Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2495 |
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il minore presente in Italia che ha frequentato nel territorio nazionale l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero che ha frequentato nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso i medesimi istituti per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico diventa cittadino italiano su istanza del genitore legalmente residente in Italia ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il requisito della minore età è valutato ai sensi del comma 2-bis al momento della presentazione dell'istanza da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
2-quater. Ove l'istanza di cui al comma 2-bis non sia stata presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, può essere presentata personalmente dall'interessato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età»;
b) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui al
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato un intero ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, nel medesimo territorio presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2-bis, della presente legge;
f-ter) allo straniero legalmente residente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che ha conseguito nel medesimo territorio il diploma di laurea ovvero il dottorato o il master universitario;
f-quater) allo straniero legalmente residente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, la concessione della cittadinanza è subordinata alla conoscenza della lingua italiana, dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
d) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dai seguenti:
«2. Alla donna che, per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1948 e ai discendenti in linea retta della medesima è riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza. Riacquista o acquista la cittadinanza, altresì:
a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento della cittadinanza da parte del marito, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1 gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1 gennaio 1948 anche qualora la madre sia deceduta;
c) il discendente in linea retta della donna di cui alla lettera a) subordinatamente all'esistenza in vita del figlio della stessa alla data del 1 gennaio 1948.
2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2 è esercitato dagli interessati
mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante alla competente autorità consolare, previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri»; e) dopo il comma 1 dell'articolo 23, è inserito il seguente:
«1-bis. L'istanza di cui all'articolo 4, commi 2-bis e 2-quater, è presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza».
2. Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.