Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2080-996-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 2080
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
e dal ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
Presentato il 12 febbraio 2014
e
PROPOSTA DI LEGGE
n. 996, d'iniziativa del deputato BUENO
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
Presentata il 17 maggio 2013
(Relatore: PORTA)

La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 23 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2080. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 996 si veda il relativo stampato.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 2080 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2080 Governo ed abbinata, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008»;

              preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                la quantificazione degli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti, di cui all'articolo 17 del Trattato, in termine di limite massimo, e la decorrenza degli stessi dall'anno 2015 tengono conto di alcune pregresse esperienze verificatesi su accordi di analoga natura;

                il calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori tiene conto del fatto che il personale usufruirà di alloggio gratuito presso lo Stato ricevente ai sensi dell'articolo 15 del Trattato;

                alla copertura degli oneri connessi alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per seguire le procedure di trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

                il personale accompagnatore inviato in missione in Brasile rientra tra le categorie di personale che ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero;

                nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;

                le spese relative alle traduzioni previste dall'articolo 17 dell'accordo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia nel capitolo 13780, recanti oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali, iscritto in bilancio tra le spese di fabbisogno, anziché nel capitolo 1360, recante spese varie di giustizia, iscritto in bilancio tra le spese obbligatorie;

                la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;

                appare necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Testo
del disegno di legge n. 2080
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Testo
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Identico.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.       2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

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