Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2486-A/R


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(LANZETTA)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Presentato il 24 giugno 2014
(Relatore per la maggioranza: FIANO)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 29 luglio 2014 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta dello stesso giorno.

              Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 2486-A.

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;

                il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                l'estensione – prevista dall'articolo 1, comma 5 – dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS;

                il comma 2 dell'articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;

                le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;

                appare necessario precisare all'articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;

                le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere riformulate, limitatamente ai commi 6-bis e 9, lettera b), al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

                all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola Scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;

                gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

                le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l'altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;

                le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

                le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

                le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;

                le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;

                gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;

                le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-bis, introdotte dalla Commissione di merito, relative al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;

                le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa formulata nei termini di un limite massimo pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2014, utilizzando per la relativa copertura il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319 della legge n. 228 del 2012;

                le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, devono essere riformulate prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

                le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                l'articolo 37, come modificato dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria;

                le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, devono essere riformulate in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo;

                le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II;

            ritenuto che:

                la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-quater consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-ter per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;

                le disposizioni introdotte dall'articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, sono idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;

                l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis è assicurata non solo dall'incremento degli obiettivi della spending review, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;

                il comma 3 del predetto articolo 1-bis debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

                appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 4, determinati in via prudenziale in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;

                l'articolo 12 comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;

            rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

        esprime

        sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si

applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

            all'articolo 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

        3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Conseguentemente, al medesimo articolo:

            al comma 5, sostituire le parole : del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;

            dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        6-bis. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

        all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in

data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti;

        all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

        all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;

        all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

        all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

        all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con la seguente: aggiuntivi;

        all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da , la quale fino alla fine del comma con le seguenti All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

        all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;

        all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al persona;e civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.

        all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

        1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11

agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

        all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;

        all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;

        all'articolo 16, comma 1, lettera a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo;

        all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: finanziarie;

        all'articolo 21-bis, comma 1, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);

        all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre»;

        all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;

        all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:

        5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

        all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

        all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

        all'articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

        1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti

che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

        all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:

        8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

        all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo.

        sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.500;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 9.500, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

        aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.500, 6.500, 7.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500.


TESTO
del disegno di legge
    
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 3, le parole da: «i trattenimenti in servizio» fino a: «avvocati dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1 settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

        3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;

            il comma 4 è soppresso;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

        “11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la

funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”»;

            al comma 6, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-tere dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»;

            dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        «6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7

milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

            a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,”.

        2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/

2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1 settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

        3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro

per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.

        6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

        Art. 1-ter. – (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”.

        2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

        3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di

collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

            a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

            b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

        6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni per l'anno 2015.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 2:

            al comma 1:

                al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

                il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:

        «1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: “Prima che siano trascorsi due anni” sono sostituite dalle seguenti: “Prima che sia trascorso un anno”»;

            al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano»;

            al comma 3, le parole: «due anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni di servizio dalla vacanza»;

            al comma 4, le parole da : «Contro» fino a: «manifesto.» sono soppresse e le parole: «dei predetti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi»;

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “15 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2014”».

        All'articolo 3:

            al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

        3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

        3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

        3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

        3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.

        3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.

        3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

        3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.

        3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri»;

            al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

        “557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

        5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

        5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

        5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 8 è abrogato;

            b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”»;

            dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno.

Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                al capoverso 1:

                    al secondo periodo, le parole: «criteri di scelta» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e le competenze professionali richieste»;

                    al terzo periodo, le parole: «in attesa dell'introduzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'introduzione»;

                dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

                al capoverso 2:

                    i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile»;

            al quarto periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e»;

            è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede»;

            al capoverso comma 2.3, quarto periodo, dopo le parole: «degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale» sono aggiunte le seguenti: «e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;

            al capoverso comma 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 5:

            comma 1, lettera b):

                le parole: «alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»; dopo le parole: «o categoria» sono inserite le seguenti: «di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie» e dopo le parole: «di cui all'articolo 33, comma 8» sono inserite le seguenti: «. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo».

        All'articolo 6:

            al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo» fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

        All'articolo 7:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale».

            al comma 2, la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «rideterminazione»;

            al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».

