Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2593 |
1. L'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 29. – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio contratto da persone di sesso diverso e, salvo i casi stabiliti dalla legge, maggiori di età.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio ed è disciplinata dalla legge.
La legge stabilisce i reciproci diritti e doveri di coloro che, pur senza contrarre matrimonio, assumono l'impegno di convivere stabilmente, e disciplina altresì i casi e i limiti entro cui si applicano a tali unioni le medesime disposizioni previste nell'ordinamento per la tutela delle famiglie, a vantaggio delle stesse e dei loro componenti».
1. L'articolo 30 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 30. – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
1. L'articolo 31 della Costituzione è abrogato.