Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2618 |
1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea, ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) mosto cotto: il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
b) filtrato dolce: il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
c) mosto muto: il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
d) enocianina: il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis Vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.
2. Si applicano altresì le seguenti definizioni:
a) pulcianella: fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico,
raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. La pulcianella è riservata ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;b) bottiglia marsala: recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) fiasco toscano: recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini a indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) o a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
1. È definito «vitigno autoctono italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale appartenente alla specie Vitis Vinifera. Non rientrano in tale definizione le varietà cabernet franc; cabernet sauvignon; chardonnay; merlot; sauvignon e sirah.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione
1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome
geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale e ai fattori umani. Costituiscono altresì una DOP taluni termini usati tradizionalmente alle condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 1308/2013».1. Le DOP, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) DOCG;
b) DOC.
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli a DOP, regolamentati dall'Unione europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und gara ntierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC o a DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e a DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate
per designare rispettivamente i vini DOC e a DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38. 1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 3 sono utilizzate per designare vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.
2. Il nome della DOP o dell'IGP e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 3 né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell'individuazione dei prodotti.
1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere,
oltre al territorio indicato con la denominazione medesima, anche territori adiacenti, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. 1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
2. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico. È altresì consentito, alle medesime condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi a DOCG o a DOC, purché i vini a DOCG:
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti a DOCG o a DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti a DOCG o a DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti a DOCG.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini a DOC o a DOCG che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi e rosati;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Charmat»;
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOC o a DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento volumi (vol);
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento vol.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello» o alla menzione «riserva».
6. La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini a DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve fossero conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento, qualora previsto nel relativo disciplinare di produzione, maggiore di quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva»;
c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento vol e che sia effettuato soltanto con le seguenti modalità:
1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
2) sui vini, diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
3) nella produzione dei vini spumanti secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.
7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e alla menzione «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione. Negli specifici disciplinari di produzione possono essere previste ulteriori specifiche condizioni tecnico-produttive in vigneto e particolari tecniche enologiche, nonché definite peculiari caratteristiche organolettiche. I disciplinari di produzione possono fissare condizioni più restrittive di quelle previste dal presente comma.
8. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica controllata tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC o a IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.
10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella dichiarazione annuale di produzione delle uve
1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di viti per uva da vino menzionate nella classificazione di cui all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002, come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta allo schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1 marzo di ogni anno, l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.
4. Ai vigneti regolarmente iscritti allo schedario viticolo può essere attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, a DOC o a IGT attraverso:
a) l'attribuzione automatica delle idoneità sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, l'anno d'impianto, varietà di vite, sistema di allevamento, sesto d'impianto e conduzione irrigua, e della loro collocazione territoriale fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, comma 3;
b) su richiesta del produttore e previe verifica e validazione da parte dell'organismo incaricato.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai disciplinari di produzione, individuano le modalità di attribuzione delle idoneità, anche provvisorie, e, se necessario stabiliscono le procedure di verifica e individuano l'organismo di controllo incaricato.
6. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 33 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitati di cui al titolo I, capo III, del regolamento UE n. 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.
8. I dati presenti nello schedario viticolo, se validati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere oggetto di ulteriori attività di controllo e modifica grafica o alfanumerica, salvo i casi di errore evidente o colpa grave. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, di concerto con le regioni e le province autonome, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del Sistema informativo geografico (GIS), affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, anche se non hanno effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questi notificate al fine del corretto aggiornamento dei massimali
1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari.
2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, non titolari di deposito fiscale, hanno l'obbligo di mettere a disposizione del competente ufficio periferico dell’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni
e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare specifici provvedimenti modificativi del periodo fissato dal presente comma. 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dai trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 12.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.
3. È consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa comunicazione da inviare al competente ufficio periferico dell'ICQRF. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, redatto secondo le norme dell'Unione europea e nazionali in vigore per i prodotti vitivinicoli.
