Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2434


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure per l'adozione internazionale
Presentata il 6 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nell'ordinamento giuridico italiano viene esplicitamente riconosciuto il diritto del minore a vivere e crescere all'interno di una famiglia. La legge 4 maggio 1983, n. 184. all'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ovvero ha diritto a fare parte di una famiglia idonea a tale compito.
      Il nucleo familiare del quale il minore ha diritto è quello nel quale possa sentirsi membro, indipendentemente dal fatto che quella sia la sua famiglia biologica, sempre che ne ricorrano tutti i presupposti di legge.
      La normativa vigente è la sintesi di un doppio intervento legislativo, in materia prima di adozioni internazionali e poi di quelle nazionali, indotto dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei minori e della loro adozione.
      Per quanto riguarda la normativa sulle adozioni internazionali, questa è stata integralmente novellata a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja, avvenuta con legge 31 dicembre 1998, n. 476. Al fine di far prevalere il superiore interesse dell'adottato, il legislatore con il suo intervento normativo ha rimodulato in toto la procedura di adozione garantendo in ogni sua fase un forte controllo pubblico grazie al coinvolgimento e al diretto intervento di una pluralità di soggetti e di enti, sia per quanto concerne la fase iniziale della verifica di idoneità degli adottandi, sia per quanto concerne la ricerca degli adottabili, che avviene con l'intermediazione obbligatoria di enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Nonostante la disciplina esposta abbia condotto a un incremento delle adozioni e a una costante diminuzione del traffico dei minori a scopo adottivo nei Paesi aderenti alla Convenzione, sono tuttavia stati evidenziati tempi troppo dilatati per la conclusione delle procedure, derivanti anche da un'eccessiva burocratizzazione della procedura stessa.
      Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge si mirano a realizzare una semplificazione e uno snellimento della procedura che, nel rispetto di regole etiche certe e del principio di trasparenza, assicurino in tempi più celeri il concludersi dell’iter burocratico preordinato all'adozione.
      L'intervento proposto, pur dando maggiore attenzione alle coppie adottanti e alla loro esigenza di concludere la procedura in tempi ragionevoli e attraverso regole certe e comprensibili, oltre che di contenimento dei costi, mantiene sempre prioritario l'interesse del minore all'interno della procedura di adozione.
      La proposta di legge prende spunto principalmente dalla profonda crisi delle adozioni internazionali, in particolar modo se si considerano i dati degli ultimi anni: se nel 2006 i decreti di idoneità ottenuti dalle coppie sono stati 6.237, nel 2009 sono stati 4.509, fino al 2012 con un calo a 4.000.
      I dati ci dicono anche che l'ingente esborso economico per concludere un'adozione internazionale è uno dei principali motivi che ha determinato un deciso decremento delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione. È indubbio che i costi dell'adozione internazionale e la crisi economica non possono considerarsi l'unica ragione del calo di richieste di idoneità e che, invece, come già rilevato, una delle principali ragioni della crisi dell'adozione internazionale deve essere individuata in
procedure amministrative farraginose oltre che, naturalmente, in dinamiche politico-sociali interne ai Paesi d'origine.
      La proposta di legge si prefigge quindi di modificare l’iter procedurale e di ridurre i costi dell'adozione.
      In particolare, l'articolo 1 riguarda la riduzione del termine da quattro a due mesi per la trasmissione, da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, al tribunale per i minorenni della relazione contenente gli elementi dell'istruttoria indicati al comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983, indispensabile alla dichiarazione d'idoneità della coppia all'adozione di un minore straniero residente all'estero.
      L'articolo 2 provvede alla riduzione di alcune tempistiche procedurali, stabilendo che il tribunale, o il giudice delegato, pronunci il decreto motivato di adozione o di non idoneità, non più in due mesi, ma entro un mese dal momento in cui riceve la relazione da parte dei servizi sociali incaricati. Prevede, altresì, che gli aspiranti genitori che abbiano ottenuto il decreto di idoneità ad adottare, debbano avviare la procedura entro sei mesi e non più entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.
      Uno dei punti cardine della proposta di legge riguarda, poi, la trascrizione della sentenza straniera di adozione. Attualmente, la famiglia adottante ha l'onere della trascrizione della sentenza di adozione rilasciata dal Paese straniero presso il tribunale per i minorenni, procedura che nei tribunali di maggiori dimensioni può richiedere oltre sei mesi.
      Fino al momento della trascrizione della sentenza l'adottato non può essere iscritto come residente nell'abitazione dei genitori, allo stesso è rilasciato un codice fiscale provvisorio e gode dell'assistenza sanitaria temporanea. Questo meccanismo è del tutto contrario ai principi sanciti nella Convenzione dell'Aja per la quale, nei Paesi aderenti alla Convenzione stessa, gli adottati diventano figli dei genitori adottivi fin dalla pronuncia della sentenza straniera. In generale, per il riconoscimento di una sentenza straniera vi è la necessità di controllo da parte dell'autorità giudiziaria italiana della regolarità del procedimento e del relativo provvedimento. Nei casi di adozione internazionale questo controllo è già operato dalla CAI nel momento in cui rilascia alla famiglia che si trova all'estero l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia, documento indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso. Alla luce di quanto esposto, si è ritenuto opportuno intervenire con delle modifiche che consentano alla CAI, ricevuta comunicazione formale della pronuncia di adozione e del rilascio del visto di ingresso, la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità (articolo 3).
      Con l'articolo 6 della proposta di legge si introduce l'istituto dell'affidamento temporaneo internazionale, caratterizzato dalla natura transitoria e previsto allo scopo di accogliere i minori che vivono in una contingente situazione di difficoltà familiare. La procedura, che è gestita da diversi soggetti istituzionali (giudice tutelare, CAI e servizi socio-assistenziali degli enti locali) a garanzia del controllo pubblico sulla regolarità e sulla correttezza della stessa, disciplina, in particolare, l'idoneità di coloro che si dichiarano disponibili ad accogliere in affidamento un bambino e stabilisce i doveri degli affidatari che devono essere in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di cui ha bisogno. L'affidamento internazionale così come delineato riguarderà esclusivamente minori provenienti da Paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo internazionale.
      Infine, l'articolo 7 prevede la detraibilità fino al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione sulla base dell'appartenenza degli adottanti a categorie reddituali individuate dalla CAI. Per le spese relative ai trasferimenti e ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a 5.000 euro per ciascuna procedura. La modifica apportata si rende maggiormente necessaria proprio alla luce del fatto che numerose coppie sono costrette, loro malgrado, a rinunciare all'adozione internazionale per mancanza di disponibilità finanziarie. L'aspetto economico non può, in un principio primario quale l'uguaglianza tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva, divenire elemento discriminatorio. I costi sostenuti da una famiglia adottiva per l'espletamento del solo iter adottivo (colloqui con i servizi sociali, incarico all'ente autorizzato, traduzioni e legalizzazioni di documenti, periodi anche prolungati di permanenza all'estero, e così via) sono alquanto superiori a quelli che una famiglia biologica deve affrontare nel periodo della gravidanza. Se consideriamo che l'adozione internazionale è uno strumento di tutela dell'infanzia abbandonata, basato principalmente sulla disponibilità delle persone e delle coppie, l'eliminazione degli elementi limitanti la suddetta disponibilità comporterà la riduzione delle ripercussioni negative sui bambini abbandonati.
      La presente proposta di legge recepisce quelle che sono state le maggiori indicazioni pervenute a seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affidamento presentate nel documento conclusivo dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza della XVI legislatura, che per quanto riguarda la adozioni internazionali raccomandava il riconoscimento automatico della sentenza straniera, l'acquisto immediato della cittadinanza per il minore adottato, la riduzione dei tempi per determinate fasi procedurali, in particolare la redazione della relazione da parte dei servizi sociali e l'adozione del decreto di idoneità da parte del tribunale per i minorenni: tutte disposizioni queste che, come rilevato, la presente proposta di legge mira ad attuare.
      Viste l'importanza e la delicatezza del tema trattato, è auspicabile che la presente proposta di legge possa trovare rapida e condivisa approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione dei tempi relativi alla comunicazione della relazione contenente gli elementi dell'istruttoria).

