Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2629


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(LANZETTA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Presentato il 12 settembre 2014


      

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Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Capo I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Art. 1 (Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

      La finalità della norma è quella di garantire, attraverso misure acceleratorie, l'esecuzione di opere pubbliche già comprese per lo più nella precedente pianificazione, ma necessitanti di un cronoprogramma che ne renda effettiva la realizzazione. Tali misure di accelerazione si concretizzano da un lato nell'individuazione di un Commissario, dall'altro nell'attribuzione allo stesso di poteri derogatori delle normali procedure, con contestuale riduzione dei termini delle stesse.
      In particolare, le opere strategiche per le quali si ricorre a figura commissariale sono la tratta ferroviaria Napoli-Bari, cui sono dedicati i commi da 1 a 8, e l'asse ferroviario ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) Palermo-Catania-Messina.
      Con i commi da 1 a 8, pertanto, si intende dare concreta attuazione al nuovo asse ferroviario Napoli-Bari, prevedendo scansioni temporali che garantiscano l'avvio-lavori entro la fine del 2015, anziché nel 2018, come attualmente preventivato.
      Il nuovo asse ferroviario Napoli-Bari è ubicato sul corridoio comunitario «core» Helsinki – La Valletta. Da oltre tre anni sono disponibili risorse per la sua realizzazione e vari segmenti del tracciato sono stati oggetto di approvazione da parte del CIPE, senza che l’iter si sia mai completamente perfezionato.
      Il Commissario viene individuato nell'Amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato S.p.A.
      L'incarico, la cui durata originaria è fissata in due anni, può essere rinnovato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne è prevista la originaria gratuità.
      I commi successivi individuano un preciso cronoprogramma con scansioni temporali volte a garantire l'obiettivo prefissato dell'inizio dei lavori nel 2015. In particolare il Commissario ha facoltà di bandire la gara anche sulla base dei soli progetti preliminari provvedendo alla consegna dei lavori tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti medesimi. Può adottare provvedimenti d'urgenza, ha competenza per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, avvalendosi delle strutture tecniche della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.; trasmette al CIPE i progetti

approvati, il cronoprogramma e lo stato di avanzamento dei lavori; segnala anomalie e scostamenti, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi; può derogare dal contratto istituzionale di sviluppo dell'asse ferroviario Napoli-Bari; può rielaborare progetti già approvati dal CIPE, non appaltati, al fine di ridurre al massimo i costi dell'opera e i tempi di realizzazione, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, sulla base di valutazioni di convenienza anche economica.
      Il comma 3 prevede che gli interventi per la realizzazione dell'opera sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
      Il comma 4 detta la disciplina specifica della conferenza di servizi con termini accelerati e procedure semplificate, prevedendo che, in caso di dissenso in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute, la determinazione sia subordinata ad apposito provvedimento del Commissario.
      Il comma 5 prevede il termine di trenta giorni per rendere i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi, i quali in mancanza si intendono acquisiti con esito positivo.
      Il comma 6 stabilisce che il Commissario si può avvalere a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con apposita convenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dei rapporti con il territorio.
      Il comma 7 prevede che per le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si utilizzano le risorse del contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      Il comma 8 dispone che il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese in base ai singoli stati di avanzamento dei lavori, con segnalazione di anomalie e scostamenti rispetto al cronoprogramma, anche ai fini del definanziamento degli interventi.
      La realizzazione dell'asse ferroviario ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) Palermo-Catania-Messina, pure di rilevanza comunitaria, garantisce un collegamento efficiente tra due ambiti della regione Sicilia, con elevata capacità produttiva ed elevata domanda turistica.
      Il comma 10 approva il Contratto di programma 2012 – 2016, parte Investimenti, stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014, evitando soluzioni di continuità rispetto al precedente scaduto e nel contempo comprimendo i tempi di avvio delle scelte programmatiche ivi previste, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, che renderebbero incompatibile la loro realizzazione nei tempi prefissati.
      Al comma 11 si prevede invece l'approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale entro sessanta giorni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, che si esprime entro trenta giorni, anche in questo caso con ulteriori misure acceleratorie in ordine alla verifica di conformità urbanistica delle opere inserite negli stessi piani regolatori.

Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).

      Con l'articolo 2 si rafforzano le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing, i cui costi di investimento siano particolarmente rilevanti, per cui l'opera è articolata per lotti e il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici.
      Si prevede, dunque, in caso di sviluppo del progetto per stralci funzionali, la caducazione della concessione, da indicare nel bando di gara, qualora entro tre anni non sia attestata da primari istituti finanziari la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi, con conseguente possibilità di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera. La finalità è pertanto quella di garantire comunque, anche nei casi di particolare complessità, di addivenire alla

realizzazione dell'opera medesima nella sua globalità, comprensiva di tutti gli «stralci».
      Il comma 4 consente l'applicazione agli interventi in finanza di progetto, già dichiarati di pubblico interesse, e in precedenza esclusi dalla disciplina, delle disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione introdotte dall'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Si tratta in particolare di: consultazione preliminare con gli operatori economici in caso di procedura ristretta, dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, risoluzione del contratto di concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o collocamento di obbligazioni.

Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

      La norma ha la finalità di effettuare una scelta tra le opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie, incrementando il fondo cosiddetto «sblocca cantieri», istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di complessivi 3.890 milioni di euro, che si aggiungono alla sua dotazione, pari a 2.069 milioni di euro. Di fatto realizza una graduatoria tra le stesse, funzionale a renderne effettiva la realizzazione.
      In particolare sono individuati gli interventi che possono essere appaltati e cantierati, tra il 2014 e il 2015, distinguendoli in tre tipologie (commi 2 e 3):

          a) interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, cioè interventi che erano già stati inseriti nella citata legge che sarebbero stati supportati finanziariamente solo se alcune opere inserite nello stesso provvedimento non avessero rispettato i vincoli imposti in termini di avvio delle opere. Trattasi di opere appaltabili e cantierabili entro il 2014;

          b) interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: trattasi di interventi, selezionati sempre con la stessa logica della lettera precedente, ma non previsti da norme precedenti;

          c) interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015. Fa parte di questa categoria anche una serie di interventi relativi alle proposte pervenute dalle amministrazioni locali alla Presidenza del Consiglio, nonché proposte inviate dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

      Si prevede la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto nel caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla norma per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere (comma 5).
      Vengono identificati gli interventi che per strategicità e per livello di avanzamento progettuale possono utilizzare le risorse derivanti dal Fondo revoche generato proprio dal mancato rispetto dei tempi previsti, come esplicitato sopra (comma 6). Per garantire l'effettività del meccanismo ideato, si prevede che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse vengano indicate le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione delle misure di revoca (comma 7).
      Con il comma 8 si riassegnano al collegamento autostradale Milano-Venezia, secondo lotto Rho-Monza, le risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2013, non rese disponibili in quanto non ottemperata la prescrizione ivi prevista nei tempi indicati (31 dicembre 2013). Per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili per un importo di 45,5 milioni di euro, si assegna definitivamente lo stesso al completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento- Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400».


      Con il comma 9 vengono trasferite nel Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 – 2020 le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014 che alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013.
      Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, coerentemente con la missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero stesso (comma 10).
      Comma 11: l'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 precisava che «Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina”. La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori». Poiché tale arco temporale per la strada «Telesina» è stato oggetto di informativa al CIPE mentre per la Termoli-San Vittore non è stato possibile fornire conferme in tal senso, si è ritenuto opportuno formulare tale comma, che prevede l'abrogazione della citata disposizione, in modo da confermare i rapporti contrattuali in corso.
      Comma 12: La norma ha lo scopo di consentire alle amministrazioni, individuate secondo le rispettive ordinarie competenze con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, di disporre delle risorse necessarie al completamento delle opere oggetto della gestione commissariale cessata il 31 luglio 2014 utilizzando le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94.

Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

      La disposizione ha lo scopo di fornire una risposta alle segnalazioni inoltrate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, sulla base di apposita richiesta della Presidenza medesima. A seguito di disamina delle stesse, sono state individuate alcune possibili tipologie di risposte alle difficoltà segnalate dagli enti locali medesimi, ossia:

          a) mancanza di accordo in caso di coinvolgimento di più amministrazioni nel procedimento funzionale alla realizzazione dell'opera;

          b) difficoltà burocratiche variamente intese;

          c) mancanza di risorse;

          d) problemai di pagamento in forza dei vincoli del patto di stabilità.

      In relazione alla tipologia a), si prevede la possibilità di convocare una nuova conferenza dei servizi per tentare di superare il disaccordo delle amministrazioni concertanti, riducendo alla metà i termini procedimentali in deroga a quanto disposto dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni comunali procedenti, già contemplata dall'articolo 14-quater, comma 3, della stessa legge n. 241/1990, di rimettere il procedimento medesimo alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro termini ridotti della metà. La previsione si raccorda con l'articolo 25, che pure va a incidere sulla formulazione dei ricordati articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990.
      In relazione alla tipologia b), si ipotizza un'attività di supporto «formativo» a cura della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, che peraltro risponde anche alla più generica esigenza segnalata al riguardo in particolare dai comuni di piccole dimensioni, non sempre dotati di adeguate professionalità per gestire procedimenti di notevole complessità normativa.
      In relazione alle tipologie c) e d), è previsto che i pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno.
      Ai fini dell'esclusione di detti pagamenti dal PSI, al comma 3, lettere a), b) e c), sono indicate le condizioni da accertare mediante apposita istruttoria a cura degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, da concludere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Conclusa l'istruttoria, entro quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovranno essere individuati i comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere (comma 4).
      Ulteriore previsione, contenuta nel comma 5, stabilisce l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale, secondo il dettaglio indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5.
      Il comma 6 prevede che, per l'anno 2014, l'esclusione di cui sopra è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Lo stesso comma 6 precisa, inoltre, le modalità della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni: tali enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti nel 2014 e, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, sono considerate solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Si demanda altresì a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015, l'individuazione per ciascun ente, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, rispettivamente, nel 2014 e 2015.
      Il comma 7, ferma restando l'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della

legge n. 183 del 2011 per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro per i pagamenti in conto capitale effettuati da comuni e province nel solo primo semestre dell'anno 2014, è finalizzata a meglio chiarire che i maggiori spazi finanziari derivanti dalla predetta esclusione devono essere obbligatoriamente utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale diversi da quelli per i quali è stata riconosciuta l'esclusione in parola.
      Inoltre, si prevede che i pagamenti in conto capitale, da effettuare utilizzando allo scopo i maggiori spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno resi disponibili dalla suddetta esclusione di 1.000 milioni di euro operante nel primo semestre 2014, possono riguardare tutto l'anno 2014 e non più il solo primo semestre 2014.
      Il comma 8 contiene il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di sola competenza, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di consentire la prosecuzione della concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, individuando, altresì, la relativa copertura finanziaria.
      Infine, il comma 9 reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dall'articolo in esame, concernenti l'esclusione dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali e dagli enti locali dai vincoli del patto di stabilità interno.
Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 5 (Norme in materia di concessioni autostradali).

      La crisi finanziaria in atto ha reso molto selettivi gli investitori e molto scarsi gli investimenti. L'aumento del costo del denaro sta incidendo negativamente anche sulla finanza di progetto. Oggi infatti è continua la ricerca di forme di finanziamento degli investimenti pubblici mediante il coinvolgimento del capitale privato per la loro realizzazione.
      La crisi economica incide particolarmente sul comparto dei traffici (negli ultimi 5 anni si registra una riduzione cinque del traffico sulle autostrade a pedaggio dell'8 per cento).
      La gravità della situazione è tale da imporre l'adozione di misure urgenti, straordinarie e di effetti temporanei, coerenti con il diritto dell'Unione europea, per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutturali funzionali ad un aumento della competitività.
      Con la disposizione in esame, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, sono introdotte misure volte a favorire l'integrazione delle tratte della rete in modo tale che i meccanismi tariffari si possano distribuire su infrastrutture diverse. L'integrazione delle concessioni consente di sgravare il bilancio dello Stato da contributi pubblici già stanziati o da stanziare per la realizzazione di infrastrutture autostradali. Conseguentemente, gli oneri finanziari relativi sono posti a carico del concessionario.
      La fusione di più piani finanziari consente di ricalibrare gli investimenti già programmati in un periodo più lungo, alleggerendo la dinamica tariffaria, con indubbi vantaggi per l'utenza.
      La norma proposta si presenta come lo strumento per raggiungere tali risultati, consentendo di unificare tra loro le tratte autostradali differenti, contigue, interconnesse o complementari.
      Si precisa che l'affidamento dei lavori, forniture e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria avverrà, in misura integrale, nel rispetto del quadro normativo vigente.
      Sono previste infine misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 e A3.
      L'attuazione delle disposizioni e i conseguenti atti verranno sottoposti alla valutazione della Commissione europea.

Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).

      L'infrastrutturazione del Paese, nella doppia componente materiale e immateriale, rappresenta l'armatura su cui fondare le dinamiche di sviluppo. Pertanto, al fine di incrementare e facilitare la diffusione dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), si rende necessario far convergere azioni e misure di rafforzamento su tale asset strategico, stimolando l'intervento dei privati. In tale contesto l'intervento normativo a sostegno della realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili, per una maggiore diffusione della digitalizzazione, anche in analogia con quanto avviato per gli interventi di infrastrutture tradizionali (defiscalizzazione ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), introduce un'agevolazione fiscale, tramite il riconoscimento di un credito di imposta, a favore di chi realizza nuovi interventi sulla banda ultralarga su aree cosiddette «bianche» nella rete di accesso primaria e secondaria attraverso cui viene fornito il servizio all'utente.
      La disposizione, che integra il suddetto articolo 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture) del decreto-legge n. 179 del 2012, è volta a favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito all'utente il servizio a banda ultralarga, all'utente per i quali ricorrano determinati presupposti, all'uopo definiti.
      Si è registrato infatti in modo crescente l'effetto di catalizzatore delle reti a banda larga su un insieme di indicatori economici e sociali connessi all'utilizzo dei servizi digitali per un'intera gamma di attività. Internet sta diventando lo strumento principale per le comunicazioni, l'attività delle imprese, la fornitura di servizi pubblici e privati e la coesione sociale e culturale. Inoltre, il «cloud computing» e il «software-as-a-service» si stanno ormai affermando come nuovi paradigmi dell'informatica. Ai fini della crescita economica e del mercato unico è pertanto essenziale disporre di un accesso universale a internet veloce e di servizi digitali innovativi a livello transeuropeo.
      L'Agenda digitale europea ha previsto una pianificazione complessiva per il 2012 e ha, tra i diversi obiettivi, individuato la necessità di raggiungere il 50 per cento di sottoscrizioni a 100Mbps. Non tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno definito piani per lo sviluppo della banda larga e la situazione dell'Italia, al 30 gennaio 2014, è riportata nell'ultimo Rapporto alla Presidenza del Consiglio «Raggiungere gli obiettivi europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide». La situazione che emerge è di una copertura in banda da 2Mbps più o meno completa (intorno al 98 per cento «lordo» secondo il calcolo del Rapporto) e di una copertura a 30Mbps in evoluzione grazie soprattutto agli investimenti degli operatori privati, ma i cui piani non vanno oltre il 2017 e sulla base dei quali si può prevedere una copertura al 50 per cento nel 2017 e forse spingersi, come fa il Rapporto, ad una copertura al 60-70 per cento nel 2020. Manca del tutto, secondo quanto è riportato nel Rapporto, un piano per la banda a 100Mbps.
      In tale contesto le misure adottate si propongono di sviluppare interventi infrastrutturali, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, nonché gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il

servizio a banda ultralarga. Esse si articolano in misure volte a sostenere la sostenibilità del piano economico-finanziario di ciascun intervento e a semplificare i regimi autorizzativi e la regolamentazione, nel rispetto di precise condizioni tecniche e di servizio.
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

      L'articolo reca una serie di disposizioni volte a consentire la realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche, tra cui in particolare fognature e depuratori, rispondendo in tal modo alla richiesta della Commissione europea, peraltro stigmatizzata dalla procedura di infrazione n. 2014/2059, nonché nelle procedure nn. 2004/2034 e 2009/2034 conclusesi con le sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014. Sono diffuse, infatti, nel Paese situazioni di inadeguatezza e inefficienza del sistema idrico, specialmente nel comparto della fognatura e della depurazione delle acque reflue urbane. Tale ritardo ha determinato l'avvio di un contenzioso in sede europea per la non conformità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti della direttiva 91/271/CEE.
      In particolare, si segnala che:

          la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la condanna dell'Italia (causa C-565/10 sentenza del 19 luglio 2012) per la non conformità di 101 agglomerati (carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale) localizzati quasi esclusivamente nel Sud Italia;

          per altri 41 agglomerati (carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile) localizzati quasi esclusivamente nel Centro-Nord, la Commissione ha presentato ricorso (causa C-565/10) alla Corte di giustizia europea;

          il 31 marzo scorso la Commissione ha notificato il provvedimento di costituzione in mora (procedura d'infrazione n. 2014/2059) per la non conformità di ben 880 agglomerati e di 57 aree sensibili.

