Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2531 |
1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
1. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare celerità.
2. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione del comma 1.
1. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono proposte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
2. La proposizione dell'azione con uno dei due riti speciali previsti dal comma 1 preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con l'altro rito.
1. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di una cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono proposte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.
1. I giudizi già introdotti con ricorso depositato prima della data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo vigente prima della medesima data di entrata in vigore.