        All'articolo 8:

            al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,”»;

            il comma 3 è soppresso.

        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        «Art. 9. – (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). – 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

        2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

        4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

        5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi

definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

        6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.

        7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

        8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

        9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

        All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

        2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare

tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica”».

        All'articolo 11:

            al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        “5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        “6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”»;

            al comma 3, dopo le parole: «tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» e le parole: «è fissato nel» sono sostituite dalle seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano

agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

        4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

        4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

        “31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”».

        All'articolo 12:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

        L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        «Art. 13. – (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis. – (Fondi per la progettazione e l'innovazione). – 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

        “7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

        7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

        7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da

parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

        7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo”».

        All'articolo 14:

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

                «3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;

            b) all'articolo 16:

                1) al comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;

                2) al comma 3:

                    2.1) alla lettera a), la parola: “analitica” è soppressa, le parole: “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentiti il CUN e l'ANVUR”;

                    2.2) alla lettera b), la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;

                    2.3) alla lettera c), le parole: “con apposito decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;

                    2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a

seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)”;

                    2.5) alla lettera f), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”, le parole da: “e sorteggio di un commissario” fino a: “(OCSE)” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;

                    2.6) alla lettera g), le parole da: “la corresponsione” fino alla fine della lettera sono soppresse;

                    2.7) alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;”;

                    2.8) alla lettera m), le parole da: “a partecipare” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”;

                    2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

            “m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.

        3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1 marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

        3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per

il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere”.

        3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;

            al comma 4, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

        All'articolo 15:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “da emanare entro il 31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da emanare entro il 31 dicembre 2014”.

        1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”».

        All'articolo 16:

            al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        “5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”»;

            al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» e le parole: «della presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».

        All'articolo 17:

            al comma 1:

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.»;

                dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

            al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni

pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;

            al comma 4, primo periodo, le parole: «in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

        «Art. 17-bis. – (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

        All'articolo 18:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1 luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1 luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

        1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari».

            al comma 2:

                all'alinea, le parole: «All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1 luglio 2015, all'articolo»;

                la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;

            al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto”» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma 2, quarto

periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto”».

        All'articolo 19:

            al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma»;

            al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri»;

            al comma 5:

                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

        5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione»;

            al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione»;

            al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;

            al comma 9, dopo le parole: «di cui agli articoli 7» sono inserite le seguenti: «8, 9, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione»;

            al comma 10:

                all'alinea, le parole: «legge 23 agosto 2988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»;

                la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

                alla lettera d), le parole: «validazione esterna» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione indipendente»;

            dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        «14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

            al comma 15, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «trasparenza e», dopo le parole: «corruzione di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi 4, 5 e 8,» e dopo le parole: «della legge 6 novembre 2012 n. 190sono inserite le seguenti: «e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ».

        All'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 21:

            al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le funzioni» sono inserite le seguenti: «di reclutamento e di formazione»;

            al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:

        «2) le parole: “da due rappresentanti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”»;

            al comma 4, le parole da: «sono applicati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica»;

            al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».

        Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

        «Art. 21-bis. – (Riorganizzazione del Ministero dell'interno). – 1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1,

lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».

        All'articolo 22:

            al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

            al comma 2:

                all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bissono sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: “Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).»;

            al capoverso «Art. 29-bis», comma 1:

                al primo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse, le parole: «nei quattro anni successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei due anni successivi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né con società controllate da questi ultimi»;

                al terzo periodo, le parole: «negli ultimi quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

            al comma 3:

                prima della lettera a) è inserita la seguente:

        «0a) al primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”»;

                alla lettera a), le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

            il comma 9 è sostituito dai seguenti:

        «9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

            a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

            b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

            c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

            d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

            e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

            f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

        9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) o f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;

            i commi 11 e 12 sono soppressi.

