Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2431 |
1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le
aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di