Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2506


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BINETTI
Nuove norme in materia di punibilità dei giovani ultradiciottenni
Presentata il 1 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha lo scopo di rivedere alcune disposizioni di carattere sostanziale e processuale concernenti la punibilità del giovane adulto.
      Con il presente intervento si intende aggiornare la legislazione in sintonia con gli attuali costumi sociali, per favorire un'equilibrata ed efficace azione di contrasto ai fenomeni della devianza e al contempo estendere ogni utile garanzia al trattamento di soggetti ancora non nel pieno della maturità psico-fisica, al fine di favorire il loro recupero sociale.
      Queste misure consentiranno di ridurre in modo sensibile e con effetti immediati il numero di persone che entrano nel circuito detentivo, realizzando un intervento mirato a una speciale categoria di soggetti verso i quali gli orientamenti dottrinari e già altri ordinamenti europei attuano specifici interventi.
      Peraltro, è di questi giorni la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'importante decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, che – in particolare all'articolo 5 – modifica l'articolo 24 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Si prende quindi atto con estremo favore dell'orientamento del Governo e della maggioranza nell'intervenire sulle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni estendendo fino a venticinque anni di età la permanenza nel nostro sistema minorile dipartimentale.
      La presente proposta di legge è volta ad integrare questa disposizione (che allo stato attuale è ancora in attesa di conversione in legge), nel senso di estendere l'applicazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ai soggetti fino a ventuno anni di età, in quanto, dal punto di vista sostanziale, si tratta di adolescenti non ancora «compiuti», non ancora pienamente «responsabili», pur se maggiorenni.
      Elemento sostanziale del nostro ordinamento penale è il principio di responsabilità che ha come premessa la libertà dell'autore del fatto delittuoso. Se non ci fosse tale libertà non avrebbero senso la sanzione, la riprovazione sociale, l'idea di colpa, il concetto di devianza, di giustizia e di diritto.
      Corollario di tale principio è quello reciproco, per cui può essere chiamato a rispondere di un fatto solo colui che sia responsabile dei propri atti. Oggi il tema si pone con particolare evidenza per quanto attiene la categoria dei giovani adulti.
      È acclarato che ciascun soggetto si pone di fronte alle dinamiche adolescenziali in modo unico e personale. Di conseguenza è ormai difficile definire quando un individuo abbia superato l'adolescenza e raggiunto la maturità.
      Pertanto, se sul piano dell'imputabilità attualmente il codice penale stabilisce con un criterio cronologico una presunzione di capacità e, conseguentemente, di piena imputabilità per i maggiori degli anni diciotto non altrettanto può dirsi della punibilità.
      Infatti ci si trova spesso a giudicare giovani adulti in relazione ai quali si riscontra che il processo di crescita ha posto il ragazzo di fronte a un livello di stress che non riesce a tollerare. Non è raro imbattersi in soggetti che abbandonano precocemente le strategie, le difese e le modalità comunicative della fase adolescenziale, per poi riattivarle nell'età della «maturità»; casi in cui si riscontra un arresto dell'adolescenza, cercando di evitare scelte definitive; giovani che da adolescenti non hanno potuto disporre del tempo necessario da dedicare alla formazione della loro personalità; giovani che come adolescenti tendono ad auto-idealizzarsi e provano spesso piacere nell'infliggere agli altri pene e dolore; adolescenti affetti da dipendenze di vario genere.
      Quindi spesso si tratta di giovani adulti che non sempre hanno conseguito un'effettiva maturità affettiva, né intellettiva; in sostanza, di adolescenti non ancora «compiuti».
      Vi è peraltro una corposa giurisprudenza direzionata a correlare la capacità di intendere e di volere con il concetto di maturità – ossia le complete formazione e maturazione della personalità – in modo che debba intendersi non imputabile chi, in relazione al fatto compiuto, non era in grado di rendersi conto dell'illiceità del fatto e di comportarsi in conformità a questa consapevolezza.
      La proposta di legge intende dare una risposta a questo fenomeno, estendendo la competenza del tribunale per i minorenni e l'attuazione dei relativi provvedimenti da parte dei servizi minorili della giustizia ai soggetti ultra diciottenni (come peraltro già previsto nel citato decreto-legge n. 92 del 2014), creando inoltre circuiti differenziati, in relazione all'età nonché alle tipologie di reato.
      In questa prospettiva, ci si muove accogliendo il pronunciamento in tal senso del VII Congresso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei delinquenti del 1985, che invitava tutti gli Stati membri a dare maggiore specificità alla categoria dei giovani adulti, differenziandoli sia dai minorenni che dai maggiorenni, in considerazione della funzione cerniera tra adolescenza ed età adulta che questa fase svolge.
      In tal senso si è mossa anche la raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee; il paragrafo 8, lettera C, della regola 18 richiede che nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere si tenga conto della necessità di assicurare una demarcazione tra detenuti giovani e detenuti più anziani.