      L'Italia è stata, altresì, condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-85/13, sentenza del 10 aprile 2014) per la non conformità alle disposizioni concernenti i requisiti delle reti fognarie per le acque reflue urbane di una pluralità di agglomerati in varie località del Nord Italia e del Centro-Sud aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili». La condanna ha riguardato, inoltre, la mancata conformità alle disposizioni concernenti il trattamento secondario o equivalente delle suddette acque, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dettate per garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e per tener conto delle variazioni stagionali di carico.
      Il comma 1 introduce modifiche, in particolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia

ambientale (cosiddetto «codice dell'ambiente»); la modifica di cui al comma 1, lettera a), uniforma la nomenclatura delle disposizioni della Parte I del codice dell'ambiente alle modifiche normative intervenute che hanno eliminato la previsione dell'autorità d'ambito, oggi sostituita, in ciascuna regione, dal soggetto individuato dalle rispettive leggi regionali. La lettera b) modifica l'articolo 147 prevedendo l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito che esercitano le funzioni di programmazione delle infrastrutture. In particolare, in caso di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito, la regione, previa diffida, adotta l'atto in via sostitutiva nel rispetto del principio di leale collaborazione. La lettera c) abroga l'articolo 150 relativo alla scelta della forma di gestione e delle procedure di affidamento delle autorità d'ambito, ora ente d'ambito. La lettera d) interviene sul tema dell'affidamento del servizio idrico integrato, introducendo l'articolo 149-bis nel codice dell'ambiente, che prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica degli ordinamenti europeo e nazionale. La lettera e) modifica l'articolo 151 intervenendo sulla modalità di disciplina dei rapporti tra ente di governo d'ambito e gestore del servizio idrico. Il rapporto sarà disciplinato sulla base di convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La lettera f) interviene sull'articolo 153, introducendo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico l'obbligo di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso a fine concessione, come già previsto per il settore della distribuzione del gas naturale. L'obiettivo è di facilitare l'accesso al mercato del credito, strutturando un modello che fornisca ai finanziatori maggiori certezze circa la sorte di finanziamenti concessi al gestore in prossimità della scadenza delle concessioni in essere. La lettera g) interviene sull'articolo 156 adeguando la previsione normativa alle nuove competenze dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La lettera h) introduce il nuovo articolo 158-bis nel codice dell'ambiente in materia di approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. La lettera i) risponde all'esigenza di garantire il definitivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle normative europee in materia di gestione dei servizi idrici, nel caso di mancata costituzione dell'ente d'ambito di cui alla Parte III del medesimo codice, ovvero di mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato entro il 30 giugno 2014 imposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 e nelle ipotesi in cui i prefetti non abbiano ancora attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nella medesima disposizione. Per tali situazioni, la norma in esame prevede espressamente l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari ad acta, che dovranno garantire gli adempimenti necessari entro il termine perentorio di sei mesi.
      L'articolo inoltre, ai commi da 2 a 5, contiene alcune previsioni in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico atte a consentire una più rapida ed efficace realizzazione degli interventi.
      In particolare la disposizione di cui al comma 2 introduce la norma a regime per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Si prevede che, a partire dal 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate alle regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA, mediante l'espletamento degli accertamenti e i sopralluoghi necessari all'istruttoria, è incaricato della fase di verifica. Le risorse rivenienti dalle revoche dovranno confluire in un apposito Fondo e saranno riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
      Il successivo comma 4 consente ai Presidenti delle regioni di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione, di supporto e assistenza tecnico-operativa e amministrativa in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi.
      I commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea concernenti l'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
      In particolare, il comma 6 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento dei suddetti interventi e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico.
      Il comma 7 prevede l'attivazione, sempre entro il 30 settembre 2014, della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, con la possibilità di nominare appositi commissari straordinari. Il commissario è direttamente nominato nei successivi quindici giorni.
      La disposizione di cui al comma 8 introduce norme per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. In particolare, preso atto della situazione di criticità ambientale che interessa alcune aree metropolitane, viene stanziata la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sui Fondi FSC 2007-2013, per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
      La disposizione di cui al comma 9 individua le competenze in materia di pianificazione, istruttoria e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, prevedendo il coinvolgimento dell'apposita struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

      La norma interviene sulla materia delle terre e rocce da scavo in un'ottica di semplificazione rispetto all'attuale contesto normativo, che ha generato negli operatori innumerevoli questioni interpretative.
      La disposizione prevede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'emanazione

di un decreto del Presidente della Repubblica che, sulla base dei princìpi e criteri indicati, coordini le disposizioni vigenti, abrogando le norme superflue. Tale intervento non dovrà introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo (cosiddetto gold plating).
Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM).

      La disposizione si colloca nella direttrice dell'agevolazione della cantieristica di interesse pubblico sottesa alla ratio del presente provvedimento. Costituisce deroga al codice dei contratti, rigorosamente rispettosa della normativa europea e comunque con richiami precisi a regole di trasparenza per garantire la correttezza e la legalità delle procedure. Si colloca nel contesto dell'approvazione del disegno di legge di delega per la riforma del codice degli appalti pubblici e delle concessioni, per dare attuazione a tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ispirato a criteri di gold plating e, in tale ottica, se ne deve leggere l'eccezionalità. La tipologia di interventi per i quali si codifica il concetto di «estrema urgenza» è funzionale ad oggettive esigenze di tutela di incolumità pubblica, ancor più specificamente di quella della popolazione studentesca.
      Il primo comma dell'articolo 9, richiamando, in apertura, gli articoli 57, comma 2, lettera c), e 221, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplinano le procedure di affidamento degli appalti pubblici nei casi di «estrema urgenza», intende, dunque, qualificare normativamente come tali tutti gli interventi, di valore inferiore alle soglie comunitarie, che vengano certificati dall'ente interessato come indifferibili «su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di tutela ambientale e del patrimonio culturale».
      La necessità di una certificazione da parte dell'ente territoriale interessato vuole responsabilizzare lo stesso affinché non si addivenga ad una generalizzata e acritica applicazione della norma, ma di fatto si individuino delle fattispecie ritenute di particolare rilevanza per la tipologia degli interventi menzionati, ferma restando la necessità di valutazione del caso singolo.
      Nei suddetti casi, infatti, il secondo comma prevede deroghe espresse o la riduzione di alcuni termini nelle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti, sempre purché di valore inferiore alla soglia di riferimento comunitaria.
      La lettera e), in particolare, nel concedere al responsabile del procedimento il potere di negoziazione diretta senza evidenza pubblica «per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» di valore fino a 200.000 euro, richiama comunque l'obbligatorio rispetto dei princìpi di rotazione e trasparenza e l'obbligo di invitare almeno cinque operatori economici a presentare offerta.

Art. 10 (Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).

      La disposizione è volta a rafforzare l'operatività della società Cassa depositi e

prestiti Spa (CDP), nonché a favorire gli investimenti in Italia da parte di istituti simili di promozione dello sviluppo di altri Stati dell'Unione europea.
      In particolare, il comma 1, lettera a), estende il perimetro delle operazioni della CDP, finanziate tramite la gestione separata (con raccolta garantita dallo Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle dagli stessi promosse, le operazioni in favore di soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Il comma 1, lettera b), estende il perimetro delle operazioni della CDP finanziate tramite la gestione ordinaria (con raccolta reperita sul mercato non garantita dallo Stato), includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche ma, in modo più ampio, ad iniziative di pubblica utilità nonché a investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi.
      Il comma 1, lettera c), rimette espressamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei settori di intervento di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni in favore dei soggetti privati.
      Il comma 1, lettera d), amplia la possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte o previste dalla CDP, diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, in modo comunque da assicurare la compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. A tal fine, sono rimesse ad apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP la disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia pubblica.
      Il comma 2 estende il regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli istituti di promozione dello sviluppo, sempre stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, i quali, seppur non aventi natura di enti creditizi, esercitano attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia. La modifica fa riferimento agli istituti elencati nell'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, tra i quali si annoverano la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Germania, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) in Francia e l'Instituto de Crédito Oficial (ICO) in Spagna. La possibilità, concessa a per tali istituti, di operare in Italia a condizioni di maggior favore rispetto a quelle attualmente applicabili consente di ampliare ulteriormente le fonti di finanziamento a disposizione delle imprese e di promuovere così la ripresa degli investimenti in Italia, ponendo altresì le basi per la creazione di sinergie con altri analoghi istituti, quali la CDP e le altre istituzioni finanziarie già presenti sul mercato.

Art. 11 (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).

      La disposizione è diretta ad estendere la possibilità di ricorrere al credito di imposta e all'esenzione dal pagamento del canone di concessione per consentire l'equilibrio del piano economico-finanziario di infrastrutture da realizzare in partenariato pubblico-privato. Più in particolare, si riduce la soglia delle infrastrutture eleggibili da 200 a 50 milioni e si elimina il riferimento alle infrastrutture «di rilevanza strategica nazionale», in modo da includere anche infrastrutture che, pur non rientrando nell'elenco delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, sono comunque ritenute dal decisore pubblico rilevanti per lo sviluppo del Paese (infrastrutture locali, spesso più facilmente e rapidamente cantierabili).
      Il comma 1, lettera c), precisa che il valore complessivo delle opere previste in

piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, in cui vengono applicate le disposizioni sopra riportate, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro, ad eccezione di quelle di rilevanza strategica.
      La proposta ha effetti positivi sulla finanza pubblica. Le misure di defiscalizzazione quali quelle qui considerate, infatti, consentono la realizzazione di opere che altrimenti non sarebbe possibile realizzare, generando quindi, sin dall'inizio, entrate derivanti dalla costruzione e poi strutturalmente dalla gestione; inoltre, operano concretamente a seguito dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura (in un periodo quindi di gran lunga posticipato rispetto al loro riconoscimento), incentivando il concessionario a realizzarla in tempi rapidi e a gestirla in modo efficiente, giacché potrà successivamente pagare una tassazione ridotta (che diversamente nemmeno si produrrebbe) sempre a condizione che questa sia determinata.

Art. 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).

      La norma persegue l'obiettivo di assicurare un'efficace ed effettiva utilizzazione dei fondi europei e del fondo nazionale per le politiche di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011), mediante il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.
      In particolare, il comma 1 disciplina la procedura di riprogrammazione dei suddetti fondi europei e nazionali, prevedendo, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei programmi da realizzare, il suddetto intervento diretto del Presidente del Consiglio dei ministri, che propone al CIPE, sentita la Conferenza unificata che rilascia un parere non vincolante e contingentato nei tempi, il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse, nel rispetto delle procedure regolamentari e negoziali europee.
      Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, in funzione strumentale rispetto all'attività di cui al comma 1, l'esercizio di poteri ispettivi e di monitoraggio, anche avvalendosi delle strutture dotate di specifica competenza tecnica.
      Il comma 3 prevede specificamente il sopra menzionato esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi da realizzare, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Art. 13 (Misure a favore dei project bond).

      Il comma 1, lettera a), dell'articolo 13, modifica l'articolo 157 («Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto») del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, le modifiche normative contenute nei numeri 1) e 2) hanno una duplice finalità: allineamento formale della definizione di investitore qualificato a quella utilizzata in altri testi normativi (in particolare nella normativa fiscale); eliminazione della forma nominativa obbligatoria per rendere l'utilizzo dello strumento più fruibile nell'ambito del mercato dei capitali, soprattutto internazionale, dove tipicamente i titoli hanno la forma di titoli al portatore. Inoltre si chiarisce che la nuova norma che disciplina la costituzione delle garanzie a favore del rappresentante trova applicazione anche con riferimento a questo strumento. Infine, si stabilisce che anche le società e altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati sono a loro volta investitori qualificati, come nel tipico caso di veicoli societari costituiti da investitori qualificati per effettuare un certo investimento obbligazionario. Questa tecnica costituisce nel mercato obbligazionario lo strumento tipico per effettuare questo tipo di investimenti.


      La modifica normativa di cui al numero 3) della lettera a) del comma 1 ha la funzione di esplicitare nella norma primaria quanto disposto dal decreto ministeriale 7 agosto 2012, ossia che le garanzie possono essere rilasciate anche «fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi».
      L'inserimento nell'articolo 157 dei commi 4-bis e 4-ter previsto dal numero 4) della lettera a) del comma 1 ha la finalità di semplificare la costituzione, la circolazione e l'escussione delle garanzie prestate in favore degli obbligazionisti, superando gli ostacoli – anche normativi – collegati al trasferimento delle garanzie in caso di trasferimento delle obbligazioni e rendendo pertanto lo strumento più flessibile, soprattutto se lo stesso è destinato ad essere quotato o comunque a circolare tra gli investitori. La medesima finalità si persegue mediante l'inserimento di un nuovo comma nell'articolo 2414-bis del codice civile (comma 2), agevolando in questo modo il ricorso al mercato dei capitali anche da parte dei numerosi soggetti il cui accesso al credito è subordinato alla costituzione di garanzie a favore dei finanziatori.
      La norma è in linea con l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha previsto la possibilità di costituire il privilegio speciale anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile e di indicare nel relativo atto un rappresentante dei titolari per evitare di modificare le informazioni contenute nel registro ex articolo 1524 del codice civile a seguito della circolazione delle obbligazioni o titoli.
      In particolare, l'inserimento del comma 4-ter è volto a coordinare il disposto dell'articolo 157 con quanto già previsto dall'articolo 176, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per il contraente generale in materia di emissione di obbligazioni. La disciplina concernente gli affidamenti a contraente generale contenuta nel codice degli appalti, infatti, già prevede – come noto – proprio all'interno del suddetto comma, la possibilità per il contraente generale di emettere «obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile», precisando, inoltre, che «il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente».
      La modifica dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è volta a chiarire che la facoltà di designare una società che subentri al concessionario in caso di risoluzione del rapporto concessorio, per motivi attribuibili al concessionario, deve intendersi estesa anche in favore dei titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario stesso.
      La modifica dell'articolo 159, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è volta a chiarire che il meccanismo di subentro disciplinato dallo stesso articolo 159 trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, a prescindere dalla specifica qualificazione di società di progetto.
      La modifica dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di cui al comma 1, lettera c), esplicita che il privilegio generale può essere concesso anche nell'ambito di rifinanziamenti e di finanziamenti sotto qualsiasi forma (includendo espressamente anche le emissioni obbligazionarie e di titoli similari). Specifica, altresì, che sono espressamente inclusi nell'oggetto della garanzia anche i crediti vantati dal concessionario.
      La modifica dell'articolo 160-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, di cui al comma 1, lettera d), è volta a considerare in maniera espressa anche i sottoscrittori di project bond tra i soggetti da tutelare nell'ambito della fattispecie contrattuale in oggetto.
      Il comma 3, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, chiarendo che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche alle garanzie trasferite per effetto della circolazione dei project bond.
      Peraltro, la modifica in esame è in linea con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha considerato irrilevanti ai fini dell'imposizione indiretta i trasferimenti di garanzie conseguenti alla cessione delle obbligazioni soggette all'imposta sostitutiva sui finanziamenti.
      Il comma 3, lettera b), dell'articolo 13 abroga, infine, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di agevolare la diffusione dei project bond sul mercato dei capitali, rimuovendo la limitazione temporale originariamente prevista, che prevedeva il regime fiscale di favore soltanto per le emissioni effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso (giugno 2015).

