Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2617


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale
Presentato il 22 agosto 2014


      

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Onorevoli Deputati! Il disegno di legge, che si compone di sette articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

      In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. Tale intervento verrà realizzato attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini

associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.
      È previsto, al comma 2, che i decreti delegati siano adottati, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, in conformità ad alcuni princìpi e criteri direttivi. In particolare si provvederà con essi alla revisione e integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile, ad esclusione dei sindacati – anche operanti nell'ambito delle Forze armate – e dei partiti politici, in quanto esclusi dalla finalità oggetto della presente delega; al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del terzo settore; alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
      Il comma 3 prevede che i decreti delegati riguardanti il riordino della disciplina degli enti e delle attività del terzo settore, compresa quella tributaria, e della disciplina in materia di impresa sociale siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, in relazione alle singole materie, al fine di garantire il rispetto delle competenze degli enti locali, la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      Al comma 4 si prevede che i decreti delegati riguardanti la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
      Il comma 5 dispone che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e che, decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possano essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di dodici mesi previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
      Infine, al comma 6, si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura già prevista per l'adozione dei decreti delegati, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
      L'articolo 2 fissa princìpi e criteri direttivi generali al fine di disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, al fine di identificare una normativa promozionale in favore di tali enti.
      A tal fine sono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi: riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, sempre al fine di identificare una normativa promozionale; assicurare, nel rispetto del quadro normativo vigente, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti; riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche assicurando il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità; definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa; prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, riguardante l'impresa sociale, in relazione alla previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati; definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale; prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite; disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale; valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione; prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti; prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 3 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, in particolare della legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuale ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tali settori.
      A tal fine sono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi, anche tenuto conto di quanto già previsto nell'articolo 2, relativo alla disciplina generale degli enti, e nell'articolo 6, relativo alle misure fiscali e di sostegno economico: armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale; promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche; valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari; riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello; revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale.
      L'articolo 4 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. A tal fine sono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi, anche tenuto conto di quanto già previsto nell'articolo 2, relativo alla disciplina generale degli enti, e nell'articolo 6, relativo alle misure fiscali e di sostegno economico: qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, impiegando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi; ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati; razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo; coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
      L'articolo 5 reca una delega al Governo per procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e della legge istitutiva del servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), al fine di istituire un servizio civile universale.
      A tal fine sono stabiliti i seguenti princìpi e criteri direttivi, anche tenuto conto di quanto già previsto nell'articolo 2: istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli; previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria; coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e organizzazione del servizio civile universale; previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
      L'articolo 6 prevede che i decreti delegati debbano procedere alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23.
      A tal fine sono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi: definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente; razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti; riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; introduzione, per i soggetti beneficiari del cinque per mille, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), relativamente agli obblighi di controllo interno, rendicontazione, totale trasparenza e informazione nei confronti degli associati e dei terzi; razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui all'articolo 1; previsione, per le imprese sociali, della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale e dell'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali; introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
      L'articolo 7, infine, reca disposizioni finanziarie e finali. In tal senso si prevede che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l'istituzione del fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), per la quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, la cui copertura è individuata dal comma 2.
      Il comma 2 prevede che alla spesa di 50 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      Il comma 3 rimanda alla legge di stabilità 2015 la possibilità di individuare ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente, da destinare alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), che prevedono la riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille, e lettera f), numero 3), concernente l'istituzione di un fondo rotativo per le imprese sociali, nonché all'articolo 5, riguardante il servizio civile universale.
      Il comma 4 prevede inoltre che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applichino nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il disegno di legge, che si compone di sette articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

        Come disposto dall'articolo 7, comma 1, dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, come di seguito indicato. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

        Al riguardo si evidenzia che in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere – per il momento – alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto dovrà essere corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia i decreti legislativi, emanati ai sensi della legge, che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

        L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. Si prevede che tale intervento verrà realizzato attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

        Tali disposizioni non incidono su settori o materie aventi profili di carattere finanziario; pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        L'articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi generali al fine di disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale.

