Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2584 |
Capo I.
Il cuore della presente proposta di legge è l'istituzione di una «camera di compensazione del trasporto delle merci». La camera, o stanza, di compensazione è una pratica commerciale sviluppatasi durante il XX secolo. Il primo esperimento significativo è stato quello della Banca WIR, un circuito nato in Svizzera tra le due guerre finalizzato a garantire la circolazione di beni e servizi malgrado la gravissima crisi di liquidità determinata dalla crisi del 1929. Oggi le camere di compensazione, oltre ad essere utilizzate come base di svariati circuiti mutualistici, costituiscono uno strumento importante di compensazione multilaterale tra gli istituti di credito.
Si può segnalare, in particolare, BI-COMP, «il sistema di compensazione della Banca d'Italia che consente agli operatori che vi aderiscono di regolare pagamenti al dettaglio in euro, disposti dalla propria clientela con strumenti sia cartacei (assegni), sia elettronici (bonifici). Alla fine di ciascun ciclo di compensazione (tre al giorno), BI-COMP determina per ogni aderente un saldo multilaterale a debito/credito, che invia al regolamento in moneta di banca centrale sui conti detenuti dagli intermediari nel sistema europeo TARGET2».
Da ultimo, la regione Lombardia ha mostrato un forte interesse per lo strumento della camera di compensazione. Infatti, all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, recante «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» si prevede che «la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà».
Nel normale circuito economico, un operatore si trova spesso a rivestire, contemporaneamente, la posizione di debitore verso alcuni soggetti e di creditore verso altri. A causa dello stato di sofferenza dell'economia, del non sempre tempestivo pagamento dei debiti, specialmente da parte delle pubbliche amministrazioni, e
«b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore».
Sono poi ammessi a partecipare i soggetti «comunque svolgenti attività strumentali alla filiera del trasporto merci».
Si tratta di una formula volutamente aperta, tale da evitare un'eccessiva rigidità del sistema e lasciare, invece, un margine di apprezzamento al gestore della camera di compensazione. In tale ampia formulazione potranno sicuramente rientrare i concessionari dell'infrastruttura stradale e i fornitori di servizi collegati al trasporto, quali rivenditori di carburante, produttori di veicoli di trasporto e officine di riparazione degli stessi.Capo II.
Il capo II contiene norme eterogenee, che trovano il loro profilo di unitarietà nel loro fine, che è quello di rilanciare la politica industriale del settore, e nel loro legame con il nuovo strumento della camera di compensazione.
Vengono individuati, all'articolo 11, una serie di obiettivi del capo stesso e della normazione secondaria in materia, che dovrà essere ad essi conforme.
Le norme di semplificazione dell'articolo 12 mirano a promuovere il miglior uso dei sistemi telematici esistenti. Esse prevedono, inoltre, la messa a disposizione dei soggetti interessati e la circolazione, in formato aperto, dei dati relativi all'infrastruttura del trasporto merci, così da consentire un'opera di efficientamento diffuso posto in essere direttamente dagli operatori economici. L'articolo contiene, infine, disposizioni dirette alla realizzazione di un sistema di trasporto intelligente (STI) e di una piattaforma logistica nazionale.
Infine, le norme dell'articolo 13 prevedono nuovi incentivi, concessi secondo logiche opposte a quelle «a pioggia» fino a oggi imperanti, logiche che hanno favorito l'inaccettabile mantenimento di esternalità negative, frenando l'innovazione tecnologica e l'intermodalità. Al contrario, gli incentivi qui previsti premiano l'acquisto e l'aggiornamento di sistemi telematici satellitari, l'acquisto e l'aggiornamento di sistemi informatici da parte di soggetti aggregati e l'acquisto di unità di carico atte ad essere utilizzate in tutte le modalità disponibili.
1. Il presente capo reca disposizioni per promuovere e razionalizzare l'attività di trasporto delle merci, ponendo rimedio alla difficoltà per le imprese di reperire la necessaria liquidità, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea. A tale fine è istituita una camera di compensazione del trasporto delle merci, di seguito denominata «camera di compensazione», meccanismo di tipo coopetitivo.