Art. 14 (Norma overdesign).

      La norma ha la finalità di limitare la richiesta di modifiche progettuali delle opere pubbliche che comportano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi del diritto europeo. Si tratta di un'applicazione, nell'ambito delle opere pubbliche, dei princìpi di divieto di gold plating in quanto si intende arginare l'introduzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dagli organi europei. Quindi, con la disposizione proposta, si prevede che l'introduzione di modifiche progettuali non fondate su standard comuni sia limitata al minimo, subordinando dette modifiche ad una analisi economica che tiene conto dei relativi sovraccosti oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro realizzazione.

Art. 15 (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

      Si prevede l'istituzione di un Fondo di servizio di durata decennale, prorogabile, per il rilancio delle imprese industriali italiane, caratterizzate da equilibrio economico positivo, che necessitano di strumenti per incrementare la patrimonializzazione. Il sostegno finanziario e patrimoniale sarà garantito alle imprese con non meno di 150 dipendenti attraverso operazioni di patrimonializzazione a medio termine.
      L'operatività del Fondo è subordinata ad una dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori istituzionali e professionali, ciascuno in misura compresa tra il 5 e il 40 per cento, rappresentando inoltre una quota complessivamente pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie, come risultante dall'ultima indagine della Banca d'Italia.
      La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori, rispettando criteri di esclusione delle offerte determinati dalla medesima disposizione. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le situazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla gestione.
      Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

Art. 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).

      La disposizione è diretta, in via sperimentale, ad agevolare investimenti con

partecipazione di capitali esteri nella struttura ospedaliera di Olbia, prevedendo una deroga, limitata al triennio 2015-2017, al rispetto dello standard nazionale di posti letto per la regione Sardegna e una deroga, sempre nel medesimo periodo, alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012 in materia di riduzione della spesa per prestazioni acquistate da erogatori privati.
      La norma non comporta effetti nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica atteso che i maggiori oneri, che risultano comunque contenuti, trattandosi di una fattispecie circoscritta all'ospedale di Olbia e prevista in via sperimentale per un triennio, risultano in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive a carico della regione.
Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

      L'articolo, al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, contiene, tra l'altro, disposizioni modificative del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La movimentazione della cantieristica privata, attraverso semplificazioni procedurali, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, costituisce, infatti, strumento di rilancio dell'economia di innegabile valenza. Nel contempo, intervenendo sul testo unico dell'edilizia, si coglie l'occasione, con la medesima finalità, di fornire agli enti locali strumenti ermeneutici di inconfutabile chiarezza, per coordinare l'istituto della dichiarazione di inizio attività (DIA) con quello generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Di fatto, si recepisce nel testo normativo quanto già avviene nelle prassi operative e nelle leggi regionali, pur mantenendo la pregressa dicitura laddove il procedimento è oggettivamente diversificato, in quanto trattasi di DIA in sostituzione di permesso di costruire. Garantire definizioni valide in tutto il territorio nazionale consente maggiore chiarezza e omogeneità di disciplina.
      La finalità di agevolazione della cantieristica privata viene perseguita in particolare incidendo sulle definizioni e sui corrispondenti titoli di legittimazione riguardanti le cosiddette «opere interne» agli edifici.
      In particolare, il comma 1, lettere a), c), d) e h), numero 1), introduce misure volte a semplificare l'esecuzione delle suddette «opere interne», per mutuare la terminologia di cui al previgente articolo 26 della legge n. 47 del 1985, secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria delle stesse.
      Vengono classificate nell'ambito degli «interventi di manutenzione straordinaria» le opere che implicano modifica delle superfici e, conseguentemente, dei volumi, delle singole unità immobiliari, purché non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Vi rientrano anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
      Detti interventi di «manutenzione straordinaria», sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, potranno essere eseguiti, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del TUE, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. La comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai

regolamenti edilizi vigenti e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Con le disposizioni introdotte, quindi, se da un lato si prevede, per i casi di modifiche non strutturali, la necessità che la comunicazione di inizio dei lavori sia asseverata nei termini innanzi precisati, dall'altro lato si elimina l'obbligo di allegare alla comunicazione la relazione tecnica e gli elaborati progettuali che la previgente norma imponeva. Mantenere l'asseverazione, tuttavia, in particolare in relazione al mancato impatto su parti strutturali dell'edificio, garantisce il giusto punto di equilibrio tra esigenze di semplificazione ed esigenze di tutela dell'incolumità pubblica e privata.
      Tali modalità semplificate di trasmissione della comunicazione di inizio dei lavori riguardano anche gli interventi di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 2 dell'articolo 6 del TUE. Trattasi delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero delle modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali.
      La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori viene espressamente assoggettata alla sanzione pecuniaria di cui al comma 7 dell'articolo 6 del TUE.
      Ulteriore novità introdotta con le norme in commento è rappresentata dalla previsione che la comunicazione di inizio dei lavori è resa valida anche ai fini catastali, modificando la previgente disposizione che poneva in capo all'interessato l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Per tali finalità sarà compito dell'amministrazione comunale, una volta ricevuta la comunicazione di inizio lavori, provvedere al tempestivo inoltro della stessa all'Agenzia delle entrate.
      Alle regioni a statuto ordinario è demandato il compito di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
      Infine, a motivo della suddetta previsione in base alla quale nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria vengono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti aumento del carico urbanistico, viene inserita una apposita modifica all'articolo 17 del TUE secondo la quale per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla modificata lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del TUE, il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.
      Il comma 1, lettera b), introduce nel TUE una nuova fattispecie, denominata «interventi di conservazione», riferibile a manufatti esistenti non più compatibili con la pianificazione, e introduce forme di compensazione che siano rispondenti al pubblico interesse e che rappresentino una valida alternativa all'istituto dell'esproprio. Il proprietario ha comunque la facoltà di intervenire in attesa dell'attuazione del piano, con interventi di carattere conservativo. Resta esclusa la demolizione e ricostruzione a meno che l'intervento non sia giustificato da oggettive e improrogabili esigenze di sicurezza statica e igienico-sanitarie.
      La norma di cui al comma 1, lettera e), integra le previsioni recate dall'articolo 14 del TUE che già dispone – per gli edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico – la possibilità, previa deliberazione del consiglio comunale, di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. L'integrazione dell'articolo 14 è finalizzata ad incentivare la riqualificazione e il rinnovo urbano, anche al fine di contenere il consumo del suolo. La semplificazione che si introduce consente, infatti, il ricorso a procedure speciali già previste dall'ordinamento, una volta deliberato dal consiglio comunale l'interesse pubblico dell'intervento.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera f), intende fare comunque salva l'efficacia dei titoli abilitativi edilizi già conseguiti, qualora l'intervento sia oggetto di provvedimenti giudiziari o iniziative dell'amministrazione che abbiano un oggettivo effetto di impedimento all'avvio o alla prosecuzione dei lavori. La norma ha la finalità, quindi, di impedire che il titolare del titolo abilitativo sia costretto a richiedere nuovamente le stesse autorizzazioni, con aggravio di costi e allungamento dei tempi, qualora egli non sia responsabile del ritardo nella fase esecutiva.
      La prospettata modifica all'articolo 16 del TUE [comma 1, lettera g), numeri 1) e 2)] persegue, in via primaria, l'obiettivo di assicurare celerità e semplificazione procedurale nell'attuazione degli interventi di urbanizzazione previsti nell'ambito degli strumenti di pianificazione attuativa (comunque denominati).
      In particolare, l'ottimizzazione legislativa proposta, se da un lato conferma, relativamente agli interventi soggetti a titolo edilizio diretto, il principio della corresponsione (da assolversi anche mediante scomputo) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (da computarsi nella misura tabellarmente stabilita dal consiglio comunale), dall'altro lato innovativamente prevede (analogamente ad altre legislazioni europee, in primis quella francese) la non soggiacenza degli interventi contemplati in strumenti di pianificazione attuativa (comunque denominati) a detta contribuzione, demandando al medesimo strumento di pianificazione attuativa (e alla preventiva fase di negoziazione con l'amministrazione comunale, da condursi secondo princìpi di sostenibilità, anche economica, degli interventi e di leale e fattiva collaborazione) l'obbligo di individuare le opere di urbanizzazione e infrastrutturali idonee, nel loro complesso, ad assicurare il corretto, armonico e bilanciato inserimento dell'iniziativa di trasformazione o di rigenerazione urbana nel contesto territoriale di riferimento.
      La norma introduce il richiamo espresso all'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che individua il privato titolare del titolo abilitativo tra i soggetti obbligati al rispetto delle procedure di evidenza pubblica nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, per motivi di coerenza con la prima parte del comma 2-bis (attualmente in vigore) che si preoccupa di limitare l'esclusione dell'evidenza pubblica ai soli interventi di valore inferiore alla soglia comunitaria. Quanto detto è volto sia ad agevolare la lettura delle disposizioni, apparentemente riferite alla medesima tematica del permesso di costruire convenzionato di cui alla disciplina dell'attuale provvedimento e al codice dei contratti, sia ad evitare violazioni del diritto dell'Unione europea.
      Alla medesima lettera g) del comma 1, ai numeri 3), 4) e 5), si propone di favorire processi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente soprattutto in considerazione della vetustà di gran parte del patrimonio immobiliare situato soprattutto nei centri urbani. Inoltre il provvedimento favorisce anche una politica di sviluppo sostenibile in grado di consentire il contenimento del consumo di suolo favorendo l'utilizzo degli immobili esistenti e il contenimento di ulteriore spreco di terreno libero, in considerazione del fatto che, a partire dagli anni ’90, il consumo di suolo nel nostro Paese ha evidenziato tendenze preoccupanti.
      A tal fine la norma proposta, a livello di principio fondamentale nella predetta materia, è finalizzata a differenziare il contributo di costruzione disciplinato dall'articolo 16 del TUE, in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto, anziché le nuove costruzioni.
      In tal modo la disposizione prevede di considerare, nella quantificazione del contributo di costruzione, la minore incidenza che hanno gli oneri di urbanizzazione negli interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali, essendo interventi su edifici esistenti, non si pongono problemi di realizzare le opere di urbanizzazione, che sono presenti e per le quali si è pagato il rispettivo onere nel momento della costruzione originaria) rispetto agli interventi di nuova costruzione, che richiedono, per la gran parte dei casi, la realizzazione ex novo anche delle opere di urbanizzazione.
      Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, il comma 4 del predetto articolo 16 del TUE prevede che l'incidenza di tali oneri di urbanizzazione sia stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni; alle caratteristiche geografiche dei comuni; alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. La modifica proposta consiste nell'aggiunta a tali parametri della differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione.
      In conseguenza, al comma 5 dell'articolo in questione viene apportata l'ulteriore modifica in base alla quale, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, tra i quali quello di cui alla predetta nuova previsione.
      Infine, la disposizione proposta interviene mediante la sostituzione del secondo periodo del successivo comma 10 dell'articolo 16 del TUE, prevedendo espressamente che, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.
      La norma di cui al comma 1, lettera h), numero 2), è volta ad introdurre misure per facilitare gli interventi di densificazione edilizia attraverso la riduzione del contributo di costruzione come forma di premialità per interventi di recupero, ristrutturazione e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione. Ai comuni è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione.
      Il comma 1, lettera i), prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
      Il comma 1, lettera m), numero 2), intende ampliare la casistica delle varianti non essenziali attuabili in corso d'opera e da comunicare nella fase di fine lavori (fattispecie già prevista da alcune leggi regionali). Tale possibilità evita la sospensione dei lavori in attesa di un provvedimento che dovrebbe altrimenti essere rilasciato dall'amministrazione per la conformità delle varianti realizzate alle disposizioni di piano. Le variazioni realizzate rimangono comunque sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e sono soggette alle sanzioni per eventuali difformità riscontrate, in sede di controllo delle opere, dalle amministrazioni competenti, a seguito della comunicazione di fine lavori. La norma pone in ogni caso la condizione che le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e delle altre normative di settore.
      Al comma 1, lettera n), si vuole identificare le situazioni di variazione di utilizzo che determinano un cambiamento urbanistico rilevante. Tale cambiamento consiste in un nuovo utilizzo che determini un cambio di categoria, per la singola unità o per l'intero immobile, tra quelle individuate dall'elenco contenuto nell'articolato. Inoltre, si prevede che una variazione d'uso all'interno della stessa categoria sia sempre consentita.
      La destinazione d'uso viene identificata in relazione ai metri quadrati prevalenti di superficie utile destinati allo specifico uso. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle norme regionali e negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
      Il comma 1, lettera p), interviene mediante una modifica al comma 5-ter dell'articolo 25 del TUE. Tale disposizione attualmente prevede che le regioni a statuto ordinario disciplinino con legge le modalità per l'attuazione delle norme di cui al comma 5-bis (concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato) e per l'effettuazione dei controlli. Ancorché già l'articolo 2, comma 3, del testo unico preveda che «Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi», in ogni caso, al fine di fugare eventuali incertezze circa l'operatività della richiamata norma di principio, si chiarisce che è demandata alle regioni a statuto ordinario la disciplina dei controlli in materia.
      Con il comma 1, lettera q), si inserisce all'interno del TUE un nuovo articolo 28-bis rubricato «Permesso di costruire convenzionato». In particolare, si prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume al fine di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono soggetti alla stipula di convenzione la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del TUE. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. Per garantire il rispetto della disciplina europea, nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, è fatto salvo il rispetto dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente la medesima tipologia di accordo, avente ad oggetto opere per importi superiori alla soglia comunitaria.
      Le lettere l), m), numero 1), e o), del comma 1 e il comma 2 contengono disposizioni finalizzate a rendere coerente il TUE con le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività.
      Anche l'incertezza dei tempi di adozione dei piani attuativi da parte delle amministrazioni comunali ha riflessi negativi non solo sulla possibilità di attuare gli interventi da parte dei soggetti interessati, ma anche sugli investimenti richiesti, con conseguenti danni economici particolarmente rischiosi nell'attuale contesto di crisi economica e di accentuata crisi del settore delle costruzioni. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, si prevede che le regioni si attivino con proprie leggi per garantire maggiore certezza nei tempi di approvazione dei piani attuativi.
      La norma di cui al comma 4, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto in materia di opere pubbliche eseguibili per stralci funzionali, affronta la medesima tematica in ordine agli interventi oggetto di un piano attuativo. Quando le mutate esigenze di mercato e le difficoltà economiche hanno determinato un rallentamento, si rende possibile l'esecuzione delle opere previste in convenzione per stralci funzionali. Allo stesso modo, anche la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, delle opere a scomputo e delle relative garanzie potrà essere riferita ai relativi stralci.
      Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 18 (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

      La norma reca disposizioni in materia di disciplina sulle locazioni ad uso non abitativo. La disciplina in vigore risale per la gran parte alla originaria legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978) e, nonostante alcuni interventi di riforma, continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali Paesi europei. L'evoluzione del sistema economico ha inoltre portato a constatare come le originarie esigenze di tutela, che vedevano aprioristicamente nel conduttore il «contraente debole», risultino largamente superate.
      L'attuale disciplina vincolistica limita la libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminandolo in molti elementi essenziali (ad esempio vincoli alla durata, ipotesi inderogabili di recesso del conduttore, limitazioni alla possibilità di prevedere liberamente le modalità di revisione del canone, ipotesi inderogabili di prelazione eccetera). Tali rigidità rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili ad uso turistico.
      L'intervento proposto mira a consentire alle parti, nell'ambito dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a euro 150.000), di disciplinare pattiziamente i termini e le condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l'autonomia privata.

