Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2354 |
a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;
b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il parlamentare è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;
c) l'estratto del conto della carta di credito emessa per il pagamento delle spese di soggiorno, viaggio e alloggio da parte dei parlamentari;
d) i rendiconti delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo e per i collaboratori. In caso di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone la rendicontazione delle spese del parlamentare interessato alla verifica da parte della Corte dei conti, in ordine al corretto
utilizzo delle somme assegnate; al termine dell'esame, ove risultino irregolarità, applica una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultino indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del parlamentare. Infine, l'articolo 9 prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 8 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
I risparmi conseguenti, in ragione della minore dotazione richiesta dalle Camere, costituiranno minore spesa per il bilancio dello Stato.
L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza».
2. Le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio entro il
1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e la retribuzione di collaboratori».
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1».
1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia
1. Ai membri del Parlamento si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale, previste dai capi III, IV e V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
2. Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere stabiliscono le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 2 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
1. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito internet della Camera di appartenenza,
sono pubblicati, con aggiornamenti bimestrali:a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;
c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.
3. Qualora sia accertata l'erronea imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei singoli membri del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le rendicontazioni al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle somme assegnate. Ove siano accertate irregolarità, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultino indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento.
1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 8 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.