Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2333 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sui motivi e sulle responsabilità del fallimento.
2. La Commissione ha, in particolare, il compito di indagare:
a) sull'attività posta in essere in conseguenza dell'analisi dei flussi finanziari e dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette effettuata dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) sugli atti conseguenti alle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, dagli istituti bancari o finanziari che hanno operato nel corso degli anni con la fallita società Deiulemar compagnia di navigazione Spa, nonché su quali attività ispettive siano state effettivamente poste in essere dalla UIF mediante gli organi di polizia giudiziaria competenti e preposti dalla legge;
c) sulle eventuali operazioni aggregate dagli istituti bancari o finanziari registrate nell'archivio unico informatico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
d) sulle eventuali responsabilità di soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori,
nonché sull'eventuale conoscenza di fatti o di atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;e) sulla correttezza e sulla tempestività delle comunicazioni agli obbligazionisti da parte degli organi di vigilanza e di controllo;
f) sull'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e sull'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;
g) sulle eventuali attività della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa volte alla distrazione di fondi dal bilancio sociale mediante un non corretto utilizzo di strumenti giuridici quali trust e fondi patrimoniali.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 dei codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 11 e 12.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie da parte di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.