Art. 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

      La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
      In ragione della crisi economica, con sempre maggior frequenza vi sono proprietari disposti a concedere una riduzione del canone di locazione ad un proprio inquilino che rischia di diventare moroso, perché non più in grado di pagare l'importo pattuito. La norma mira ad agevolare tale tipologia di accordo evitando gli aggravi originariamente quantificati dall'Agenzia delle entrate nella propria risoluzione n. 60/E del 2010. Trattasi dell'imposta fissa di registrazione pari a 67 euro e dell'imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (equivalente a 100 righe).

Art. 20 (Misure per il rilancio del settore immobiliare).

      Le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) sono aziende quotate in borsa che investono in immobili destinati esclusivamente alla locazione. Per essere SIIQ in Italia bisogna rispondere a stringenti e imprescindibili requisiti stabiliti dai commi da 119 a 140 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      Le modifiche proposte al regime delle SIIQ si pongono l'obiettivo di sviluppare e rendere efficiente uno strumento giuridico che, introdotto con la legge n. 296 del 2006, non ha avuto la diffusione sperata, sia a causa di un contesto economico-finanziario mutato rispetto alle premesse, sia per alcune rigidità della normativa. L'intervento, in particolare, introduce una maggiore flessibilità sia nelle modalità di accesso al regime speciale fiscale, anche attraverso la rimodulazione dei requisiti partecipativi, sia nella gestione degli investimenti, semplificando l'operatività di tali società rispetto alla normativa attuale.
      Si prevede, inoltre, di uniformare il regime fiscale delle SIIQ a quello dei fondi immobiliari, facilitando la permeabilità tra tali soggetti e rendendo fiscalmente neutra l'opzione per uno dei due strumenti di investimento immobiliare.


      Nello specifico, il comma 119 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, come riformulato, e il nuovo comma 119-bis sono volti a ridefinire i requisiti partecipativi dei soci delle SIIQ e i tempi della relativa verifica ai fini dell'accesso al regime agevolato, che retroagisce al primo giorno del periodo d'imposta.
      Nelle more della transizione della società nel regime speciale delle SIIQ, le imposte dirette e indirette sono provvisoriamente dovute in misura agevolata, salvo eventuale conguaglio entro il termine del quarto periodo d'imposta rispetto a quello di esercizio dell'opzione.
      Le suddette modifiche sono in linea con quanto previsto dalle legislazioni di altri paesi dell'Unione europea (in particolare, Francia e Germania).
      La disciplina di cui al combinato disposto dei novellati commi 121 e 131 si propone di favorire la permeabilità d'investimento tra fondi immobiliari e SIIQ mediante l'inclusione degli investimenti in fondi immobiliari nell'ambito della gestione esente da imposte delle SIIQ.
      La modifica al comma 122 estende di un anno il periodo (attualmente di due anni) in cui è consentita la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare.
      La disposizione introdotta al comma 123 è volta ad eliminare lo svantaggio competitivo che oggi penalizza le SIIQ italiane rispetto alle corrispondenti forme giuridiche europee (Francia, Germania), prevedendo che l'obbligo di distribuzione venga calcolato sull'utile civilistico al netto della deduzione degli ammortamenti sugli immobili concessi in locazione.
      Al comma 123-bis e al comma 131 viene introdotto un nuovo regime fiscale di esenzione e di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione, analogamente ai regimi fiscali di altri Stati europei (fra cui Olanda, Germania, Regno Unito e Francia).
      La ratio della predetta esenzione risiede nella considerazione che la natura della SIIQ è prioritariamente quella di generare e ottimizzare gli introiti da locazione, ma anche quella di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare attraverso la cessione degli immobili.
      Va inoltre considerato che la rotazione del portafoglio immobiliare costituisce l'unica vera forma di autofinanziamento per la SIIQ, stanti gli obblighi stringenti di distribuzione degli utili e i limiti massimi all'indebitamento.
      L'esenzione è, altresì, estesa alle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, di quote e ai proventi distribuiti dai fondi immobiliari di investimento.
      Similarmente a quanto avviene in Francia, viene, infatti, introdotto l'obbligo di distribuire le plusvalenze realizzate, al netto delle minusvalenze, per almeno il 50 per cento del loro importo nei due anni successivi alla loro realizzazione.
      Il novellato comma 134 chiarisce l'applicabilità dei trattati stipulati dall'Italia contro le doppie imposizioni.
      I commi aggiuntivi inseriti dopo il comma 140 sono volti a favorire la complementarità degli strumenti giuridici dei fondi immobiliari e delle SIIQ come attori di un'unica filiera del mercato immobiliare. Vengono dunque agevolate due distinte modalità per far confluire gli immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. La prima si attua attraverso il conferimento dei beni immobili da parte di un fondo immobiliare in una SIIQ e la successiva assegnazione delle azioni di questa ai quotisti del fondo in concambio delle loro quote. La seconda avviene attraverso la liquidazione di un fondo immobiliare in una SIIQ mediante assegnazione degli immobili prevalentemente locati da parte del fondo a quest'ultima.
      La modifica del comma 141-bis consente l'accesso al regime speciale a soggetti esteri con stabili organizzazioni/SIIQ in Italia che detengono solo partecipazioni in società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ), uniformandone il trattamento tributario.
      Il comma 3 reca la copertura finanziaria.
      Il comma 4 introduce misure volte a semplificare i procedimenti di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Art. 21 (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).

      Una serie di recenti interventi normativi (decreto-legge n. 102 del 2013 e decreto-legge n. 47 del 2014) ha incentivato l'innalzamento dell'offerta di alloggi in locazione. In particolare, per quanto riguarda la «cedolare secca», dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15 per cento, mentre con il decreto-legge n. 47 è stata ulteriormente ridotta al 10 per cento per il quadriennio 2014-2017. Le stesse norme hanno disposto anche che la stessa aliquota sia applicabile ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 47 del 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
      Il Governo sta quindi conducendo una azione su più fronti per incrementare l'offerta nel comparto delle locazioni abitative, contenendo al tempo stesso il livello dei canoni, venendo incontro in tal modo ad una domanda in continua crescita, dovuta soprattutto all'aumento dei soggetti che non riescono ad accedere al mercato della proprietà.
      La norma in oggetto, ispirata all'esperienza francese di successo della «loi Scellier», utilizza lo strumento fiscale per dare una risposta immediata alla stagnazione sia del mercato della compravendita, sia di quello delle locazioni a canone concordato.
      Per questo, al fine di incentivare l'investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o incisivamente ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche (classe energetica A o B), da destinare alla locazione, si prevede:

          per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, una deduzione a favore dell'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile stesso risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro (comma 1);

          la menzionata deduzione, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali siano già riconosciuti diritti edificatori (comma 2);

          la deduzione anche per l'acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione (comma 3);

          le condizioni necessarie per poter usufruire della richiamata deduzione (comma 4);

          la deduzione ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, non cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese (comma 5).

      Ulteriori modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).
      Il comma 7 individua gli oneri della disposizione e le conseguenti coperture.

Art. 22 (Conto termico).

      Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, godono ai sensi dell'articolo

28 del decreto legislativo n. 28 del 2011 di un regime di incentivi, per un periodo massimo di dieci anni, allo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, attualmente disciplinato nel dettaglio da un decreto ministeriale. La presente disposizione demanda a un nuovo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione entro il 31 dicembre 2014 di nuove modalità e meccanismi di incentivazione tali da aumentare l'accessibilità e la trasparenza del procedimento e ampliare la platea dei beneficiari di tali contributi. Quanto detto con l'evidente intento di agevolare al massimo la fruizione del beneficio, a fronte della constatata scarsa diffusione dello stesso, rendendone più semplice la comprensione e la fruizione all'utente potenziale. Anche per scongiurare tale mancata efficacia dell'importante incentivo, la norma prevede un monitoraggio dell'applicazione del nuovo sistema, demandato al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in vista dell'adozione di un eventuale decreto correttivo, con obbligo di relazione alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).

Art. 23 (Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

      La proposta, fermo restando l'intervento di housing sociale di cui all’ articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, che prevede un contratto standardizzato, introduce nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, quale nuova tipologia contrattuale a valenza generale, al fine di consentire ai costruttori o proprietari di immobili di utilizzare, con riferimento a tutte le categorie di immobili e non solo a quelli di edilizia residenziale, questo nuovo strumento, già in uso negli altri Paesi europei. L'intervento riveste carattere di urgenza in quanto è finalizzato a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con riferimento a quelle categorie che hanno maggiori difficoltà ad acquistare per contanti.
      Il previsto schema contrattuale è dotato di un livello di flessibilità che consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento.
      La disciplina proposta è «a maglie larghe», per consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti.
      La prassi conosce diverse ipotesi (dal collegamento negoziale tra preliminare di vendita o opzione e locazione, alla vendita con riserva di proprietà, alle diverse ipotesi qualificate come «rent to buy»), caratterizzate dall'intento di consentire all'acquirente l'immediato conseguimento del bene idoneo a soddisfare il bisogno abitativo, diluendo nel tempo l'impegno finanziario, e al venditore la collocazione dell'immobile (con conseguente sgravio dell'onere finanziario sostenuto per la costruzione). Alla luce delle variegate fattispecie contrattuali che caratterizzano il «rent to buy» si è inteso, al fine di disciplinare il rapporto tra le parti (nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile), estendere alle fattispecie in esame le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, 1012 e 1013 del codice civile, relative ai rapporti tra usufruttuario e proprietario, in materia di inventario e garanzie, mancanza o insufficienza della garanzia, spese a carico dell'usufruttuario, riparazioni straordinarie, rifiuto del proprietario alle riparazioni, rovina parziale di edificio accessorio, usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù e spese per le liti.
      Elementi qualificanti della disciplina della nuova fattispecie sono:

          la previsione della trascrizione, con prolungamento del termine di efficacia attualmente previsto per la trascrizione del contratto preliminare (comma 1);

          l'ampia delega all'autonomia privata, riguardo alla durata, all'imputazione al prezzo di una quota di canone, alla possibile previsione di diritti di recesso, clausole penali e meccanismi condizionali, cedibilità della posizione contrattuale ed effetti dell'inadempimento (commi 2, 3 e 5);

          l'anticipazione al momento della conclusione del contratto di godimento delle tutele apprestate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 122 del 2005, a tutela della sicurezza del conduttore futuro acquirente (comma 4);

          la disciplina che regola la sorte del contratto nell'ipotesi di fallimento di una delle parti (comma 6);

          previsione che le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardanti i contratti «rent to buy» per l'edilizia sociale, siano estese anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà (comma 7);

          previsione che l'efficacia della disposizione di cui al comma 7 sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 8).

Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

      La norma si ispira ad esperienze già presenti in altri ordinamenti (ad esempio Stati Uniti d'America), ove l'ente locale provvede ad assicurare alcuni servizi non delegabili (come il servizio di anagrafe), mentre i cittadini possono provvedere alla cura di altri servizi quali la manutenzione delle strade, la pulizia delle stesse eccetera, in cambio di un minore gravame fiscale sugli stessi soggetti, realizzando in tal modo un risparmio per i cittadini stessi e una correlativa minore spesa pubblica. Trattasi di una esplicitazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, che non vuole ribaltare la dinamica delle competenze ma rafforzare le sinergie e, se del caso, rimediare ad inadempienze contingenti prevenendo contenziosi quali quelli di cui ha recentemente parlato anche la stampa.
      In particolare, la disposizione in esame prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

      Il presente articolo è volto ad introdurre misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale.
      Il comma 1 interviene sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla disciplina della conferenza di servizi:

          con la lettera a) si stabilisce che i termini di validità dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrano a far data dall'adozione del provvedimento finale.

      I procedimenti amministrativi regolati dalla conferenza di servizi terminano con un provvedimento finale, adottato sulla base dell'orientamento prevalente emerso, che assume carattere omnicomprensivo e assorbente rispetto a tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, espressi

nell'ambito del procedimento. In molti casi, però, i termini di validità ed efficacia dei singoli pareri iniziano a decorrere a far data dalla loro espressione, e dunque ben prima rispetto al momento in cui, con l'emanazione del provvedimento finale, il procedimento amministrativo può dirsi concluso e dunque in grado di esplicare i propri effetti. Ad esempio, nei casi in cui la conferenza di servizi sia adottata quale strumento procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di un'opera, tra il rilascio dei singoli pareri/autorizzazioni/nulla osta e il provvedimento autorizzativo finale intercorre un periodo indefinito (anche di anni). Ciò comporta che quando il proponente è messo nelle condizioni di poter iniziare i lavori dell'opera, i termini di validità dei singoli atti endoprocedimentali si siano già notevolmente ridotti. Per questo, appare necessario intervenire sulle norme che regolano il procedimento amministrativo affinché i tempi di validità degli atti endoprocedimentali acquisiti all'interno di una conferenza di servizi siano armonizzati con quelli del provvedimento autorizzativo finale;

          con la lettera b) si esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei ministri che interviene quando, in caso di dissenso nella conferenza di servizi, l'amministrazione procedente rimette a tale organo la decisione. Il carattere di atto di alta amministrazione di tale pronuncia è stato peraltro già affermato anche dal Consiglio di Stato (da ultimo sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999), secondo cui il meccanismo di rimessione al Consiglio dei ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedimentali. Il Consiglio dei ministri, infatti, si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione; al Consiglio dei ministri, pertanto, è conferito un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in giuoco: esso si avvale del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza svolgendo un apprezzamento che è di alta amministrazione, pur nel rispetto e nella valutazione di quanto espresso dalle amministrazioni interessate.
      Con il comma 2 si dispone l'ambito di intervento del regolamento previsto all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Ne consegue che tale regolamento, oltre ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità (disciplinate oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010) in un'ottica di semplificazione del controllo preventivo sugli interventi minimali poco o per niente incidenti sul paesaggio, potrà individuare [lettera a)] tipologie di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio. Esso inoltre [lettera b)] potrà indicare anche tipologie di intervento che possano essere regolate tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali, con particolare attenzione alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
      Il comma 3 interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, fornendo un'opportuna chiarificazione circa la prescindibilità del parere del soprintendente, al fine di evitare rallentamenti nella conclusione dei procedimenti e superare gli orientamenti spesso contrastanti della recente giurisprudenza. Viene infatti previsto che, qualora il soprintendente abbia omesso di rendere il suo parere nel termine di legge, l'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico (regione o comune subdelegato) provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Tale indirizzo interpretativo appare del resto già accolto nel vigente regolamento in materia interventi di lieve entità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Si è ritenuto inoltre di eliminare il passaggio intermedio costituito dall'indizione di una conferenza di servizi, che nella prassi si è spesso rivelato un inutile e non risolutivo appesantimento procedurale.
      Il comma 4, infine, stabilisce che, al fine di assicurare efficienza ed efficacia

alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, entro il 31 dicembre 2014 è adottato un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire apposite linee guida.

Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).

      La norma, nel suo complesso, reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.
      In particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie.
      Le disposizioni dal comma 2 al comma 8 recano una disciplina specifica volta a semplificare le procedure di valorizzazione degli immobili attualmente in uso alla Difesa, anche in questo caso con specifico riguardo alla propedeutica e indispensabile fase dell'assegnazione ovvero modifica della destinazione d'uso, e soprattutto a definirne tempi certi e contenuti di conclusione.
      In questo senso, in particolare, il comma 2 prescrive al Ministero della difesa di individuare, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli immobili da avviare alle procedure di valorizzazione di cui al presente articolo, precisando che da essi vanno esclusi quelli per i quali sono in corso le procedure di attribuzione agli enti territoriali e alle regioni, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
      Il successivo comma 3 prescrive che il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, entro i trenta giorni successivi all'individuazione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, operata ai sensi del comma 2, propongano ai comuni un progetto di recupero degli immobili attraverso l'individuazione di un'adeguata destinazione urbanistica, anche sulla base di un progetto presentato da privati a seguito di ricerca di mercato. Tali proposte, in considerazione delle competenze attribuite in materia di governo del territorio, non potranno che essere avanzate ad invarianza delle superfici e delle volumetrie esistenti, tenuto conto della necessità di garantire l'assenza di impatti sull'assetto del piano urbanistico comunale, ferma restando la possibilità da parte del comune di proporre aumenti di volumetria.
      Il comma 4 prevede, poi, che sulla base delle proposte avanzate dalla Difesa e dall'Agenzia del demanio siano avviate le procedure dirette alla sottoscrizione di un accordo di programma da concludersi entro novanta giorni, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, precisando che lo stesso costituisce variante urbanistica da ratificare, da parte del comune, entro i successivi trenta giorni.
      Il comma 5 reca una disposizione di carattere programmatico, nel prevedere che le regioni adottino le misure necessarie a garantire le opportune semplificazioni documentali e procedimentali, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, necessarie a rendere l'intero procedimento maggiormente rispondente alle esigenze di celerità e certezza dei tempi.


      Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa o l'Agenzia del demanio, una volta terminate le procedure relative alla variante urbanistica proposta, avviino le attività dirette alla alienazione, concessione e costituzione di diritti di superficie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
      Il comma 7 reca una disciplina di salvaguardia in ordine all'effettivo conseguimento degli obiettivi che si pone l'intervento, consistente nella previsione che qualora non si pervenga all'assegnazione delle destinazioni d'uso e delle modalità di recupero o trasformazione degli immobili, nei tempi previsti, vale a dire entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma, è facoltà del Ministro competente, rispettivamente dell'economia e delle finanze e della difesa, di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta. Al riguardo, si evidenzia come si ritenga necessario il ricorso a tale strumento straordinario al fine di scongiurare il ripetersi di fattispecie nelle quali, a seguito di lunghe e costose trattative discendenti da accordi e intese con gli enti locali, in passato si è giunti ad uno stallo o si è giunti a pregiudicare irrimediabilmente il buon esito delle stesse. Tanto più considerato che, come anzidetto, le proposte di assegnazione della destinazione d'uso sono ad invarianza di superfici o di volumetria.
      Il comma 8, infine, demanda ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione di termini e modalità per il riconoscimento di una quota parte dei proventi derivanti dalle valorizzazioni o alienazioni degli immobili le cui destinazioni d'uso siano state modificate ai sensi delle disposizioni dei commi da 2 a 7 del presente articolo. Si osserva come tale disposizione si ponga in linea con i criteri premiali previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e dall'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, eventualmente da ricalibrare in relazione alle esigenze di accelerazione dell'intervento.

Art. 27 (Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).

      La disposizione di cui all'articolo 27, al comma 1, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, siano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, dando priorità al completamento delle opere in avanzato stato di realizzazione.
      Si tratta di un'iniziativa di assoluta rilevanza, intesa a delineare uno strumento flessibile di selezione degli investimenti immobiliari dell'INAIL, oggi sostenuti da un consistente budget finanziario, che potrà consentire di colmare rapidamente le esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti, favorendo il completamento o la realizzazione di opere ritenute prioritarie e qualificanti sul piano del pubblico interesse. Tra le possibili linee di intervento sono comprese opere di edilizia sanitaria e scolastica, la ricostruzione di edifici danneggiati in seguito ad eventi sismici e interventi di edilizia sociale.
      Il comma 2 prevede che l'INAIL, per finanziare gli interventi individuati ai sensi del comma 1, utilizzi le risorse autorizzate nell'ambito del piano triennale degli investimenti immobiliari per il triennio 2014-2016, adottato dall'Istituto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2010.
      Il citato decreto del 10 novembre 2010 disciplina le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o da quote di fondi immobiliari da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza

e di assistenza sociale, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.
      L'INAIL ha adottato il piano triennale degli investimenti immobiliari con determinazione del Presidente dell'Istituto n. 292 del 19 novembre 2013.
      Il piano è stato successivamente deliberato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 21 del 18 dicembre 2013 e approvato, in seguito alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Art. 28 (Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

      La disposizione di cui ai commi 1 e 2 conferma, anche per le annualità 2015, 2016 e 2017, il regime di agevolazione previsto, per il 2014, dall'articolo 13, commi 19 e 20, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, stabilendo che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
      La disposizione in esame, senza modificare il regime fiscale applicabile, e in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, interviene sul regime contributivo delle predette indennità, con la finalità di modulare il cuneo fiscale, riconoscendo il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante.
      La finalità dell'intervento è, quindi, quella di estendere al personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo (indennità di volo) già identificato dalla normativa precedente come specifico e meritevole di logiche contributive diversificate, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS.
      Il comma 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dalla misura introdotta che sono stimati in 28 milioni di euro annui.
      L'articolo 5 della legge 5 maggio 1976 n. 324, «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile», individua le modalità di definizione del diritto di imbarco di passeggeri prevedendo, tra l'altro, espressamente un regime legato alle esenzioni.
      La norma proposta estende il regime delle esenzioni ai membri degli equipaggi di aeromobili in servizio (Crew must go) i quali utilizzano l'aeromobile per raggiungere le sedi di imbarco. In tal caso, dunque, il diritto di imbarco non è dovuto. Il diritto non è parimenti dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (Crew returning to base), purché in presenza di idonea attestazione della compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.
      Il Ministero della salute ha l'obbligo di assicurare il servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili e in quelli aperti al traffico civile e a tal fine ha a disposizione nel proprio bilancio risorse per far fronte agli oneri derivanti dal servizio.
      Il decreto interministeriale 12 febbraio 1988, recante «Affidamento all'Associazione italiana della Croce rossa del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato», prevede che il Ministero della sanità affidi alla Croce Rossa italiana, sulla base di un rapporto convenzionale, lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato.
      Con l'affidamento progressivo della gestione totale di molti aeroporti nazionali a

soggetti terzi, avvenuto con atto di concessione approvato con decreto interministeriale, si ritiene siano maturi i tempi perché lo Stato affidi la responsabilità e gli oneri del servizio ai gestori stessi.
      In tal senso, al fine di garantire la continuità del servizio, in attesa che i gestori individuino i soggetti erogatori del servizio di pronto soccorso a livello locale, è stata stipulata in data 30 dicembre 2013 dai gestori degli aeroporti apposita convenzione con la Croce Rossa italiana (CRI) e con il Ministero della salute che per il 2014 prevede la continuazione dei servizi prestati dalla CRI con il rimborso dei relativi oneri a carico dei gestori stessi.
      La norma chiarisce inoltre ruoli e responsabilità nella fase transitoria anche degli aeroporti in gestione diretta dello Stato, che rimarranno a carico del Ministero della salute fino a quando non verranno rese esecutive le convenzioni per la gestione totale dello scalo.
      Ciò con la finalità di evitare possibili contenziosi sulla responsabilità e sugli oneri del servizio stesso.
      La norma prevede infine l'emanazione di linee guida sanitarie – anche con il supporto dell'ENAC per gli aspetti strettamente aeronautici –, volte ad identificare gli standard delle prestazioni e i livelli minimi del servizio, nonché l'attivazione da parte dei gestori aeroportuali di procedure di scelta del contraente ispirate a criteri di concorrenza e trasparenza.
      Le emanande linee guida dovranno, peraltro, integrarsi con le previsioni e gli obblighi di livello internazionale individuati dalle norme dell'ICAO e rispondere a criteri di efficienza e funzionalità delle prestazioni nonché di riduzione dei costi.
      La proposta normativa, definita a seguito di un articolato processo di condivisione con i soggetti istituzionalmente competenti (Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENAC ed ENAV) è volta ad introdurre specifiche modifiche al codice della navigazione – parte aeronautica – con la finalità di garantire elevati e uniformi standard di sicurezza nel settore del servizio di navigazione aerea, anche in conformità ai princìpi dettati dalla normativa europea di settore (cielo unico europeo).
      In particolare, con il comma 8, lettera a), in continuità con le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), si interviene sull'articolo 691-bis del codice della navigazione relativo alla fornitura dei servizi della navigazione aerea. Con la nuova formulazione del quarto comma del citato articolo 691-bis del codice della navigazione si intende rendere sistematico il ricorso alla stipula di specifici atti di intesa tra l'ENAC e l'Aeronautica militare per la fornitura dei citati servizi rivolti al traffico aereo generale, anche al fine di assicurare che i livelli di qualità e sicurezza della fornitura siano equivalenti ai livelli previsti dalla normativa europea, in conformità ai regolamenti (CE) 10 marzo 2004, n. 550, e 20 febbraio 2008, n. 216, come modificato dal regolamento 21 ottobre 2009, n. 1108.
      La lettera b) del comma 8 introduce, poi, l'articolo 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale) che definisce con maggior precisione compiti, attribuzioni e procedure operative, ivi compresa quella dell'avvicinamento a vista, da parte del personale di volo, del personale non di volo e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale.
      La norma nasce dall'esigenza di fornire agli operatori un'indicazione chiara delle fonti della disciplina da applicare, rinvenibili espressamente nella normativa europea, nella normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC – quale ente nazionale di regolazione tecnica del trasporto aereo – e nei manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica militare e degli operatori aerei.
      La norma consentirà, tra l'altro, il ripristino da parte dei principali fornitori dei servizi di navigazione aerea (ENAV e Aeronautica militare) della procedura di avvicinamento a vista (Visual Approach) con una riduzione dei tempi di volo e, conseguentemente, con un potenziale risparmio in termini di carburante e di emissioni inquinanti.

Art. 29 (Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

      La proposta normativa in oggetto muove dalla necessità di migliorare l'efficienza del sistema portuale e logistico nazionale, riconducendolo ad una visione strategica d'insieme attraverso strumenti di reale innovazione. Le possibilità di crescita e di sviluppo della portualità e dell'offerta logistica generalmente considerata sono indissolubilmente legate alle opzioni praticate dagli operatori del settore in base alla misurabile convenienza di scegliere una serie di facilities offerte non solo dall'approdo ma da un insieme di elementi che, direttamente o indirettamente, costituiscono la filiera dei vantaggi: reti stradali e ferroviarie, scali intermodali, offerte di servizi di accesso e di uscita efficienti ed efficaci. In estrema sintesi, i livelli di competitività dell'intero comparto portuale e logistico sono determinati, sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico, dalla presenza simultanea di tre fattori: una buona accessibilità nautica in grado di garantire servizi adeguati al vettore marittimo; ampie aree portuali e interportuali per l'efficiente movimentazione delle merci; connessioni ferroviarie, stradali e di navigazione interna capaci e adeguate, sì da assicurare l'occorrente fluidità delle catene logistiche intermodali.
      Si prevede pertanto (comma 1) che sia adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il piano ha la finalità di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle autorità portuali esistenti, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale».
      Si prevede inoltre (comma 2) che le autorità portuali debbano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dei relativi cronoprogrammi e piani finanziari. È quindi previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri selezioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione dei resoconti e sulla base delle proposte contenute negli stessi, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, ovvero di valutare interventi sostitutivi.

Capo VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).

      La norma si pone l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la promozione straordinaria per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia.
      L'esigenza di investire nell'internazionalizzazione nasce dalla constatazione di come, già da alcuni anni, l'esportazione risulti l'unica voce positiva dell'economia italiana: in particolare, nel 2013, tale componente

ha rappresentato il 30,4 per cento del PIL, con percentuali di crescita negli ultimi anni del 11,6 per cento rispetto alla Germania e del 5,9 per cento rispetto alla Francia.
      Nell'ottica di una gestione sinergica di risorse e funzioni tra Ministeri, si prevede, inoltre, che sul Piano sia acquisita l'intesa del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (quest'ultimo per tutto ciò che concerne le azioni e le iniziative rivolte alle imprese agricole e agroalimentari).
      L'attuazione del Piano è attribuita all'ICE-Agenzia, che opererà con modalità semplificate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali; (le aziende esportatrici sono 210 mila ed esiste la concreta possibilità di aggiungerne 20 mila in un anno delle circa 70 mila che ne hanno le potenzialità)

          cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media (si stima un incremento della classe media mondiale pari a 800 milioni di persone nei prossimi quindici anni);

          espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore (stimati 50 miliardi di dollari di export aggiuntivo su 5 Paesi avanzati e 30 mercati emergenti);

          accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri (stimati 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi di investimento in Italia).

      In particolare, attraverso le maggiori risorse destinate al Piano straordinario si intende realizzare le seguenti misure: valorizzare l'immagine del «Made in Italy», anche attraverso il supporto delle più rilevanti manifestazioni fieristiche, promuovere i prodotti italiani presso le reti distributive dei diversi Paesi, realizzare campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti, valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche e rafforzare il contrasto del fenomeno dell’«Italian sounding», erogare contributi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese, nel rispetto delle regole del regolamento «de minimis», per sostenere la loro crescita organizzativa e professionale in particolare attraverso l'utilizzo di temporary export manager, sostenere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia.
      L'individuazione delle modalità per disciplinare l'erogazione dei voucher è affidata ad un successivo decreto ministeriale, mentre in materia di sostegno all'attrazione degli investimenti esteri è prevista la stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia volta ad individuare, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge n. 296 del 2006 in merito ad INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. –, gli obiettivi, i risultati attesi e le risorse finanziarie per favorire l'attrazione degli investimenti esteri.
      Viene, pertanto, incrementato il ruolo dell'ICE-Agenzia in tale ambito, in modo che anche attraverso l'operatività della rete estera dell'ICE – che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane – l'attività di attrazione degli investimenti possa essere svolta nel modo più completo possibile, esercitando le tre principali funzioni: 1) promozione delle opportunità Paese; 2) assistenza tecnica all'operatore estero; 3) radicamento sul territorio del soggetto estero. È da evidenziare che tali attività, in particolare le prime due, sono onerose e non remunerative, almeno nel breve termine: gli effetti della promozione e dell'assistenza tecnica, infatti, sono visibili solo nel medio termine. Questo rende necessario l'investimento di importanti risorse pubbliche a ciò dedicate.
      Per sovraintendere all'intero ciclo del processo di attrazione degli investimenti, l'articolo prevede la soppressione del Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri – di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 179 del 2012, che viene abrogato, e l'istituzione di un apposito Comitato interministeriale deputato a esercitare una governance strutturata e ad operare la giusta sinergia tra le amministrazioni centrali

e locali, sulla scorta dell'esperienza maturata da altri Paesi europei.

