Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2434 |
1.Al comma 5 dell'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983» le parole: «entro i quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni».
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «i due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «il mese successivo».
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
1. Dopo l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. – 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, le parole: «di adozione o» sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è abrogato.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Dopo il capo II del titolo IV della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 57-bis. – 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un
minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.Art. 57-ter. – 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:
a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;
b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 7.
Art. 57-quater. – 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere ai doveri di cui all'articolo 57-ter, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione per le adozioni internazionali affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore. Art. 57-quinquies. – 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) – 1. Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo fino al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla base dell'appartenenza degli adottanti ad alcune categorie reddituali individuate con provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.