Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2594 |
1. Al fine di favorire il trasporto pubblico ferroviario interregionale sono istituiti contratti di servizio interregionali ferroviari, da stipulare secondo le modalità dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificata dal presente articolo. I contratti sono stipulati da più regioni per garantire il servizio universale interregionale.
2. All'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «con riferimento al trasporto ferroviario regionale» sono inserite le seguenti: «e interregionale».
3. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il canone così determinato è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nelle more della determinazione del canone ai sensi dei criteri per la determinazione del medesimo canone da parte del gestore dell'infrastruttura, i criteri per il calcolo dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20, commi 2, 5 e 6, nonché le regole in materia di assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;b) al comma 11, le parole: «decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti»;
c) al comma 11-ter, le parole: «di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse nazionale, interregionale o regionale»;
d) al comma 11-quater, le parole: «è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata con provvedimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti,» e le parole: «di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse nazionale, interregionale o regionale»;
e) al comma 11-quinquies, le parole: «di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse nazionale, interregionale o regionale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è determinato dalla legge di stabilità annuale, in misura comunque non inferiore a 30 milioni di euro annui, da destinare al finanziamento dei contratti di servizio interregionali ferroviari».
1. In coerenza e in continuità con la strategia nazionale dell’e-Government e dell’Open-Data e con gli obiettivi dell'Agenda
digitale italiana, i dati riguardanti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tutela della riservatezza, sono considerati dati di interesse pubblico e sono soggetti alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.a) i dati rilevati dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i dati relativi al fabbisogno standard del settore, rilevati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
c) i dati relativi ai costi standard, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni riguardanti i capitoli di spesa per il trasporto pubblico locale;
e) i dati dei bilanci delle aziende pubbliche e private che effettuano il trasporto pubblico locale;
f) i dati riguardanti le tariffe e gli orari;
g) i dati relativi alle rotte marine, lagunari e fluviali, nonché alle tratte ferroviarie, aeree e stradali;
h) i dati relativi alle licenze per taxi, per noleggio con conducente, per bikesharing, per carsharing e i dati riguardanti, in generale, il trasporto pubblico locale.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce, attraverso un processo partecipativo che coinvolga i portatori di interesse e in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli standard dei dati di cui
ai commi 1 e 2 e li pubblica entro il 31 dicembre 2014. 1. Lo Stato promuove, nell'ambito del trasporto pubblico locale, la ricerca mirata all'ammodernamento e al recupero del materiale rotabile esistente. Al fine di agevolare il finanziamento, anche da parte dell'Unione europea, dei progetti e la loro realizzazione, lo Stato fornisce agli enti di ricerca assistenza in materia giuridica e contabile, tramite le strutture dei Ministeri competenti e con la collaborazione degli enti locali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 100 per cento. La detrazione spetta a condizione che le spese stesse non siano dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che a tale fine è rifinanziato con ulteriori 6,4 miliardi di euro annui, derivanti dall'aumento delle aliquote dell'IRPEF di cui al comma 3.
3. Le aliquote dell'IRPEF sono aumentate dell'1,5 per cento per lo scaglione dei redditi compresi tra 0 e 15.000 euro, del 2 per cento per lo scaglione dei redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro e del 3 per cento per gli scaglioni di reddito maggiori di 28.001 euro, rispetto alle aliquote fissate per l'anno 2014. Per gli anni seguenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le aliquote in base al costo effettivo delle misure previste dal presente articolo.
4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 si applicano in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2015.