Art. 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

      L'articolo, con la finalità di diversificare ulteriormente l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, intende promuovere la nuova figura dei cosiddetti «condhotel», che già l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (cosiddetto «art bonus»), prende in considerazione. Per condhotel si intendono gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
      Con la presente disposizione viene ampliato, con riguardo ai condhotel, il perimetro di disciplina: i commi 1 e 2 prevedono un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle condizioni di esercizio di tali strutture, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione di una quota delle unità abitative a destinazione residenziale. In ogni caso il vincolo può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di eventuali contributi pubblici percepiti, qualora sia ancora in corso il finanziamento agevolato.
      Il comma 3 reca disposizioni ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al decreto di cui al comma 1.

Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).

      La norma mira al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2014, di una categoria di servizi turistici fino ad oggi non prevista e non considerata se non a livello regionale, che coinvolge porzioni limitate dei porti turistici: i cosiddetti «marina resort», ossia i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, in analogia a quanto avviene per le piazzole dei campeggi per i camper. La norma non intende intervenire sull'imposta sul valore raggiunto generalmente applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati, che, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rimane quella ordinaria oggi al 22 per cento.
      La copertura dell'intervento è prevista facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato». Nella legge di stabilità 2015 dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento anche per tale anno, all'esito delle valutazioni degli effetti del presente provvedimento sull'imprenditorialità turistica.
      Al riconoscimento della natura di struttura turistico-ricettiva ai cosiddetti «marina resort» consegue, invece, che alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati si applichi l'IVA agevolata al 10 per cento, secondo il punto 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Attualmente ai servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie imbarcazioni si applica l'IVA

nella misura ordinaria del 22 per cento. Ciò genera un divario competitivo sfavorevole con i Paesi concorrenti del Mediterraneo, che applicano un'imposizione inferiore a quella italiana. Un'anticipazione della presente normativa è contenuta a livello regionale nella legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo», come modificata dall'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2010, che ha già ricompreso i «marina resort» tra le strutture ricettive all'aria aperta, unitamente ai campeggi, ai villaggi turistici e ai dry marina.
      Si tratta, si sottolinea, di porzioni limitate dei porti turistici destinate alle suddette prestazioni che fino ad oggi non figurano fra le strutture ricettive all'aperto. Per quantificare l'impatto della proposta normativa occorre partire dal dato degli ormeggi in Italia: il dato ufficiale del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (CNIT 2011) è di poco superiore a 150.000, di cui poco meno di 20.000 sono boe e ormeggi provvisori. Dunque ci sono circa 130.000 posti barca, di cui 40.000 nei porti turistici e 90.000 nei porti polifunzionali pubblici. Secondo la circolare del Ministero dei trasporti del 5 agosto 1996, n. 47, il 10 per cento dei posti è destinato all'ormeggio in transito (cioè per l'affitto giornaliero e stagionale), pari dunque a 13.000 posti barca. Nel 2011 risultava inoccupato il 15 per cento del totale degli ormeggi (rilevazione Osservatorio nautico nazionale). Nel 2012, il tasso di abbandono è stato del 26 per cento (rilevazione Osservatorio nautico nazionale). Considerando il costo medio annuo di ormeggio stimato dall'ultimo Rapporto sul turismo nautico (Osservatorio nautico nazionale, Genova 2013) pari a circa 6.000 euro, è possibile stimare un gettito IVA dei posti occupati (con aliquota ordinaria del 22 per cento) non superiore a 15 milioni di euro annui. L'applicazione dell'imposta turistica al 10 per cento in luogo di quella ordinaria comporterebbe, dunque, nella peggiore delle ipotesi, un mancato gettito per circa 8 milioni di euro. Prudentemente, la copertura individuata è dunque fissata in tale cifra pure se la normativa produrrà anche un aumento di gettito, come di seguito illustrato. Se la misura di sviluppo riportasse in esercizio soltanto la metà dei posti barca attualmente inoccupati, sarebbe potenzialmente capace di generare un fatturato di 15 milioni di euro (sempre calcolando 6.000 euro per posto barca). Vanno inoltre considerati i benefìci per l'erario derivanti dalla rimessa sul mercato dei suddetti posti barca connessi a tutti i lavori di manutenzione delle unità (la cui aliquota IVA rimarrebbe al 22 per cento), le accise e l'IVA sui carburanti, eccetera. Circa i benefìci della misura va inoltre rilevato come secondo il CENSIS (Rapporto sull'economia del mare) ogni 3,8 posti barca occupati si genera un posto di lavoro nell'indotto. Per quanto concerne infine eventuali paventati conflitti con la normativa dell'Unione europea, la mozione accolta nella seduta della Camera del 15 aprile 2014 ha impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, «misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di best practice ed estendendo l'IVA agevolata delle strutture ricettive ai marina resort». Infine si richiama che la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica, come da resoconto n. 197 del giorno 15 aprile 2014, esprimendo parere favorevole sui disegni di legge nn. 953 e 1167 recanti delega al Governo per la revisione del codice della nautica da diporto, ha invitato, tra l'altro, la Commissione di merito, a valutare il riconoscimento dei Marina Resort quali «servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernotto dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto», ricalcando la norma in vigore nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
      Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 («legge di stabilità 2013»), che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), prevedendo l'emanazione di un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per gli aspetti attuativi relativi al funzionamento. In ottemperanza a detta delega, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica ha individuato le modalità di attuazione del SISTE, disciplinando la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione. Lo schema di decreto intende introdurre una radicale semplificazione e razionalizzazione delle modalità di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, attualmente gestiti in formato cartaceo in ciascuna circoscrizione marittima, attraverso la loro completa informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze a un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale, delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione, avvalendosi di sportelli a tal fine dedicati, dislocati in tutto il territorio nazionale e in collegamento telematico con una banca dati centrale, e delle modalità di assegnazione dei numeri di iscrizione dell'unità da diporto, istituendo una nuova sequenza di caratteri alfanumerici, suscettibile anche di personalizzazione, generata su base nazionale. In sede di esame per il prescritto parere, le Commissioni parlamentari, pur esprimendo parere favorevole, hanno posto una serie di condizioni e osservazioni, invitando tra l'altro il Governo a valutare un successivo intervento integrativo sulla norma primaria di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012. Il provvedimento è stato approvato, in via definitiva, nella riunione del Consiglio dei ministri dell’ 8 agosto 2014.
      La disposizione mira pertanto ad integrare la norma primaria istitutiva del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, aderendo in tal modo sia alle osservazioni poste dal Consiglio di Stato nel parere reso che a quelle espresse dalle competenti Commissioni parlamentari.
Capo VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

      L'articolo 33 riconduce alla competenza esclusiva statale e in particolare alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alla materia della tutela dell'ambiente di cui alla lettera s) del medesimo comma, le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale. In particolare, il comma 1 individua nell'ambito della competenza esclusiva statale le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica e al trasferimento delle aree nonché le disposizioni concernenti il procedimento di formazione, di approvazione e di attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana finalizzato al risanamento e alla riconversione delle aree dismesse e degli immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione di servizi anche a rete e infine a garantire la sicurezza urbana. Obiettivo prioritario delle tipologie procedimentali individuate nel comma 1 è quello di assicurare, in tempi certi e brevi, la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Conseguentemente sono attribuite allo Stato (comma 2), per assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, le funzioni amministrative relative al procedimento

disciplinato dai commi da 3 a 10 del presente articolo, nel presupposto che sia in ogni caso garantita la partecipazione di tutti gli enti territoriali coinvolti negli interventi sul territorio.
      A tal fine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono individuate le aree di rilevante interesse nazionale e sono predisposti sono per ciascuna di esse uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico di rigenerazione urbana per individuare e realizzare le opere necessarie a mettere in sicurezza e a bonificare l'area; a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana della stessa; a valorizzare, ove presenti, gli immobili di proprietà pubblica da salvaguardare e riqualificare; a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali necessarie al potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e in generale per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli investimenti pubblici e privati, individuando il relativo fabbisogno finanziario cui si fa fronte per la parte di competenza dello Stato nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
      La norma in esame prevede che la predisposizione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana siano affidati ad un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, sentito il Presidente della regione interessata e ad un Soggetto Attuatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei princìpi europei di trasparenza e concorrenza.
      Al Commissario straordinario sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale; al Soggetto Attuatore compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana e lo stesso opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali.
      Costituiscono elementi acceleratori del procedimento disciplinato dalla norma in esame la previsione che con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore sono stabiliti altresì le modalità per il trasferimento allo stesso dell'area oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e il termine entro il quale il Soggetto Attuatore provvede a trasmettere al Commissario straordinario la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, che è corredata di un progetto di bonifica degli interventi, del cronoprogramma dei lavori, di uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e di un piano economico-finanziario degli interventi previsti nel quale sono individuate le risorse finanziarie pubbliche disponibili. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono inoltre prevedere gli interventi a carattere urbanistico-edilizio e i tempi e le modalità di attuazione degli stessi, tenendo conto del rispetto del principio di concorrenza, dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte all'uso di modelli privatistici e consensuali.
      Spetta al Commissario straordinario del Governo convocare tempestivamente una conferenza di servizi al fine di ottenere i necessari atti di assenso e di intesa delle amministrazioni interessate, sulla proposta di programma del Soggetto Attuatore. Qualora entro trenta giorni dalla sua indizione in sede di conferenza non sia raggiunto un accordo, il Consiglio dei ministri, presente il Presidente della regione interessata, vi provvede anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri è approvato il programma di rigenerazione urbana adottato dal Commissario straordinario entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza stessa o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.
      I commi da 11 a 13 dettano disposizioni relative al comprensorio dell'ex sito industriale di Bagnoli-Coroglio. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano, le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sono dichiarate, ai sensi del presente articolo, aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai commi da 1 a 10 e, pertanto, al Soggetto Attuatore è trasferita, a decorrere dalla data di nomina, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura Spa. Il corrispettivo del valore delle aree è determinato dall'Agenzia del demanio, in base al valore di mercato. Per le finalità di cui sopra il Soggetto Attuatore costituisce una società per azioni alle quale possono aderire altri soggetti che conferiscano ulteriori aree e immobili limitrofi al comprensorio Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione.

Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

      La disposizione si propone di semplificare e accelerare le procedure per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati intervenendo, da un lato, con modifiche puntuali al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dall'altro rimuovendo gli ostacoli e le difficoltà che rallentano la realizzazione di interventi essenziali per stimolare l'incremento della produzione e gli investimenti produttivi, in aree comprese in siti inquinati soggetti a procedure di bonifica.
      Le modifiche al codice dei contratti apportate dai commi da 1 a 6 sono finalizzate a far fronte alle esigenze riscontrate, in fase di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dalle amministrazioni pubbliche interessate da situazioni di criticità ambientale.
      Tale disciplina, che riguarda esclusivamente le procedure di bonifica e messa in sicurezza appaltate dalle amministrazioni pubbliche, garantisce il perseguimento dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'intervento in termini più rapidi, lasciando inalterate, allo stesso tempo, tutte le garanzie in termini di concorrenza e di legalità della procedura di gara.
      Gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati, così come definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sono attività peculiari che necessitano di strumenti normativi specifici, attesa anche la finalità di protezione dell'ambiente e della salute umana, considerato che, in fase attuativa, si è riscontrata la difficile applicabilità delle norme ordinarie a tali tipologie di interventi. Il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infatti, disciplina essenzialmente l'appalto e l'attuazione delle cosiddette «opere pubbliche», intendendosi essenzialmente con tale termine le «opere civili» o «strutturali». Per tale tipologia di opere risulta agevole, infatti, definire i diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa, nonché rispettare una tempistica ordinaria.
      Di contro, per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza, considerata la peculiarità degli stessi, si riscontra costantemente, in sede di esecuzione, una serie di incertezze connesse alle caratteristiche proprie di un sito contaminato, soprattutto in termini di «volumi esatti», di «limiti areali e verticali della contaminazione» e di «entità della contaminazione in termini di concentrazione esatta degli inquinanti».
      Tali incertezze non sono comunque attribuibili alla fase di progettazione, ma alle stesse norme in materia ambientale e di bonifica, che prevedono una verifica dello stato qualitativo e quantitativo del sito mediante metodi presuntivi in fase di

progettazione e, in fase esecutiva, mediante una verifica continua di tale stato.
      In ragione delle motivazioni di cui sopra, la modifica di cui al comma 1 consente di accelerare, in presenza di procedure ad invito, la fase di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, prevedendo la presentazione, già in sede di offerta, della documentazione indicata nel predetto bando.
      Con il comma 2 si interviene, invece, ponendo un limite al ricorso all'istituto dell'avvalimento ai fini del soddisfacimento del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Tale requisito, prescritto, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a comprova della idoneità tecnica, amministrativa e finanziaria alla gestione dei rifiuti da parte dei partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica, viene sovente «prestato» al candidato da una impresa ausiliaria che, però, in fase esecutiva, non cura il trasporto e lo smaltimento del rifiuto con tutte le conseguenti criticità.
      La modifica di cui al comma 3 consente di ricorrere alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui la realizzazione delle attività di bonifica e messa in sicurezza non sia compatibile con i termini ordinari di gara.
      La modifica di cui al comma 4, da leggersi quale naturale conseguenza del disposto di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 così come modificato al comma 3, trova la propria giustificazione nel riconoscimento del carattere di pubblica utilità, nonché di urgenza, delle attività di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. In ragione di ciò, stante la peculiarità dell'attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, viene prevista per le stazioni appaltanti, nelle procedure ristrette e negoziate, la possibilità di stabilire termini di recezione delle domande di partecipazione e delle offerte più brevi dei termini minimi previsti in via ordinaria.
      Le modifiche proposte ai commi 5 e 6 riguardano, invece, le varianti in corso d'opera e la fase di progettazione. Stante la difficoltà di una precisa e puntuale definizione degli elaborati progettuali relativi agli interventi di bonifica di siti contaminati in fase di indizione della gara, il comma 5 consente di ricorrere a varianti in corso d'opera riservando, inoltre, al direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto, laddove possibile, la facoltà di risolvere gli aspetti di dettaglio senza ricorrere a varianti purché gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Il comma 6, infine, consente di appaltare un intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di un progetto preliminare oppure in casi particolari di progetto definitivo. Ciò consentirebbe, quindi, di fornire una immediata risposta alle esigenze tecniche riscontrate in fase di esecuzione.
      I commi da 7 a 10 hanno più puntualmente l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che rallentano la realizzazione di infrastrutture di servizio, di interventi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di ammodernamenti impiantistici in aree comprese in siti inquinati nelle quali le attività di bonifica sono state avviate ma sono ancora in corso o non sono state ancora avviate.
      Tali attività vengono, in via generale, consentite nel rispetto di precise modalità di intervento e di cautele ambientali e sanitarie e a condizione che non pregiudichino le attività di risanamento in corso o da attivare.
      Le cautele da rispettare riguardano in modo specifico le procedure e le modalità di caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni.

Art. 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).