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) camera di compensazione: un sistema di compensazione multilaterale dei debiti e dei crediti sorti tra soggetti aventi rapporti obbligatori ripetitivi e reciproci mediante un sistema comune all'interno della filiera del trasporto delle merci;
b) coopetizione: la cooperazione competitiva tra soggetti di diritto pubblico e privato finalizzata al miglioramento della qualità dei beni e dei servizi prodotti da ciascuno e all'ottimizzazione delle risorse;
c) gestore: il soggetto incaricato del buon funzionamento della camera di compensazione;
d) partecipante: il soggetto la cui domanda di partecipazione è stata accolta. Lo Stato è partecipante di diritto;
e) fondo comune associativo: fondo costituito per coprire le spese di funzionamento della camera di compensazione;
f) fondo di solidarietà: fondo alimentato dai contributi dei partecipanti per la garanzia dei crediti in circolazione all'interno della camera di compensazione;
g) fondo di equilibrio: fondo alimentato dai pagamenti dei partecipanti e dall'eventuale intervento del fondo di solidarietà per la chiusura di tutti i conti a zero;
h) credito e debito di compensazione: il credito e il debito che sorgono attraverso il funzionamento del meccanismo di cui all'articolo 5;
i) attività strumentali: le attività connesse alla fornitura di beni e servizi nella filiera del trasporto delle merci, incluso lo Stato;
l) piattaforma logistica nazionale: la piattaforma di cui al comma 4 articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge.
1. Possono partecipare alla camera di compensazione i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, o comunque svolgenti attività strumentali alla filiera del trasporto delle merci, che soddisfano i seguenti requisiti:
a) soggezione a un debito fiscale con lo Stato;
b) iscrizione alla piattaforma logistica nazionale;
c) per i soli soggetti di diritto privato, la loro accertata solvibilità, dimostrabile tramite il deposito dei documenti di bilancio degli ultimi due esercizi, nonché la capacità finanziaria, dimostrabile attraverso la documentazione di idonee fideiussioni,
di polizze assicurative professionali o, in caso di imprese produttrici di beni, di garanzie reali, quali il pegno rotativo, sulle merci prodotte. La documentazione di cui alla presente lettera è valutata secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 14;d) per le sole imprese di trasporto delle merci su strada per conto di terzi, la disponibilità, anche in forma aggregata, mediante contratto di rete, cooperativa, consorzio, di una flotta di almeno dieci autocarri e di un magazzino per operazioni di logistica collaborativa, secondo i criteri di cooperazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto dalle lettere a) e c) del comma 1, i soggetti di nuova costituzione che, rispettivamente, non abbiano ancora completato due esercizi, o il cui debito sia in corso di maturazione, sono comunque ammessi a partecipare alla camera di compensazione, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 14.
3. Il venire meno, in capo a un partecipante diverso dallo Stato, di uno o più dei requisiti di cui al presente articolo, costituisce causa di esclusione dello stesso dalla camera di compensazione.
1. Il soggetto interessato a partecipare alla camera di compensazione presenta domanda di partecipazione al gestore, compilando un apposito modulo che è allegato al regolamento di cui all'articolo 14.
2. Alla domanda di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. Il gestore deve completare la procedura di verifica dei requisiti di partecipazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione di cui al comma 2. In caso di superamento del termine non si applica la formula del silenzio assenso.
1. I partecipanti alla camera di compensazione, qualora acquistino un bene o un servizio da un altro partecipante, possono pagare il prezzo in quota parte percentuale come fissata dal regolamento di cui all'articolo 14. La quota restante si converte in un credito di compensazione della controparte partecipante contrattuale.
2. Il partecipante non può riscuotere la somma pecuniaria oggetto dei crediti di compensazione e può unicamente permutarli con beni o servizi di altri partecipanti.
3. I crediti e i debiti si compensano automaticamente tra loro e non producono interessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
1. Ogni partecipante è tenuto a compensare i propri debiti di compensazione entro la scadenza di un anno dalla data nella quale sono sorti.
1. I partecipanti sono tenuti a corrispondere, annualmente, una quota di partecipazione al fondo comune associativo, di importo fisso e destinata alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura.
2. I partecipanti devono, altresì, corrispondere al fondo di solidarietà una quota percentuale dello 0,5 per cento sul transato di ogni operazione. Tale quota percentuale non può essere corrisposta in crediti.
1. Il fondo di solidarietà è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In caso di incapienza del fondo di solidarietà, le sue finalità possono essere assolte dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 27 dicembre 1996, n. 662.
1. La piattaforma telematica è realizzata con codice open source e utilizza lo standard open data, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La banca dati della camera di compensazione è costituita dai dati provenienti dagli archivi della pubblica amministrazione tramite sistemi di interconnessione.