        All'articolo 23:

            al comma 1:

                prima della lettera a) è inserita la seguente:

        «0a) al comma 14:

            1) le parole da: “, comunque” fino a: “‘testo unico’,” sono soppresse;

            2) al quarto periodo, dopo le parole: “Restano a carico della provincia” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,” e le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’”»;

                alla lettera a), dopo le parole: «comma 15,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014” e»;

                dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

            «a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;

            a-ter) al comma 26, dopo le parole: “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” sono inserite le seguenti: “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”»;

                alla lettera c), capoverso 49-ter, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;

                dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

            «c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:

        “61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’”;

            c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: “ai singoli candidati all'interno delle liste” sono sostituite dalle seguenti: “a liste di candidati concorrenti”;

            c-quater) al comma 76, le parole: “un solo voto per uno dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “un voto” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”;

            c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:

        “77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38”»;

                alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera a) le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014”»;

                alla lettera f), le parole: «, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,» sono soppresse;

                dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

            «f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”»;

            f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:

        “118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

        ‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

        2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

        5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo”;

                f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

        “130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'allegato A, lettera e), annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: “, con approssimazione alla terza cifra decimale,” sono soppresse e dopo le parole: “medesima fascia demografica,” sono inserite le seguenti: “approssimato alla terza cifra decimale e”.

        1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

            a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

            b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

            c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1 gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

        1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2014”»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni».

        Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 23-bis. – (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). – 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per

i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.

        Art. 23-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici). – 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

        3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

        Art. 23-quater. – (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province). – 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”.

        Art. 23-quinquies. – (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico). – 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

        2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2».

        All'articolo 24:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione

i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno»;

            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

            al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione»;

            al comma 4, dopo le parole: «gli accordi» sono inserite le seguenti: «sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

        4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali”».

        Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 24-bis. – (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni). – 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

        “Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

        2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

            a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

            b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

        3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

        Art. 24-ter. – (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana). – 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

        2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni competenti,

la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole”.

        Art. 24-quater. – (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

        Art. 24-quinquies. – (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”.

        2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            “3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato”.

        3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato».

        All'articolo 25:

            prima del comma 1 è inserito il seguente:

        «01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disabili sensoriali o”»;

            al comma 1, le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario» e le parole: «di queste ultime» sono sostituite dalle seguenti: «di quest'ultima»;

        al comma 4, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

        «2-bis) dopo le parole: “da un medico specialista nella patologia denunciata” sono inserite le seguenti: “ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate”»;

        dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

        “1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

        5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

        “1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

        5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.

        5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di

euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

            al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,» sono soppresse;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

            dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        «9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “se non versino in stato di disoccupazione e” sono soppresse».

        All'articolo 27:

            al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le seguenti:“» sono inserite le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            il comma 2 è soppresso.

        Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

        «Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle

more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

        2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

        3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

        4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

        «Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

        2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire

anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 29:

            al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» sono inserite le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

            al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo».

        All'articolo 30:

            al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016»;

            al comma 4, le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

        La rubrica del capo II del titolo III è sostituita dalla seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture».

        All'articolo 32:

            al comma 1:

                all'alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale,»; dopo le parole: «il Presidente dell'ANAC» sono inserite le seguenti: «ne informa il procuratore della Repubblica e»; le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e

dopo le parole: «Prefetto competente» sono inserite le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;

                alle lettere a) e b), le parole: «oggetto del procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «o della concessione»;

            al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «realizzazione dell'opera pubblica» sono inserite le seguenti: «, al servizio o alla fornitura» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il collaudo»;

            al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;

         al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione e cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

        All'articolo 34:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

        «Art. 37. – (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). – 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

        2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta

giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006».

        All'articolo 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

        “2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

        All'articolo 39:

            al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «irregolarità essenziale» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;

            al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «o irregolarità» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».

        All'articolo 40:

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame

delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;

                alla lettera b), capoverso 8-bis, le parole da: «subordina» fino a: «cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;

                alla lettera c), le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

        All'articolo 41, comma 1, lettera a), le parole: «quando la decisione è fondata su ragioni manifeste» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

        All'articolo 45:

            al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”;

            b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”».

        Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

        «Art. 45-bis. – (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche). – 1.

All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”.

        2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16-ter:

                1) al comma 1, le parole: “dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        “1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa”;

            b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:

        “Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

        3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”.

        4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile”».

        All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        “1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”».

