rilevata l'esigenza di assicurare la piena efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, evitando un utilizzo strumentale delle attività di agricoltura sociale, teso a beneficiare delle agevolazioni previste, senza che si realizzino effettivamente le prestazioni e le attività sociali che giustificano il riconoscimento delle agevolazioni stesse,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al fine di assicurare che le attività di agricoltura sociale garantiscano effettivamente la realizzazione di prestazioni e attività sociali e, in particolare, l'inserimento socio-lavorativo delle categorie individuate dalla proposta in esame, siano individuate in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni in modo da escludere un utilizzo improprio delle agevolazioni previste dalla proposta di legge.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 303 Fiorio e abbinate, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», quale risultante dagli emendamenti approvati,

            espresso apprezzamento per il valore del provvedimento, che interviene per costruire le condizioni e dettare i requisiti affinché nel settore agricolo si possano sviluppare, a cura delle imprese e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con i soggetti sociali interessati, attività di rilevanza sociale;

            preso atto delle modifiche che il testo propone rispetto alle osservazioni poste dalla XII Commissione nella passata legislatura nel parere allora espresso su un provvedimento analogo, in particolare per quanto riguarda l'inserimento delle cooperative sociali fra i soggetti promotori delle attività di agricoltura sociale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare, fra i promotori delle attività di agricoltura sociale, le cooperative sociali che svolgano tali attività anche per una quota inferiore al trenta per cento del proprio bilancio;

        b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare i contenuti fondamentali delle procedure di riconoscimento degli operatori e di monitoraggio e valutazione delle attività da parte delle regioni in modo da escludere utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro promosse dalla legge.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Franco Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (26 giugno 2014);

            rilevato che:

                il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117,

quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;

                l'articolo 1 richiama a fondamento dell'intervento legislativo statale una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione);

                il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

                il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

                in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento e che costituiscano elenchi ufficiali a livello regionale in cui iscrivere le imprese riconosciute;

                il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13 (in tal modo prefigurando anche, per inciso, un intervento sostitutivo del Governo nella funzione legislativa su materie riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni);

                considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

        1) le disposizioni che prevedono il coinvolgimento delle regioni nelle finalità della legge – chiamando le regioni stesse a promuovere l'agricoltura sociale e a coordinare i soggetti che svolgono le attività di agricoltura sociale con i servizi pubblici preposti sui territori al perseguimento dei medesimi fini sociali oggetto del provvedimento – siano soppresse e si preveda che il coinvolgimento delle regioni sia

conseguito mediante la promozione, da parte del Governo, di accordi o di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

        2) in alternativa, si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni tanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2 (che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività individuate dal comma 1 del medesimo articolo come attività di agricoltura sociale), quanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 5 (che definisce i criteri di accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale); inoltre, all'articolo 3, comma 3, si preveda che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1 (che chiama le regioni ad adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti che gestiscono i servizi e le prestazioni a carattere sociale indicate dal provvedimento), si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003;

e con la seguente osservazione:

        all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale e gli analoghi osservatori istituiti nelle regioni.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

          a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

      b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali

dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

              1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);

              2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

          c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

          d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
      3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
      4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo,

le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
      5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
      6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione dell'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.
Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori).

      1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo

articolo 2, comma 1. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese riconosciute sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti.
      3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

      1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività
di agricoltura sociale).

      1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
      2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli

ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Art. 6.
(Interventi di sostegno).

      1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
      2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
      3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
      4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori

dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
      5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.
      6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.
Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione

di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

          b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

          c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

          d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

          e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

      2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.
      3. L'Osservatorio è composto da:

          a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

          b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,

     designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

          f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

          g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

      4. L'Osservatorio, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.
      5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

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