3. Attraverso un'apposita piattaforma telematica, parte integrante dell'infostruttura, i partecipanti possono mettere in vendita e acquistare beni e servizi tra loro, secondo le modalità previste dall'articolo 5.
4. La realizzazione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infostruttura o di parti della stessa sono affidati tramite gara a evidenza pubblica e sulla base del parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1. Nell'ambito delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto, definite annualmente a partire dalla legge di stabilità del prossimo esercizio, sono destinati 5 milioni di euro a copertura degli oneri di avviamento della camera di compensazione.
1. Le disposizioni della presente legge e la normazione secondaria in materia devono
conformarsi ai seguenti obiettivi programmatici:a) creare un sistema coopetitivo, che parte dal trasporto delle merci su strada per conto terzi e integra le altre modalità di trasporto e le infrastrutture collegate in grado di rendere competitivo tutto il sistema di trasporto delle merci;
b) favorire l'attuazione delle prime quattro azioni del Piano nazionale sulla logistica 2011-2020, sportello unico doganale, distribuzione urbana delle merci, vendite in franco destino, riduzione dei ritorni a vuoto e delle soste, nonché le indicazioni del Libro bianco dei trasporti di cui alla comunicazione COM(2011)144 della Commissione europea, del 28 marzo 2011;
c) semplificare e sviluppare la piattaforma logistica nazionale, tramite tecnologie ITS, open data e open hardware, individuando in tale infrastruttura lo strumento di raccolta, conservazione e redistribuzione ai soggetti interessati del segnale di localizzazione satellitare di ogni autocarro;
d) realizzare in Italia, entro i termini prestabiliti, un mercato del trasporto efficiente, razionale ed ottimizzato, favorendo il cambio modale di trasporto delle merci, fissando il limite del trasporto terrestre a 300 chilometri e il cambio modale per il 30 per cento delle merci trasportate;
e) favorire l'aggregazione delle aziende di autotrasporto di merci su strada per conto terzi, per ridurre l'utilizzo del trasporto con licenze in conto proprio che generano aumento di costi, inefficienza logistica e costi esterni.
1. La piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005, è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri delle merci, ai porti, alle piastre logistiche, al trasporto ferroviario e aereo
e ad ogni altro attore della filiera dei trasporti. La piattaforma logistica nazionale è il destinatario prioritario del segnale di localizzazione satellite del mezzo di trasporto o delle unità di carico, rendendolo disponibile a tutti i soggetti legittimati al trattamento.a) i dati cartografici aggiornati previsti dall'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comprensivi dei dati relativi alla segnaletica stradale e ai percorsi dedicati ai mezzi pesanti;
b) i dati cartografici aggiornati relativi all'infrastruttura ferroviaria, comprensivi dei limiti di sagoma per l'infrastruttura esistente, in programmazione e in corso di realizzazione;
c) i dati relativi alle infrastrutture aeroportuali e portuali, nonché agli scali intermodali e agli interporti.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'Italia digitale, anche sulla base di modelli già disponibili, elabora un tracciato standard, in formato open data, per la pubblicazione e la comunicazione dei dati di cui al comma 3.
5. I dati di cui al comma 3 devono essere disponibili sul portale dati.gov.it, con modalità che consentano lo scaricamento dei relativi dataset e la navigazione tramite una mappa interattiva.
6. La piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui al comma 1 deve essere realizzata secondo i princìpi dell’open source, open data e open hardware. La piattaforma deve utilizzare una licenza di tipo Creative Commons Public Licenses (CCPL).
7. Nel rispetto delle linee guida del Libro bianco dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), la piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale deve prevedere la possibilità di organizzare il trasporto delle merci, facendo interagire tutte le modalità di trasporto, individuando un limite massimo di percorrenza per l'autotrasporto, esclusi i casi di trasporto eccezionale e speciale, in 300 chilometri. Superato tale limite la piattaforma gestisce lo scambio modale. Nell'impossibilità, materiale o economica, di operare lo scambio, la piattaforma deve consentire l'organizzazione del trasporto in staffetta.
1. Gli interventi in favore del settore del trasporto delle merci previsti dalla presente legge sono stabiliti ogni anno tramite la legge di stabilità.
2. Nelle more delle disposizioni finanziarie di cui al comma 1, sono comunque definiti gli incentivi per l'aggregazione delle aziende dell'autotrasporto delle merci.
3. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, l'acquisto e l'aggiornamento dei sistemi di localizzazione satellitare comportano la
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propri regolamenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge.