Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2619


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione del minore
Presentata il 2 settembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! I passi che si stanno muovendo in ambito politico e sociale verso un riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, e le recenti pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto la validità di unioni civili contratte all'estero tra persone dello stesso sesso, rendono opportuno delimitare l'ambito di operatività delle norme sulle adozioni nel nostro Paese, al fine di distinguere quel tipo di unione da quelle riconosciute dal nostro ordinamento come necessarie per procedere all'adozione di minori.
      Certi di interpretare anche il pensiero del legislatore che nel 1983 approvò la legge di riferimento in materia, con la presente proposta di legge si intende esplicitare che il diritto all'adozione deve essere riconosciuto alle coppie di coniugi, cioè alle coppie che hanno contratto matrimonio ai sensi della legislazione nazionale e, quindi, di sesso diverso.
      Tale intervento normativo, quindi, si propone di garantire ai minori che si trovino nella condizione di adottabilità ai sensi delle normative nazionali e internazionali, la collocazione in un ambiente familiare idoneo, che possa offrire loro le dovute tutele, anche giuridiche.
      Allo stesso tempo, si propongono alcune misure volte a sostenere, anche economicamente, le coppie che decidono di intraprendere il percorso dell'adozione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a persone di sesso diverso unite in matrimonio da almeno tre anni».

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «di cui alle lettere a), c), e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e c)».

Art. 3.

      1. All'articolo 31, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

          «o) certifica a ogni effetto le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, indicandone l'ammontare complessivo e specificandone le principali causali.».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:
      «Art. 82-bis.1. I genitori adottivi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e dei costi sopportati per le procedure di affidamento e di adozione, in ogni loro fase, certificate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), indipendentemente dal loro reddito. Il rimborso

ha luogo mediante compensazione delle corrispondenti somme con quelle dovute a titolo di imposte sui redditi da parte di uno o di entrambi i genitori, nelle cinque annualità successive a quella della pronuncia dell'adozione.
      2. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di rimborso e per la sua corresponsione sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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