Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2619 |
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a persone di sesso diverso unite in matrimonio da almeno tre anni».
1. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «di cui alle lettere a), c), e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e c)».
1. All'articolo 31, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) certifica a ogni effetto le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, indicandone l'ammontare complessivo e specificandone le principali causali.».
1. Dopo l'articolo 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:
«Art. 82-bis. – 1. I genitori adottivi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e dei costi sopportati per le procedure di affidamento e di adozione, in ogni loro fase, certificate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), indipendentemente dal loro reddito. Il rimborso