      La disposizione si propone di individuare quali infrastrutture e insediamenti

strategici di preminente interesse nazionale gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali già esistenti o da realizzare, con l'obiettivo di attuare un sistema integrato e adeguato di gestione di tali rifiuti e di conseguire l'autosufficienza a livello nazionale, superando le procedure di infrazione europee.
      A tal fine il comma 1 fissa in novanta giorni il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua tali impianti di termotrattamento, che costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
      Il comma 2 prevede che tutti gli impianti devono essere autorizzati a saturazione del carico termico (la capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto).
      Il comma 3 dispone che tutti gli impianti di nuova costruzione debbano essere ricompresi nella classificazione degli impianti di recupero energetico, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato C, punto R1: impianti di incenerimento dei rifiuti).
      Per gli impianti esistenti il comma 4 prevede una verifica, da svolgersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, circa la sussistenza dei requisiti per la loro classificazione come impianti di recupero energetico, conformemente a quanto previsto dal comma precedente.
      Il comma 5 impone che negli impianti di recupero venga data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, ferma restando l'esigenza di adeguare le relative autorizzazioni.
      Il comma 6 prevede la riduzione della metà dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1.
      Il comma 7 rende applicabile il potere sostitutivo straordinario del Governo in caso di mancato rispetto dei termini fissati dall'articolo.
Capo IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 36 (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

      L'articolo, intervenendo sull'estensione dell'esenzione dal patto di stabilità relativamente alle spese sostenute per fini specifici dalle regioni che corrispondono agli importi incrementali delle royalties, è teso di fatto a favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali sbloccando gli investimenti privati in programma da anni nel settore. Scopo dell'intervento normativo è quello di accelerare il processo decisionale di autorizzazione allo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di competenza concorrente, in base al titolo V della seconda parte della Costituzione, tra Stato e regioni, mediante una correlazione diretta tra i benefìci derivanti dalle attività svolte e la possibilità di realizzare interventi di sviluppo economico e dell'occupazione nelle regioni di insediamento degli impianti produttivi. La legislazione vigente (legge n. 239 del 2004), infatti, a garanzia della competenza concorrente in materia di energia, ha assegnato alle regioni il ruolo di co-decisori nel rilascio dei titoli abilitativi concessori, nonché di ogni altra ulteriore autorizzazione necessaria per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività connesse.
      In particolare la disposizione esclude dal patto di stabilità interno, come disciplinato dal comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 («legge di stabilità 2012»), per gli anni 2015-2018, le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di

miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. Tale esclusione è limitata alle aree in cui si svolge la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e si riferisce esclusivamente alle somme corrispondenti alle maggiori entrate derivanti dalle royalties destinate alle regioni versate dagli operatori nel quadriennio indicato. È rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli importi ammessi alla deroga dal patto di stabilità.

Art. 37 (Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).

      Anche in relazione ai recenti sviluppi negativi internazionali relativi alle aree di approvvigionamento o di transito di gas naturale, risulta necessario attribuire carattere di strategicità alle infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si approvvigiona dall'estero, costituite da nuovi gasdotti di importazione, da ulteriori terminali di rigassificazione di gas naturale, che consentano di diversificare fonti e rotte di fornitura, nonché dalle infrastrutture della rete nazionale di trasporto e dalle relative opere connesse, che permettano di rafforzare le capacità di trasporto e la capillarità della rete, anche in previsione di una maggiore interoperabilità con il sistema europeo del gas. Anche la realizzazione di nuove ulteriori capacità di stoccaggio, finalizzate a aumentare la portata di immissione in rete del gas stoccato anche per far fronte a richieste eccezionali di gas in caso di emergenza o di punte di consumo non soddisfacibili mediante aumento delle importazioni, riveste carattere strategico, come evidenziato nella Strategia energetica nazionale.
      A tal fine si provvede, al comma 1, ad attribuire il carattere di strategicità e priorità nazionale a tali infrastrutture, ivi comprese le relative opere connesse.
      Con il comma 2, in particolare alle lettere a) e b), si chiarisce che le norme in materia di procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità concernenti i gasdotti della rete nazionale si applicano anche ai gasdotti di approvvigionamento dall'estero e alle opere ad essi connesse, e che l'autorizzazione alla costruzione, rilasciata a seguito di VIA, costituisce non solo variante urbanistica, ma anche variante dei piani territoriali a livello locale.
      Alla lettera c) si fissano termini certi per la formulazione, da parte dei soggetti titolari o gestori di infrastrutture di interesse pubblico interferenti con i gasdotti strategici sopra definiti, di prescrizioni e modalità finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in modo da accelerare i successivi tempi di realizzazione degli impianti.
      Alla lettera d) si stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale per le opere connesse a tali gasdotti di importazione o facenti parte della rete nazionale sia sempre rilasciata, se dovuta, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, indipendentemente dalla potenza dell'impianto di combustione.
      Infine al comma 3, sempre al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico di stabilire meccanismi tariffari incentivanti per favorire, nel nuovo periodo di regolazione che inizierà dal 2015, lo sviluppo di ulteriori prestazioni erogative di punta da parte degli stoccaggi che necessitano di una remunerazione particolare, tenendo conto anche del fatto che i relativi investimenti, essendo tali prestazioni richieste dal sistema solo in casi eccezionali, potrebbero risultare scarsamente appetibili dagli investitori.
      Considerato che i diversi progetti di investimento in stoccaggi avranno diverse combinazioni di prestazioni di volume e di

punta, in funzione delle caratteristiche dello stoccaggio, e che l'interesse del sistema è quello di sviluppare la punta piuttosto che il volume, si indica come criterio che dovrà essere seguito dall'Autorità quello di efficienza, volto a privilegiare, tra i diversi progetti, quelli che presentano un migliore rapporto punta/volume a parità di investimento, e quindi con la prospettiva di minimizzare i costi che potenzialmente ricadrebbero sul sistema gas, lasciando alla stessa Autorità, come previsto dalle sue competenze istituzionali, la definizione del meccanismo regolatorio incentivante.
      Si fa infine presente che l'articolo nel suo insieme incentiva e accelera la realizzazione di nuove infrastrutture del sistema del gas, alcune delle quali già programmate o autorizzate per un valore di alcuni miliardi di euro, con effetti positivi sulla crescita economica e occupazionale.

Art. 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

      Per favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, consentire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica nazionale, garantire una maggiore sicurezza in termini di approvvigionamenti di gas naturale e di petrolio e sbloccare gli ingenti investimenti privati in programma da anni nel settore (oltre 15 miliardi di euro), la disposizione è volta a riconoscere carattere strategico di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, tenendo conto che lo sviluppo della produzione degli idrocarburi rappresenta una primaria esigenza per la sicurezza degli approvvigionamenti e un'importante leva per rilanciare l'economia del Paese.
      A tal fine, si prevede che, qualora le suddette attività comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della connessa autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica.
      Il comma 3 attribuisce alla competenza statale le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, oltre che in mare.
      In materia di rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e produzione di idrocarburi, l'attuale legislazione, frutto di una progressiva stratificazione normativa, ha condotto a un procedimento articolato e complesso, che conduce in molti casi al blocco dello stesso per mancanza di intese, e comunque alla conclusione in tempi molto lunghi, quasi il doppio di quelli degli altri Paesi OCSE.
      Per superare tali criticità, ai commi da 5 a 8 si definiscono nuovi princìpi cardine per il conferimento dei titoli minerari:

          al ricercatore viene conferito un titolo concessorio unico, che prevede una fase di ricerca al termine della quale, in caso di esito negativo, il titolo cessa, mentre in caso di ritrovamento minerario l'attività prosegue attraverso le fasi di sviluppo, produzione, ripristino finale;

          si dispone il ricorso, in tutti i casi, alla conferenza di servizi, da concludere entro centottanta giorni;

          si prevede che la valutazione ambientale strategica del programma di attività sia svolta all'atto del conferimento della concessione e che la VIA sia effettuata – per pozzi, piattaforme e centrali di produzione – all'atto della presentazione degli specifici programmi di attività, anche in corso di vigenza del titolo minerario.

      Sempre al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, i commi 9 e 10 sono volti a integrare la vigente normativa che consente lo svolgimento di attività mineraria in forma sperimentale ove si presentino particolari difficoltà operative o sia necessario realizzare prove o studi di fattibilità di particolare impegno. L'obiettivo è la realizzazione degli studi volti a escludere rischi apprezzabili di subsidenza, permettendo così di acquisire i dati necessari per il superamento dell'attuale blocco delle attività in alcune aree, stabilito proprio in attesa di acquisire i risultati di tali studi per la ripresa delle attività di produzione interrotte nel 2002. Tale disposizione permetterà di sviluppare nuove tecnologie nazionali,

garantire produzioni significative di gas (oltre un miliardo di Smc/anno), effettuare importanti investimenti privati con rilevanti ricadute occupazionali e monitorare lo svolgimento delle attività estrattive già in corso in aree limitrofe ad opera di Paesi frontisti.
      Con il comma 11 si stabilisce che rientrano tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, tutte quelle finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato (ovvero l'acqua che proviene dalla roccia serbatoio e che viene estratta insieme a petrolio e gas naturale) o della frazione gassosa estratta in giacimento, qualora vengano effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione di programmi di lavoro già approvati.

Art. 39 (Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

      Le disposizioni di cui agli articoli da 17-decies a 17-duodecies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevedono, nell'ambito di un programma triennale, incentivi volti all'acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli, quadricicli) a basse emissioni complessive, ovvero con emissioni di anidride carbonica inferiori ai 120 g/km e alimentati a idrogeno, biocombustibili, metano e biometano, GPL, nonché ad energia elettrica, purché adibiti ad esclusivo uso strumentale all'attività d'impresa o ad uso pubblico (taxi, car-sharing, noleggio a breve termine, logistica, veicoli di servizio eccetera) e contestualmente alla rottamazione di un veicolo obsoleto, della stessa categoria, con più di dieci anni di anzianità. In deroga a quanto rappresentato, una quota di risorse è, altresì, destinata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 95 g/km, rispetto ai quali non è prevista la consegna del veicolo da rottamare.
      Per la gestione della suddetta misura il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso, così come previsto dall'articolo 17-undecies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, della società in house INVITALIA, che ha realizzato la piattaforma di prenotazione e conferma dei contributi www.bec.mise.gov.it.
      Nel corso del 2013, grazie al monitoraggio della misura di incentivazione, è stato reso disponibile sulla piattaforma web del Ministero l'andamento, in tempo reale, delle suddette prenotazioni, nonché la disponibilità delle risorse. È stato, inoltre, più volte convocato presso il Ministero un apposito tavolo di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministero e delle principali associazioni di categoria dei settori interessati (auto, moto, veicoli commerciali, filiera industriale, distribuzione, combustibili alternativi, società di leasing, eccetera).
      Sulla base del suddetto monitoraggio, alla data del 3 dicembre 2013 risultano immatricolati 2.398 veicoli e circa altri 1.000 sono in via di immatricolazione (il decreto attuativo della misura dell'11 gennaio 2013, emanato di concerto tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze, prevede di poter completare la procedura di richiesta del contributo in novanta giorni, più ulteriori quindici per il caricamento della documentazione del veicolo da rottamare), con un impegno di quasi 5 milioni di euro, pari a circa il 12 per cento delle risorse disponibili.
      I veicoli già immatricolati sono così ripartiti tra le diverse categorie ammissibili:

          per destinazione d'uso: 1.919 per uso proprio; 410 come bene strumentale, 69 per uso di terzi;

          per alimentazione: 1.290 a metano, 538 ibridi, 484 elettrici e 85 a GPL;

          per categoria: 2.028 auto, 170 veicoli commerciali, 91 quadricicli, 62 ciclomotori e 47 motocicli;

          per fascia di emissioni: 1.726 tra 50 e 95 g CO2/km, 501 fino a 50 g CO2/km, 171 tra 95 e 120 g CO2/km.

      Il limitato utilizzo delle risorse è certamente imputabile alla crisi del settore, ma anche ad alcuni elementi delle norme vigenti che ne rendono particolarmente difficile l'attuazione. Sulla base di tali elementi sono previste le seguenti modifiche:

          a) in merito alle definizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, sono accorpate le categorie da L1e a L7e in un'unica categoria L, allo scopo di rendere più numerose le immatricolazioni di mezzi a due e tre ruote o di quadricicli. Si rammenta che la norma vigente prevede la rottamazione di veicoli appartenenti alla stessa categoria: auto con auto, veicolo commerciale con veicolo commerciale, ciclomotore con ciclomotore. Con tale modifica sarà, invece, possibile acquistare un motociclo a fronte della rottamazione di un ciclomotore, incrementando così la quota di veicoli a due ruote e meno inquinanti;

          b) al comma 1 dell'articolo 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012 si sostituisce l'espressione: «a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria,» con la seguente: «a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia», in modo tale da poter ottemperare alla normativa europea in materia di libera circolazione delle merci; vengono, inoltre, eliminate le parole «da almeno 12 mesi», relative all'anzianità di proprietà del veicolo da rottamare da parte dell'acquirente. Tale modifica non inficia la finalità ambientale della norma, consentendo, comunque, la sostituzione (e l'eliminazione dalla circolazione) di un veicolo certamente più inquinante di quello acquistato e, nel contempo, ampliando il numero dei veicoli rottamabili (e conseguentemente di quelli acquistabili).
      Al fine di ampliare il numero di rivenditori interessati all'iniziativa, si è, altresì, previsto il riconoscimento di un contributo anche inferiore al 20 per cento del prezzo di acquisto;

          c) l'alinea del comma 2 dell'articolo 17-decies è modificata in relazione al periodo di operatività della misura;

          d) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012 viene eliminata la previsione relativa all'anzianità del veicolo da rottamare (almeno dieci anni). Tale modifica si rende necessaria per ampliare la disponibilità di veicoli rottamabili;

          e) con riferimento alle definizioni contenute al comma 2 dell'articolo 17-undecies, si estende l'ammissibilità dei veicoli «aziendali» a quelli destinati ad essere utilizzati come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa in maniera non esclusiva, nonché ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 40 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

      Il comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame illustra le finalità e le modalità di realizzazione dell'intervento, che consiste nell'incremento, per il 2014, della dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari a 728 milioni euro, al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga alla disciplina vigente di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (di riforma del mercato del lavoro).
      In proposito, l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto la possibilità di disporre, per gli anni 2013-2016, la concessione, anche senza soluzione

di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, che consentano una graduale transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali delineato dalla stessa legge di riforma del mercato del lavoro, fissando nel contempo un tetto annuo di risorse finanziarie, gradualmente decrescente, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, a 700 milioni di euro per l'anno 2015 e a 400 milioni di euro per l'anno 2016 (articolo 2, comma 65).
      Tali interventi possono essere disposti con appositi provvedimenti adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.
      L'articolo 2, comma 66, della legge n. 92 del 2012 prevede, inoltre, la possibilità di prorogare i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi. In caso di proroga, i trattamenti sono ridotti in misura crescente: del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 per cento in caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Con cadenza bimestrale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle relative risorse finanziarie.
      In questo quadro, la disposizione in esame, al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e di garantire il perseguimento della coesione sociale, dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 728 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al citato articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012.
      Il comma 1, secondo periodo, dell'articolo in esame dispone, inoltre, l'aumento di 70 milioni di euro, per l'anno 2015, della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il finanziamento degli incentivi, previsti dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età che si trovano in determinate condizioni di svantaggio (essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale).
      Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, che è garantita attraverso i seguenti interventi:

          a) riduzione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

          b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013. Tali rideterminazioni in diminuzione vengono assunte in considerazione del ridotto utilizzo dell'incentivo, istituito peraltro in via sperimentale e in attesa del ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

          c) riduzione, pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione dei giovani e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011;

          d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento del contributo destinato a finanziare la formazione continua; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

          e) utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro;

          f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinate a finanziare gli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello;

          g) per 50 milioni di euro, utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      Il comma 3 stabilisce che le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non saranno ulteriormente ripartite tra le regioni; conseguentemente, con riferimento alla lettera b), soppresso il riferimento ai criteri di riparto dei fondi strutturali quale modalità da adottare.
      Il comma 4 dispone lo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di completare l'erogazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di competenza dell'anno 2013, in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali fino a un massimo di novanta giornate nel biennio «mobile». L'ASpI è erogata, per il triennio 2013-2015, subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà disciplinati dalla stessa legge n. 92 del 2012. Attualmente, il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      Il comma 5 si propone di rendere strutturale la possibilità, già prevista limitatamente all'anno 2013, di utilizzare risorse del Piano di azione e coesione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle quattro regioni coinvolte nel Piano stesso, ovvero Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata.
      Il comma 6 dispone l'incremento di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di compensare effetti finanziari non previsti a legislazione vigente in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali.