      1.Al comma 5 dell'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983» le parole: «entro i quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni».

Art. 2.
(Riduzione dei tempi procedurali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «i due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «il mese successivo».
      2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3.
(Efficacia dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. Dopo l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 32-bis. – 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.

      2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.


      3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32, comma 4, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
      4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2».
Art. 4.
(Diritti dei minori).

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «di adozione o» sono soppresse.
      2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.
(Adozione pronunciata all'estero).

      1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 6.
(Affidamento temporaneo internazionale).

      1. Dopo il capo II del titolo IV della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Capo II-bis
DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO INTERNAZIONALE

      Art. 57-bis. – 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un

minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
      2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

      Art. 57-ter. – 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

          a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

          b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

      2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 7.

      Art. 57-quater. – 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta

giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere ai doveri di cui all'articolo 57-ter, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione per le adozioni internazionali affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
      2. La Commissione per le adozioni internazionali riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.
      3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero è trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge e dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-bis, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6 del presente articolo.
      4. La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.
      5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.
      6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione per le adozioni internazionali, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.
      7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-ter, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

      Art. 57-quinquies. – 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
      2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».

Art. 7.
(Detrazioni per adozioni internazionali).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;

          b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) – 1. Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo fino al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla base dell'appartenenza degli adottanti ad alcune categorie reddituali individuate con provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali.
      2. Per le spese relative ai trasferimenti e ai soggiorni all'estero in caso di procedura di adozione internazionale è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura».
Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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