4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'ICQRF competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. Le fecce di vino, fatta eccezione per quelle destinate ad usi agronomici, prima
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d), capoverso i), terzo trattino, e capoverso ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente la lavorazione, al competente ufficio
territoriale dell’ ICQRF.
2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze
zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 12, comma 1;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, quali aromi, additivi, e coloranti, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 16, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alla ristorazione e ad altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato comma 1, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), se ottenuti dalle attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dalla medesima impresa oppure impiegati nella preparazione e somministrazione di alimenti.
1. I mosti aventi un tasso alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d'uve e di succhi d'uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa denuncia al competente ufficio periferico dell'ICQRF. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti è consentita unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare al riparo dell'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita.
1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:
a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti a DOP o a IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati unicamente da soli o in miscela tra loro, i seguenti prodotti:
1) mosto d'uva;
2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
3) vino nuovo ancora in fermentazione;
4) mosto concentrato;
5) mosto concentrato rettificato;
c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento. L'aggiunta di tali prodotti per la presa di spuma non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento vol;
d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini a IGP e a DOP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;
e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine dell'elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;
f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti a DOP o a IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 e al regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008.1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
1. È vietato vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia prodotti di uso enologico non consentiti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
2. In deroga al comma 1, è consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati,
1. È vietato utilizzare pezzi di legno di quercia nei vini a DOCG e a DOC.
1. Il conferimento delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali
DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che sono ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che sono stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e che rappresentano almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie sono riconosciute
come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC e al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lo Stato membro può presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea in conformità alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP o a IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 23, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, e in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o l'indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base, denominata «cuvée», destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nei disciplinari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa denominazione di origine, ma può essere destinato alla produzione di vini a DOC o a IGT, a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove siano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine;
e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con l'eventuale
riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui è indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
g) le condizioni di produzione e in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) le deroghe per la vinificazione e per l'elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti al di fuori delle immediate vicinanze dell'area delimitata in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;
b) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o di elaborazione, comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa a inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentano almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato di cui all'articolo 32, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in oggetto;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT a una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC a una
DOCG, si applicano le disposizioni della lettera c).4. Quanto previsto dal comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.
1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
2. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di modifica del disciplinare di cui all'articolo 23, comma 3, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica sono prodotti ed etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea e alle modifiche autorizzate con procedura nazionale, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione.
1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine o a indicazione geografica e di varietà è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia
prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, comma 4, in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 1. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto siano rivendicate contemporaneamente più produzioni DOCG, DOC o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire denominazione di origine o indicazione geografica, che fino all'implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN deve, per ciascuna partita, essere annotata nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.
4. Il prodotto già certificato con la denominazione di origine o con l'indicazione geografica deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, fino all'implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN per ciascuna partita, annotare l'operazione nei registri e comunicare all'organismo di controllo autorizzato la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra denominazione di origine o indicazione geografica o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
5. Il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG, a DOC o a IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino a IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa denominazione di origine o indicazione geografica comporta la perdita della certificazione acquisita, salva la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 30.
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi
1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e a DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC e di tre anni per i vini a DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC, e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
b) l'espletamento degli esami analitici e organolettici anche mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini a DOC;
c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini a IGT;
d) per i vini a DOC l'espletamento degli esami organolettici su richiesta espressa del produttore;
e) le operazioni di prelievo dei campioni;
f) l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici nei casi previsti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3.
6. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
1. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 33, e sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono annualmente aumentare sino a un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare di produzione in annate climaticamente favorevoli. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione ovvero sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei medesimi consorzi e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata. 1. Il Comitato nazionale vini a DOP e a IGP, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e a IGP.
2. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico-scientifico-legislative attinenti al settore della viticoltura e dell'enologia;
c) tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni e delle province autonome;
d) un membro designato dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di
cui all'articolo 33, in rappresentanza dei consorzi stessi;g) sei membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e di tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) un membro designato dalle organizzazioni degli industriali vinicoli;
l) un membro designato dalle organizzazioni dei commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DOP o a una IGT partecipano alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata e un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 33 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative trattate dal Comitato stesso.
5. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.
6. Il Comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.1. Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'attuazione della presente legge;
b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio e di valutazione economico-congiunturale della DOP o dell'IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio,
in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine e indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 44, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa denominazione di origine o indicazione geografica riferita agli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, di vinificatori e di imbottigliatori autorizzati e che ne garantisca un'equilibrata rappresentanza negli organi sociali, definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nei sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 44, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 50 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti con denominazione di origine o indicazione geografica negli ultimi due anni, salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG o da IGT a DOC. Il consorzio autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 31, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o a IGP, di contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata e di definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o dell'IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione, da espletare prevalentemente nella fase del commercio.
5. Le attività di cui alla lettera d) del comma 4 sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'attività di vigilanza di cui alla medesima lettera d) del comma 4 è svolta prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e a IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge a opera dell'autorità competente e i consorzi possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza. 1. I vini a DOP e a IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che
hanno subìto trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte a uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste.a) all'analisi organolettica, chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5;
b) contengono una delle seguenti sostanze:
1) bromo organico;
2) cloro organico;
3) fluoro;
4) alcol metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e rosati e a 0,20 millilitri per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcol totale;
c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e di suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subìto tale trattamento in violazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003.
3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dall'allegato 1 C del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice individuata dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2007. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle
distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987;
b) che all'analisi organolettica, chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini liquorosi e per i vini aromatizzati;
d) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi e per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 2 grammi per litro;
e) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi e per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 5 grammi per litro;
f) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e rosati e a 0,20 millilitri per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcol totale;
g) contenenti bromo e cloro organici fatto salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera b), numero 2);
h) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto.
3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dell'articolo 35, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.
2. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione
1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria del vino frizzante e della categoria del mosto di uve parzialmente fermentato, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del tappo «a fungo» qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e
1. Dalla data di iscrizione nel registro dell'Unione europea delle DOP e delle IGP, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, e successive modificazioni, non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui tali nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini a DOCG, a DOC o a IGT ovvero possano creare confusione
1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:
a) le bevande indicate nel regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) le bevande a base di prodotti indicati nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 e dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
c) lo sciroppo o il succo d'uva;
d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
e) l'uva allo spirito o a una bevanda spiritosa;
f) le marmellate, le gelatine o le confetture di uva.
1. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nelle loro designazione e presentazione le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione di origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Nell'ambito del SIAN sono inseriti tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di cui al comma 2 in applicazione dei seguenti princìpi:
a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle
asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano i contrassegni di cui all'articolo 38; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentendo alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti e organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o all'attività secondo le norme vigenti.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento e alla programmazione
dell'attività di controllo per le imprese del settore vitivinicolo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.a) elabora il Piano annuale dei controlli per le imprese del settore vitivinicolo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate, prevedendo la proporzionalità dei controlli e l'eliminazione di quelli non necessari, tenuto conto del rischio inerente all'attività controllata, alle dimensioni aziendali nonché agli interessi pubblici coinvolti, prevedendo l'estensione dei casi in cui l'attività di autocontrollo dell'impresa è efficace ai fini dell'esclusione di adempimenti, anche previsti dai piani dei controlli delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica; prevedendo la collaborazione con i soggetti controllati e la classificazione distinta in irregolarità sanabili, irregolarità soggette a diffida e irregolarità soggette a sanzione;
b) istituisce il Registro unico dei controlli per le imprese del settore vitivinicolo, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con propri decreti, all'attuazione di quanto previsto dal comma 2.
1. L'attività di controllo prevista dalla vigente legislazione dell'Unione europea è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della loro conformità alla norma europea EN 45011.
3. Gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati ai sensi della norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
b) violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale;
c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Ministero.
a) il piano di controllo;
b) il tariffario;
c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica denominazione di origine o indicazione geografica con i relativi curricula;
d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula.
11. Eventuali modifiche agli elenchi di cui alle lettere c) e d) del comma 10 non comportano la decadenza dell'autorizzazione in corso e devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni.
12. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni con denominazione di origine o indicazione geografica sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. La struttura di controllo cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti iscritti.
1. Fatte salve eventuali altre disposizioni della presente legge relative alla designazione delle competenti autorità nazionali, l'amministrazione competente designa una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle vigenti norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'amministrazione competente designa, in particolare,
i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per materia prima si intende il prodotto agricolo primario ovvero, in alternativa, il suo derivato alcolico o
zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione. Per gli aceti destinati a utilizzi diversi da quelli di cui al comma 1, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.
2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può essere modificata e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle
1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2.
2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:
a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi
per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o di acidi minerali;
c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore previsto per lo stesso per la denaturazione.
3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.
5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto previsto dal comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione
1. Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, compresa la pratica della concentrazione, nonché a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.
2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:
a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle vigenti normative dell'Unione europea e nazionali. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione
1. Negli stabilimenti di produzione con produzione annua superiore a 20 ettolitri e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'ICQRF. Nel registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere annotati, di volta in volta:
a) la data dell'operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime;
c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 46 e 50;
d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.
2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. In caso di tenuta del registro con un sistema informatizzato, la stampa su supporto cartaceo vidimato può essere effettuata a richiesta degli organi di controllo e comunque almeno una volta all'anno.
a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dall'articolo 46, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;
c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.
1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle denominazioni di cui all'articolo 46.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.
3. Sulla confezione deve sempre figurare l'indicazione del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e del luogo di produzione della materia prima agricola prevalente utilizzata nella produzione nonché un'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del contenitore.
1. L'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino può essere consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino con denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui all'articolo 30, comma 1, o, nel caso di vino a IGT, in presenza di altra documentazione idonea.
2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con DOP o con IGP può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solo agli acetifici o alle distillerie.
2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento solo per essere avviati a un altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi del decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
1. Il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli fanno parte del patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico italiano.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità.
3. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondente ad ogni codice dell'ICQRF, nonché le ordinanze-ingiunzione nei casi gravi ed i provvedimenti definitivi di accertamento delle frodi e delle sofisticazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza.
4. La sezione di cui al comma 3 è istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La diffida consiste in un richiamo formale che comporta, ove possibile, la regolarizzazione nonché il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari. La diffida non si applica in ogni caso se la sanzione complessiva comminata è superiore a 10.000 euro.
2. L'organo che ha accertato l'irregolarità di cui al comma 1 redige un apposito
1. Chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli indicati all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non osserva i requisiti stabiliti nel medesimo allegato VII è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. Chiunque procede all'introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; per quantitativi superiori a 10 tonnellate le
1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende in violazione delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009 e dalla presente legge in materia di designazione, denominazione e presentazione, i prodotti disciplinati dall'organizzazione
comune di mercato nel settore vitivinicolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro e l'infrazione è diffidabile. In caso di reiterazione l'infrazione non è diffidabile.1. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli, previste regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro a chiunque presenta una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e della qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate e l'infrazione è diffidabile. 1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ovvero viola le disposizioni relative ai diritti o alle autorizzazioni di impianto, ai diritti o alle autorizzazioni di reimpianto, nonché ai diritti o alle autorizzazioni di nuovo impianto prelevato da una riserva, qualora le regioni non abbiano provveduto ad adottare le relative norme sanzionatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale o della provincia autonoma, quest'ultima provvede alla
rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa. L'infrazione è diffidabile qualora le discordanze accertate siano inferiori al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato e non eccedano complessivamente 0,5 ettari. Il provvedimento di diffida può consentire, per le superfici vitate interessate, già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, la regolare iscrizione delle stesse nello schedario viticolo.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione di origine o indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello
1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, sostanze inorganiche o altre sostanze non consentite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009 e dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori a 20 ettolitri di prodotto complessivamente trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 12, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento vol, e non implica l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino a IGP o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, e avviato alla distillazione. Le infrazioni di cui al presente comma sono diffidabili solo per quantitativi non giustificati inferiori a 10 ettolitri per singola tipologia.