        In particolare, la lettera q) del comma 1 prevede che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione a tale previsione, può evidenziarsi che le strutture di missione sono previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Gli oneri connessi alla loro istituzione sono quantificati nel medesimo decreto istitutivo e trovano copertura nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti al luogo previsti dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        La disposizione, pertanto, è a invarianza di costi e non comporta, per espressa previsione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Con l'articolo 3 si prevede di procedere al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, in particolare della legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuali ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tali settori.

        Si prevede che tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        L'articolo 4 si compone di una delega al Governo finalizzata al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

        Si prevede che anche tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        L'articolo 5 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e dalla legge istitutiva del Servizio civile

nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), finalizzata all'istituzione di un servizio civile universale. L'applicazione del principio dell'universalità porterà a un aumento del numero dei giovani avviati al servizio civile.

        Tuttavia, allo stato, non risulta possibile procedere alla esatta determinazione degli effetti finanziari. Infatti, la lettera f) stabilisce che la durata del servizio stesso deve contemperare le finalità del medesimo con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti.

        Il servizio civile universale, pertanto, non sarà più svolto, come quello precedente, per un periodo fisso predeterminato, ma avrà una durata che potrà essere modulata in base alle esigenze dei giovani prevedendo, altresì, la possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea.

        Questi elementi troveranno una puntuale definizione nell'ambito dei decreti delegati e nella programmazione triennale prevista dalla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 5, per cui in sede di legge di delegazione non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della riforma, ma tale quantificazione sarà effettuata in sede di adozione dei suddetti decreti.

        L'articolo 6 prevede una delega al Governo al fine di disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedere anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto in ordine all'istituzione del fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti da parte delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, per la quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. In ogni modo, in relazione all'attuazione delle misure fiscali e di sostegno economico, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si fa rinvio anche a quanto indicato in premessa in ordine al rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

        L'articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e finali. Si prevede che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta eccezione, come detto, per l'istituzione del fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), per la quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai sensi del comma 2, al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), che prevedono la riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille, e lettera f), numero 3), concernente l'istituzione di un fondo rotativo per le imprese sociali, nonché all'articolo 5, relativamente al servizio civile universale, al comma 3 dell'articolo 7 viene stabilito che, nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intervento di regolamentazione in esame ha come obiettivo principale quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

        In questa prospettiva, vengono proposti interventi che verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

        Trattandosi di un disegno di legge di delegazione, il quale prevede l'individuazione di princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo, tali princìpi e criteri direttivi saranno compiutamente esplicitati al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

        L'oggetto e le finalità perseguite dal provvedimento in esame sono individuate all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

        Il comma 2 prevede che i decreti legislativi siano adottati, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e criteri direttivi, con l'obiettivo di procedere alla revisione e integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile; di procedere al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti indicati al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del terzo settore; di procedere alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale e in materia di servizio civile nazionale.

        Il comma 3 prevede che i decreti legislativi riguardanti il riordino della disciplina degli enti e delle attività del terzo settore, compresa quella tributaria, e della disciplina in materia di impresa sociale, siano

adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, in relazione alle singole materie oggetto della legge, al fine di garantire il rispetto delle competenze degli enti locali, la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        Al comma 4, si prevede che i decreti delegati riguardanti la revisione della disciplina in materia di servizio civile, siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

        Il comma 5 dispone che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e che, decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possano essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di dodici mesi previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

        Infine al comma 7 si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura già prevista per l'adozione dei decreti delegati, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

        L'articolo 2 è volto a disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale.

        L'articolo 3 si propone di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, in particolare della legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuale ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tali settori.