      Ancora su questa linea si pone la raccomandazione REC (2003) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza minorile e il ruolo della giustizia minorile, che nel tenere conto «dell'allungamento del periodo di transizione verso l'età adulta» afferma che «dovrà essere possibile che i giovani di meno di 21 anni siano trattati in modo equiparabile a quello degli adolescenti, e che essi formino oggetto dei medesimi interventi, se il giudice ritenga che non siano maturi e consapevoli delle loro azioni come dei veri adulti».
      Il modello verso il quale ci si orienta, tende a valutare la punizione come extrema ratio, riducendo al minimo il ricorso alla pena detentiva; la presente proposta di legge consente di estendere tutte le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni ai soggetti che non abbiano ancora compiuto 21 anni d'età.
      Tale scelta è motivata, da un lato, dalla fondata convinzione dell'opportunità di assicurare un'applicazione ampia a un sistema di diritto sostanziale processuale, quello previsto dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che ha già dato prova di riuscire a deflazionare il ricorso a misure detentive e, dall'altro, dalla necessità di dare risposte più adeguate a una fascia di autori di reato verso i quali, come detto, disposizioni internazionali e la migliore dottrina consigliano di prevedere un sistema differenziato di pena.
      Allo stesso tempo, è comunque opportuno demandare la valutazione caso per caso da parte del giudice della diminuente di cui all'articolo 65 del codice penale. La condizione di immaturità (di natura squisitamente psicologica) deve essere provata dalla difesa ed apprezzata dal giudice al fine di applicare la diminuente di un quarto della pena.
      Si lascia così al giudice un margine di apprezzamento in merito alla diminuente della minore età, al fine di mitigare il trattamento penale, finalizzato non alla punizione tout court, bensì al recupero e al reinserimento sociale.
      La presente proposta di legge, risponde inoltre, all'esigenza di porre attenzione alla cosiddetta giustizia riparativa, ovvero a quella forma di risposta al reato atta a coinvolgere il reo, la comunità o la vittima nella ricerca di possibili soluzioni, con un impegno fattivo nel senso della riparazione delle conseguenze.
      Il fenomeno criminoso viene letto, in tale ottica, non solo come trasgressione di una norma e lesione (o messa in pericolo) di un bene giuridico, ma come evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi, che richiede un comportamento attivo per la ricomposizione del conflitto e per il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
      La rilevanza culturale, giuridica e operativa del tema è di tutta evidenza alla luce dei documenti internazionali ed in particolare della raccomandazione (1999) 19 del Consiglio d'Europa in materia di mediazione in ambito penale, della Dichiarazione di Vienna del 2000 sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti e della risoluzione 2000/14 sui princìpi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale dell’Economic and Social Council.
      Così anche la raccomandazione R(1099)22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa concernente il sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria – che, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento, al punto 15, tra le misure alternative alla detenzione, individua tra le altre l'azione di mediazione tra la vittima e il reo.
      In questa prospettiva, la normativa relativa alla procedura penale minorile prevede molti istituti che manifestano un'esplicita volontà dello Stato di rinuncia all'esercizio della potestà punitiva, sul presupposto di una prognosi, quantomeno probabile, di reinserimento positivo nella collettività, quali il perdono giudiziale, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ovvero la sospensione del processo con messa alla prova; fattispecie d'avanguardia, che danno al vigente diritto penale minorile una caratterizzazione dominata dalla finalità rieducativa (che si ritiene più idonea a perseguire finalità riparative sia del danneggiato che dello stesso reo), in luogo di un'impostazione prettamente punitiva.
      Peraltro diversi tribunali per i minorenni stanno sperimentando iniziative di mediazione penale, al fine di dare ascolto in maniera più significativa alla vittima del reato e orientando la risposta penale secondo criteri di giustizia restaurativa, promuovendo iniziative di riparazione morale e materiale da parte del reo.
      Per i motivi esposti, si presenta all'esame della Camera dei deputati questa proposta di legge, composta cinque articoli.
      L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione della legge.
      L'articolo 2 riguarda l'applicazione dei provvedimenti dei servizi minorili della giustizia fino al compimento dei 25 anni.
      L'articolo 3 estende le disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni ai soggetti infraventunenni.
      All'articolo 4, il comma 1 prevede modifiche al codice penale volte a demandare la valutazione caso per caso da parte del giudice dell'applicazione della diminuente di cui all'articolo 65 del codice penale anche al reo infraventunenne e il comma 2 esclude l'applicazione del perdono giudiziale di cui all'articolo 169 dello stesso codice penale agli infraventunenni.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 24 della citata norma di cui al decreto legislativo n. 272 del 1989 al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni prevedendo inoltre circuiti differenziati per i minorenni e per gli infraventunenni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai soggetti che hanno compiuto diciotto anni di età ma non ancora ventuno anni di età che sono imputati di aver commesso un reato o che hanno effettivamente commesso un reato.

Art. 2.
(Provvedimenti dei servizi minorili della giustizia).

      1. I provvedimenti dei servizi minorili della giustizia disposti dal giudice nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 si applicano, comunque, fino al compimento da parte dei medesimi soggetti del venticinquesimo anno di età.

Art. 3.
(Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

      1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti di coloro che hanno compiuto diciotto anni di età ma non ancora ventuno anni di età.


      1-ter. Il comma 1-bis non si applica nei casi in cui l'imputato infraventunenne:

          a) sia imputato per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al di fuori dell'ipotesi ivi indicata relativa al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          b) risulti recidivo;

          c) sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 o 108 del codice penale.
      1-quater. Ai soggetti di cui al comma 1-bis del presente articolo non si applica l'istituto dell'irrilevanza del fatto di cui all'articolo 27»;

          b) all'articolo 3, la parola: «diciotto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ventuno».

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 98:

              1) la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È imputabile, ma la pena è diminuita di un quarto, chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno anni e, secondo la valutazione del giudice, sia in una condizione di immaturità tale da ledere in modo rilevante la capacità di intendere e di volere, senza comunque annullarla; l'onere della prova è in capo alla parte.»;

              3) alla rubrica, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

          b) al terzo comma dell'articolo 169 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei soggetti che hanno compiuto diciotto anni ma non ancora ventuno anni».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 24 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

      1. All'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, le parole da: «il diciottesimo» fino a: «servizi minorili.» sono sostituite dalle seguenti: «il ventunesimo ma non il venticinquesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili che vi provvede attraverso la creazione di circuiti differenziati.»;

          b) al comma 2, le parole: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventunesimo anno di età. Le medesime disposizioni non si applicano ai soggetti di età superiore a ventuno anni che sono sottoposti a misura cautelare detentiva o che hanno riportato condanne a pena detentiva per reati commessi dopo il compimento del ventunesimo anno di età».

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