Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2495


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e riacquisto della cittadinanza
Presentata il 26 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge estendono l'ambito applicativo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 («nuove norme sulla cittadinanza»), ai minori che hanno frequentato in Italia un percorso scolastico e che dunque hanno compiuto nel nostro Paese un significativo percorso di vita sotto il profilo dell'integrazione, anche indipendentemente dalla circostanza che vi siano nati.
      In particolare il nuovo comma 2-bis consente l'acquisizione della cittadinanza al minore che ha frequentato in Italia l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema di istruzione nazionale. In alternativa si riconosce analoga valenza alla frequenza di uno o più cicli scolastici per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
      Nel primo caso, il minore, evidentemente nato o entrato in Italia in tenera età, potrà acquisire la cittadinanza anche prima dei sedici anni fissati per l'adempimento dell'obbligo scolastico, fermo restando che dovrà proseguire tale percorso scolastico esattamente come tutti gli altri minori di cittadinanza italiana.
      Con la seconda ipotesi si riconosce la medesima opportunità al minore entrato in Italia non oltre il decimo anno di età che, prima del compimento della maggiore età, abbia frequentato le scuole italiane per almeno otto anni. In tal caso l'acquisizione della cittadinanza potrà verificarsi tra il sedicesimo e il diciottesimo anno di età.
      L'acquisizione della cittadinanza è subordinata alla presentazione di un'istanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale ovvero da parte dell'interessato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
      Al di fuori delle ipotesi illustrate, la frequenza di un ciclo scolastico da parte dello straniero entrato nel territorio nazionale durante la minore età assume rilievo ai fini della abbreviazione (da dieci a sei anni) del requisito temporale minimo di residenza occorrente per la presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 (lettera c)).
      Con la disposizione di cui alla lettera b) si introduce un'ulteriore causa di sospensione del procedimento di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, quando ricorrono motivi di sicurezza della Repubblica.
      La disciplina legislativa vigente, dettata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 91 del 1992, prevede come cause ostative all'acquisto della cittadinanza iure matrimonii: la condanna per determinati reati, anche da parte di un'autorità giudiziaria straniera, e la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
      L'adozione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando siano trascorsi due anni dalla presentazione. Tuttavia, mentre per il caso di procedimenti penali in corso è prevista la sospensione del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza fino alla comunicazione della sentenza definitiva ovvero per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, nessuna sospensione del termine di due anni è prevista per il caso in cui emergono motivi di pericolosità per la sicurezza della Repubblica nonostante la complessità dell'istruttoria.
      Si tratta di un'evidente lacuna legislativa che con la disposizione proposta si intende colmare.
      Con le disposizioni di cui alla lettera c), numero 1), si introducono nell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, che disciplina i casi di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, alcune ipotesi in cui il requisito temporale minimo di residenza occorrente per la presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza è abbreviato in considerazione della presenza di ulteriori circostanze che possono considerarsi sintomatiche di una reale e compiuta integrazione.
      La prima ipotesi è quella già illustrata dello straniero entrato in Italia da minorenne e che vi ha compiuto un percorso di studi: la durata minima della residenza in Italia viene abbassata da dieci a sei anni.
      La seconda ipotesi è quella dello straniero che si è laureato in Italia ovvero vi ha conseguito il dottorato o un master universitario, purché abbia altresì ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che testimonia l'esistenza di un progetto di vita in Italia che non appartiene necessariamente a tutti gli stranieri che si laureano nel nostro Paese. Peraltro, il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo presuppone la preventiva conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Anche in questo caso si valutano sufficienti, ai fini della presentazione dell'istanza di concessione, sei anni di residenza.
      Infine, per tutti coloro che hanno comunque già ottenuto il citato permesso di soggiorno UE, si ritiene che si possa abbreviare la durata minima della residenza ad otto anni. Il rilascio di tale permesso di soggiorno, che lo straniero può richiedere dopo cinque anni, in presenza di determinati requisiti reddituali e della disponibilità di un alloggio nonché previa valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, oltre ad essere indice di una stabilità del cittadino straniero in Italia, presuppone il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.
      Con le disposizioni di cui alla lettera c), numero 2), si subordina la concessione della cittadinanza – al di fuori delle nuove ipotesi già collegate a indici di integrazione – alla conoscenza della lingua italiana e dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione. A tal fine si rinvia a un successivo decreto interministeriale con cui saranno fissate le modalità di accertamento di tale conoscenza. Il decreto dovrà individuare i titoli ovvero la documentazione adeguata a dimostrare la conoscenza richiesta ovvero prevedere in assenza di documentazione lo svolgimento di appositi test.
      Per i cittadini stranieri che hanno già ottenuto un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, e che hanno già superato la prova di lingua, occorrerà comprovare soltanto la conoscenza della Costituzione e dei princìpi di educazione civica. L'eventuale adempimento anche degli obblighi connessi all'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede, tra l'altro, il superamento di una prova di cultura civica, varrà, tuttavia, ad esonerare il cittadino straniero da quest'ultima verifica ai fini della concessione della cittadinanza.
      Con la lettera d) si codifica, innanzitutto, il principio sancito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 16 aprile 1975) della illegittimità della perdita della cittadinanza da parte delle donne italiane in conseguenza del matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per effetto dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, poi abrogato.
      Gli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale, tuttavia, non possono retroagire a una data antecedente a quella di entrata in vigore della Costituzione: tale irretroattività riverbera ancora i suoi effetti non solo sulle donne coniugate con cittadini stranieri prima della entrata in vigore della Costituzione, ma anche sui loro discendenti.
      Al riguardo, la Corte di cassazione (sezioni unite n. 4466 del 25 febbraio 2009) ha ritenuto possibile il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti esclusivamente in sede giurisdizionale, ostando al riconoscimento in via amministrativa il disposto dell'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, richiamato dal vigente articolo 17, comma 2, della legge n. 91 del 1992, per cui la donna può riacquistare la cittadinanza italiana solo mediante apposita dichiarazione. In tal modo, infatti, l'acquisizione della cittadinanza è preclusa ai figli che alla data del riacquisto della cittadinanza da parte della madre sono o erano già maggiorenni.
      Con il nuovo comma 2 dell'articolo 17, come sostituito dalla presente proposta di legge, si riconosce dunque alla donna che ha contratto matrimonio con cittadino straniero dopo il 1 gennaio 1948, e ai suoi discendenti in linea retta, il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Si consente inoltre il riacquisto della cittadinanza alla donna che ha contratto matrimonio prima del 1948 e ai suoi discendenti in linea retta.
      Il diritto può essere esercitato con dichiarazione da rendere al sindaco del comune di residenza o all'autorità consolare competente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Il minore presente in Italia che ha frequentato nel territorio nazionale l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero che ha frequentato nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso i medesimi istituti per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico diventa cittadino italiano su istanza del genitore legalmente residente in Italia ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Il requisito della minore età è valutato ai sensi del comma 2-bis al momento della presentazione dell'istanza da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
      2-quater. Ove l'istanza di cui al comma 2-bis non sia stata presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, può essere presentata personalmente dall'interessato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età»;

          b) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui al

comma 1, lettera c), il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'acquisizione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni»;

          c) all'articolo 9:

              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato un intero ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, nel medesimo territorio presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2-bis, della presente legge;

          f-ter) allo straniero legalmente residente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che ha conseguito nel medesimo territorio il diploma di laurea ovvero il dottorato o il master universitario;

          f-quater) allo straniero legalmente residente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

          2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, la concessione della cittadinanza è subordinata alla conoscenza della lingua italiana, dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione.
      1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissate le modalità di accertamento della conoscenza della lingua e cultura italiana di cui al comma 1-bis, anche attraverso lo svolgimento di apposite prove.
      1-quater. Nel caso di cui alla lettera f-quater) del comma 1, la concessione della cittadinanza è subordinata alla conoscenza dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione, da accertare con le modalità fissate con il decreto di cui al comma 1-ter, salvo che lo straniero abbia adempiuto agli obblighi assunti con la stipula dell'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

          d) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dai seguenti:
      «2. Alla donna che, per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1948 e ai discendenti in linea retta della medesima è riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza. Riacquista o acquista la cittadinanza, altresì:

          a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento della cittadinanza da parte del marito, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1 gennaio 1948;

          b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1 gennaio 1948 anche qualora la madre sia deceduta;

          c) il discendente in linea retta della donna di cui alla lettera a) subordinatamente all'esistenza in vita del figlio della stessa alla data del 1 gennaio 1948.

      2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2 è esercitato dagli interessati

mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante alla competente autorità consolare, previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri»;

          e) dopo il comma 1 dell'articolo 23, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'istanza di cui all'articolo 4, commi 2-bis e 2-quater, è presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza».

      2. Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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