        L'articolo 4 è volto a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

        L'articolo 5 è volto a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e della legge istitutiva del Servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), al fine di istituire un servizio civile universale.

        L'articolo 6 è volto a procedere alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23.

        Infine l'articolo 7 reca disposizioni di carattere finanziario e finali.

        Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di costruire un nuovo Welfare partecipativo fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del Terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo settore, e premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi dei cittadini e delle imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La materia relativa alle attività associative, di volontariato, di promozione sociale, di impresa sociale, di servizio civile nazionale, nonché delle altre misure adottate dalla presente legge di delegazione, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

            Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato»

            Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»

            Legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale»

            Legge 19 novembre 1987, n. 476, recante «Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche»

            Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»

            Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»

            Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante «Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale»

            Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118»

            Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»

            Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64»

            Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»

            Articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»

            Articolo 1, commi da 337 a 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), di istituzione per l'anno finanziario 2006, e a titolo iniziale e sperimentale, di destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento di cui al presente disegno di legge di delegazione non incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente, e non prevede norme dirette di abrogazione. La specifica incidenza su leggi e regolamenti vigenti sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei decreti legislativi attuativi della delega conferita.

4)    Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei princìpi costituzionali e rispetta i princìpi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione. Inoltre si riconosce e garantisce il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, nel rispetto dei princìpi contenuti negli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, per quanto attiene alla disciplina della costituzione, all'organizzazione, alle forme di governo e al ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e d'interesse generale, in quanto parte dell'ordinamento civile. Per quanto riguarda le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, disciplinano materie di legislazione concorrente con le regioni, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, commi 3 e 4, che in relazione a tali materie sia sentita la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        L'intervento normativo è conforme ai princìpi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto,

profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa. Nell'attuazione dei successivi decreti delegati si provvederà alla revisione della disciplina degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile, nonché al riordino e al coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento alcuni progetti di legge vertenti su materia analoga. In particolare:

            S. 2095 Bobba e altri, Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'impresa sociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misure per il suo sviluppo;

            S. 157 Bianconi, Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato;

            S. 1129 Consiglio, Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

            C. 2260 Patriarca, Istituzione del Servizio civile nazionale universale;

            C. 928 Molteni, Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

            C. 723 Sereni, Nuova disciplina del Servizio civile nazionale;

            C. 694 Grassi, Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale.

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto, e la giurisprudenza costituzionale rilevante nelle

singole materie oggetto degli interventi di attuazione sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei futuri decreti legislativi.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto contiene misure volte alla realizzazione di un intervento organico per il riordino e la revisione della disciplina degli enti e delle attività diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e d'interesse generale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame. Risultano in corso due casi di preinfrazione (caso EU 1178/10/JLSE e caso EU 5832/13/HOME), nell'ambito dei quali è stata rilevata la contrarietà al diritto dell'Unione europea dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che riserva il servizio civile nazionale ai cittadini italiani. Con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in cui si fa riferimento a un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni che potranno essere ammessi al servizio civile universale, si potrà, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi, eventualmente prevedere la possibilità di partecipazione al suddetto contingente anche di giovani stranieri.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e utilizza definizioni, termini e concetti già previsti nelle norme cui apporta modifiche e, comunque, di uso corrente nella normativa in materia. All'articolo 5, è prevista l'istituzione del servizio civile universale, in tal modo intervenendo sulla definizione normativa che identifica l'attuale servizio civile nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa poiché, trattandosi di disegno di legge di delegazione, non sono state introdotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi successivi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'intervento normativo richiede l'adozione di successivi decreti legislativi in attuazione delle deleghe previste nel disegno di legge in oggetto. Inoltre è previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti citati, tenendo conto delle evidenze attuative che verranno a determinarsi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'amministrazione proponente.

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il cosiddetto «Terzo settore» si compone di una serie di soggetti eterogenei (per tipologia organizzativa o giuridica, per qualifica civilistica o fiscale), disciplinati da un insieme di normative che, stratificatesi negli anni, a partire dal codice civile, proseguendo con norme di carattere particolare presenti in alcune leggi speciali, sono accomunate dal fatto di promuovere o svolgere attività di natura solidaristica e di interesse generale (anche attraverso produzione e scambio di beni e servizi aventi diretta utilità sociale). Tra essi rientrano ad esempio le associazioni (riconosciute e no), le fondazioni, i comitati, le ONG, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e, da un punto di vista esclusivamente fiscale, le ONLUS.

        Ulteriori caratteristiche del settore sono da un lato la capacità di coinvolgere porzioni significative della società, favorendo una più diretta partecipazione delle persone singole e associate, sviluppando altresì forze positive ed economicamente significative, dall'altro la molteplicità dei livelli orizzontali e verticali di governo coinvolti (livelli statale, regionale, subregionale; amministrazioni quali il lavoro e politiche sociali, l'economia, gli esteri, l'interno, lo sviluppo economico, l'istruzione, la giustizia).

        Un riordino complessivo del sistema normativo, che garantisca più elevati livelli di omogeneità e armonizzazione, intervenendo anche sulla materia dei benefìci concessi ai soggetti (incentivi e strumenti di sostegno) in un'ottica di certezza normativa ed economica, potrebbe, oltre che agire da leva sullo sviluppo del sistema, incrementare i livelli di impiego efficace delle risorse pubbliche (e private) impiegate, prevenire ogni distorsione causata dal susseguirsi nel tempo di norme non sempre coerenti tra loro, migliorare il rapporto dei cittadini singoli e associati con le istituzioni, garantire livelli maggiori di protezione, inclusione e partecipazione sociale e occupazione, favorire più organici raccordi tra i soggetti pubblici interessati sotto i differenti profili della regolazione e del controllo, prevenire fenomeni di abuso.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'intervento di regolamentazione in esame, che richiederà l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi, si pone una serie di obiettivi, che possono essere così individuati: riordino e revisione

organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

        A tal fine vengono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi.

        I decreti legislativi dovranno:

            riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;

            riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale;

            individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;

            assicurare la più ampia autonomia statutaria;

            riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;

            definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti;

            prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente;

            definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

            prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione;

            individuare specifiche modalità di verifica e controllo dell'attività svolta;

            disciplinare eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compendi, ai corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;

            disciplinare le modalità e i criteri dell'attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi;

            riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore;

            valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;

            favorire i processi aggregativi degli enti;

            prevedere il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti, attraverso il raccordo con i Ministeri competenti e la presidenza del consiglio, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione.

        Per quanto riguarda l'attività di volontariato e di promozione sociale i decreti legislativi dovranno prevedere:

            armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia;

            promozione della cultura del volontariato tra i giovani anche attraverso apposite iniziative da svolgersi in ambito scolastico;

            valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;

            riconoscimento e valorizzazione delle rete associative di secondo livello;

            revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;

            revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali.

        Per quanto riguarda l'impresa sociale i decreti legislativi dovranno prevedere:

            revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;

            qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata a finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

            ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;

            previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

            razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

            possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;

            coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

        Per quanto riguarda il servizio civile universale il disegno di legge delega prevede che i decreti legislativi vadano nella direzione di:

            istituire un servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;

            prevedere un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

            definire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro;

            coinvolgere gli enti territoriali e gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e organizzazione del servizio civile universale;

            prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;

            prevedere un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell'Unione europea;

            riconoscere e valorizzare le competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

        Infine, sono previste norme che disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore. In tal senso i decreti legislativo dovranno:

            prevedere una definizione dell'ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;

            razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore;

            prevedere una riforma strutturale dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore. È prevista l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinati;

            prevedere per le imprese sociali: la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; misure agevolative, volte a favorire gli investimenti di capitale; l'istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;

            promuovere l'assegnazione in loro favore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

            prevedere la revisione della disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

        Si ritiene che dal complesso degli interventi attuativi possano derivare sostegni alla libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, all'aumento dei livelli di cittadinanza attiva, alla coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        L'individuazione degli indicatori che, nell'ambito degli obiettivi generali descritti, consentiranno di verificare il grado di raggiungimento

degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento, sarà effettuata nel corso della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, specifici per ciascun ambito di intervento individuato nel disegno di legge di delegazione, che investe settori diversi tra loro.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi negli enti privati del Terzo settore che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale. I principali effetti dell'intervento regolatorio si produrranno anche nei confronti di associati, lavoratori e terzi; inoltre, con riferimento all'impresa sociale, nei confronti di dipendenti, utenti e tutti i soggetti interessati alle sue attività, mentre con riferimento al servizio civile universale, nei confronti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che potranno essere ammessi al servizio stesso. Infine, seppur in via del tutto indiretta, effetti si produrranno per gli enti locali che operano nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

        Successivamente alla diffusione da parte del Governo delle «Linee guida per la riforma del terzo settore» (13 maggio 2014) è stata avviata una consultazione pubblica, rimasta aperta fino al 13 giugno 2014. Al termine della consultazione è stato redatto un report dal quale sono emersi alcuni dati salienti: complessivamente hanno risposto alla consultazione pubblica 1.016 soggetti; il 13,4 per cento sono stati ritenuti non pertinenti in quanto i contributi presentavano caratteristiche non attinenti alla riforma del Terzo settore; tra coloro che sono intervenuti fornendo suggerimenti sulla riforma, si segnala la prevalenza delle organizzazioni di Terzo settore (42,3 per cento) e di singoli cittadini (45,7 per cento), mentre una minoranza appartiene al mondo imprenditoriale profit, a organizzazioni sindacali, alle cooperative di produzione e agli ordini professionali (9,41 per cento); la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, altri enti pubblici e università è del 2,3 per cento. Gli appartenenti al Terzo settore sono stati classificati per «dimensione aggregativa»: le organizzazioni di primo livello costituiscono oltre la metà dei casi (58,2 per cento), gli organismi di secondo livello poco meno del 20 per cento e, infine, le organizzazioni di terzo livello raggiungono il 21,8 per cento. La significativa presenza di organismi di secondo e terzo livello segnala una partecipazione alla consultazione caratterizzata da un più ampio processo collettivo che si è avvalso di un coinvolgimento coordinato di corpi e articolazioni territoriali. Le organizzazioni del Terzo settore

che hanno registrato una più alta partecipazione sono le cooperative sociali e le imprese sociali (31,8 per cento), seguite da associazioni di promozione sociale (24 per cento) e organizzazioni di volontariato (23,5 per cento). Altri soggetti del Terzo settore, quali ONG, fondazioni, comitati, federazioni, CSV, enti ecclesiastici, hanno risposto coprendo, nel loro insieme, il 20,8 per cento dei partecipanti. I contenuti rinvenuti dal monitoraggio si caratterizzano come contributi specifici nell'ambito di una o più delle cinque aree e dei 29 punti in cui sono articolate le linee guida di riforma del Governo o, più genericamente, come contributi non direttamente riferibili a singole aree o sottopunti. Sono state indicate una o più aree tematiche, concentrandosi in maniera prevalente su «Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini, separare il grano dal loglio» (42,7 per cento), «Assicurare una leva di giovani per la difesa della Patria accanto al servizio militare: un servizio civile nazionale universale» (37,1 per cento) e «Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del Terzo settore» (32,8 per cento); si è intervenuti altresì in modo significativo anche sulle altre aree: «Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale» (25,2 per cento) e «Far decollare davvero l'impresa sociale» (25,3 per cento). Nella categoria «altro» si è concentrato il 34,4 per cento delle segnalazioni. A tale categoria possono ricondursi sia interventi riferibili a profili di policy, a buone pratiche e ad articolazioni trasversali nel merito dei punti trattati nelle linee guida, sia ad apprezzamenti complessivi su tutte le linee della proposta, sia, infine, ad appelli settoriali o di categoria.

        Gli interventi che riguardavano la prima area tematica, «Ricostruire le fondamenta giuridiche», hanno attratto in via prioritaria risposte da parte di organizzazioni di Terzo settore e della pubblica amministrazione. Il tema della sussidiarietà ha sollecitato maggiori interventi da parte delle amministrazioni pubbliche e della organizzazioni del Terzo settore. L'impresa sociale, così come il tema del servizio civile, hanno riguardato principalmente le organizzazioni del Terzo settore. Con riferimento al sostegno economico, altro tema di grande rilievo quanto a numerosità degli interventi, si sono concentrati quelli delle organizzazioni del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche.

        Nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge in Parlamento, e successivamente nel momento dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi, saranno avviate audizioni con tutti i soggetti coinvolti dal presente intervento normativo.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        La scelta di intervenire nei diversi settori individuati dal disegno di legge delega nasce dalla necessità di uniformare la materia oggetto del provvedimento. Il mancato intervento, infatti, manterrebbe in essere l'attuale situazione caratterizzata da un quadro normativo non

omogeneo e per certi versi non più adeguato alle mutate esigenze della società civile. In particolare si è reso opportuno incidere sulla disciplina della costituzione, dell'organizzazione e delle forme di governo e sul ruolo degli enti che, con finalità ideale e assenza di scopo lucrativo, promuovono percorsi di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale mediante presenza significativa o prevalente di attività di volontariato ovvero producono beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale; di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività associative di volontariato e di promozione sociale, e di altre e ulteriori attività associative; di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale; di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile, al fine di istituire un servizio civile universale e di procedere al riordino e all'armonizzazione della disciplina tributaria applicabile agli enti e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Eventuali opzioni alternative potrebbero consistere in modifiche alle singole disposizioni di legge, le quali peraltro non risolverebbero la problematica evidenziata della necessaria sistematizzazione dell'esistente. In ogni caso non sono state valutate opzioni alternative rispetto all'adozione di un disegno di legge delega che, proprio per le sue caratteristiche, consente di attuare un confronto in Parlamento con le diverse forze politiche nonché con tutti i soggetti interessati all'adozione del provvedimento.

        Sugli obiettivi generali delle deleghe legislative si rilevano, allo stato, dei dibattiti in corso, ma non con differenziazioni radicalmente avverse all'impostazione generale della manovra; soluzioni alternative potranno essere esaminate nell'articolazione degli interventi in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sul- l'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Il principale vantaggio consiste nella predisposizione di un sistema quadro di interventi normativi coerenti sulla materia, nel superamento

di disorganicità e disparità di trattamento tra soggetti caratterizzati da finalità corrispondenti, che si traduce in una situazione di incertezza giuridica ed economica degli enti stessi. In particolare, la delega di cui all'articolo 2 disciplina la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.

        Con la delega di cui all'articolo 3, si procede al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale.

        Con la delega di cui all'articolo 4, si procede al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

        Con la delega di cui all'articolo 5, si procede al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale al fine di istituire un servizio civile universale.

        Infine con la delega di cui all'articolo 6, si procede alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23.

        Trattandosi comunque di disegno di legge di delegazione, gli svantaggi e i vantaggi derivanti da tale intervento normativo potranno essere più agevolmente individuati e quantificati in sede di definizione degli schemi dei decreti legislativi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Occorre considerare che il presente disegno di legge delega si rivolge principalmente agli enti del Terzo settore, che di solito non assumono la forma giuridica d'impresa, fatta eccezione per l'impresa sociale, la cui disciplina è prevista all'articolo 4 del provvedimento in esame, e che attualmente è disciplinata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

        In ogni caso, trattandosi di disegno di legge di delegazione, il quale per sua natura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, l'indicazione e la puntuale disamina della stima degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese sarà posta in essere nel momento dell'emanazione dei decreti legislativi.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Trattandosi di disegno di legge di delegazione, il quale per sua natura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo

dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, l'indicazione e la puntuale disanima delle stime degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico delle imprese e degli enti del Terzo settore, per effetto delle misure di semplificazione previste, sarà posta in essere nel momento dell'emanazione dei decreti legislativi. Le deleghe implicano peraltro criteri di semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti citati, una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di totale trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, la cui attuazione deve comportare nel complesso un livello di regolazione in materia non superiore a quello attuale. Pertanto la stima dei costi amministrativi per oneri informativi introdotti o eliminati sarà effettuata al momento dell'emanazione dei decreti legislativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Nell'ambito della delega, all'articolo 2, comma 1, lettera q), è prevista, per il coordinamento delle azioni di promozione, di vigilanza e controllo delle attività degli enti, l'istituzione di un'apposita struttura di missione, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È inoltre previsto che l'attuazione della misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), riguardante l'istituzione del fondo rotativo per le imprese sociali, richieda una spesa pari a 50 milioni di euro, al cui onere si provvederà, per l'anno 2015, attraverso la copertura individuata nel comma 2 dell'articolo 7 della legge. Con riferimento invece alle misure di stabilizzazione e rafforzamento dell'istituto del cinque per mille, allo stanziamento del fondo rotativo per gli anni successivi al 2015 e alle misure volte all'istituzione del servizio civile universale, si prevede che nella legge di stabilità per il 2015 potranno essere individuate ulteriori risorse finanziarie rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        Tra le principali finalità del provvedimento in esame vi è la modifica alla disciplina dell'impresa sociale di cui al decreto

legislativo 24 marzo 2006, n. 155, posto il potenziale di crescita e di occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal terzo settore. Un riordino del quadro regolatorio e di stabilizzazione delle situazioni finanziarie di tale realtà potrà porsi quale obiettivo quello, da un lato, di generare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale e, dall'altro, recuperare livelli di competitività contribuendo in modo sostanziale alla ripresa economica.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        L'attuazione dell'intervento sarà curata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale adotterà i decreti delegati, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministeri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad eccezione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d), adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le strutture e le modalità esistenti.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        Il comma 6 dell'articolo 1 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui allo stesso articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà elaborata la prescritta verifica dell'impatto regolatorio (VIR) nella quale saranno presi in esame gli obiettivi delle deleghe in relazione al processo attuativo delle deleghe stesse, con riguardo agli aspetti relativi: alla costituzione, alle forme organizzative e di amministrazione e alle funzioni degli enti privati del Terzo settore; alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale; al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di impresa sociale; al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale al fine di istituire un servizio civile universale; alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. È prevista altresì l'opportunità di introdurre norme correttive o integrative in ordine ai decreti legislativi adottati.

SEZIONE VIII – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

        L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.
      2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

          a) alla revisione e all'integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile;

          b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore;

          c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

          d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
      6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme

organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

          b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

          c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;

          d) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

          e) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità;

          f) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;

          g) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

          h) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

          i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

          l) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

          m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

          n) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al

fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;

          o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

          p) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;

          q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Attività di volontariato e di promozione sociale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale;

          b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso

apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

          c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;

          d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;

          e) revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;

          f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

Art. 4.
(Impresa sociale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

          b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;

          c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;

          d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

          e) razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

          f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;

          g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 5.
(Servizio civile universale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;

          b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

          c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria;

          d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;

          e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;

          f) previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

          g) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

Art. 6.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa

disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

          b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

          c) riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

          d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i);

          e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui all'articolo 1;

          f) previsione, per le imprese sociali:

              1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

              2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

              3) dell'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;

          g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

          h) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

          i) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e finali).

      1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
      2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 6, comma 1, lettere c) e f), numero 3), e all'articolo 5, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.
      4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
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