        All'articolo 50:

            al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» sono inserite le seguenti: «dei laureati»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) dopo le parole: “i tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti: “gli uffici requirenti di primo e secondo grado,”;

                2) il secondo periodo è soppresso;

            b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        “11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio”».

        Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

        «Art. 50-bis. – (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

        “8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista

dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

        8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica”».

        All'articolo 51:

            al comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

            al comma 2, le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità telematiche”;

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

        All'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».

        All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo».


Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

 

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

e m a n a
 
il seguente decreto-legge:
 
TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
Articolo 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).
Articolo 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

        1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        1. Identico.

        2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.         2. Identico.
        3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.         3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
          3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1 settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
          3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio, fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
        4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015.         4. Soppresso.
        5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.       5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»;

        6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-ter, all'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

            a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;             a) identica;
            b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;             b) identica;
            c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;             c) identica;
            d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.             d) identica.
 

        6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

          6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
              a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
              b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 

        6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. Identico.

 
Articolo 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).
 

        1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

          2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1 settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
          3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
          5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
          6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
          7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
 
Articolo 1-ter.
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).
 

        1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

          2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
          3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
          4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
              a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
              b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
          5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
          6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni per l'anno 2015.
          7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).
Articolo 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

        1. Identico:

            a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;             a) identica;
            b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.             b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza.
        1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.».         1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.».
          1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».

        2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.         3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.
        4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».         4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».
          4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
Articolo 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).
Articolo 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).

        1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.

        1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

        2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.         2. Identico.
        3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.         3. Identico.
          3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
          3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
          3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
          3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
          3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
          3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.
          3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
          3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
          3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.
        4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.         4. Identico.
          4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
        5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.         5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
          5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
          «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
 

        5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

          5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
          5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.
        6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.         6. Identico.
          6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».         7. Identico.
        8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:         8. Identico.
            a) è abrogato il comma 9;  
            b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.  

        9. È abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        9. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) il comma 8 è abrogato;
              b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti».
        10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico.
            a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
            b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».  
 

        10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).
Articolo 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).

        1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

        1. Identico:

        «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.         «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
          1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.         2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
        2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.         2.1. Identico.
        2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.         2.2. Identico.
        2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione – delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.         2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione – delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
        2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».         2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».
          1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
          1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
          1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        2. È abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

        2. Identico.

        3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.         3. Identico.
Articolo 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).
Articolo 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;             a) identica;
            b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.».             b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.».
            c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».             c) identica.

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 è inserito il seguente:

        2. Identico.

        «567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.».
Articolo 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).
Articolo 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.».

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

        2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. Identico.
Articolo 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).
Articolo 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).

        1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

        1. Identico.

          1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
        2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.         2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
        3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.         3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
Articolo 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).
Articolo 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

        1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,»;             a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, »;
            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».             b) identica.

        2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

        2. Identico.

        3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.         3. Soppresso.
        4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.         4. Identico.
Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).
Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).
 

        1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

        1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

        2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.

        3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

        4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

          5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
          6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.
          7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
          8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
          9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
Articolo 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).
Articolo 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

        1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

        1. Identico.

        2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».         2. Identico.
          2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
          2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».
Articolo 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).
Articolo 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).

        1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;             a) identica;
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».             b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
                  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

        2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

        2. Il comma 6-quater, dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

              «6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
        3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.         3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento.
        4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» è inserito il seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
          4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
          4-quater All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
          «31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
Articolo 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).
Articolo 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).

        1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

        1. Identico.

          1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

        2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.».

        2. Identico.

        3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.         3. Identico.
        4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.         4. Identico.
Articolo 13.
(Incentivi per la progettazione).
Articolo 13.
(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione).

        1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».

        1. I commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.

 
Articolo 13-bis.
(Fondi per la progettazione e l'innovazione).
 

        1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

          «7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
          7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
          7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
          7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo».
Articolo 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).
Articolo 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).

        1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.

        1. Identico.

        2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         2. Identico.
        3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.

        3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

          3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 15, comma 2, la parola «trenta» è sostituita dalla parola «venti»;
              b) all'articolo 16:
                  1) al comma 1, le parole: «durata quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata di sei anni»;
                  2) al comma 3:
                      2.1) alla lettera a) la parola: «analitica» è soppressa, le parole: «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «settore concorsuale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti il CUN e l'ANVUR»;
                      2.2) alla lettera b), la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
                      2.3) alla lettera c), le parole: «con apposito decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio»;
                      2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                        «d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»;

                    2.5) alla lettera f), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque», le parole da: «e sorteggio di un commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione»;

                      2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione» fino alla fine della lettera sono soppresse;
                      2.7) alla lettera i), le parole da: «il sorteggio» fino a: «ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;» e dopo le parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite le seguenti: «il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;»;
                      2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»;
                      2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
                          «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236».
          3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1 marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
          3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere».
          3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
        4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.         4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 30 giugno 2015.
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).
 

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 31 dicembre 2014».

        1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».         1-bis. Il comma 3-ter dell’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis».
        2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.         2. Identico.
        3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.         3. Identico.
          3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».
Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).
Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:             a) al comma 4 è sostituito dal seguente:
                1) al primo periodo, le parole da: «di cui due dipendenti» a: «società a partecipazione indiretta.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;         «4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio»;
                2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.»;  
                3) il quinto periodo è soppresso;
            b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:             b) al comma 5 è sostituito dal seguente:
                1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;         «5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.».
                2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.»;  
                3) il sesto periodo è soppresso.  

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

        2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).
Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).

        1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

        1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

        2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.         2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
          2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
          2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
        3. A decorrere dal 1 gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.         3. Identico.
        4. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.         4. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
        5. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.         5. Identico.
 
Articolo 17-bis.
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).
 

         1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).
Articolo 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).

        1. A decorrere dal 1 ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

        1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1 luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

          1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
        2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:         2. A decorrere dal 1 luglio 2015, all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il terzo comma è abrogato;             a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,» sono soppresse;
            b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.             b) identica.

        3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

        3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
        4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: «presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».         4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
Articolo 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).
Articolo 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).

        1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1. Identico.

        2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.         2. Identico.
        3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:         3. Identico.
            a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;             a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma;
            b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;             b) identica;
            c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.             c) identica.

        4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

        4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.

        5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:         5. Identico:
            a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;             a) identica;
              a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;
            b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.             b) identica;
 

        5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

          5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
        6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.         6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.
        7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.         7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste al citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
        8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.         8. Identico.
        9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione.
        10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:         10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
            a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;             a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
            b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;             b) identica;
            c) raccordo con il sistema dei controlli interni;             c) identica;
            d) validazione esterna dei sistemi e risultati;             d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
            e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.             e) identica.

        11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

        11. Identico.

        12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.         12. Identico.
        13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:         13. Identico.
            a) il comma 2 è abrogato;  
            b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.  

        14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.

        14. Identico.

          14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.         15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.
        16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         16. Identico.
Articolo 20.
(Associazione Formez PA).
Articolo 20.
(Associazione Formez PA).

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

        1. Identico.

          1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).
Articolo 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).

        1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

        1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

        2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico:
            1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;             1) identico;
            2) dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività.».             2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto da Presidente del Consiglio dei Ministri».

        3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti princìpi:

        3. Identico.

            1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
            2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.  

        4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.

        4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

        5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.         5. Identico.
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.         6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
 
Articolo 21-bis.
(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).
 

        1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

Articolo 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).
Articolo 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

        1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.

        1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni.

        2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: «Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».         2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: «Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
        3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
              0a) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
            a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti a tempo indeterminato »;             a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti»;
            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».             b) identica.

        4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. Identico.

        5. A decorrere dal 1 luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

        5. Identico.

        6. A decorrere dal 1 ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

        6. Identico.

        7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

        7. Identico.

        8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

        8. Identico.

            a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,»;  
            b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,».

        9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.

        9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

            a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

            b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

            c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

            d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

            e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

            f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

 

        9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) o f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

        10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.         10. Identico.
        11. A decorrere dal 1 ottobre 2014, la sede dell'autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.         11. Soppresso.
        12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, è abrogato.         12. Soppresso.
        13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.         13. Identico.
        14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:         14. Identico.
            a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;  
            b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;  
            c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;  
            d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».  

        15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

        15. Identico.

        16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.         16. Identico.
Articolo 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane).
Articolo 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni).
        1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico:
              0a) al comma 14:

                1) le parole da: «, comunque» fino a: «“testo unico”», sono soppresse;

                2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,» e le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”»;

            a) al comma 15, all'ultimo periodo le parole «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;             a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: »la conferenza metropolitana»;

            a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;

              a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere»;
            b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:             b) identica;
                1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».  
                2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;  
                3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;
            c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:             c) identico:
        «49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         «49-bis. Identico.
        49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi».         49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;
              c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:
          «61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,»;
              c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «a liste di candidati concorrenti»;
              c-quater) il comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un voto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34»;
              c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:
          «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38»;
            d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge»;             d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge e alla lettera a) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014»;
            e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;             e) identica;
            f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1 luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;             f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1 luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;
              f-bis) al comma 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
              f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:
          «118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
          “Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
          2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
          3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
          4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
          5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo»;
              f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
          «130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;
            g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».             g) identica.
 

        1-bis. All'allegato A, lettera e), annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «, con approssimazione alla terza cifra decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza cifra decimale e».

          1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
              a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
              b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;
              c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 

        1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

          1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».
 
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
 

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».

 
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
 

        1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
          3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
 
Articolo 23-quater.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).
 

        1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre».

 
Articolo 23-quinquies.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).
 

        1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

          2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2».
TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).
Articolo 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).

        1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.

        1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

        2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.         2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
          2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
        3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.         3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
          3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.
        4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.         4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
          4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
          4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali».
 
Articolo 24-bis.
(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).
 

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

          «Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
          2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
              a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
              b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
 

        3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

 
Articolo 24-ter.
(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana).
 

        1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

          2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole».
 
Articolo 24-quater.
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).
 

        1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
 
Articolo 24-quinquies.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).
 

        1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi».
 

        2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato».

 

        3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

Articolo 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).
Articolo 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).
 

        01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da disabili sensoriali o».

        1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito».         1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito».
        2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.».         2. Identico.
        3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».         3. Identico.
        4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:
            a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) identica:
            1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;             1) identico;
            2) le parole «ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».             2) identica;
              2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».
            b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;             b) identica:
            c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».             c) identica:

        5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

        5. Identico.

          5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
          «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».
          5-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
          «1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».
          5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
          5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2014. A relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
        6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.         6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
          6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
        7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.         7. Identico.
        8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.         8. Identico.
        9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:         9. Identico.
        «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».  
          9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.
Articolo 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).
Articolo 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).

        1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.».

        1. Identico.

Articolo 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).
Articolo 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).

        1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse del fondo stesso»;             a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso»;
            b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)»;             b) identica;
            c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».             c) identica;
 

        1-bis. È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.         2. Soppresso.
        3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».         3. Identico.
        4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.         4. Identico.
 
Articolo 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).
 

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

          2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
          3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
          4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).
Articolo 28.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

        1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento.

        1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

          2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
Capo I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO
Capo I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO
Articolo 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).
Articolo 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

        1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:

        1. Identico.

        «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.         «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
        52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».         52-bis. Identico».

        2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

        2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE
Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).
Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).

        1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

        1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:         2. Identico.
            a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;  
            b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

        3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

        3. Identico.

        4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.         4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

        1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),».

        1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),».

Articolo 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).
Articolo 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

        1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:

        1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC, ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

            a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;             a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
            b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.             b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

        2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.

        2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.

        3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.         3. Identico.
        4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.         4. Identico.
        5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.         5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
        6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.         6. Identico.
        7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.         7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.
        8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.         8. Identico.
        9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.         9. Identico.
        10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.         10. Identico.
Articolo 33.
(Parere su transazione di controversie).
Articolo 33.
(Parere su transazione di controversie).

        1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

        Identico.

Articolo 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).
Articolo 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).

        1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

        1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015 con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

          1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).
Articolo 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).

        1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

        Identico.

        2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Articolo 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).
Articolo 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

        1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

        Identico.

        2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.  
        3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.  
        4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
        5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).
Articolo 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

        1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

        1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

          2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Capo I
PROCESSO AMMINISTRATIVO
Capo I
PROCESSO AMMINISTRATIVO
Articolo 38.
(Processo amministrativo digitale).
Articolo 38.
(Processo amministrativo digitale).

