Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2462 |
1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 50. – Ogni persona fisica o giuridica residente nel territorio dello Stato, individualmente o in associazione con altri, ha diritto di presentare alle Camere petizioni per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
I regolamenti delle Camere assicurano che la petizione sia esaminata e che a coloro che l'hanno presentata sia data risposta entro un termine ragionevole».
Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Gli elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa dell'oggetto e delle finalità dello stesso e del contenuto dei singoli articoli.
La proposta di cui al secondo comma non può riguardare leggi di bilancio o leggi di conversione di decreti-legge.
La votazione finale del progetto di cui al secondo comma ai sensi dell'articolo 72, deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione.
Se, nel termine di cui al quarto comma la proposta non è approvata o è approvata in un testo che non ne rispetta i princìpi ispiratori e i contenuti normativi essenziali, nel caso in cui sia stata sottoscritta da almeno ottocentomila elettori, essa è
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentomila»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Non è ammesso il referendum per le leggi costituzionali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e per le leggi per le quali la Costituzione prescriva l'approvazione con maggioranze particolari o comunque con procedure aggravate»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
d) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La legge determina le modalità di attuazione del referendum di cui al presente articolo, favorendo la raccolta delle sottoscrizioni, anche per via elettronica, e individua gli strumenti idonei ad assicurare agli elettori una piena conoscenza della proposta».
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«sull'ammissibilità dei referendum di cui all'articolo 71, ai sensi del quinto e del sesto comma del medesimo articolo, e sull'ammissibilità dei referendum di cui all'articolo 75, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un ottavo dei membri di una Camera od ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali:
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: