Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2451 |
1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture di cui al citato articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, e successive modificazioni, nonché tutte le iniziative assunte per
garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento, entro il successivo semestre il Governo provvede in
1. Dopo l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis. – (Norme generali sui dipartimenti di salute mentale). – 1. La legge regionale, nell'ambito dell'azienda sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale e che possono delegare l'attuazione dei trattamenti a strutture private accreditate.
2. Le attività preventive, di cure ospedaliere, extraospedaliere e riabilitative, le prestazioni erogate da strutture private accreditate, le strutture interdipartimentali di accertamento psichiatrico e le strutture ambulatoriali ospedaliere, sono finanziate da disposizioni di spesa specifiche all'interno del medesimo capitolo di finanziamento dei servizi dipartimentali.
a) riduzione del danno sociale causato dalle malattie mentali, mediante la protezione dal fallimento esistenziale del malato mentale che si somma alla malattia come causa di disabilità, la riduzione dell'isolamento sociale nei confronti delle persone ammalate e la promozione del recupero all'interno del sistema produttivo delle persone che hanno una storia di malattia;
b) riduzione del danno biologico causato dalle malattie mentali, mediante la diagnosi tempestiva e la valutazione della comorbilità tra le malattie mentali e le altre patologie;
c) realizzazione di una corretta informazione, mediante l'adozione di strumenti di comunicazione sociale idonei in tutti gli ambiti della società, garantendo un'informazione comprensibile e aggiornata sulle malattie mentali e sugli strumenti di controllo della salute mentale personale, educando al concetto di malattia mentale come evento non dipendente dalla volontà o dalla colpa morale, riducendo il pregiudizio nei confronti della efficacia della cura delle malattie mentali;
d) riduzione della distanza tra il cittadino e le strutture di cura delle malattie mentali, promuovendo la possibilità di scelta delle opzioni di cura secondo le peculiarità della persona e della patologia da cui è affetta;
e) contrasto dell'uso di strumenti di pressione psicologica che possano indurre malattie mentali al fine di ottimizzare i sistemi produttivi».
1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – (Accertamenti diagnostici, prescrizioni psichiatriche e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). – 1. Quando è necessario sussidiare la libertà della persona ammalata lo Stato conferisce direttamente al medico l'autorità di eseguire la diagnosi, di prescrivere una terapia e di curarne l'attuazione, prevedendo un accertamento psichiatrico obbligatorio, una prescrizione psichiatrica obbligatoria e un trattamento sanitario obbligatorio per malattie mentali.
2. L'accertamento psichiatrico obbligatorio è uno strumento di prevenzione, di informazione e di riconoscimento precoce della patologia. La proposta, da sottoporre al sindaco, è formulata da un medico, previa valutazione della condizione di limitazione di una persona nella sua libertà a causa di una condizione patologica delle funzioni intellettive o affettive che la metta a rischio di un fallimento esistenziale. L'accertamento è attuato in apposite strutture interdipartimentali integrate all'interno del pronto soccorso degli ospedali generali o nel reparto di degenza ospedaliera in cui il malato è già ricoverato e ha la durata massima di quarantotto ore. Nel caso in cui non sia necessaria una valutazione ospedaliera, l'accertamento psichiatrico obbligatorio può essere attuato dai servizi psichiatrici territoriali, qualora un medico del servizio pubblico ne faccia esplicita richiesta.
Tutti gli elementi relativi alla procedura di accertamento psichiatrico obbligatorio sono considerati dati sensibili e oggetto della tutela prevista dalle disposizioni vigenti in materia di riservatezza. Il medico della struttura psichiatrica pubblica che presta la sua consulenza alle strutture di accertamento psichiatrico obbligatorio, che visita il malato nel reparto di degenza in cui è ricoverato o che esegue l'accertamento psichiatrico
1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – (Procedimenti relativi alle prescrizioni psichiatriche obbligatorie e agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). – 1. Il provvedimento con il quale il sindaco emette l'ordinanza di prescrizione psichiatrica obbligatoria, da emanare entro quarantotto ore dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento psichiatrico obbligatorio di cui all'articolo 34, comma 2, corredato della proposta medica motivata di accertamento psichiatrico obbligatorio, è notificato, entro quarantotto ore, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
2. Il giudice tutelare, entro le quarantotto ore successive al termine di cui al comma 1, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali operanti nel settore della salute mentale nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dai presidenti delle
a) fornire gli strumenti per la pianificazione e il controllo della spesa, secondo modalità standardizzate e facilmente applicabili;
b) fornire strumenti per la verifica dei risultati;
c) definire i criteri di raccolta e di elaborazione di dati epidemiologici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali;
d) definire i criteri normativi e gli standard minimi di assistenza per quanto concerne gli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali di tutte le attività connesse al trattamento e alla prevenzione delle malattie mentali, con particolare attenzione agli indici di funzionamento, di qualità, di gradimento da parte degli utenti e di esito dei trattamenti;
e) monitorare, sulla base dei dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse e le strutture esistenti per il trattamento delle malattie mentali;
f) raccogliere, sulla base dei dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo alle specifiche fornite, i dati epidemiologici e sul trattamento delle malattie mentali, con particolare attenzione alla distribuzione dei trattamenti tra assistenza pubblica e privata;
g) raccogliere tutti i dati utili per definire i costi sociali specifici delle malattie mentali, derivanti da riduzione della produttività e aumento delle spese sociali per inabilità, invalidità e morte prematura;
h) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica, anche nell'ambito dell'Unione europea;
i) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione delle malattie mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici o privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo, anche in ambito regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le necessarie attività legislative per attuarli;
l) definire proposte per la tutela giuridica e sociale dei soggetti particolarmente a rischio a causa di disturbi mentali;
m) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sul tema delle malattie mentali.
4. Il Comitato redige un piano annuale di prevenzione e di comunicazione sociale sulle malattie mentali.
5. Il Comitato trasmette alla Conferenza di cui al comma 1, un rapporto trimestrale sul suo funzionamento e una relazione annuale, con le indicazioni sugli obiettivi raggiunti nell'anno e proposti per l'anno successivo.