Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2354


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LOMBARDI, DADONE, NUTI, DIENI, FRACCARO, TONINELLI, COZZOLINO, D'AMBROSIO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 7 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge reca misure volte a modificare la disciplina vigente in materia di determinazione dell'indennità dei parlamentari, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, nonché in materia di rimborsi delle spese di soggiorno e di viaggio, nel rispetto, da un lato, del principio costituzionale della garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare e, dall'altro, degli ambiti di autonomia normativa spettanti a ciascuna Camera.
      Attraverso tale intervento si persegue una politica di razionalizzazione del complessivo sistema di indennità, rimborsi di spese e diarie di cui godono attualmente i parlamentari nazionali; sistema che, mai come oggi, appare bisognevole di un cambiamento ragionato.
      A questo scopo si è operata una puntuale modifica delle disposizioni della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento», la quale prevede la commisurazione dell'importo di tale indennità al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, che ne rappresenta il limite massimo.
      Peraltro, questa parametrazione risulta già da tempo superata per effetto di una stratificazione di interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni, nonché di ulteriori provvedimenti adottati presso le due Camere dai competenti organi di direzione politica.
      Attualmente l'importo netto mensile dell'indennità dei deputati è pari a 5.246,97 euro, al lordo delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali (inoltre, per i deputati che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito eguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare, l'importo della medesima è ulteriormente ridotto a 5.007,36 euro).
      Sull'importo netto sono inoltre trattenute le imposte sul reddito e le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato; l'indennità mensile netta dei deputati è, dunque, pari a circa 5.000 euro.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce quindi l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione della misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione.
      A questo fine l'indennità mensile viene fissata in 5.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali; essa è erogata per dodici mensilità.
      Inoltre, ai membri del Parlamento non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese, per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge interviene sulla disciplina delle somme corrisposte ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e di alloggio a Roma. Com’è noto, il vigente articolo 2 della legge n. 1261 del 1965 prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinino l'ammontare della diaria sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      La modifica proposta è volta a ricondurre in maniera diretta l'istituto della diaria alla sua natura di rimborso di spese; il riconoscimento del rimborso per le spese sostenute per l'alloggio viene pertanto limitato ai parlamentari non residenti nel comune di Roma; inoltre, i rimborsi, oggi attribuiti in misura forfetaria, potranno essere erogati soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate. È fissato comunque un limite massimo all'entità del rimborso complessivo, pari a 3.500 euro mensili.
      Gli Uffici di Presidenza delle due Camere stabiliscono d'intesa tra loro le modalità per decurtare quanto erogato a titolo di rimborso di spese in caso di assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, in modo da assicurare un trattamento economico tendenzialmente omogeneo tra i componenti delle due Camere.
      L'articolo 3 stabilisce la misura dell'importo complessivo, pari a 3.690 euro mensili, attribuito ai parlamentari per l'esercizio del mandato rappresentativo e per potersi avvalere di consulenti e collaboratori; anche queste spese devono essere documentate (ad esempio sulla base dei contratti di lavoro stipulati ad hoc).
      L'articolo 4 formalizza l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965, oramai superate sia nella letterale formulazione, sia nel loro contenuto precettivo. Si ricorda, infatti, che l'indennità parlamentare è interamente soggetta all'imposta sul reddito a seguito delle modificazioni apportate alla disciplina di tale tributo dall'articolo 26, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per il 1995).
      Con l'articolo 5 si provvede ad abolire l'istituto dell'assegno di fine mandato (pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità per ogni anno di mandato effettivo o frazione non inferiore ai sei mesi), mentre per i componenti del Parlamento si introduce un'indennità per la cessazione del mandato, il cui calcolo è informato alla disciplina prevista per il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti.
      L'articolo 6 recepisce a livello legislativo le delibere del dicembre 2011 e gennaio 2012 con cui l'Ufficio di Presidenza della Camera ha superato l'istituto dell'assegno vitalizio; la norma, infatti, disciplina il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento: esso è basato sul metodo di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.
      Inoltre, il diritto alla pensione matura al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed è condizionato all'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda.
      La norma prevede inoltre la sospensione del pagamento della pensione qualora il parlamentare sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.
      L'articolo 7 estende ai membri del Parlamento la disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità secondo quanto è stabilito per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti e loro assimilati.
      Infine, l'articolo 8 impone obblighi di trasparenza sui redditi e sulle spese dei parlamentari e introduce una serie di sanzioni in caso di accertate irregolarità.
      In particolare, nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito internet della Camera di appartenenza, sono pubblicati, con aggiornamenti bimestrali:

          a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

          b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il parlamentare è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

          c) l'estratto del conto della carta di credito emessa per il pagamento delle spese di soggiorno, viaggio e alloggio da parte dei parlamentari;

          d) i rendiconti delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo e per i collaboratori. In caso di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone la rendicontazione delle spese del parlamentare interessato alla verifica da parte della Corte dei conti, in ordine al corretto

utilizzo delle somme assegnate; al termine dell'esame, ove risultino irregolarità, applica una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultino indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del parlamentare.

      Infine, l'articolo 9 prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 8 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      I risparmi conseguenti, in ragione della minore dotazione richiesta dalle Camere, costituiranno minore spesa per il bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indennità).

      L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
      2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      3. Nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza».
      2. Le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

      1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio entro il

limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.
      2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, con propri regolamenti adottati d'intesa tra loro, disciplinano le modalità per l'erogazione del rimborso delle spese di cui al comma 1, da effettuare sulla base dell'estratto del conto di una carta di credito emessa a tale esclusivo scopo. L'estratto del conto deve essere pubblicato nel sito internet della Camera di appartenenza del membro del Parlamento con cadenza mensile.
      3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, d'intesa tra loro le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni».
Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e la retribuzione di collaboratori».

Art. 4.
(Regime tributario).

      1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati

agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto»;

          b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 5.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
      2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1».

Art. 6.
(Trattamento previdenziale).

      1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
      2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
      3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia

rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
Art. 7.
(Congedo di maternità, di paternità e parentale).

      1. Ai membri del Parlamento si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale, previste dai capi III, IV e V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
      2. Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
      3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere stabiliscono le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 2 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Art. 8.
(Trasparenza, controlli e sanzioni).

      1. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito internet della Camera di appartenenza,

sono pubblicati, con aggiornamenti bimestrali:

          a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;    

          b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

          c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

      3. Qualora sia accertata l'erronea imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei singoli membri del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le rendicontazioni al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle somme assegnate. Ove siano accertate irregolarità, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultino indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento.

Art. 9.
(Attuazione).

      1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 8 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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