2. Quando il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui al citato comma 1 del presente articolo, ridotta fino alla metà.
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni dell'articolo 17;
b) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico o vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni dell'articolo 17;
c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'articolo 1, comma 2, i vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni dell'articolo 14;
b) chiunque procede alla vinificazione dei mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in vol in violazione delle disposizioni dell'articolo 16;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso
cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 21 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 35, comma 3, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal terzo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 35, comma 3, terzo periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d) ed e), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 36, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche
previste ai sensi dell'articolo 37, comma 4;d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo;
f) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.
7. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 40 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici individuate dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformità dalle modalità previste ai sensi del medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro e l'infrazione è diffidabile solo per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.
10. I titolari di cantine o di stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 11 sono soggetti alla sanzione amministrativa
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 14;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 15, comma 5;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 12, comma 3;
d) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3;
e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 13, comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.
1. Il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione di origine o di una indicazione geografica approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso l'accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro, la cui applicazione e riscossione restano sospese in caso di impugnazione giudiziale del provvedimento. La sanzione è ridotta alla metà e l'infrazione è diffidabile qualora le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza tecnica dell'1,5 per cento e comunque non superiore a 10 ettolitri di vino, a 1,5 tonnellate di uva o a 0,1 ettari di vigneti per tipologia di prodotto.
2. Il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta
1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, alla struttura di
controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione di origine o una indicazione geografica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.1. L'uso della denominazione di origine nella ragione o nella denominazione sociale di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.
1. Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti e l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero che svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del medesimo Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è prevista dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini con denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro.
1. Chiunque utilizza la denominazione «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 46 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
a) chiunque utilizza la denominazione «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 46, comma 5;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 47;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e a trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 49;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di
quanto previsto dall'articolo 50 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;e) chiunque utilizza la denominazione «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 50.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 47 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro e l'infrazione è diffidabile.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 47 acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto; chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 46, commi 1 e 2.
8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 53 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 accertata con provvedimenti esecutivi, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
1. L'autorità amministrativa di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero il giudice con la sentenza di condanna, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dalla presente legge, può disporre:
a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da corrispondere agli istituti di analisi incaricati;
b) che, in caso di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare non inferiore a 20.000 euro, l'estratto dell'ordinanza di ingiunzione, ovvero della sentenza sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno in due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e
dove è ubicato lo stabilimento nel quale è stata commessa la violazione.1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 33 e le associazioni dei consumatori possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.
1. I produttori di vino che non effettuano operazioni nell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato testo unico.
2. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura nonché dalla predisposizione e dall'invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico.
1. Le disposizioni della presente legge relative alla diffida, ove previste, si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni in corso e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. I decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articoli 10, comma 9, 19, comma 3, 30, comma 4, 33, comma 10, 38, comma 8, 42, comma 3, 43, comma 3, e 44, comma 17, devono essere adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 restano in vigore i decreti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, che cessano comunque di avere efficacia alla scadenza del termine di cui al citato comma 1.
3. I decreti ministeriali di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge restano in vigore e i riferimenti in essi contenuti alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, devono intendersi riferiti alle analoghe fattispecie previste dalla presente legge.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 75, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge 20 febbraio 2006, n. 82;
b) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
c) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
d) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 2004;
e) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010;
f) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
Allegato 1
(Articolo 75, comma 2)
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2011;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011;
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2011.
Allegato 2
(Articolo 75, comma 3)
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2007;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82»;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2011;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012;
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2012;
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001.