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

        1. Identico.

          1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
          «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Articolo 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).
Articolo 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

        1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        1. Identico:

        «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».         «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

        2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

        2. Identico:

        «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».         «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Identico.

          3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso.
Articolo 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).
Articolo 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

        1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.»;             a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;
            b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;             b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;
            c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».             c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Identico.

          2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
Articolo 41.
(Misure per il contrasto all'abuso del processo).
Articolo 41.
(Misure per il contrasto all'abuso del processo).

        1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.»;             a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati »;
            b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».             b) identica.
Articolo 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).
Articolo 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:

        Identico.

        «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».
Articolo 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).
Articolo 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).

        1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

        Identico.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.  
        3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Capo II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO
Capo II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO
Articolo 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).
Articolo 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

        Identico.

        2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;  
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
        «5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».  
            c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:
        «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».
Articolo 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).
Articolo 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:             a) identica;
        «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;  
            b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;             b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 »;
            c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.             c) identica;
 

        1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica»;
              b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica».
 
Articolo 45-bis.
(Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).
          1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax».
          2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 16-ter:
                  1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
                  2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
          «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;
              b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
          «Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
          3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».

          4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile».
Articolo 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).
Articolo 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

        1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:             a) identica;
            1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;  
            2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;  
            b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;             b) identica;
            c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:             c) identica;
        «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;  
              c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
          «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»;
            d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».             d) identica.

        2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        2. Identico.

        «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
Articolo 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).
Articolo 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).

        1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

        Identico.

Articolo 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche).
Articolo 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche).

        1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».  
        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).
Articolo 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

        1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;  
            b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».  

        2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 
        «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».
Articolo 50.
(Ufficio per il processo).
Articolo 50.
(Ufficio per il processo).

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:

«Art. 16-octies.
(Ufficio per il processo).
«Art. 16-octies.
(Ufficio per il processo).

        1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

        1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

        2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».         2. Identico».
          1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

        2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;             a) al comma 1:

                1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;

                2) il secondo periodo è soppresso;

            b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:             b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
        «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».         «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio».
 
Articolo 50-bis.
(Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
 

        1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

        «8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

          8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica».
Articolo 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).
Articolo 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).

        1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

        1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

        2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».         2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»;

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).
Articolo 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:             a) identico:
        «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;         «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
            b) dopo l'articolo 16-quinquies è inserito il seguente:             b) identica.
«Art. 16-sexies.
(Domicilio digitale).
 

        1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
            a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:  
        «1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.  
        1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;  
            b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
        «1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;  
            c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:  
        «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Articolo 53.
(Norma di copertura finanziaria).
Articolo 53.
(Norma di copertura finanziaria).

        1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;  
            b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;  
            c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;  
            d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;  
            e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;  
            f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;  
            g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;  
            h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;  
            i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente capo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.         3. Identico.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.
Articolo 54.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2014.

 
NAPOLITANO
 

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Orlando, Ministro della giustizia.
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Alfano, Ministro dell'interno.
Guidi, Ministro dello sviluppo economico.
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Lorenzin, Ministro della salute.
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

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Allegato 1
(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)
MINISTERO
    
2014
    
2015
    
2016
    
2017
    
2018
e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
355,7 448,4 504,5 511,9 523,6
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
55,6 88,5 90,5 83,6 85,1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
21,5 7,0 6,0 6,0 6,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13,5 37,2 47,5 49,0 50,5
MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
13,5 25,2 30,5 31,3 32,2
MINISTERO DELL'INTERNO 30,9 58,9 66,2 68,0 70,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
2,9 6,7 8,5 8,7 8,9
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
113,0 165,0 170,0 163,7 165,7
MINISTERO DELLA DIFESA 89,5 254,6 362,7 373,6 382,9
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI
11,1 8,4 9,2 9,5 9,7
MINISTERO DELLA SALUTE 2,8 4,2 4,6 4,7 4,9
TOTALE             710,0 1.104,0 1.300,1 1.309,9 1.339,6

Allegato 1
(art. 1, comma 6)

        Identico.

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