Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2431


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, BRUNETTA, BERGAMINI, LATRONICO
Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste
Presentata il 5 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha indicato una serie di disposizioni per l'uniformità dei criteri per l'individuazione dei requisiti per la classificazione delle aree aventi valenza turistica, assegnando alle autorità marittime un ruolo di primaria importanza per la gestione del demanio a scopi turistico-ricreativi. Tale regolamento, in combinato disposto con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la nautica da diporto, ha coinvolto i medesimi organismi statali, come destinatari delle domande di concessione, attribuendo ad essi il potere di avvio della procedura istruttoria e individuando i medesimi come centro propulsore delle attività indicate. Occorre tuttavia rilevare che la normativa fondamentale in materia di concessioni demaniali marittime è dettata dal codice della navigazione, risalente alla prima metà del secolo scorso, integrata, in seguito, dal regolamento del codice medesimo, oggetto nel recente passato di richieste d'intervento provenienti dalle imprese balneari, volte a sollecitare il legislatore ad aggiornare un quadro normativo ormai superato e inadeguato.
      Nell'ambito di tali osservazioni è necessario evidenziare che la materia delle concessioni demaniali marittime, dalle articolate e complesse segmentazioni, è interessata direttamente dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento interno, con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che coinvolge in modo diretto il settore delle imprese balneari, che rappresenta per il nostro Paese un'importante, se non addirittura vitale per alcuni territori, realtà socio-economica e di sviluppo. Queste aziende, tradizionalmente quasi sempre a gestione familiare, rappresentano per un numero rilevante di soggetti una fonte unica e primaria di reddito e svolgono altresì una vera e propria missione al servizio delle comunità nelle quali operano. In tale ambito le disposizioni della presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intervengono al fine di ridisegnare il quadro generale dell'istituto delle concessioni demaniali marittime, attraverso la proposizione di misure in grado di tutelare l'attività delle imprese interessate e il diritto di proprietà della stessa azienda, nonché il principio dell'affidamento, le cui caratteristiche sono tra l'altro alla base dei moderni ordinamenti giuridici. Il provvedimento legislativo, pertanto, intende ridefinire il perimetro delle aree comprese nell'ambito del demanio marittimo, oggetto di concessione per lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative già valorizzate, escludendole, mediante un apposito decreto, dal demanio marittimo in quanto non più destinate agli usi pubblici del mare. Si precisa, inoltre, che essendo venuta meno la non commerciabilità delle medesime aree demaniali, in considerazione dalla differente destinazione d'uso, al fine di contribuire in modo efficace a un rapido risanamento dei conti pubblici, le stesse aree sono cedute con riconoscimento a favore del concessionario attuale, mediante diritto di opzione, nonché attraverso il diritto di prelazione nel caso di vendita a un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. La cessione dovrà avvenire attraverso una tariffa stabilita da un apposito decreto, che stabilisca anche le percentuali di abbattimento relative ai manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale. La proposta di legge contiene, inoltre, misure rivolte alle restanti aree destinate ai pubblici usi del mare, che rientrano all'interno della concessione per lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative, che prevedono allo scadere della proroga fissata al 31 dicembre 2020, una nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, si stabilisce, inoltre, che i concessionari potranno mantenere installati i manufatti leggeri amovibili, anche prefabbricati, nonché strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio roulotte e camper, così come indicato dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Al concessionario che invece sceglie di non optare per la nuova assegnazione delle restanti aree destinate ai pubblici usi del mare, ovvero quelle aventi attività turistico-ricreative, allo scadere della proroga del 31 dicembre 2020 è riconosciuto a carico del subentrante un indennizzo riguardante gli investimenti per la realizzazione dei manufatti legittimamente esistenti e di tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente, al momento del rilascio, sia nel possesso di tali valori. Infine si precisa che l'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto, prosegue nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
      In definitiva, gli interventi della proposta di legge sono rivolti a tutelare un ampio spettro di imprese turistico-balneari nazionali, attraverso la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, per sostenere il processo di ammodernamento e di rilancio del sistema turistico italiano, il cui comparto contribuisce in maniera rilevante alla crescita dell'economia interna. A ciò si aggiunge un aspetto ineludibile rappresentato dal riconoscimento del valore commerciale dell'azienda e quindi di un indennizzo calcolato in base ai valori di mercato, da corrispondere in favore del concessionario uscente ad opera del subentrante, quale condizione necessaria per l'effettivo subentro, che trova la sua ragione stessa nei princìpi giuridici dell'Unione europea ripresi dal presente provvedimento.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
      2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di

esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
      3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
      4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
      5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.
      6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
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