Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 275-1059-1832-1969-2339-2652-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi, adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 2 ottobre 2014, e rilevato che:
esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca, all'articolo 4, una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e per la definizione dei compiti e delle funzioni della Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi;
la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, riferito alla materia dei conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo a livello statale, regionale e locale;
la materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. La proposta in esame non provvede all'abrogazione espressa delle predette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (secondo cui «le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore»). Al riguardo si osserva che:
a) l'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988 impone al Governo di provvedere a che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;
b) la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata e, più in generale, prescrive che siano evitate modifiche implicite o indirette alle norme vigenti;
in relazione alla formulazione della norma di delegazione legislativa, di cui all'articolo 4, il progetto di legge indica gli oggetti
della delega (al comma 1) e talune disposizioni procedurali (al comma 3), senza però indicare i relativi principi e criteri direttivi, con la conseguenza che non risulta adeguatamente circoscritta la discrezionalità del legislatore delegato. Ciò appare essere, fra l'altro, in violazione della citata circolare del 2001 che prescrive di indicare i princìpi e i criteri direttivi nelle deleghe legislative. Più specificamente:a) il primo oggetto di delega consiste nell’»adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge». Soltanto qualora il legislatore intenda delegare il Governo ad un semplice ed automatico recepimento, nel citato testo unico, delle disposizioni stabilite dal testo unificato in esame per le cariche di governo nazionali, si potrebbe fare riferimento ai princìpi e criteri direttivi desumibili dal testo unificato stesso, sia pure per relationem: in proposito, si rammenta che in riferimento al caso, ad esso affine, di deleghe legislative per il riordinamento di un settore normativo, la Corte costituzionale ha rilevato che «se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata» (sentenze n. 53 del 2005 e n. 341 del 2007) e che la Corte medesima ha ritenuto compatibile con l'articolo 76 della Costituzione anche «l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante» (sentenze n. 426 del 2006 e n. 341 del 2007);
b) il secondo oggetto di delega consiste nel definire «i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali» indicandone «le modalità»; in questo caso, viceversa, i princìpi e criteri direttivi non appaiono in alcun modo desumibili, neppure in via indiretta o implicita;
sul piano della proprietà e della chiarezza della formulazione del testo, l'articolo 5, comma 3, nel vietare ai titolari di cariche di Governo, fra l'altro, l'esercizio di talune attività «in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali», riprende – con modificazioni – una formulazione della citata legge del 2004 che già aveva dato luogo ad alcune difficoltà applicative in quanto, secondo la competente Autorità garante della concorrenza e del mercato, «alcuni divieti non risultano immediatamente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli per il titolare interessato: [...] ad esempio, particolari difficoltà si collegano alla corretta individuazione, con riguardo agli enti senza scopo di lucro, delle “attività di rilievo imprenditoriale”» (Relazione semestrale n. 1 del 2014); al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di definire con più chiarezza la fattispecie in esame,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4 – dopo aver comunque valutato nel senso indicato in premessa la portata della delega afferente il testo unico degli enti locali – si indichino i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni della Commissione nazionale, anche in osservanza di quanto previsto dalla circolare del 2001;
si indichino espressamente le disposizioni (menzionate in premessa) che saranno abrogate per effetto dell'approvazione della proposta in esame.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 5, comma 3, stanti le problematiche interpretative evidenziate in premessa e già verificatesi, la Commissione di merito dovrebbe valutare se – e, se del caso, come – definire più chiaramente la fattispecie relativa alle attività imprenditoriali esercitabili da enti non aventi scopo di lucro.
1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Ai titolari di cariche di Governo di cui al comma 2 sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti
delle giunte regionali, uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
1. Sono incompatibili con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i relativi rapporti si risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cariche di Governo.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decorrenza dal momento del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo,
percepire alcuna forma di retribuzione
1. La proprietà, il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2, anche all'estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 sono suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge.
2. Sono altresì suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi, nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge, la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, anche all'estero, di patrimoni immobiliari o mobiliari da parte del coniuge non separato o dei parenti e affini entro il secondo grado di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 ovvero da parte di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
3. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una carica di Governo dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
3 La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione
1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, i soggetti di cui all'articolo 2:
a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di Governo. Ove essi non consentano, il titolare della carica di Governo è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
a) procede d'ufficio all'acquisizione di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione, a irrogare al titolare della carica di Governo e agli altri soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi personali;
c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.
5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi
che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. 1. È istituita la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Commissione». La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati al Presidente della Repubblica, che li sceglie, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza.
3. I componenti della Commissione sono nominati per cinque anni con incarico non rinnovabile. Essi restano comunque in carica fino alla nomina dei rispettivi successori.
4. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.
5. La Commissione si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni.
1. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge e sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da essa previsti, applica le relative sanzioni o ne promuove l'applicazione ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalla presente legge, nei casi di conflitti di interessi relativi ai membri dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti.
1. Qualora le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 siano suscettibili di determinare conflitti di interessi, la Commissione, sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore, sottopone agli interessati, entro il termine di tre mesi dall'assunzione della carica di Governo, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12. Entro i successivi trenta giorni, i soggetti di cui all'articolo 1 possono sottoporre alla Commissione osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. La Commissione esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dagli interessati. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento
motivato, entro il termine di quattro mesi dalla data dell'assunzione della carica di Governo.
2. In ogni caso, a decorrere dalla data della proposta di cui al comma 1, primo periodo, l'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, siano riferibili alle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 è sospeso fino all'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nei
1. La Commissione previene i conflitti di interessi rendendo progressivamente non conoscibile, da parte del titolare delle cariche di Governo e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, la composizione attuale del rispettivo patrimonio, rilevante ai sensi dell'articolo 6, e può disporre che i beni di cui al medesimo articolo 6 e quelli provenienti dalle operazioni di cui al comma 10 del presente articolo siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'affidamento in gestione dei beni di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dalla Commissione, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa e il Governatore della Banca d'Italia. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite della Commissione.
1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni
non qualificate detenute da persone fisiche. 1. La Commissione, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, la Commissione può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. La Commissione si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Commissione, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di Governo, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla Commissione in applicazione della presente legge deve essere motivato.
5. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.