Art. 41 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania).

      Le risorse attualmente disponibili per la regione Calabria per i servizi di trasporto pubblico locale sono risultate insufficienti alle necessità, per via del progressivo ridursi dei trasferimenti statali a vario titolo erogati e della contemporanea contrazione delle risorse autonome regionali.
      In assenza dell'intervento normativo previsto, che si rende necessario e urgente, la disponibilità attuale di risorse comporterebbe un'insostenibile riduzione dei servizi, che non ne consentirebbe neanche una razionale riorganizzazione. Il basso livello delle risorse non ha infatti consentito negli ultimi anni essenziali investimenti, soprattutto in termini di acquisto di materiale rotabile ferroviario. Il risultato è che i rapporti fra i due modi di trasporto (su gomma e su ferro) non possono essere razionalizzati, con conseguente aggravio dei costi di esercizio.
      Le disposizioni previste per la regione Calabria nei primi quattro commi dell'articolo hanno un orizzonte temporale di

riferimento fino al 2015, poiché nel 2016 è previsto che producano i loro frutti le azioni messe in campo, fra le quali:

          il rinnovo del materiale rotabile, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 11-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il quale è stato già definito un primo programma condiviso con il gestore del servizio (Trenitalia Spa), il cui cronoprogramma prevede la conclusione delle forniture entro il 2015;

          l'affidamento mediante gare dei servizi su gomma (in conformità ai nuovi bacini), i cui preavvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

          l'attuazione delle prime misure previste dal piano regionale dei trasporti, ormai in fase conclusiva di redazione;

          l'aumento delle tariffe (già attuato una prima volta nel 2011, anno nel quale le stesse sono state automaticamente legate all'inflazione), con conseguente riduzione del costo a carico della finanza pubblica, che è stato previsto in due scaglioni: 1 gennaio 2014 e 1 gennaio 2015.

      Nel contempo l'amministrazione regionale, mediante risparmi in altri settori, dal 2016 dovrebbe avere una maggiore disponibilità di risorse proprie.
      Le disposizioni in questione, pertanto, stante la carenza di altre risorse nel bilancio della regione Calabria, consentiranno alla stessa di poter utilizzare parte delle proprie risorse disponibili nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione al fine di garantire la continuità dei livelli di servizio offerti, imponendo contestualmente un'accelerazione nel perseguimento delle performance in termini di riduzione dei costi e di razionalizzazione dell'offerta.
      In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014 – di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 – e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Il comma 2 dispone che il piano di riprogrammazione deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle altre regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, e inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve inoltre dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione

del contributo straordinario relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
      Il comma 3 stabilisce che le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
      Il comma 4 dispone, infine, che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di riprogrammazione.
      È da rilevare che, in assenza del suddetto tempestivo intervento, l'intero sistema del trasporto pubblico locale nella regione Calabria subirebbe, nell'immediato, gravissime e negative ripercussioni, a fronte della sospensione dei servizi e della già intervenuta interruzione del pagamento degli stipendi ai dipendenti delle aziende del settore, con la conseguente compromissione del diritto alla mobilità dei cittadini, della sostenibilità economico- finanziaria dei servizi da parte delle imprese e dei livelli occupazionali, nonché, non da ultimo, con il pericolo di mettere a rischio la pace sociale e l'ordine pubblico.
      L'articolo reca poi, al comma 5, disposizioni relative alla regione Campania. Al riguardo si fa presente che l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato, predisposto dal commissario ad acta incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vieta, fino al 30 giugno 2014, di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, sia sulla quota dell'anticipazione attribuita alla regione Campania ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, sia sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sia sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
      La disposizione prevista al comma 5, che ripropone sostanzialmente la norma sopra illustrata, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, di intraprendere dette azioni esecutive, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta. Anche tale disposizione riveste carattere di necessità e urgenza, tenuto conto dell'esigenza di consentire l'efficace prosecuzione delle attività del predetto piano di rientro dal disavanzo accertato predisposto dal Commissario ad acta.

Art. 42 (Disposizioni in materia di finanza delle regioni).

      Il comma 1 dell'articolo in esame novella l'articolo 46 (concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica) del decreto-legge n. 66 del 2014, recependo e dando attuazione, in particolare, all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29 maggio 2014,

che ha assicurato un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.
      I commi 2 e 3 sono volti a differire al 15 ottobre i termini previsti dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 147 del 2013 per il patto orizzontale tra le regioni, nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010 per il patto regionale verticale (rispettivamente 30 settembre e 15 ottobre 2014). Il predetto slittamento dei termini risponde all'esigenza di rendere maggiormente flessibile la gestione dell'obiettivo programmatico, consentendo il pieno utilizzo di eventuali spazi finanziari resisi disponibili nell'ambito del patto di stabilità interno relativo al 2014 per sbloccare i pagamenti in conto capitale in favore delle imprese.
      Il comma 4 risponde all'esigenza delle regioni di trovare una soluzione alla riduzione delle loro risorse, per un importo di 560 milioni di euro, prevista dall'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2014.
      I commi da 5 a 8 sono il risultato dell'accordo già sottoscritto dal presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014. Le disposizioni consentono di avere effetti positivi in termini di indebitamento netto, per il quadriennio 2014-2017, pari a 400 milioni di euro l'anno, attraverso un maggior contributo alla finanza pubblica da parte della Regione siciliana. Gli spazi finanziari così recuperati sono in gran parte utilizzati per l'accordo con la regione Sardegna, di cui al successivo comma 9, finalizzato a porre fine al contenzioso in essere.
      I commi da 9 a 13, in applicazione della normativa vigente, e in particolare del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, fissano l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014 e, a decorrere dal 2015, stabiliscono il conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, determinando un decremento annuo di 320 milioni di euro del contributo della regione Sardegna alla finanza pubblica. Il predetto Accordo, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013, in armonia con la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, determinando un ampliamento della capacità di spesa della regione in correlazione all'incremento delle compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie previsto dalla legge n. 296 del 2006. Tali commi dispongono l'eliminazione degli accordi fra Stato e regione Sardegna, atteso che gli stessi sono già recepiti dalla norma in esame, attuativa dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2014. È chiarito, inoltre, che le spese escluse dai vincoli del patto di stabilità interno relativo al 2014 sono solo quelle indicate nell'accordo, e cioè le spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia Spa. È, inoltre, introdotto, per il 2014, un vincolo agli impegni correnti della regione Sardegna che, al netto delle spese per la sanità, non possono essere superiori all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Il rispetto del predetto vincolo agli impegni è comunicato dalla regione nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di Fondo di solidarietà comunale).

      L'intervento disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo è finalizzato ad attribuire maggiore efficacia alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata dagli enti locali in predissesto attraverso l'utilizzo del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, quindi, a potenziare la possibilità di pagamento ai creditori

dei predetti debiti, riducendo lo stock di debiti delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si rendono necessarie e urgenti poiché, nonostante l'avvenuta determinazione degli importi spettanti a ciascun comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale la prosecuzione dei pagamenti è collegata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui tempi di entrata in vigore sono ad oggi incerti. Si prevede pertanto, per non procrastinare eccessivamente la fruizione dei fondi, la corresponsione di un acconto per consentire di far fronte alle necessità di cassa dei comuni, normalizzando i flussi dei pagamenti relativi al 2014. La norma rifinalizza le somme disponibili quali residui di lettera c) sul capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ad incremento del medesimo Fondo di solidarietà comunale per il 2014.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalità aeroportuale;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

        Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made in Italy, nonché per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

e m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

        1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente

decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.

        3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

        4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del

patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.

        5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

        6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.

        7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

        9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

        10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.

        11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente

entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
Articolo 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                «4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».

        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».

        4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» è soppresso.

Articolo 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

        1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

        2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:

            a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma;

            b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

            c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della

linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

        3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

            a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

            d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

            e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

            f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

        6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:

            a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore;

            b) al completamento della rete della Circumetnea;

            c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;

            d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l’hinterland.

        7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

        8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.

        9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

        10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

        12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:

            «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».

Articolo 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

        1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.

        2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

            a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;

            b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;

            c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

        4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

        5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

            a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

            b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

            c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

        Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

        6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base

proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

        7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;

            b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno».

        8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:

            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

        9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:

            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

            c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;

            d) quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI
Articolo 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

        1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

        2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

        3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del

2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

        4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

Articolo 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).

        1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

        «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

            a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

            b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

            c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

        1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

        2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

        3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;

                d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

        7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefìci a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefìci gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.

        7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        7-sexies. Al fine di ottenere i benefìci di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefìci di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.

        7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.».

        2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;

            b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

        3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

            «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.»

        4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

        5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Articolo 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;

            b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;

        2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;

        3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

        4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.»;

            c) l'articolo 150 è abrogato;

            d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
«Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

        1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

        2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;

            e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

        2) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;

        3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito»;

        4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;

        5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;

        6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;

        7) il comma 7 è soppresso;

            f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;

        2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;

            g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;

        2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;

            h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:
«Articolo 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante).

        1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

        2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

        3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;

            i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

        2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

        3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale

ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

        4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

        5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»;

            l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;

        2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

        5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

        6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

        8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

        9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Articolo 8.
(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

        1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

            b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

            c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

            d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Articolo 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

        1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

            a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

            b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

            c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

            d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

        2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

            a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

            b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

            c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;

            d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

            e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Articolo 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»;

            b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;

            c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»;

            d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»

        2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,».

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).

        1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati

da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;

            b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».

            c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.».

Articolo 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).

        1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

        2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

        3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 13.
(Misure a favore dei project bond).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 157:

        1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile»;

        2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»;

        3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»;

        4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

        4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;

            b) all'articolo 159:

        1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;

        2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;

            c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,».

            d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto».

        2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà

legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.».

        3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

            b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 14.
(Norma overdesign).

        1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Articolo 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

        1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.

        2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

        3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di

1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.

        4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

        5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.

        6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:

            a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

            b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;

            c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

        7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

        8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

        9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.

Articolo 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).

        1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

        2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Articolo 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

        1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

        1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»;

        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;

            b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:

        «Art. 3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;

            c) all'articolo 6 (L):

        1) al comma 2:

            a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse;

            b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;

        2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

            «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;

        3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

            «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;

        4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:

            «b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.»;

        5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,»;

            d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;

            e) all'articolo 14 (L):

        1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

            «1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.»;

        2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»;

            f) all'articolo 15 (R):

        1) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa;

        2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            «2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;

            g) all'articolo 16 (L):

        1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.»;

        2) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.»;

        3) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

            «d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;

        4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;

        5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;

            h) all'articolo 17 (L):

        1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),»;

        2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;

            i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

            l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ»;

            m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;

        2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            «2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,

idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»;

            n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

        1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

            a) residenziale e turistico-ricettiva;

            b) produttiva e direzionale;

            c) commerciale;

            d) rurale.

        2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

        3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;

            o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività o»;

            p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;

            q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.
(Permesso di costruire convenzionato).

        1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

        2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

        3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

            a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

            b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

            d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

        4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

        5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

        6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

        2. Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

        3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

        4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

        1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        «In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

Articolo 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

        1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Articolo 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 119:

        1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;

            b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

        «119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta

da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

            c) al comma 121:

        1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

        2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

            d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;

            e) al comma 123:

        1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

        2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;

            f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

        «123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;

            g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;

            h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

            i) al comma 134:

        1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; tale disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

            «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

                l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:

            «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il

conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

            140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

            140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».

        3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

        4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

            b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale

previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

            c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

Articolo 21.
(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).

        1. Per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

        2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

        3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

        4. La deduzione, spetta a condizione che:

            a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro

un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

            b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

            c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

            d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

            e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

        5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

        6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

        7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:

            a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

            b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.»
Articolo 22.
(Conto termico).

        1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità on line, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

        2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.

Articolo 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

        1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

        2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

        3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un

periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

        4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.

        5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

        6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

        7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

        8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella gazzetta ufficiale.

Articolo 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

        1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Articolo 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

        1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»;

            b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri».

        2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

            a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

            b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

        3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

        4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).

        1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.
      2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

        3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.

        4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

        5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.

        6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

        7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

        8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.

Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Articolo 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

        1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del

reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

        3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio».

        4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

        5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

        6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero

della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.

        7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

        8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «se del caso» e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;

            b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

        «Art. 733-bis. – (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.».

Articolo 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

        1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

        2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un

resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.
Capo VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Articolo 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).

        1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

        2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:

            a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;

            b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

            c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

            d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

            e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;

            f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;

            g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

            h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

            i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

            l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

        3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

        4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.

        5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:

            a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) i risultati attesi;

            c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

        6. L'Agenzia ICE, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

        7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario,

la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

        8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

        9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

Articolo 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

        1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera

in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Articolo 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).

        1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

        3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto»;

            b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», è inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.»

Capo VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

        1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

        2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

        3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

            a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

            b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

            c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

            d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi

pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

        4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i princìpi e le norme comunitarie.

        5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei princìpi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

        7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

        8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del

programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

        9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

        10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

        11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

        12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto

Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

        13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

Articolo 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

        2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

            «1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

        3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».

        4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

        5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

                «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

            b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

        6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

        7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

        8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

            a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni

in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

            b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

            c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

        9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

        10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

            a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

            b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

Articolo 35.
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo

riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

        2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.

        3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

        4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

        5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

        6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.

        7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Articolo 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

        1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

            «n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo

dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.».

        2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Articolo 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).

        1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

            a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie,» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;

            b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché paesaggistici»;

            c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;

            d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».

        3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Articolo 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

        1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

        2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

        3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e».

        4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.

        5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

        6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

            a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;

            b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;

            c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

        Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

        7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del

titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

        8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.

        9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.».

        10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

        1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».

        11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento»

Articolo 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

        1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

            «c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992

            b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse;

            2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

            3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

            4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

            5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

            6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

            7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

            8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;

            9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);» sono soppresse;

            10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse;

            c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti».

Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

        1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:

            a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

            b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;

            c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante

parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

            e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

            f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

            g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilancio dello Stato.

        3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono abrogate

        4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse.

        6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).

        1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del

bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

        3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

        4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

        5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
Articolo 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).

        1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

            a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

            b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;

            c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefìci a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

            d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;

            e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;

            f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

        7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.

        7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

            a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

            b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

            c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.»;

        2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014».

        3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre».

        4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».

        5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione

Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.

        6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.

        7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

        8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

        9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

        10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.

        11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

        12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

        13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.

        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).

        1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

        2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

        3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante

ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.

        4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alla disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.

        5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 44.
(Disposizioni finali).

        1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Articolo 45.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 12 settembre 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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